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FONDAZIONE
« CENTESIMUS ANNUS - PRO PONTIFICE »

 

La Fondazione, a termini del proprio Statuto, in vigore nella sua nuova versione dal 16 giugno 2021, si propone di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, come esposta in tutto il magistero pontificio, a partire, in epoca recente dalla Rerum Novarum e in particolare, ma non solo, dall’Enciclica “Centesimus Annus” di San Giovanni Paolo II da cui prende il nome.

La Fondazione per il perseguimento dei fini indicati:

a) promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l’informazione circa l’attività della Santa Sede;

b) favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l’opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti della società;

c) promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell’attività della Sede Apostolica.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Due dei membri sono designati dal Segretario di Stato, un membro dal Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e due sono eletti dagli aderenti. Gli altri quattro membri sono nominati dai consiglieri in carica per cooptazione, deliberata a maggioranza dei componenti nella seduta del Consiglio successiva all’evento che l’ha resa necessaria. Tutti i candidati sono scelti preferibilmente tra i Fondatori o tra gli Aderenti tenendo conto della rappresentazione geografica. I membri del Consiglio svolgono il loro compito a titolo gratuito, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della Fondazione, dichiarano la volontà di collaborare al perseguimento delle stesse secondo le indicazioni dell’art. 3, e si impegnano al versamento di un contributo annuale.

Gli Aderenti sono informati dal Consiglio di Amministrazione, in incontri con cadenza almeno annuale, sull’attività della Fondazione. In tale sede:

a) nominano i propri due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di voto come definite nel Regolamento allegato allo Statuto.

b) formulano proposte e suggerimenti, e illustrano iniziative volte alla realizzazione dei fini istituzionali, che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti possono riunirsi in gruppi locali e/o nazionali. In particolare i gruppi hanno come coordinatore a livello locale un referente nominato, su proposta dei gruppi stessi, dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica l’idoneità in termini di aderenza ai principi del magistero della Chiesa e di possesso del requisito di onorabilità. I Coordinatori durano in carica due anni, sono rinnovabili per tre volte consecutive.