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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

SPIRITUS DOMINI

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

SULLA MODIFICA DEL CAN. 230 § 1 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
CIRCA L’ACCESSO DELLE PERSONE DI SESSO FEMMINILE AL MINISTERO ISTITUITO
DEL LETTORATO E DELL’ACCOLITATO.

 

Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all’edificazione della Chiesa e all’annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri in quantosono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile.

In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua origine in uno specifico sacramento, l’Ordine sacro. Altri compiti, lungo la storia, sono stati istituiti nella Chiesa e affidati mediante un rito liturgico non sacramentale a singoli fedeli, in virtù di una peculiare forma di esercizio del sacerdozio battesimale, e in aiuto del ministero specifico di vescovi, presbiteri e diaconi.

Seguendo una venerabile tradizione, la ricezione dei “ministeri laicali”, che San Paolo VI regolamentò nel Motu Proprio Ministeria quaedam (17 agosto 1972), precedeva a modo di preparazione la ricezione del Sacramento dell’Ordine, pur essendo conferiti tali ministeri ad altri fedeli idonei di sesso maschile.

Alcune Assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno evidenziato la necessità di approfondire dottrinalmente l’argomento, in modo che risponda alla natura dei suddetti carismi e alle esigenze dei tempi, offrendo un opportuno sostegno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla comunità ecclesiale.

Accogliendo tali raccomandazioni, si è giunti in questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2.

Di conseguenza, dopo aver sentito il parere dei Dicasteri competenti, ho ritenuto di provvedere alla modifica del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico. Pertanto, dispongo che il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico abbia in avvenire la seguente redazione:

“I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa”.

Dispongo altresì la modifica degli altri provvedimenti, aventi forza di legge, che si riferiscono a tale canone.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 di gennaio dell’anno 2021, Festa del Battesimo del Signore, ottavo del mio pontificato.

 

Francesco



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