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MOTU PROPRIO
NOBILISSIMAM SACRARUM
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XV La Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore, fondata da Liberio,
restaurata
da Sisto III, con grande magnificenza e adornata con splendidi mosaici che
ricordano il dogma della divina Maternità di Maria, che era stato definito
poco
tempo prima nel Concilio di Efeso, fu oggetto di particolare cura da parte di
tutti i successivi Sommi Pontefici, come il più nobile dei templi dedicati in
tutto
il mondo cattolico alla Vergine Madre di Dio. In proposito eccelle la
munificenza
di Sisto V e di Paolo V, i quali edificarono nel tempio due splendide e vaste
cappelle, che custodiscono la prima la Culla del Signore, la seconda una
sacrosanta
immagine della Gran Madre di Dio. Inoltre sono degne di menzione le
magnifiche opere di Callisto III, Benedetto XIV e Pio IX, grazie alle quali
si è
accresciuto notevolmente il decoro dell’edificio Liberiano. Per quanto si
riferisce
poi allo svolgimento del culto divino, affinché esso fosse all’altezza del
prestigio
di questo tempio, si è pure provveduto con larghezza da parte dei Nostri
Predecessori
sia per quanto si riferisce allo splendore delle cerimonie, sia per
l’abbondanza
dei ministri. Tuttavia Ci pare che resti qualcosa che si può aggiungere per accrescere e
completare la loro condizione; ed è quanto Noi — che per la Nostra profonda
devozione a Maria Nostra Signora abbiamo carissima questa sua Basilica — con
grande piacere abbiamo ora deliberato di compiere. Riflettendo dunque in qual modo i Nostri Predecessori ordinarono il
regolamento
delle funzioni sacre nelle Basiliche Patriarcali dell’Urbe, Ci siamo resi
conto che manca alla Basilica Liberiana ciò che assai opportunamente fu
stabilito
a favore della Basilica Lateranense e di quella Vaticana, cioè che oltre al
collegio
dei Canonici, al duplice grado dei Beneficiari e ai vari generi di
cappellani e
di ministri, a ciascuna Basilica fosse destinato un sacro Seminario, i cui
alunni in
determinati giorni intervenissero nel coro assieme ad altri. Per questo
abbiamo
rivolto la Nostra attenzione all’Almo Collegio Capranicense, che Ci è
raccomandato
non solo per la sua particolare antichità, ma anche per il Nostro privato
legame: infatti non dimenticheremo mai il periodo in cui Noi stessi vi fummo
educati, con santa disciplina e con ottimi studi, al sacerdozio. Si tratta di
quel
Collegio che è stato fondato dal Sommo Pontefice Callisto III, il quale, come
abbiamo detto, contribuì non poco alla magnificenza del tempio Liberiano.
Pertanto, su sollecitazione del Nostro Venerabile Fratello il Cardinale
Vincenzo Vannutelli, Vescovo di Ostia e Palestrina, Decano del Sacro Collegio dei
Cardinali e Arciprete della stessa Basilica Liberiana, nonché dei diletti
Figli Canonici
e del Clero della stessa Basilica, sentito il parere del Nostro diletto
Figlio
Aristide Rinaldini « Pancrazio », Cardinale Presbitero di Santa Romana Chiesa
e
Protettore del Collegio Capranica, e così pure del diletto Nostro Figlio
Gaetano
Bisleti, Cardinale Protodiacono di Sant’Agata alla Suburra, Prefetto della
Sacra
Congregazione preposta ai Seminari e alle Università degli studi, Noi, Motu
proprio, nella pienezza della potestà Apostolica, stabiliamo e decretiamo
quanto
segue:
I. L’Almo Collegio Capranica sin d’ora sarà addetto alla Sacrosanta
Patriarcale
Basilica Liberiana, così che i suoi alunni intervengano nel Coro nei giorni
stabiliti; se mancheranno coloro ai quali spetta, secondo gli statuti del
Capitolo,
servire nelle sacre funzioni, essi stessi serviranno in loro vece. II. La terza parte del Collegio Capranica, a turno, andrà nella Basilica
Liberiana
per le funzioni solenni nelle singole domeniche — a meno che coincida
con la festa di Sant’Agnese, patrona celeste del Collegio — e nei giorni
festivi di
precetto, tranne che nei periodi delle vacanze estive e nel periodo
autunnale. III. Un numero maggiore parteciperà alla Messa ed ai Vespri nei giorni liberi
dalla scuola, quando officerà con rito solenne il Cardinale Arciprete; nel
giorno
della Dedicazione della Basilica e in quello dell’Assunzione della Beata
Maria
Vergine, anche se queste feste cadono nel periodo delle più lunghe vacanze
scolastiche;
e così pure alle cerimonie, alle funzioni e ai riti della Settimana Santa, e
alle altre solennità festive che saranno stabilite dal Cardinale Arciprete in
accordo
con il Cardinale protettore del Collegio.
IV. Sia assegnato agli alunni Capranicensi un locale idoneo presso la
Sagrestia
della Basilica, nel quale possano indossare e deporre gli abiti che usano per
il
Coro.
V. La Cappella massima del Collegio Capranicense godrà degli stessi diritti
delle chiese che sono chiamate Basiliche « filiali ». In tutte le
cappelle del
Collegio si potranno celebrare le Messe che è consentito celebrare nella
Basilica.
Affinché poi non accada che scarseggino gli alunni Capranicensi da adibire
al servizio nella Basilica Liberiana, diamo facoltà al Cardinale Protettore «
pro
tempore » del Collegio di ammettere nel Collegio giovani chierici
meritevoli, provenienti sia da Roma sia da tutta Italia, e di accrescerne il
numero fino a quaranta.
Infine, perché vi sia chi assicuri una paterna vigilanza agli alunni che sono
impegnati durante i servizi divini nella Basilica, e perché il Collegio Capranicenze
possa anche in questo ambito far rispettare il regolamento convittuale,
vogliamo
che il Rettore « pro tempore » del Collegio sia annoverato fra i
Canonici Liberiani
con pari dignità, pari grado e pari diritti degli altri, ma non sia tenuto a
frequentare il Coro se non nei giorni e nelle ore nei quali saranno impegnati
i
suoi alunni. Allo stesso tempo non vogliamo che da tale cooptazione possa
derivare
qualche svantaggio agli altri Canonici. Pertanto, previa assegnazione di una
congrua somma di denaro, istituiamo nella Basilica Patriarcale Liberiana un
nuovo canonicato da conferirsi al Rettore « pro tempore » dell’Almo
Collegio Capranicense e da amministrare a cura della mensa comune del Capitolo
presso la Sede Apostolica. Tale canonicato, dunque, non avrà altro reddito se
non quello derivante dal denaro che ad esso abbiamo destinato: chi lo otterrà
non sarà compreso nelle distribuzioni che, ai presenti nel Coro, verranno fatte
in sua presenza, così come la sua assenza non determinerà un aumento nella parte
che toccherà ai presenti; ma quanto avrà perduto sul piano pecuniario, così come
accade per gli altri, verrà versato a profitto della sagrestia Liberiana.
Queste disposizioni che abbiamo qui stabilito e sancito,
comandiamo che restino valide in perpetuo, nonostante qualsivoglia cosa
contraria, ancorché degna di speciale menzione.
Dato in Roma, presso San Pietro, nel giorno solenne della
Pasqua dell’anno 1917, terzo del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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