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GIOVANNI PAOLO II
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU
PROPRIO
IUSTI IUDICIS
CON CUI SI RIORDINA INTEGRALMENTE LA
MATERIA RIGUARDANTE L’ESERCIZIO DELLA
FUNZIONE DEI PATRONI E DEGLI AVVOCATI PRESSO I DICASTERI DELLA CURIA
ROMANA E IL PATROCINIO DELLE CAUSE DELLA STESSA SANTA SEDE
Seguendo gli esempi e le parole di Gesù Cristo, giusto giudice (2 Tm 4,
8), la Chiesa, fin dall’inizio della sua esistenza, è stata particolarmente
sensibile ai problemi dell’amministrazione della giustizia, e ciò sia
nell’ambito suo proprio sia nei rapporti con gli ordinamenti secolari, in cui
essa stessa e i suoi fedeli sono chiamati a vivere e a svolgere la loro missione
di salvezza. Perciò, da un lato, nell’ambito della stessa comunità ecclesiale,
dotata di un ordinamento giuridico proprio, è stato fin dai primi tempi
provveduto a che le persone fisiche e giuridiche fossero patrocinate presso le
istanze ecclesiastiche per tutelare i beni spirituali o quelli con essi
connessi, loro spettanti a tenore del diritto divino ed umano, vigente nella
Chiesa.
D’altro lato, la Chiesa stessa, nelle sue varie articolazioni, si è trovata
nella necessità di esigere il riconoscimento e l’osservanza di suoi diritti
anche in sede giudiziaria.
Seguace, poi, di colui “che, da ricco che era, si è fatto povero” (2 Cor
8, 9), ha sentito come sua la necessità dei poveri e dei deboli di essere
assistiti anche sul piano processuale, ove necessario, per la tutela dei propri
diritti.
Nell’espletamento di questa funzione, che ha una dimensione ecclesiale, si
sono impegnati gli avvocati.
Presso la Santa Sede hanno svolto questa funzione due istituzioni
particolarmente benemerite.
Già san Gregorio Magno stabilì sette difensori della Chiesa, dai quali ebbero
probabilmente origine gli avvocati concistoriali.
Nel 1130 Innocenzo II assegnò il compito di patrocinare le cause davanti al
Sommo Pontefice ai procuratori dei sacri Palazzi Apostolici.
Benedetto XII, poi, con la costituzione apostolica “Decens et Necessarium”,
del 26 ottobre 1340, costituì in due collegi distinti gli avvocati concistoriali
e i procuratori dei sacri Palazzi Apostolici.
Nel corso della storia i due citati collegi hanno assolto egregiamente la
loro importante e delicata funzione, tanto da meritare riconoscimenti e
privilegi dai Sommi Pontefici.
Nel contesto, peraltro, della revisione della costituzione apostolica sulla
Curia romana e, quasi a completamento di quell’aggiornamento, di cui il Vaticano
II ha posto i principi e fissato gli orientamenti ed il CIC ha perseguito
l’attuazione sul piano giuridico, è sembrato opportuno riordinare integralmente
la materia alla luce degli sviluppi, che, anche in tema di amministrazione della
giustizia, si sono determinati, grazie all’opera di difesa e di promozione dei
diritti umani, compiuta dalla Chiesa, in obbedienza al mandato ricevuto dal suo
fondatore.
Avvocati presso la Curia romana
Articolo 1.
Oltre agli avvocati rotali e per le cause dei santi, che continuano ad
esercitare come prima le loro funzioni, secondo le disposizioni generali del
diritto e della legge propria di ciascun dicastero, presso la Curia romana e
istituito l’albo generale degli avvocati abilitati al patrocinio nelle cause
presso il supremo tribunale della segnatura apostolica e a prestare la loro
assistenza nei ricorsi gerarchici presso i Dicasteri della Curia romana.
Articolo 2.
Il Cardinale Segretario di Stato, sentita una commissione a ciò stabilmente
costituita, provvede alla iscrizione all’albo generale degli avvocati dei
candidati in possesso dei requisiti, di cui al successivo articolo.
Articolo 3.
Perché un candidato possa essere iscritto all’albo generale è necessario: 1) che si distingua per esemplare integrità di vita cristiana e attiva
partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, secondo la propria vocazione
specifica; 2) possieda una conveniente preparazione teologica; 3) eccella nella dottrina giuridica, attestata da specifici titoli accademici
e connessi ad un’appropriata esperienza professionale.
Articolo 4.
Gli avvocati iscritti all’albo sono tenuti all’osservanza, oltre che delle
prescrizioni del diritto universale, delle regole della deontologia
professionale.
Articolo 5.
§ 1. Se un iscritto viola gravemente le norme di deontologia professionale,
il caso sia deferito al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, il quale
procede d’ufficio a norma del diritto ad erogare la sanzione, secondo la gravità
della violazione stessa, non esclusa la radiazione dall’Albo.
§ 2. In caso di instaurazione di procedimento penale canonico o civile,
pendente il processo, si applica la sospensione cautelativa.
Articolo 6.
§ 1. Inoltre sono espunti immediatamente dall’Albo: 1. coloro che notoriamente vengono meno alla fede cattolica. 2. coloro che vivono in concubinato o che hanno contratto solo il vincolo
civile o perseverano manifestamente in grave peccato; 3. coloro che abbiano aderito ad associazioni di qualsiasi genere, che
tramano contro la Chiesa. 4. coloro che aderiscono o collaborano con movimenti o associazioni ispirati
ad ideologie o prassi incompatibili con la dottrina della fede e della morale
cristiana o che propugnano programmi politici o progetti legislativi contrari ai
precetti della legge naturale e cristiana. 5. coloro che pubblicamente contrastano o disattendono le istruzioni
dottrinali e pastorali delle legittime autorità ecclesiastiche.
§ 2. In questi casi la questione deve essere deferita al Supremo Tribunale
della Segnatura apostolica, che procede d’ufficio a norma del diritto ad
applicare l’espunzione dall’albo.
Avvocati della Santa Sede
Articolo 7.
È costituito un determinato numero di avvocati della Santa Sede, scelti di
preferenza tra gli avvocati, iscritti nell’albo generale, abilitati ad assumere
il patrocinio delle cause per conto della Santa Sede o dei dicasteri della Curia
romana presso i tribunali ecclesiastici o civili.
Articolo 8.
Gli avvocati della Santa Sede sono nominati per un quinquennio dal Cardinale
Segretario di Stato, sentita la commissione, di cui all’articolo 2; per gravi
motivi possono essere rimossi.
Cessano dall’incarico al compimento del 75° anno di età.
Articolo 9.
Gli avvocati della Santa Sede sono tenuti a condurre una vita esemplare,
secondo i precetti di Dio e della Chiesa, ad adempiere agli incarichi loro
affidati con la massima coscienza del dovere.
Sono tenuti inoltre ad osservare il segreto nelle cause e negli affari, che
devono essere trattati sotto segreto.
Articolo 10.
§ 1. Gli avvocati della Santa Sede succedono ai componenti del Collegio degli
Avvocati Concistoriali e del Collegio dei Procuratori dei Sacri Palazzi
Apostolici - i quali collegi vengono perciò a cessare - nell’esercizio delle
funzioni, previste dal diritto, presso i tribunali della Curia romana e dello
Stato della Città del Vaticano.
§ 2. Gli attuali avvocati concistoriali e i procuratori dei sacri Palazzi
Apostolici conservano, oltre il titolo, i diritti e i privilegi personali
previsti dalle norme specifiche che li riguardavano.
Tutto quanto da noi stabilito in questa lettera in forma di “Motu Proprio”,
disponiamo che abbia valore di legge, nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 del mese di giugno dell’anno
1988, decimo del nostro Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
© Copyright 1988 Libreria Editrice
Vaticana
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