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MOTU PROPRIO 
NOBILISSIMAM SACRARUM
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XV

 

 

La Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore, fondata da Liberio, restaurata da Sisto III, con grande magnificenza e adornata con splendidi mosaici che ricordano il dogma della divina Maternità di Maria, che era stato definito poco tempo prima nel Concilio di Efeso, fu oggetto di particolare cura da parte di tutti i successivi Sommi Pontefici, come il più nobile dei templi dedicati in tutto il mondo cattolico alla Vergine Madre di Dio. In proposito eccelle la munificenza di Sisto V e di Paolo V, i quali edificarono nel tempio due splendide e vaste cappelle, che custodiscono la prima la Culla del Signore, la seconda una sacrosanta immagine della Gran Madre di Dio. Inoltre sono degne di menzione le magnifiche opere di Callisto III, Benedetto XIV e Pio IX, grazie alle quali si è accresciuto notevolmente il decoro dell’edificio Liberiano. Per quanto si riferisce poi allo svolgimento del culto divino, affinché esso fosse all’altezza del prestigio di questo tempio, si è pure provveduto con larghezza da parte dei Nostri Predecessori sia per quanto si riferisce allo splendore delle cerimonie, sia per l’abbondanza dei ministri.

Tuttavia Ci pare che resti qualcosa che si può aggiungere per accrescere e completare la loro condizione; ed è quanto Noi — che per la Nostra profonda devozione a Maria Nostra Signora abbiamo carissima questa sua Basilica — con grande piacere abbiamo ora deliberato di compiere.

Riflettendo dunque in qual modo i Nostri Predecessori ordinarono il regolamento delle funzioni sacre nelle Basiliche Patriarcali dell’Urbe, Ci siamo resi conto che manca alla Basilica Liberiana ciò che assai opportunamente fu stabilito a favore della Basilica Lateranense e di quella Vaticana, cioè che oltre al collegio dei Canonici, al duplice grado dei Beneficiari e ai vari generi di cappellani e di ministri, a ciascuna Basilica fosse destinato un sacro Seminario, i cui alunni in determinati giorni intervenissero nel coro assieme ad altri. Per questo abbiamo rivolto la Nostra attenzione all’Almo Collegio Capranicense, che Ci è raccomandato non solo per la sua particolare antichità, ma anche per il Nostro privato legame: infatti non dimenticheremo mai il periodo in cui Noi stessi vi fummo educati, con santa disciplina e con ottimi studi, al sacerdozio. Si tratta di quel Collegio che è stato fondato dal Sommo Pontefice Callisto III, il quale, come abbiamo detto, contribuì non poco alla magnificenza del tempio Liberiano.

Pertanto, su sollecitazione del Nostro Venerabile Fratello il Cardinale Vincenzo Vannutelli, Vescovo di Ostia e Palestrina, Decano del Sacro Collegio dei Cardinali e Arciprete della stessa Basilica Liberiana, nonché dei diletti Figli Canonici e del Clero della stessa Basilica, sentito il parere del Nostro diletto Figlio Aristide Rinaldini « Pancrazio », Cardinale Presbitero di Santa Romana Chiesa e Protettore del Collegio Capranica, e così pure del diletto Nostro Figlio Gaetano Bisleti, Cardinale Protodiacono di Sant’Agata alla Suburra, Prefetto della Sacra Congregazione preposta ai Seminari e alle Università degli studi, Noi, Motu proprio, nella pienezza della potestà Apostolica, stabiliamo e decretiamo quanto segue:

I. L’Almo Collegio Capranica sin d’ora sarà addetto alla Sacrosanta Patriarcale Basilica Liberiana, così che i suoi alunni intervengano nel Coro nei giorni stabiliti; se mancheranno coloro ai quali spetta, secondo gli statuti del Capitolo, servire nelle sacre funzioni, essi stessi serviranno in loro vece.

II. La terza parte del Collegio Capranica, a turno, andrà nella Basilica Liberiana per le funzioni solenni nelle singole domeniche — a meno che coincida con la festa di Sant’Agnese, patrona celeste del Collegio — e nei giorni festivi di precetto, tranne che nei periodi delle vacanze estive e nel periodo autunnale.

III. Un numero maggiore parteciperà alla Messa ed ai Vespri nei giorni liberi dalla scuola, quando officerà con rito solenne il Cardinale Arciprete; nel giorno della Dedicazione della Basilica e in quello dell’Assunzione della Beata Maria Vergine, anche se queste feste cadono nel periodo delle più lunghe vacanze scolastiche; e così pure alle cerimonie, alle funzioni e ai riti della Settimana Santa, e alle altre solennità festive che saranno stabilite dal Cardinale Arciprete in accordo con il Cardinale protettore del Collegio.

IV. Sia assegnato agli alunni Capranicensi un locale idoneo presso la Sagrestia della Basilica, nel quale possano indossare e deporre gli abiti che usano per il Coro.

V. La Cappella massima del Collegio Capranicense godrà degli stessi diritti delle chiese che sono chiamate Basiliche « filiali ». In tutte le cappelle del Collegio si potranno celebrare le Messe che è consentito celebrare nella Basilica.

Affinché poi non accada che scarseggino gli alunni Capranicensi da adibire al servizio nella Basilica Liberiana, diamo facoltà al Cardinale Protettore « pro tempore » del Collegio di ammettere nel Collegio giovani chierici meritevoli, provenienti sia da Roma sia da tutta Italia, e di accrescerne il numero fino a quaranta.

Infine, perché vi sia chi assicuri una paterna vigilanza agli alunni che sono impegnati durante i servizi divini nella Basilica, e perché il Collegio Capranicenze possa anche in questo ambito far rispettare il regolamento convittuale, vogliamo che il Rettore « pro tempore » del Collegio sia annoverato fra i Canonici Liberiani con pari dignità, pari grado e pari diritti degli altri, ma non sia tenuto a frequentare il Coro se non nei giorni e nelle ore nei quali saranno impegnati i suoi alunni. Allo stesso tempo non vogliamo che da tale cooptazione possa derivare qualche svantaggio agli altri Canonici. Pertanto, previa assegnazione di una congrua somma di denaro, istituiamo nella Basilica Patriarcale Liberiana un nuovo canonicato da conferirsi al Rettore « pro tempore » dell’Almo Collegio Capranicense e da amministrare a cura della mensa comune del Capitolo presso la Sede Apostolica. Tale canonicato, dunque, non avrà altro reddito se non quello derivante dal denaro che ad esso abbiamo destinato: chi lo otterrà non sarà compreso nelle distribuzioni che, ai presenti nel Coro, verranno fatte in sua presenza, così come la sua assenza non determinerà un aumento nella parte che toccherà ai presenti; ma quanto avrà perduto sul piano pecuniario, così come accade per gli altri, verrà versato a profitto della sagrestia Liberiana.

Queste disposizioni che abbiamo qui stabilito e sancito, comandiamo che restino valide in perpetuo, nonostante qualsivoglia cosa contraria, ancorché degna di speciale menzione.

Dato in Roma, presso San Pietro, nel giorno solenne della Pasqua dell’anno 1917, terzo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

 

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