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PAOLO VI  

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO

INTER EXIMIA

REVISIONE DEI PRIVILEGI
CIRCA LA CONCESSIONE DEL PALLIO

 

Tra le insegne singolari dell'ufficio episcopale, di cui varie Chiese, anzitutto in Europa e poi nel mondo intero, e i loro Vescovi meritarono di essere onorati dalla Sede Apostolica fin dai tempi remoti, viene giustamente annoverato l'uso del Pallio, ricevuto dalla veneranda confessione dell'Apostolo Pietro (Cf Pontificale Romanum, pars prima, editio typica, Romae 1962, p. 92).

E benché il Pallio, «che significa la potestà Arcivescovile» (CIC, can. 275) «spetti di diritto agli Arcivescovi soltanto» (BENEDETTO XIV, De Synodo dioecesana, lib. II, 6, n. 1), talvolta per mezzo della sua consegna «viene conferita la pienezza dell'ufficio pontificale con il titolo di Arcivescovo» (BENEDETTO XIV, Cost. Ad honorandam, 27 marzo 1754, § 17), tuttavia, come risulta dalle testimonianze storiche (BENEDETTO XIV, De Synodo dioecesana, 1), i Vescovi di Roma continuarono, seguendo l'antica usanza, a fregiare con la concessione perpetua dell'onore del Pallio arcivescovile non solo Chiese vescovili che splendevano per rilevanza di luogo, per la storia gloriosa e per l'immutata devozione verso la Cattedra di Pietro, allo scopo di accrescere e ampliare il loro splendore, ma anche per premiare con un privilegio personale i meriti eminenti di Vescovi illustri (BENEDETTO XIV, Cost. Inter conspicuos, 29 agosto 1744, n. 18).

Avendo il Concilio Vaticano II stabilito che i diritti e i privilegi dei Metropoliti fossero definiti con nuove e adatte norme (CONC. VAT. II, Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, n. 40: AAS 58 (1966), p. 694), intanto abbiamo ritenuto di dover rivedere i privilegi e le consuetudini circa la concessione del Pallio, affinché sia meglio evidenziato che esso è il segno della potestà del metropolita (Cf CIC can. 275).

Perciò, sentiti i competenti Dicasteri della Curia Romana e le Commissioni per la Revisione del CIC e del CICO, e dopo aver vagliato attentamente i loro pareri, con sicura scienza, di Nostra suprema e Apostolica autorità, per tutta la Chiesa Latina stabiliamo che d'ora in poi il sacro Pallio, abrogati tutti i privilegi e consuetudini di cui godono attualmente per singolare concessione sia alcune Chiese particolari sia alcuni Vescovi, sia conferito soltanto ai Metropoliti e al Patriarca di Gerusalemme di rito latino (Cf Pio IX, Lett. Ap. Nulla celebrior, 23 luglio 1847: Acta Pii IX, pars I, vol. 1, p. 62).

Quanto alle Chiese Orientali abroghiamo il canone 322 contenuto nella Lettera Apostolica Cleri sanctitati (Cf AAS 49 (1957), p. 529).

Concediamo tuttavia che gli Arcivescovi e Vescovi, che attualmente godono del privilegio del Pallio, continuino ad usarlo per il tempo in cui rimarranno Pastori delle Chiese oggi loro affidate.

L'uso del Pallio nell'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, viene dato di diritto (Cf CIC can. 239 § 2) al Decano del Sacro Collegio dei Cardinali o al Cardinale cui spetta celebrare il rito dell'ordinazione a norma della Costituzione Apostolica Romano pontifici eligendo (AΑS 67 (1975), pp. 644-645).

Le presenti norme andranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione su Acta Apostolicae Sedis.

Tutto ciò che è stato da Noi decretato con il presente Motu proprio, comandiamo che sia valido e stabile, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'11 maggio 1978, anno quindicesimo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

                                         



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