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Codice di Diritto Canonico IntraText - Lettura del testo |
TITOLO III
USURPAZIONE DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI E DELITTI NEL LORO ESERCIZIO (Cann. 1378 – 1389)
Can. 1378 - §1. Il sacerdote che agisce contro il disposto del ⇒ can. 977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
§2. Incorre nella pena latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico; 2) chi, al di fuori del caso di cui al §1, non potendo dare validamente la assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.
§3. Nei casi di cui al §2, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.
Can. 1379 - Chi oltre ai casi del ⇒ can. 1378, simula d'amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena.
Can. 1380 - Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la sospensione.
Can. 1381 - §1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.
§2. È equiparato all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a privazione o cessazione.
Can. 1382 - Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
Can. 1383 - Il Vescovo che contro il disposto del ⇒ can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire l'ordine per un anno.
Chi poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.
Can. 1384 - Chi, oltre i casi di cui ai cann. ⇒ 1378-1383, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero, può essere punito con giusta pena.
Can. 1385 - Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una censura o altra giusta pena.
Can. 1386 - Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così chi accetta i doni e le promesse.
Can. 1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.
Can. 1388 - §1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.
§2. L'interprete e le altre persone di cui al ⇒ can. 983, §2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.
Can. 1389 - §1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'incarico sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.
§2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena.