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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI MEMBRI DEL TRIBUNALE DELLA
SACRA ROMANA ROTA

28 gennaio 1982

 

Signor Decano,
cari Prelati e Officiali.

1. Sono lieto che l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale della Sacra Romana Rota mi offra l’occasione di incontrarmi ancora una volta con voi, che con tanto impegno e qualificata competenza svolgete il vostro lavoro a servizio della Sede Apostolica.

Questo incontro tradizionale riveste quest’anno una nota particolare perché nel giorno di oggi – come è noto – entrano in vigore le “Novae Normae” che – dopo l’attento studio di revisione che era stato fatto delle precedenti disposizioni – ho ritenuto di approvare per il vostro Tribunale e che auspico possano rendere più proficua l’opera da voi svolta con preparazione giuridica e spirito sacerdotale per il bene della Chiesa.

Vi saluto con affetto e vi esprimo il mio vivo apprezzamento per tutta la vostra opera. In particolare, rivolgo il mio cordiale saluto al signor Decano uscente, Monsignor Enrico Ewers, ed al suo successore; ad ambedue assicuro il mio ricordo al Signore, perché sia lui a ricompensare l’uno per il lungo lavoro compiuto con generosa dedizione e ad assistere l’altro nell’incarico che da oggi inizia.

2. Mi è caro richiamare la vostra attenzione sull’esortazione apostolica Familiaris Consortio nella quale ho raccolto il frutto delle riflessioni sviluppate dai Vescovi nel corso del Sinodo del 1980.

Infatti, se questo recente documento s’indirizza a tutta la Chiesa per esporre i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, esso interessa da vicino anche la vostra attività, che si svolge per lo più nell’ambito della famiglia, del matrimonio e dell’amore coniugale. Il peso del vostro ruolo si misura dall’importanza delle decisioni, che voi siete chiamati a prendere con senso di verità e di giustizia, in vista del bene spirituale delle anime, in riferimento al giudizio supremo di Dio: “solum Deum prae oculis habentes”.

3. Affidando a ciascuno di voi questo compito ecclesiale, Dio vi chiede di proseguire così, attraverso l’opera vostra, l’opera di Cristo, di prolungare il ministero apostolico con l’esercizio della missione a voi affidata e dei poteri a voi trasmessi; perché voi lavorate, studiate, giudicate, in nome della Sede Apostolica. Lo svolgimento di tali attività, pertanto, deve essere adeguato alla funzione dei giudici, ma investe anche quella dei loro collaboratori. In questo momento penso al compito, così difficile, degli avvocati, i quali renderanno ai loro clienti servizi migliori nella misura in cui si sforzeranno di rimanere entro la verità, l’amore della Chiesa, l’amore di Dio. La vostra missione, dunque, è prima di tutto un servizio dell’amore.

Di questo amore il matrimonio è realtà e segno misterioso. “Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza: chiamandolo all’esistenza per amore, l’ha chiamato nello stesso tempo all’amore. Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione personale d’amore” (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 11).

Segno misterioso, il matrimonio lo è come sacramento: un legame indissolubile unisce gli sposi, come in un solo amore sono uniti Cristo e la Chiesa (Ef 5,32-33).

Secondo il disegno di Dio, il matrimonio trova la sua pienezza nella famiglia, di cui è origine e fondamento; e il dono mutuo degli sposi sboccia nel dono della vita, ossia nella generazione di coloro che, amando i loro genitori, ridicono ad essi il loro amore e ne esprimono la profondità (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 14).

Il Concilio ha visto il matrimonio come patto di amore (Gaudium et Spes, 48). Questo patto “suppone la scelta cosciente e libera, con la quale l’uomo e la donna accolgono l’intima comunità di vita e d’amore, voluta da Dio stesso” (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 11). Parlando qui di amore, noi non possiamo ridurlo ad affettività sensibile, ad attrazione passeggera, a sensazione erotica, a impulso sessuale, a sentimento d’affinità, a semplice gioia di vivere.

L’amore è essenzialmente dono. Parlando di atto di amore il Concilio suppone un atto di donazione, unico e decisivo, irrevocabile come lo è un dono totale, che vuole essere e restare mutuo e fecondo.

4. Per comprendere pienamente il senso esatto del consenso matrimoniale, dobbiamo lasciarci illuminare dalla rivelazione divina. Il consenso nuziale è un atto di volontà che significa e comporta un dono mutuo, che unisce gli sposi tra di loro e insieme li lega ai loro eventuali figli, con i quali essi costituiscono una sola famiglia, un solo focolare, una “chiesa domestica” (Lumen Gentium, 11).

Visto così il consenso matrimoniale è un impegno in un vincolo di amore dove, nello stesso dono, si esprime l’accordo delle volontà e dei cuori per realizzare tutto quello che è e significa il matrimonio per il mondo e per la Chiesa.

5. C’è di più. Per noi, il consenso nuziale è un atto ecclesiale. Esso fonda la “Chiesa domestica” e costituisce una realtà sacramentale dove si uniscono due elementi: un elemento spirituale come comunione di vita nella fede, nella speranza e nella carità; e un elemento sociale come società organizzata, gerarchizzata, cellula vivente della società umana, elevata alla dignità del “sacramentum magnum”, la Chiesa di Cristo, dove essa si inserisce come Chiesa domestica (Lumen Gentium, 11). Sicché nella famiglia fondata sul matrimonio bisogna riconoscere in una certa misura la stessa analogia della Chiesa totale con il mistero del Verbo incarnato, dove in una sola realtà si uniscono il divino e l’umano, la Chiesa terrestre e la Chiesa in possesso dei beni celesti, una società ordinata gerarchicamente e il Corpo mistico di Cristo (Ivi, 8).

6. Il Concilio ha sottolineato l’aspetto della donazione. E allora conviene soffermarsi qui un momento, per cogliere più in profondità il significato dell’atto del donarsi in oblazione totale con un consenso che, se si colloca nel tempo, assume un valore d’eternità. Un dono, se vuole essere totale, deve essere senza ritorno e senza riserve. Perciò, nell’atto, col quale la donazione si esprime, noi dobbiamo accettare il valore simbolico degli impegni assunti. Colui che si dona, lo fa con la consapevolezza d’obbligarsi a vivere il suo dono all’altro; se egli all’altro concede un diritto, è perché ha la volontà di donarsi; e si dona con l’intenzione di obbligarsi a realizzare le esigenze del dono totale, che liberamente ha fatto. Se sotto il profilo giuridico questi obblighi sono più facilmente definiti, se vengono espressi più come un diritto che si cede che, come un obbligo che si assume, è pur vero che il dono non è che simbolizzato dagli impegni di un contratto, il quale esprime sul piano umano gli impegni inerenti ad ogni consenso nuziale vero e sincero. È così che si giunge a comprendere la dottrina conciliare, così da consentirle di recuperare la dottrina tradizionale per collocarla in una prospettiva più profonda ed insieme più cristiana.

Tutti questi valori vengono non soltanto ammessi, affinati e definiti dal diritto ecclesiastico, ma anche difesi e protetti. Ciò costituisce, peraltro, la nobiltà della sua giurisprudenza e la forza delle norme che essa applica.

7. Ora, non è puramente immaginario, soprattutto oggi, il pericolo di vedere messo in discussione il valore globale di tale consenso, per il fatto che alcuni elementi che lo costituiscono, che ne sono l’oggetto o che ne esprimono la realizzazione, sono sempre più spesso distinti o addirittura separati, a seconda dell’attenzione che vi portano specialisti in campi diversi o la specificità propria delle diverse scienze umane. Sarebbe inconcepibile che il consenso in quanto tale fosse respinto per sopravvenuta mancanza di fedeltà. Senza dubbio il problema della fedeltà costituisce spesso la croce degli sposi.

Vostro primo compito a servizio dell’amore sarà, dunque, riconoscere il pieno valore del matrimonio, rispettare nel miglior modo possibile la sua esistenza, proteggere coloro che esso ha uniti in una sola famiglia. Sarà soltanto per motivazioni valide, per fatti provati che si potrà mettere in dubbio la sua esistenza, e dichiararne la nullità. Il primo dovere che su voi incombe è il rispetto dell’uomo che ha dato la sua parola, ha espresso il suo consenso e ha fatto così dono totale di se stesso.

8. Indubbiamente, la natura umana in seguito al peccato è stata sconvolta, ferita; essa tuttavia non è stata pervertita; essa è stata risanata dall’intervento di Colui che è venuto a salvarla e ad elevarla fino alla partecipazione della vita divina. Ora, in verità, sarebbe demolirla, il ritenerla incapace d’un impegno vero, d’un consenso definitivo, d’un patto di amore che esprime quello che essa è, d’un sacramento istituito dal Signore per guarirla, fortificarla, elevarla per mezzo della sua grazia.

E così, allora, è nel quadro della prospettiva ecclesiale del sacramento del matrimonio che va collocato il progresso della scienza umana, le sue ricerche, i suoi metodi e i suoi risultati. La continuità dei suoi sforzi mette anche in rilievo la fragilità di alcune delle sue conclusioni anteriori o di ipotesi di lavoro di cui non si sono potute conservare le valutazioni.

Per tali ragioni il giudice, nell’emettere la sentenza, resta in definitiva il responsabile di quel lavoro comune, di cui ho parlato all’inizio. La decisione dovrà essere presa nella prospettiva globale già ricordata, e che l’esortazione apostolica Familiaris Consortio ha voluto mettere maggiormente in luce.

Mentre è in corso l’esame sulla validità di un vincolo matrimoniale, e si ricerca l’esistenza di ragioni che possano condurre alla eventuale dichiarazione di nullità, il giudice resta a servizio dell’amore, sottomesso al diritto divino, attento ad ogni consiglio o perizia seria. Sarebbe estremamente dannoso se a decidere fosse in definitiva l’uno o l’altro esperto, col rischio di vedere giudicata la causa secondo uno solo dei suoi aspetti.

Di qui scaturisce la necessità di riconoscere nel giudice il peso della sua funzione, l’importanza della sua responsabile autonomia di giudizio, l’esigenza del suo consenso ecclesiale e della sua sollecitudine per il bene delle anime. E non perché in materia matrimoniale una sentenza può sempre essere impugnata per sopravvenienti nuove gravi motivazioni, non per questo egli si sentirà spinto a mettere meno diligenza a prepararla, meno fermezza ad esprimerla, meno coraggio ad emetterla.

9. In questa luce, si ha modo di apprezzare sempre di più la particolare responsabilità del “defensor vinculi”. Suo dovere non è quello di definire a ogni costo una realtà inesistente, o di opporsi in ogni modo a una decisione fondata, ma, come si espresse Pio XII, egli dovrà fare delle osservazioni “pro vinculo, salva semper veritate” (Pio XII, Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae: AAS 36 [1944] 285). Si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo. La stessa persona poi non può esercitare due funzioni contemporaneamente, essere giudice e difensore del vincolo. Solo una persona competente può assumere una tale responsabilità; e sarà grave errore considerarla di minore importanza.

10. Il “Promotor iustitiae”, sollecito del bene comune, agirà anche lui nella prospettiva globale del mistero dell’amore vissuto nella vita familiare; allo stesso modo, se egli sentirà il dovere di avanzare una richiesta di dichiarazione di nullità, lo farà dietro la spinta della verità e della giustizia; non per accondiscendere, ma per salvare.

11. Nella stessa prospettiva della globalità della vita familiare, infine, è necessario auspicare una sempre più attiva collaborazione degli avvocati ecclesiastici.

La loro attività deve essere al servizio della Chiesa; e pertanto va vista quasi come un ministero ecclesiale. Deve essere un servizio all’amore, che richiede dedizione e carità soprattutto a favore dei più sprovvisti e dei più poveri.

12. A conclusione di questo incontro, desidero esortarvi a collaborare, “cordialmente e coraggiosamente, con tutti gli uomini di buona volontà, che vivono con la loro responsabilità al servizio della famiglia” (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, 86), in modo tutto speciale voi, che ne dovete riconoscere la base e il fondamento nel consenso nuziale, sacramento di amore, segno dell’amore che lega Cristo alla sua Chiesa, sua Sposa, e che è, per l’umanità intera, una rivelazione della vita di Dio e l’introduzione alla vita trinitaria dell’Amore divino.

Nell’invocare il Signore di assistervi nella vostra missione al servizio dell’uomo salvato da Cristo, nostro Redentore, vi imparto di cuore la mia benedizione propiziatrice della grazia del Dio dell’Amore.

           



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