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PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA

STATUTO



ART. 1

E' istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia.

ART. 2

La Pontificia Commissione per la Cinematografia è l'organo della Santa Sede per lo studio dei problemi cinematografici che hanno attinenza con la fede e con la morale.

ART. 3

La Pontificia Commissione per la Cinematografia ha la funzione di seguire gli indirizzi ideologici e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e di promuovere l'attuazione delle norme direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica.

ART. 4

La Pontificia Commissione per la Cinematografia è a disposizione della S. Sede e degli Ecc.mi Ordinari per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte.

ART. 5

La Pontificia Commissione per la Cinematografia si mantiene in contatto con i Centri Cattolici Cinematografici nazionali e con l'Ufficio Cattolico Internazionale del Cinema, scambiando informazioni, collaborando, e valorizzandone la loro attività.

ART. 6
 

La Pontificia Commissione per la Cinematografia si astiene normalmente da rilasciare giudizi favorevoli o negativi a copioni e a film, rimettendosi, nello spirito della " Vigilanti cura " ai singoli Centri nazionali, promossi dalla S. Gerarchia nei rispettivi paesi.

ART. 7

La Pontificia Commissione per la Cinematografia è nominata dalla Santa Sede, ed è così composta:

1. Il Presidente che dura in carica sei anni.
2. Il Consiglio (che assiste il Presidente) composto:

a) Membri ipso iure, che sono:

L'Assessore della S. Congregazione del S. Offizio.
L'Assessore della S. Congregazione Concistoriale.
Il Segretario della S. Congregazione del Concilio.
Il Segretario della S. Congregazione dei Seminari e Università degli Studi.
Il Sostituto della Segreteria di Stato.

b) Quattro membri di libera scelta della S. Sede per la durata di tre anni. Due di essi possono essere laici.

3. Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente e composto da:

a) Un Segretario esecutivo della Commissione.
b) Tre o più consulenti.
c) Un Collegio di esperti.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni

.

ART. 8

La Pontificia Commissione per la Cinematografia ha la sua sede nella Città del Vaticano.



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