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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

BREVE RELAZIONE
CIRCA LE MODIFICHE INTRODOTTE
NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS
RISERVATI ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Nel nuovo testo delle Normae de gravioribus delictis, così come modificato a seguito della decisione del Romano Pontefice Benedetto XVI del 21 maggio 2010, sono presenti vari emendamenti sia nella parte concernente le norme sostanziali, sia in quella afferente le norme processuali.

Le modifiche introdotte nel testo normativo sono le seguenti:

A) a seguito della concessione, ad opera del Santo Padre Giovanni Paolo II, in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede, di alcune facoltà, successivamente confermate dal successore Benedetto XVI in data 6 maggio 2005, sono stati inseriti:

1. il diritto, previo mandato del Romano Pontefice, di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi e altre persone fisiche di cui ai cann. 1405 § 3 CIC e 1061 CCEO (art. 1 § 2);

2. l’ampliamento del termine di prescrizione dell’azione criminale, che è stato portato ad anni venti, salvo sempre il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogarvi (art. 7);

3. la facoltà di concedere al personale del Tribunale e agli Avvocati e Procuratori la dispensa dal requisito del sacerdozio e da quello della laurea in diritto canonico (art. 15);

4. la facoltà di sanare gli atti in caso di violazione delle sole leggi processuali ad opera dei Tribunali inferiori, salvo il diritto di difesa (art. 18);

5. la facoltà di dispensare dalla via processuale giudiziale, e cioè di procedere per decretum extra iudicium: in tal caso la Congregazione per la Dottrina della Fede, valutata la singola fattispecie, decide di volta in volta, ex officio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, quando autorizzare il ricorso alla via extragiudiziale (in ogni caso, per l’irrogazione delle pene espiatorie perpetue occorre il mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede) (art. 21 § 2 n. 1);

6. la facoltà di presentare direttamente il caso al Santo Padre per la dimissio e statu clericali o per la depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus: in tale ipotesi, salva sempre la facoltà di difesa dell’accusato, oltre all’estrema gravità del caso, deve risultare manifestamente la commissione del delitto oggetto di esame (art. 21 § 2 n. 2);

7. la facoltà di ricorrere al superiore grado di giudizio della Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, in caso di ricorsi contro provvedimenti amministrativi, emanati o approvati dai gradi inferiori della medesima Congregazione, concernenti i casi di delitti riservati (art. 27).

B) Sono state inoltre inserite nel testo ulteriori modifiche, e segnatamente:

8. sono stati introdotti i delicta contra fidem, cioè eresia, apostasia e scisma, relativamente ai quali è stata in particolare prevista la competenza dell’Ordinario, ad normam iuris, a procedere giudizialmente o extra iudicium in prima istanza, salvo il diritto di appellare o ricorrere innanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 1 § 1 e art. 2);

9. nei delitti contro l’Eucaristia, le fattispecie delittuose dell’attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, di cui al can. 1378 § 2 n. 1 CIC, e la simulazione di essa, di cui al can. 1379 CIC e al can. 1443 CCEO, non sono più considerate unitariamente sotto lo stesso numero, bensì sono apprezzate separatamente (art. 3 § 1 nn. 2 e 3 );

10. sempre nei delitti contro l’Eucaristia, sono stati eliminati, rispetto al testo precedentemente in vigore, due incisi, precisamente: “alterius materiae sine altera”, e “aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem”, sostituiti, rispettivamente, con “unius materiae vel utriusque” e con “aut extra eam” (art. 3 § 2);  

11. nei delitti contro il sacramento della Penitenza, sono state introdotte le fattispecie delittuose di cui al can. 1378 § 2 n. 2 CIC (tentare di impartire l’assoluzione sacramentale, non potendo darla validamente, o l’ascoltare la confessione sacramentale)e ai cann. 1379 CIC e 1443 CCEO (simulazione dell’assoluzione sacramentale) (art. 4 § 1 nn. 2 e 3 );

12. sono state inserite le fattispecie della violazione indiretta del sigillo sacramentale (art. 4 § 1 n. 5) e della captazione e divulgazione, commesse maliziosamente, delle confessioni sacramentali (iuxta decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988) (art. 4 § 2);

13. è stata introdotta la fattispecie penale dell’attentata ordinazione sacra di una donna, secondo quanto stabilito nel decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007 (art. 5);

14. nei delicta contra mores: si è equiparato al minore la persona maggiorenne che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, il tutto con espressa limitazione al numero in parola (art. 6 § 1 n. 1);

15. si è aggiunta, inoltre, la fattispecie comprendente l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione, a clerico turpe patrata, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori degli anni 14 (art. 6 § 1 n. 2);

16. si è chiarito che i munera processui praeliminaria possono, e non già debbono, essere adempiuti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 17);

17. si è introdotta la possibilità di adottare le misure cautelari, di cui al can. 1722 CIC e al can. 1473 CCEO, anche durante la fase dell’indagine previa (art. 19).

Dal Palazzo del Sant’Uffizio, 21 maggio 2010
 

 

Gulielmus Cardinalis Levada
Praefectus

+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario

 

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