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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

MAIOREM HAC DILECTIONEM

SULL’OFFERTA DELLA VITA

 

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13).

Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito.

È certo che l’eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane.

Con il conforto del parere favorevole espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti:

Art. 1

L’offerta della vita è una nuova fattispecie dell’iter di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie sul martirio e sull’eroicità delle virtù.

Art. 2

L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri:

a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine;
b) nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura;
c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte;
d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte;
e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione.

Art. 3

La celebrazione dell’Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa Positio sono regolate dalla Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum del 7 febbraio dello stesso anno, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue.

Art. 4

La Positio sull’offerta della vita deve rispondere al dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.

Art. 5

Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati:

Art. 1:

Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell’ambito della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”.

Art. 2,5:

L’Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio.

Art. 7,1:

“studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”.

Art. 13,2:

Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica”.

Art. 6

Gli articoli seguenti delle citate Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum sono così modificati:

Art. 7:

La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o l’offerta della vita del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte”.

Art. 10,1°:

nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa”.

Art. 10,3°:

solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla”.

Art. 15,a:

Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio, la fama di santità, di offerta della vita o di martirio del Servo di Dio”.

Art. 15,b:

Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, di offerta della vita o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti”.

Art. 19:

A provare il martirio, l'esercizio delle virtù o l’offerta della vita e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio”.

Art. 32:

“L'inchiesta sui miracoli dev’essere istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono”.

Art. 36:

Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull’offerta della vita del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio”.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato.

 

FRANCESCO



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