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PAOLO VI
Fin dai tempi più antichi furono istituiti dalla Chiesa alcuni ministeri al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro e di offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio. Con essi erano affidati ai fedeli, perché li esercitassero, degli uffici di carattere liturgico e caritativo a seconda delle varie circostanze. Il conferimento di tali uffici spesso avveniva mediante un particolare rito, col quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, era costituito in una speciale classe o grado per adempiere una determinata funzione ecclesiastica. Alcuni di questi uffici, più strettamente collegati con l'azione liturgica, a poco a poco furono considerati come istituzioni previe per ricevere gli ordini sacri, di modo che l'Ostiariato, il Lettorato, l'Esorcistato e l'Accolitato, nella Chiesa Latina, furοnο denominati ordini minori in rapporto al Suddiaconato, al Diaconato ed al Presbiterato, i quali furono chiamati ordini maggiori e, sebbene non dappertutto, erano generalmente riservati a coloro che, appunto attraverso gli ordini minori, ascendevano al Sacerdozio. Tuttavia, poiché gli ordini minori non sono rimasti sempre gli stessi e numerosi uffici ad essi connessi, come accade anche oggi, sono stati esercitati anche da laici, sembra opportuno rivedere tale prassi ed adattarla alle odierne esigenze, in modo che gli elementi che son caduti in disuso in quei ministeri, siano eliminati; quelli che si rivelano utili, siano mantenuti; quelli che sono necessari, vengano definiti; e, nello stesso tempo, sia stabilito quel che si deve esigere dai candidati all'ordine sacro. Durante la preparazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, non pochi pastori della Chiesa richiesero la revisione degli ordini minori e del Suddiaconato. Il Concilio, poi, sebbene su tale materia non stabilisse nulla per la Chiesa Latina, enunciò alcuni principi orientativi per risolvere la questione, ed è indubbio che le norme conciliari, concernenti la riforma generale ed ordinata della liturgia (Cf CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 62 AAS 56 (1964), p. 117; cf anche n. 21: l.c., pp. 105-106), comprendano anche tutto ciò che riguarda i ministeri nell'assemblea liturgica, di modo che dallo stesso svolgimento della celebrazione la Chiesa appaia costituita nei suoi diversi ordini e ministeri (Cf Ordo Missae, Institutio generalis Missalis Romani, n. 58, ed. typ. 1969, p. 29). Per questo il Concilio Vaticano II stabilì che nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, o ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza (Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 28: AAS 56 (1964), p. 107). Con tale affermazione è strettamente collegato quanto è scritto, poco prima, nella medesima Costituzione: È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto» (1 Pt 2, 9; cf 2, 4-5), ha diritto e dοvere in forza del Battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e dell'incremento della Liturgia: essa infatti la prima e indispensabile sorgente dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione (Ibid., n. 14; l.c., p. 104). Negli uffici particolari da mantenere e da adattare alle odierne esigenze, si ritrovano elementi che, in modo speciale, sono strettamente connessi coi ministeri della Parola e dell'Altare, e che, nella Chiesa Latina, sono chiamati il Lettorato, l'Accolitato e il Suddiaconato. È opportuno che questi siano mantenuti ed adattati in modo tale che, da oggi in poi, ci siano due uffici: quello cioè del Lettore e quello dell'Accolito, che comprendano anche le funzioni del Suddiacono. Oltre questi uffici comuni della Chiesa Latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione. Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici di Ostiario, di Esorcista e di Catechista (Cf CONC. VAT. II, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa Ad gentes divinitus, n. 15: AAS 58 (1966), p. 565; ibid., n. 17; l.c., pp. 967-968), come pure altri uffici, da affidare a coloro che sono addetti alle opere di carità, qualora tale ministero non sia stato conferito ai Diaconi. Corrisponde inoltre alla realtà stessa e alla mentalità odierna che i menzionati uffici non siano più chiamati ordini minori e che il loro conferimento sia denominato non «ordinazione» ma «istituzione», ed ancora che siano e vengano ritenuti propriamente chierici soltanto coloro che hanno ricevuto il Diaconato. In tal modo risalterà anche meglio la distinzione fra chierici e laici, fra ciò che è proprio e riservato ai chierici e ciò che può essere affidato ai fedeli laici; così apparirà più chiaramente il loro vicendevole rapporto, in quanto il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo propri modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo (Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium s, 10: AAS 57 (1965), p. 14). Pertanto, avendo ponderato ogni aspetto della questione e richiesto il voto degli esperti, dοpο aver consultato le Conferenze Episcopali e tenuto conto dei giudizi da loro espressi, sentito il parere dei Nostri Venerabili Fratelli che son membri delle Sacre Congregazioni competenti, in forza della Nostra autorità Apostolica stabiliamo le seguenti norme, derogando - se e per quanto sia necessario - alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, finora vigente, e le promulghiamo cοn questa Lettera.
Le suddette norme entreranno in vigore dal l° gennaio dell'anno 1973. Tutto quanto è stato da Noi decretato con questo Motu proprio, ordiniamo che abbia stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria. Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 agosto 1972, solennità dell'Assunzione della beata Vergine Maria, anno decimo del Nostro Pontificato. PAOLO PP. VI
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