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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
FAMIGLIA E DIRITTI
UMANI
PRESENTAZIONE
Abbiamo da poco celebrato il 50° anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. Tale documento ha rappresentato certamente una conquista
per l'umanità poiché esso, basandosi sulla dignità della persona, promuove e
difende il rispetto dei popoli e di ciascuno dei loro membri. Il Pontificio
Consiglio per la Famiglia, già nel mese di ottobre del 1998, aveva tenuto, in
Vaticano, il Secondo Incontro di Politici e Legislatori d'Europa e, ad agosto
del 1999, a Buenos Aires, il Terzo Incontro di Politici e Legislatori d'America.
La Dichiarazione aveva costituito l'oggetto di tali riunioni.
Il documento, in questi cinquanta anni di vita, non ha certo cancellato le molte
lacerazioni e violazioni che sono state commesse. Tuttavia, il riconoscimento
dei suoi principi costituisce, senza dubbio, uno stimolo notevole per lo spirito
e per la pratica della giustizia, sia a livello di rapporti interni dei paesi,
sia a livello di relazioni tra gli Stati, a condizione che si preservi la vera «
universalità », e che la Dichiarazione non sia soggetta a frantumazioni che
possano privarla del suo spirito originale.
Tra gli altri diritti fondamentali, la Dichiarazione riconosce la Famiglia come
« nucleo naturale e fondamentale della società » (art. 16). Offriamo ora una
riflessione sui Diritti della Famiglia nel contesto della Dichiarazione
Universale. Tale studio è stato realizzato nel corso di un seminario al quale ha
preso parte un gruppo numeroso di esperti in diverse scienze.
Per motivi pratici, e con lo scopo di una migliore diffusione e conoscenza,
riproduciamo nella presente pubblicazione il testo integrale della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Carta
dei Diritti della Famiglia della Santa Sede. La Carta è una riflessione,
approfondita e sviluppata alla luce della ragione, su quanto è già indicato
nella Dichiarazione. Questi documenti non sono sempre a portata di mano.
Lo studio che offriamo, in occasione di questo 50° anniversario, vuole essere
uno strumento per il dialogo e l'interscambio scientifico su temi inerenti ai
beni fondamentali della persona e della società.
Alfonso Cardinale López Trujillo Presidente
Francisco Gil Hellìn Segretario
1. INTRODUZIONE
1.1. Un punto di incontro
1. Dal 14 al 16 dicembre 1998, su convocazione del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, si è un riunito un gruppo di esperti ed altre persone impegnate nella
causa della famiglia e della vita,(1) per riflettere sul tema « Diritti
umani e Diritti della Famiglia ». Vogliamo in questo modo associarci, con
profonda speranza, alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, promulgata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.(2)
2. Con il presente documento (che si limita ad alcune considerazioni di
particolare importanza e che offriamo come base per ulteriori e più approfondite
considerazioni), intendiamo riconoscere il significato e il valore della
suddetta Dichiarazione, e incamminarci nella prospettiva di una reale
universalità e di una sua necessaria applicazione integrale. Riconosciamo il
valore e la permanente capacità di ispirazione del documento in quanto
condividiamo elementi di una stessa verità. Condividere la verità è condizione
indispensabile per l'umana convivenza. Non ignoriamo certamente le riserve a cui
la Dichiarazione può dar luogo: essa può favorire l'individualismo e il
soggettivismo. In tal senso sono state formulate diverse critiche. Tuttavia, è
opportuno soffermarci sulla sua grande convergenza con l'antropologia e
l'etica cristiane,(3) nonostante il documento prescinda da ogni
riferimento a Dio. Esiste inoltre una vicinanza concettuale in quei punti
ammessi come naturali in quanto parte della coscienza comune dell'umanità. Non
si tratta certamente di diritti che la Dichiarazione ha creato, ma di
diritti che ha riconosciuto e codificato. « La Dichiarazione Universale è chiara:
riconosce i diritti che proclama, non li conferisce ».(4)
Inoltre, il documento, che riconosce « la dignità intrinseca » e « i diritti
uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana »,(5)
costituisce un « punto di incontro » per la riflessione e l'azione congiunte.
3. Dalle sofferenze della guerra, con le profonde ferite e lacerazioni prodotte,
con i gravissimi attentati alla dignità dell'uomo e dei popoli, l'umanità si è
unita per affermare « il valore della persona umana »,(6) nel rispetto
e nella tutela che le sono dovuti. Giunte da ogni parte e da ogni cultura, le
nazioni del mondo hanno proclamato verità universali, diritti universali e beni
universali. Benché diverse, i loro delegati hanno ascoltato i suggerimenti dello
spirito, il richiamo della ragione, le lezioni della storia e le inclinazioni
del cuore. In rappresentanza di tutti i popoli del mondo,(7)
le nazioni si sono unite per rinunciare all'ideologia, andando al di là
dell'utilitarismo, e per riconoscere i fini radicati nella natura di tutti e di
ognuno. Si rende quindi necessaria una dinamica di universalità affinché,
attorno alla verità dell'uomo, aderisca alla Dichiarazione un numero
sempre più grande di nazioni, fino a racchiudere un giorno — speriamo prossimo —
tutte le nazioni della terra.
4. Siamo coscienti del fatto che la « guerra fredda » ha ostacolato l'applicazione
della Dichiarazione, ma siamo altresì consapevoli delle grandi
possibilità che può arrecare questa epoca cosiddetta di « globalizzazione ». Una
globalizzazione che non si limiti ai puri aspetti economici, ma che comporti
altre realtà e dimensioni, che devono convergere nel riconoscimento della
dignità della persona umana e passare obbligatoriamente per un corpo di valori
etici. Tutto ciò si realizzerà se scopriremo il modo di dare impulso al
riconoscimento e all'applicazione dei diritti dell'uomo.
5. Nel messaggio del 30 novembre 1998, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha reso
un omaggio esplicito alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
qualificandola « uno dei documenti più precisi e significativi della storia del
diritto ».(8)
I diritti articolati nella Dichiarazione costituiscono un insieme
unitario, la cui base comune è l'affermazione della dignità di ogni persona.
Il derogare a qualsiasi diritto viola l'umanità della persona. Giovanni Paolo II
ha altresì affermato — ed è questo un avvertimento di grande importanza — che
l'uso selettivo dei principi del documento « minaccia la struttura organica
della Dichiarazione, che associa ogni diritto ad altri diritti e ad altri
doveri e limiti necessari per un ordine sociale equo ».(9)
6. Per tutto questo il presente documento non è soltanto una « celebrazione
giubilare » di quello pubblicato nel 1948, bensì un appello a tutti coloro che
riconoscono la centralità della persona umana e della famiglia come nucleo
fondamentale e insostituibile, capace di generare quella società che risponde al
mondo a cui aspiriamo. La costruzione di una tale società è un compito nobile e
difficile dell'umanità.
7. Ci concentreremo su due campi inscindibili: la famiglia e la vita, in
relazione alla storica Dichiarazione. In questi campi il documento
mantiene tutta la sua importanza e tutto il suo valore, tanto più adesso che si
diffondono in modo allarmante gli attentati alla famiglia nella sua identità che
non permette alternative né supplenze, e che si moltiplicano le minacce alla
vita, sventolando un vocabolario di giustizia apparente che pretende di coprire
l'alterazione della realtà e il senso di questo dono sacro.
1.2. Il ruolo della famiglia
8. Riteniamo che la Dichiarazione del 1948, ispirata a valori
antropologici ed etici fermamente stabiliti e sostenuta da convinzioni di
ordine morale oggettivo radicate, abbia saputo rispondere bene a circostanze
culturali, socio-economiche e politiche storicamente situate, e che conservi
tutto il suo valore. Resta intatta la sua capacità di creare e di animare un
dialogo
efficace e fecondo con il mondo di oggi, con i suoi interrogativi e le sue
sfide. E in questa prospettiva che, di fronte ai molteplici aspetti della crisi
attuale, deve essere facilitata la promozione dei « Diritti dell'uomo ».
9. Di fondamentale importanza per la promozione dei diritti umani è il
riconoscimento dei « diritti della famiglia », il che implica la protezione del
matrimonio nel quadro dei « diritti dell'uomo » e della vita familiare come
obiettivo del suo ordinamento giuridico. Secondo la Carta dei Diritti della
Famiglia presentata dalla Santa Sede, la famiglia deve essere concepita come
soggetto che integra tutti i suoi membri. Essa è, pertanto, come un insieme che
non deve essere diviso nel suo trattamento, isolando coloro che ne fanno parte o
invocando ragioni di supplenza sociale che, pur se necessaria in numerosi casi,
non deve mai porre il soggetto famiglia in posizione marginale. Famiglia
e matrimonio esigono di essere difesi e promossi non soltanto dallo Stato, ma da
tutta la società. Essi richiedono l'impegno deciso di ogni persona giacché è a
partire dalla famiglia e dal matrimonio che si può dare una risposta integrale
alle sfide del presente e ai rischi del futuro.
10. Sfide come le minacce alla sopravvivenza, la « cultura della morte », la
violenza, la mancanza di protezione, il sottosviluppo, la disoccupazione, le
migrazioni, le distorsioni dei mezzi di comunicazione, ecc., si possono
affrontare con successo soltanto a partire dalla concezione che i diritti umani
si sviluppano attraverso la famiglia, trasformando la società che in essa e da
essa viene generata.
2. LA SOCIETÀ: COMUNIONE DI PERSONE
11. Siamo consapevoli della possibilità, anzi della necessità, di promuovere e
sviluppare un dialogo a partire dalla ragione umana sulla società e sui principi
ed esigenze etiche che devono guidare l'umana convivenza.(10)
Non si vede altro modo di procedere su basi comuni con i non-credenti. Tuttavia,
vogliamo proseguire la nostra riflessione in una visione in cui convergano fede
e ragione. La ragione si arricchisce illuminata dalla fede e questa le permette
una profondità e una densità che vanno a beneficio del servizio della dignità
dell'uomo e dei popoli.(11)
2.1. Il fondamento della fraternità
12. Da sempre si sono cercati nell'uomo gli aspetti propri del suo essere. Nel
nostro secolo, le molteplici scienze umane hanno studiato l'uomo a sufficienza;
tuttavia, mai si è chiesto con tanta insistenza chi è l'uomo. Non si è
ancora superato il seguente paradosso: da una parte mai si è parlato tanto
dell'uomo, della sua dignità, libertà, grandezza e potere, e, dall'altra, mai l'uomo
è stato tanto oppresso, fatto oggetto di terribili massacri, umiliato dalla
violenza, soprattutto da parte dei potenti.(12) Le guerre mondiali, le
guerre fratricide (ogni guerra lo è, poiché « ogni uomo è mio fratello »), le
guerre tribali, rappresentano un capitolo oscuro della storia. E ancor più lo
sono gli attentati contro i più deboli, gli innocenti, una categoria di persone
oppressa in molti modi.(13) Fin dall'antichità si è ritenuto che l'uomo
sia caratterizzato dalla ragione. Euripide affermava che « l'intelletto è Dio in
ognuno di noi ».(14) Nello stesso senso, Platone
(15) e
Aristotele (16) indicarono la ragione come quella facoltà che
contraddistingue l'uomo. Dalla celebre definizione di Boezio: « Individua
substantia rationalis naturae », San Tommaso d'Aquino, proseguendo sulla
stessa strada, riconobbe che l'uomo è una persona
e che esso è quanto di più perfetto esista in tutta la natura:
perfectissimum in omni natura. L'uomo è un essere sussistente, corporeo e
spirituale; è un insieme strutturato. E distinctum subsistens in
intellectuali natura.
13. I concetti di persona e di dignità sono reciprocamente relazionati, ma non
si identificano. La persona si riferisce all'essere nel suo grado più alto di
perfezione, nelle sue tre note di sussistenza, spiritualità e totalità. La
dignità si riferisce anzitutto ad una qualità dell'essere, ad un valore che può
essere opposto ad un antivalore. Ogni persona, per il fatto di essere persona,
possiede una dignità connaturale, che va riconosciuta e rispettata.(17)
Però la persona, per il fatto di essere libera e in un processo di crescita, è
chiamata ad acquisire un'altra dignità mediante lo sviluppo delle proprie
possibilità umane. In questo senso può possedere ugualmente una dignità
acquisita, che conquista conformemente a come si perfeziona nel proprio
ordine umano.
14. Come immagine di Dio, l'uomo è stato creato da un atto di amore. Dio ha
voluto conferire all'uomo una natura distinta da tutto l'ordine creato.
L'uomo si innalza tra gli altri essere creati: li trascende. Tutti
partecipiamo all'esistenza in modo personale per opera dello stesso Dio
creatore. Come creatura personale, dotata di ragione e di libera volontà,
chiamata alla felicità eterna, ogni essere umano riflette qualcosa della
magnificenza divina. Questo è il fondamento ultimo e imprescindibile della
nostra fraternità.
15. La famiglia è il luogo per eccellenza, il più propizio e insostituibile per
il riconoscimento e lo sviluppo della persona nel suo cammino verso la piena
dignità. In essa la persona compie i primi passi dello sviluppo umano. In essa
si riceve non solo un utero materno, ma anche, come indica San Tommaso, un «
utero spirituale ».(18) E in questo ambito familiare e formativo che ha
inizio il processo educativo e la promozione dell'essere umano. Il soggetto che
non riceve questa prima promozione familiare incontra molte difficoltà nel
conseguire la pienezza della dimensione umana a cui è chiamato dalla sua
condizione di persona.
2.2. La famiglia: base della società
16. Il rispetto dei diritti umani è necessario per lo sviluppo umano delle
persone nella comunità. Tali beni includono la vita stessa, la salute, la
conoscenza, il lavoro, la comunità e la religione. Anzitutto, « la famiglia è
una comunità di persone, per le quali il modo proprio di esistere e di vivere
insieme è la comunione: communio personarum ».(19) I beni che le
sono essenziali si realizzano solo quando un uomo e una donna si donano l'uno
all'altra totalmente nel matrimonio, comunità d'amore e di vita, e sono disposti
ad accogliere pienamente — nella procreazione e nell'educazione — il dono di una
vita nuova. I genitori danno al neonato il luogo in cui può crescere e
svilupparsi. Tutti i diritti che per natura sono necessari per lo sviluppo della
persona nella sua totalità, nella famiglia diventano reali nel modo più
efficace. La famiglia, per sua stessa natura, è soggetto di diritti, è elemento
fondante della società umana e forza maggiormente necessaria per il pieno
sviluppo della persona umana. L'importanza della mediazione sociale della
famiglia è innegabile. E qualcosa che mantiene tutto il suo valore, nonostante i
mutamenti che hanno colpito la famiglia nel corso della storia.
17. Considerato che tutti gli uomini sono persone, il Santo Padre ha definito
l'istituzione fondamentale della società come una « communio personarum
».(20) « La famiglia è — più di ogni altra realtà umana — l'ambiente
nel quale l'uomo può esistere "per se stesso" mediante il dono sincero di sé.
Per questo essa rimane un'istituzione sociale che non si può e non si deve
sostituire: è il « santuario della vita ».(21) Di conseguenza,
promuovere nella persona il suo progetto esistenziale vuol dire, anzitutto,
riconoscere la sua realtà personale e la dignità che le è connaturale. Per
raggiungere questa finalità si impone sempre più la valorizzazione della
famiglia e dei diversi membri che la compongono.
3. LA PERSONA: LA SUA DIGNITÀ, I SUOI DIRITTI
3.1. Dignità ed uguaglianza
18. Il concetto di dignità dell'essere umano deve essere sempre la chiave
interpretativa della Dichiarazione del 1948, come menzionato nel primo
paragrafo del preambolo, ripreso nel primo articolo e in seguito ripetuto in
tutta la Dichiarazione. Tutte le affermazioni, i principi e i diritti
menzionati nella Dichiarazione sono redatti e devono essere interpretati
alla luce della dignità propria dell'essere umano.
19. La Dichiarazione raccoglie il frutto del patrimonio storico
dell'umanità. La comprensione cristiana dell'uomo, inoltre, permette di giungere
ad un fondamento più profondo di questa realtà, manifestando che l'uomo è
l'unico essere che vale per se stesso e non solo a motivo della specie. Anzi,
egli è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gn
1,27) e, pertanto, dotato di valore assoluto: la creatura umana è voluta ed
amata da Dio per se stessa, come un fine.(22) Non è pertanto uno
strumento, un mezzo o qualcosa di manipolabile.
20. La Dichiarazione universale inizia col riconoscere l'innata
dignità di tutti i membri della famiglia umana, come pure l'uguaglianza e
l'inalienabilità dei suoi diritti.(23) Prende atto che questa dignità è
una realtà che emana da ciò che l'uomo è, cioè dalla sua natura. E quindi un
riflesso della realtà sostanziale e spirituale della persona umana, e non di una
creazione della volontà umana, né una concessione dei poteri pubblici o un
prodotto delle culture o delle circostanze storiche.
21. Nella Dichiarazione la dignità dell'essere umano è posta in relazione
con la ragione e con la coscienza di cui l'essere umano è dotato (
24) e pertanto con la sua libera volontà. E quanto sottolinea
espressamente anche l'enciclica Pacem in terris.(25)
Viene in questo modo evidenziato che la dignità non è un concetto generico,
meramente formale o vuoto, bensì pieno di contenuto, come evidenziano gli
articoli successivi della Dichiarazione. La dignità e la possibilità di
ogni persona reale di realizzare la propria personalità e i propri diritti, non
in astratto, bensì concretamente, come uomo o donna, sposa o sposo, figlio o
genitore.
22. Nella Dichiarazione, d'altro canto, si afferma e si riconosce la
piena uguaglianza di ogni persona (26) e pertanto la proibizione di
ogni forma di discriminazione o limitazione dei suoi diritti in base a « razza,
colore, sesso, idioma, religione, opinione politica..., origine nazionale o
sociale, posizione economica, nascita o qualunque altra condizione ».(27)
Tale uguaglianza si manifesta anche nel riconoscimento ad ogni persona della sua
titolarità di diritti in ogni fase della sua crescita e in ogni momento della
sua esistenza.
3.2. Ogni individuo
23. Ogni individuo possiede questa dignità, come ripete la
Dichiarazione
che inizia la quasi totalità dei suoi articoli con espressioni quali « tutti
gli esseri umani », « tutti i membri della specie umana », « ogni individuo
umano senza distinzione di alcun tipo », ecc. L'enumerazione di diritti e doveri
inclusi nella Dichiarazione offre così un orientamento nel contempo
giuridico ed etico che permette di focalizzare le molteplici situazioni umane,
tanto quelle esistenti nel momento in cui è stato redatto il documento, quanto
quelle suscitate dai successivi cambiamenti sociali e dalle innovazioni
introdotte dallo sviluppo della tecnologia, dell'economia e delle istituzioni
politiche all'interno degli stati.
24. Quanto si dice circa la dignità, i diritti e i doveri dell'essere umano vale
tanto per l'uomo quanto per la donna. La comune dignità di uomini
e donne, e la loro reciprocità, è la base autentica per affermare la loro piena
dignità. La reciprocità implica, in effetti, che tra uomo e donna non esista né
un'uguaglianza statica ed indifferenziata, né una distinzione conflittuale
inesorabile ed irriconciliabile.(28)
3.3. Lavoro e famiglia
25. Il lavoro, diritto e dovere,(29) esprime e realizza la
dignità dell'individuo; manifesta la sua capacità di dominio sul mondo che lo
circonda, contribuisce allo sviluppo della personalità (30) e rende
possibile la crescita della civilizzazione. L'insieme della società, degli
organi e delle politiche degli stati, devono creare le condizioni atte a far sì
che ci siano possibilità di lavoro per tutti. Non si deve dimenticare che « il
lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la quale è un
diritto naturale e una vocazione dell'uomo. Questi due cerchi di valori — uno
congiunto al lavoro, l'altro conseguente al carattere familiare della vita umana
— devono unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in
un certo modo, la condizione per rendere possibile la fondazione di una
famiglia, poiché questa esige i mezzi di sussistenza, che in via normale l'uomo
acquista mediante il lavoro ».(31)
26. Deve essere riconosciuto lo specifico contributo offerto dai genitori alla
società attraverso il loro lavoro. Ciò che la madre apporta alla famiglia e, per
mezzo di essa, alla società è degno della più alta considerazione e d'altro lato
ha suscitato l'attenzione di alcuni degli intellettuali più importanti della
nostra epoca. Il contributo specificatamente materno si constata in modo
particolare nel campo dell'educazione, della salute, dell'istruzione, della
formazione religiosa e di tutte le attività che riguardano il benessere della
famiglia e dei suoi membri. Giovanni Paolo II ha sottolineato più volte
l'importanza di tale contributo.(32)
Naturalmente l'insistere sul contributo della madre non deve eclissare
l'importanza dell'apporto specifico del padre; entrambi i contributi sono
complementari.
27. Concretamente, l'uomo e la donna, nella famiglia, complementano il loro
lavoro e collaborano per la piena realizzazione della loro vita coniugale e
nell'educazione e nel benessere della prole. Tenendo conto del fatto che
la maternità — insieme alla paternità — fa parte del dono creatore più eccelso
del genere umano, cioè la trasmissione della vita, l'organizzazione della
società e le leggi dello Stato devono permettere che la struttura e la
remunerazione del lavoro facilitino alla donna la realizzazione della propria
vocazione di madre, durante la gestazione e l'allattamento dei figli.(33)
4. IL DIRITTO ALLA VITA
4.1. La chiave degli altri diritti
28. L'affermazione della dignità di ogni essere umano ha come conseguenza
immediata e basilare il diritto fondamentale alla vita, riconosciuto
nell'articolo 3 della Dichiarazione: « Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona ». L'essere umano
possiede tale diritto fin dal momento stesso in cui inizia la sua esistenza,
cioè dal momento del concepimento e non solo dalla nascita.(34)
29. Fin dal primo istante del suo concepimento, l'uomo riceve da Dio la sua
realtà personale. La persona ha in sé una dignità che le è inerente. Ciò vuol
dire che sia la persona che la sua dignità si collocano nel piano ontologico.
Non importano le manifestazioni possibili dell'uomo durante le sua evoluzione;
fin dal momento del concepimento, egli è sempre una persona, la cui dignità gli
deve essere riconosciuta in tutte le circostanze del suo itinerario
esistenziale.
30. Anzitutto, l'uomo ha diritto alla vita, chiave fondamento di tutti
gli altri Diritti in quanto diritto inviolabile, garantito e protetto in
ogni situazione, non solo per mezzo di leggi e politiche da parte dello Stato,
ma anche mediante una vera cultura della vita, « poiché nessuna offesa
contro il diritto alla vita, contro la dignità di ogni singola persona, è
irrilevante ».(35) E un diritto fondamentale, con la massima
forza che si può riconoscere al termine, in quanto gli altri perderebbero la
loro consistenza, per assenza di soggetto e di sostegno. Bisogna distinguere tra
diritto fondamentale e il suo valore e nobiltà. Altri diritti rivestono una
maggiore statura e nobiltà, tanto che per questi è degno e lecito offrire o
mettere a rischio la propria vita.
4.2. Protezione prima e dopo la nascita
31. L'articolo 3 della Dichiarazione del 1948 afferma che « ogni
individuo ha diritto alla vita... ». Tale principio fu sviluppato dalla
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, secondo la quale « il fanciullo, a
causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare
protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia
prima che dopo la nascita ». Questa stessa Dichiarazione fu incorporata in
seguito nel « Preambolo » della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989.
32. Questa deve essere considerata come principio fondamentale del sistema di
protezione internazionale dei diritti umani (ius cogens),(36)
giacché si trova indubbiamente incorporata nella coscienza comune dei soggetti
della comunità internazionale.
33. Il Diritto Internazionale riafferma così un principio della tradizione
giuridica romano-canonica secondo cui l'individuo esiste come persona. I diritti
del nascituro e la sua personalità furono formulati già nell'antichità da
Ulpiano, Giustiniano, Graziano e tanti altri maestri del Diritto. Convergono su
questa linea di pensiero, la riflessione giudaica, quella cristiana e quella
musulmana.
34. D'altro lato, ogni intento normativo che pretenda di spingere il « diritto »
all'aborto o ad altre forme di negazione della vita umana del nascituro, si
scontra con quanto maturato nella legislazione internazionale. Tale legislazione
coerentemente garantisce « il diritto a venire al mondo a chi non è ancora nato
»; protegge « i neonati, particolarmente le bambine, dal crimine
dell'infanticidio », assicura agli « invalidi lo sviluppo delle loro possibilità
e la debita attenzione ai malati e agli anziani ».(37)
4.3. Diritti del nascituro
35. Coerentemente con queste linee di pensiero giuridico, riaffermate dalla
comunità internazionale e dal suo ordinamento giuridico, dichiariamo che:
36. fin dal primo istante della sua esistenza, mediante la fecondazione stessa
dell'ovulo, l'essere umano viene dotato della particolare dignità che gli è
propria come persona e gode dei diritti che gli corrispondono in conformità alla
tappa del suo sviluppo; (38)
37. fin dall'inizio della sua esistenza prenatale, l'essere umano è un soggetto
che ha diritto alla vita e alla sicurezza della sua persona;
38. fin dall'inizio della sua vita, l'essere umano ha diritto al riconoscimento
della sua personalità giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano;
39. il nascituro è « fanciullo » nel senso e con la portata fissata nella
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia;
40. il nascituro ha diritto a che la legislazione gli garantisca, nella più
ampia misura possibile, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo; (39)
41. le politiche o i mezzi concreti di pianificazione demografica che includano
od implichino l'attentato alla sopravvivenza o alla salute del nascituro devono
essere considerati contrari al diritto alla vita e alla dignità umana;
42. il nascituro ha diritto a che la legislazione lo preservi da ogni
sperimentazione con la sua persona o di essere sottoposto a pratiche mediche che
non abbiano come oggetto diretto la protezione o il miglioramento della sua
salute; deve essere proibita la clonazione umana ed ogni altra pratica che
attenti alla dignità del nascituro: « Mai la vita può essere degradata ad
oggetto ».(40)
4.4. Doveri della famiglia e dello Stato verso il nascituro
43. La famiglia è l'istituzione primaria per la protezione dei diritti
dell'infanzia. Per questo, l'interesse del fanciullo esige che il suo
concepimento venga prodotto nel matrimonio e mediante l'atto specificamente
umano dell'unione coniugale. « Il dono della vita umana deve realizzarsi nel
matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le
leggi inscritte nelle loro persone e nella loro unione ».(41)
44. L'unione tra madre e concepito, e l'insostituibile funzione del
padre,
fanno sì che sia necessario che il nascituro, trovi accoglienza in una
famiglia che gli garantisca, per quanto possibile e in conformità al diritto
naturale, la presenza della madre e del padre. Questi, come coppia, con le
caratteristiche loro proprie, procreano ed educano il figlio. Il fanciullo
quindi ha diritto ad essere accolto, amato e riconosciuto in una famiglia. In
questo senso, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia
rappresenta un passo in avanti di grande significato che deve essere attuato.
45. Il nascituro ha diritto ad essere identificato con il nome dei suoi
genitori, ha diritto all'eredità e, pertanto, alla protezione della sua
identità.(42)
46. Il nascituro ha diritto ad un livello di vita sufficiente per il suo pieno
sviluppo psico-fisico, spirituale, morale e sociale, anche nell'ipotesi di
rottura del vincolo matrimoniale dei suoi genitori.(43)
47. I genitori hanno la responsabilità primaria di formare ed educare i propri
figli per garantirne lo sviluppo integrale e un livello di benessere sociale,
spirituale, morale, fisico e mentale conveniente. A tal fine, sono chiamati a
collaborare tanto la legislazione quanto i servizi dello Stato per dare alla
famiglia il sostegno adeguato.(44)
48. In conformità con il principio di sussidiarietà, solo quando la famiglia non
si trovi in grado di difendere sufficientemente gli interessi del nascituro, lo
Stato avrà il dovere di metterle a disposizione mezzi speciali di protezione, in
particolare: l'assistenza alla madre prima e dopo il parto, la cura ventris,
l'adozione prenatale, la tutela. Analogamente, l'intervento dello Stato nella
vita familiare può essere realizzato soltanto quando vengano posti in serio
pericolo la dignità del fanciullo e i suoi diritti fondamentali e tenendo conto
unicamente dell'« interesse superiore del fanciullo », senza forma alcuna di
discriminazione.(45)
49. Allo stesso modo, a motivo della loro condizione peculiare, così come per le
offese a cui sono esposte, le bambine e le ragazze hanno bisogno
di misure speciali di protezione.
50. Come tutti i disabili, a maggior ragione il fanciullo disabile ha diritto
alla protezione e all'aiuto richiesti dalla sua condizione. Pertanto, lo Stato
deve aiutare la famiglia ad accogliere il fanciullo disabile e favorirne
l'integrazione nella società, concedendogli il beneficio delle misure speciali
adeguate alla sua condizione per poter godere appieno di tutti i diritti
fondamentali.(46)
51. Ha una particolare attualità il compito di un approfondimento nel senso del
diritto all'adozione, tenendo sempre presente che « l'interesse superiore del
fanciullo costituisce la principale preoccupazione »,(47) senza nessun
altro tipo di considerazione, per quanto nobile possa apparire. Alla luce di
questo interesse superiore deve essere ratificato il rifiuto categorico a che le
« unioni di fatto », particolarmente quando si tratta di unioni dello stesso
sesso, possano produrre un diritto all'adozione. In tal caso, la formazione
integrale del bambino riceverebbe un gravissimo pregiudizio.
5. SOLIDARIETÀ E FRATERNITÀ
5.1. Partecipazione e libertà
52. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo esorta tutti gli
esseri umani ad agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.(48)
In questa affermazione, il documento è in consonanza con il pensiero sociale
cristiano e con la sua difesa della solidarietà umana. Come membri a pieno
diritto della famiglia umana, ogni uomo ed ogni donna hanno il diritto e la
responsabilità di partecipare alla vita sociale, politica e culturale a
livello locale, nazionale ed internazionale. La persona umana partecipa alla
famiglia umana per sua propria natura. La nostra umanità è condivisa e il fatto
di essere persone ci vincola, in modo immediato ed irrevocabile, al resto della
comunità umana. In virtù dei vincoli di solidarietà e di fratellanza possiamo
parlare di famiglia umana, di famiglia dei popoli.
53. Affinché raggiunga il suo pieno significato, la partecipazione deve essere
praticata e scelta consapevolmente. La virtù sociale della solidarietà è
la volontà di partecipare alla ricerca della giustizia sociale. Non bisogna
dimenticare che « l'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società
è valido, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come persone ».
Ciò implica che « coloro che contano di più, disponendo di una porzione più
grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più
deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono. I più deboli, da parte
loro, nella stessa linea di solidarietà, non adottino un atteggiamento puramente
passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i
loro legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti ».(49)
La solidarietà, pertanto, è l'accettazione della nostra natura sociale e l'affermazione
dei vincoli che condividiamo con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. La
solidarietà crea un ambiente in cui viene favorito il reciproco servizio. La
solidarietà crea le condizioni sociali perché vengano rispettati ed
alimentati i diritti umani. La capacità di riconoscere ed accettare tutta la
gamma di diritti e di obblighi relativi che si basano sulla nostra natura
sociale può realizzarsi soltanto in un'atmosfera vivificata dalla solidarietà.
Ciò vale anche alla luce della crescente interdipendenza che « deve trasformarsi
in solidarietà, fondata sul principio che i beni della creazione sono
destinati a tutti ».(50)
5.2. Impegno nei confronti dei più deboli
54. La nostra solidarietà verso tutta la famiglia umana implica un impegno
particolare nei confronti dei più vulnerabili ed emarginati. Questi
devono essere una categoria privilegiata dall'amore e dalla cura degli altri.
L'unità naturale della famiglia umana non può essere realizzata in pienezza
quando i popoli soffrono le miserie della povertà, della discriminazione,
dell'oppressione e dell'alienazione sociale che conducono all'isolamento e alla
separazione dalla comunità più estesa.
55. Tuttavia, perché sia virtuoso, il nostro impegno d'amore deve essere
volontario. In modo particolare la solidarietà ci spinge a cercare relazioni che
tendano all'uguaglianza sul piano locale, nazionale ed internazionale. Tutti i
membri della comunità umana devono essere incorporati nel modo più pieno
possibile nel circolo delle relazioni produttive e creative.(51)
56. Le popolazioni del Terzo Mondo, in particolare, hanno sperimentato
gli assalti dei nemici della vita, e meritano per questo la nostra particolare
attenzione. Malattie come l'AIDS, la malaria, i cattivi raccolti, la siccità, la
guerra, la fame e la corruzione continuano a uccidere persone innocenti in molti
paesi. Questi mali ostacolano il pieno sviluppo e la produttività di queste
popolazioni, ed impediscono che esse si uniscano al resto della famiglia umana
in uguaglianza di condizioni. Spesso la crescita produttiva ed economica avviene
emarginando queste popolazioni. La solidarietà esige che la comunità
internazionale lavori per mettere in atto strategie globali dirette a combattere
le malattie e la fame e a promuovere uno sviluppo umano autentico. La dimensione
normativa della solidarietà richiede uno sforzo per stabilire relazioni con i
paesi in via di sviluppo che tendano all'uguaglianza. Ma, in questo processo, a
coloro che godono dei privilegi dell'eccesso corrisponde l'obbligo di dare
generosamente per permettere ai meno fortunati di raggiungere da soli livelli di
vita consoni alla dignità umana.
57. Tuttavia, è necessario procedere con cautela, affinché gli interventi nei
paesi stranieri siano rispettosi dell'integrità delle culture e delle
economie locali. Con troppa frequenza, in nome della solidarietà, l'aiuto
straniero fluisce verso governi corrotti e non raggiunge i destinatari che
maggiormente ne hanno bisogno. Anzi, molte forme di intervento generano
distorsioni locali di natura tale da creare dipendenza invece di uguaglianza di
condizioni, distruggendo i mezzi per l'autosufficienza. I programmi di aiuto in
nome della solidarietà devono essere disegnati in modo tale da integrare nella
logica della solidarietà, solidi principi economici, culturali e politici. In
questo modo la solidarietà permetterà un'unità significativa dei popoli nel
contesto della diversità umana.
5.3. Solidarietà tra uomini e donne
58. Come prima comunità naturale, la famiglia è il luogo esemplare della
solidarietà. E nella famiglia che l'essere umano acquisisce poco a poco
coscienza della propria dignità e il senso della responsabilità, ed impara a
prestare attenzione agli altri. Nella famiglia la solidarietà si sviluppa al di
là della relazione d'amore tra i coniugi; si estende alle relazioni tra genitori
e figli, tra fratelli, e tra generazioni.
59. La vera comunione della solidarietà incorpora e si edifica sulla
reciprocità dei sessi. L'uomo e la donna condividono allo stesso modo i
benefici e gli oneri della solidarietà. Sono complementari: « Dio creò l'uomo a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò » (Gn
1,27). Per manifestare di essere immagine del Dio trinitario, l'essere umano
deve spiegare la sua esistenza secondo due modalità complementari: quella
maschile e quella femminile. L'esistenza umana è quindi partecipazione
dell'esistenza di un Dio che è comunione d'amore.
60. Uguaglianza di dignità non significa uniformità indifferenziata. Chiamati
dal Creatore a vivere in relazione di comunione, reciprocità e solidarietà,
uomini e donne contribuiscono in modo originale alla famiglia e alla società.
Una vera « cultura dell'uguaglianza » è quella che accoglie e rispetta il
contributo originale tanto degli uomini quanto delle donne.
61. Come persone, uomini e donne condividono dimensioni e valori comuni
fondamentali. In ognuno di loro, tuttavia, questi valori si diversificano per
forza, interesse ed enfasi, e questa diversità si trasforma in fonte di
arricchimento. Pertanto, la solidarietà si realizza più pienamente quando donne
e uomini cooperano gli uni con gli altri in relazione di reciprocità e
complementarità.
6. DIRITTI DELLA FAMIGLIA E SUSSIDIARIETÀ
6.1. Società civile, società politica
62. La Chiesa riconosce e sostiene il dovere indispensabile dello Stato di
difendere e promuovere i diritti umani. Le istituzioni politiche hanno la
responsabilità naturale di fornire un quadro giuridico equo affinché tutte le
comunità sociali possano cooperare al raggiungimento del bene comune. Il
principio di sussidiarietà è in sé un principio del bene comune,
che deve essere considerato al più ampio livello, come universale. Per questo i
diritti umani — e in particolare quelli della famiglia — possono svilupparsi
soltanto operando secondo la sussidiarietà. « La dottrina della Chiesa ha
elaborato il principio detto di sussidiarietà. Secondo tale principio "una
società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una
società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto
sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella
delle altre componenti sociali, in vista del bene comune"(52)
».(53)
63. La Dichiarazione Universale non solo riconosce esplicitamente la
distinzione
tra società e Stato, ma valorizza anche il contributo al bene comune di
molte comunità che costituiscono ciò che Tocqueville ha chiamato « società
civile », in contrasto con la « società politica ». La « società politica » ha
come ragion d'essere l'esercizio del potere, con, nel caso, il ricorso alla
coercizione. Per questo l'esercizio del potere deve essere strettamente
controllato da regole costituzionali. Lo Stato non può intervenire in campi in
cui l'iniziativa dei singoli, delle comunità, delle imprese è sufficiente.
64. Questa distinzione illustra il ben fondato principio di sussidiarietà.
Mentre la società politica ricorre costantemente al potere, ai suoi agenti, ai
suoi regolamenti, la società civile si vale di affinità, di alleanze volontarie,
di solidarietà naturali. Tale distinzione illumina pertanto la ricca realtà
della famiglia. Essa è il nucleo centrale della società civile. Occupa
certamente un ruolo economico importante, ma ha ruoli molteplici. E soprattutto
una comunità di vita, una comunità naturale. Di più, essendo fondata sul
matrimonio, presenta una coesione che non esiste necessariamente nei corpi
intermedi.
65. Una cosa che ha prodotto un impatto negativo negli ultimi decenni, è il
fatto che la famiglia sia stata oggetto degli stessi attacchi che lo Stato ha
diretto contro gli altri corpi intermedi, sopprimendoli o cercando di gestirli a
sua somiglianza. Quando lo Stato si arroga il potere di regolamentare i vincoli
familiari, di dettare leggi che non rispettano quella comunità naturale, che è
anteriore a lui,(54) sorge il timore che lo Stato si approfitti delle
famiglie per il proprio interesse e, invece di proteggerle e di difendere i loro
diritti, le disabiliti o le distrugga per dominare i popoli.
66. La Dichiarazione Universale previene tali deviazioni. Riconosce il
diritto dell'uomo e della donna a costituire una società matrimoniale (55)
e quindi a creare una famiglia. Il Santo Padre, seguendo la dottrina del
Concilio Vaticano II, ha ricordato che la famiglia « è la "prima e vitale
cellula della società" ».(56) La Dichiarazione insiste sul fatto
che questa cellula « fondamentale e naturale » (57) merita la
protezione non solo da parte dello Stato, ma anche della società. Così quindi la
Dichiarazione promuove lo sviluppo della famiglia in mezzo ad altre
comunità, ma enfatizza il carattere unico di questa istituzione naturale.
6.2. La famiglia, prima educatrice
67. La Dichiarazione riconosce anche il diritto alla proprietà privata
non solo individuale, ma anche in associazione.(58)
Riconosce il diritto alla libertà religiosa, includendo il diritto dei
credenti ad associarsi per il culto e l'educazione.(59) Infine, insiste
sul fatto che i genitori hanno il diritto di decidere e dirigere l'educazione
dei propri figli.(60)
68. A tale proposito, è opportuno ricordare che la missione educativa della
famiglia trova il proprio complemento normale nelle istituzioni educative.
I genitori « condividono la loro missione educativa con altre persone e
istituzioni, come la Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre avvenire nella
corretta applicazione del principio di sussidiarietà ».(61)
Non si deve dimenticare che « ogni altro partecipante al processo educativo non
può che operare a nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa
misura, persino su loro incarico ».(62)
69. Certamente, come mostrano numerosi studi psico-pedagogici, i primi anni di
un bambino sono decisivi per l'ulteriore formazione della sua personalità. Per
questo, è interesse non solo per i bambini, ma anche per la società, che i
genitori possano affidare i loro figli ad istituzioni educative di loro scelta.
70. Tuttavia, come mostra l'esempio di molti paesi, anche quelli considerati «
sviluppati », un mezzo efficace per distruggere la famiglia consiste nel
privarla della sua funzione educativa, col finto pretesto di dare a tutti i
fanciulli uguali opportunità. In questo caso, vengono invocati i « diritti dei
bambini » contro i diritti della famiglia. Spesso lo Stato invade terreni propri
della famiglia in nome della democrazia che dovrebbe rispettare il principio di
sussidiarietà. Siamo di fronte ad un potere politico onnipresente ed arbitrario.
Lo Stato o altre istituzioni si appropriano del diritto di parlare in nome dei
fanciulli e li sottraggono al quadro familiare. Come mostrano tante esperienze
funeste, passate e contemporanee, l'ideale per una dittatura sarebbe tenere i
bambini senza famiglia. Tutti i tentativi per soppiantare la famiglia sono
falliti.
6.3. Difendere la sovranità della famiglia
71. Oggi la famiglia necessita di una protezione speciale da parte dei poteri
pubblici. A volte oppressa dallo Stato, essa si trova attualmente esposta agli
attacchi
provenienti da gruppi privati, di organismi non governativi, di enti
transnazionali e anche di organizzazioni internazionali pubbliche. Spetta agli
Stati la responsabilità di difendere la sovranità della famiglia, in
quanto questa costituisce il nucleo fondamentale del tessuto sociale.
72. Inoltre, difendere la sovranità della famiglia contribuisce a
salvaguardare la sovranità delle nazioni. Oggi, in nome di ideologie di
ispirazione maltusiana, edonistica e utilitaristica, la famiglia è vittima di
aggressioni che la interrogano fin nella sua esistenza. I mezzi di
comunicazione, pubblicizzando la separazione totale dei significati unitivo e
procreativo dell'unione coniugale,(63) banalizzano le molteplici
esperienze sessuali pre e para-matrimoniali, indebolendo l'istituzione
familiare. In vari paesi, l'età media del matrimonio è aumentata in modo
significativo, così come è aumentata l'età per avere il primo figlio. La
percentuale dei divorzi ha raggiunto livelli allarmanti.(64) Le
famiglie disgregate e « ricomposte », a causa delle quali i figli soffrono
notevolmente, generano povertà ed emarginazione. Esiste il contrasto tra
il ruolo primordiale e decisivo riconosciuto alla famiglia (piuttosto
significativo in numerose inchieste) e la trascuratezza e l'ostilità a cui
l'istituzione familiare è soggetta e l'erosione che la famiglia soffre in alcune
regioni e nazioni.
73. La cosa peggiore è che, sotto l'impulso di organismi pubblici internazionali,
si elogiano supposti « modelli nuovi » di famiglia, che includono le unità
familiari monoparentali fino alle unioni omosessuali. Alcune agenzie
internazionali, sostenute da potenti lobbies, vogliono imporre a nazioni
sovrane « nuovi diritti » umani, come i « diritti riproduttivi », che
abbracciano il ricorso all'aborto, alla sterilizzazione, al divorzio facile, ad
uno « stile di vita » della gioventù che favorisce la banalizzazione del sesso e
all'indebolimento della giusta autorità dei genitori nell'educazione dei figli.(65)
74. Mentre in questo modo si esalta un individualismo liberale
esacerbato, unito ad un'etica soggettivistica che incentiva la ricerca
sfrenata del piacere, la famiglia soffre anche per il rinascere di nuove
espressioni di un socialismo di ispirazione marxista. Una tendenza
apparsa nella Conferenza di Pechino (1995), pretende di introdurre nella cultura
dei popoli l'« ideologia del sesso » — « gender ». Tale ideologia afferma tra
l'altro che la forma maggiore di oppressione è l'oppressione della donna da
parte dell'uomo, e tale oppressione è istituzionalizzata nella famiglia
monogamica.(66) Gli ideologi concludono quindi che, per porre termine a
tale oppressione, bisogna porre termine alla famiglia fondata sul matrimonio
monogamico. Il matrimonio e la famiglia, radicati nell'unione eterosessuale,
sarebbero prodotti di una cultura apparsi in un momento primordiale della
storia, ma che devono sparire affinché la donna possa liberarsi ed occupare il
posto che le spetta nella società produttiva.
75. In ripetute occasioni, il Santo Padre e, sulle sue orme, il Pontificio
Consiglio per la Famiglia, si è pronunciato su queste ideologie che non solo
sono contro la vita e contro la famiglia, ma che distruggono anche le nazioni.
Alle soglie del terzo millennio, la pastorale della vita, ricevuta e comunicata
generosamente nella famiglia, si erge come un'esigenza prioritaria della
celebrazione giubilare. E « necessario che la preparazione al Grande Giubileo
passi, in un certo senso, attraverso ogni famiglia. Non è stato forse
attraverso una famiglia, quella di Nazaret, che il Figlio di Dio ha voluto
entrare nella storia dell'uomo? ».(67)
7. CONCLUSIONE
76. I diversi diritti degli individui e delle comunità rafforzano reciprocamente
una cultura di libertà in cui gli esseri umani possono contribuire al bene
comune. Di fatto, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
afferma in molti modi che gli individui si perfezionano mediante l'iniziativa
individuale, mediante associazioni private e l'impegno politico per il bene
comune. La Dichiarazione, ad esempio, riconosce i diritti alla proprietà
intellettuale,(68) per cui l'invenzione, la distribuzione e lo
sfruttamento della conoscenza non sono semplicemente od unicamente conseguimento
dello Stato. Come ha osservato Giovanni Paolo II, « la principale risorsa
dell'uomo è l'uomo stesso ».(69) La Dichiarazione Universale
riconosce saggiamente che una parte essenziale della libertà d'associazione (
70) — che include la libertà di unirsi in sindacati
(71) —
consiste nel fatto che gli individui non possono essere obbligati dallo Stato a
vincolarsi ad una associazione.(72)
Tutti questi diritti, di cui godono gli individui e le associazioni private,
sono vitali per lo sviluppo della « società civile » e costituiscono una
salvaguardia contro il totalitarismo.
77. Il riconoscimento pratico dei diritti dell'istituzione della famiglia,
nel quadro dello sviluppo dei diritti umani, non può ignorare l'originalità, la
finalità e lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
del 1948. Questa riconosce nell'istituzione naturale del matrimonio come
donazione reciproca d'amore tra un uomo e una donna — costitutivo di un'unione
stabile ed aperta alla procreazione e all'educazione della prole — il fondamento
principale della famiglia. Ci appelliamo a tutti i popoli e a tutte le nazioni
affinché osservino con accuratezza le norme della Dichiarazione Universale
e non deroghino alla loro protezione benefica e salutare.
78. « L'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia ».(73)
E, pertanto, attraverso il modo con cui i popoli trattano la famiglia,
riconoscendone il valore fondamentale e insostituibile o, al contrario, nelle
varie forme di trascuratezza, ostilità e pressione che ne rendono difficile la
missione, che si costruisce il futuro dell'umanità.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
10 dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e
della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è
della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale
comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune
con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di
perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti
e delle libertà in essa enunciati.
CARTA DEI DIRITTI
DELLA FAMIGLIA PRESENTATA DALLA SANTA SEDE A TUTTE LE PERSONE,
ISTITUZIONI ED AUTORITÀ INTERESSATE ALLA MISSIONE DELLA FAMIGLIA
NEL MONDO DI OGGI
22 ottobre 1983
INTRODUZIONE
La « Carta dei Diritti della Famiglia » ha le sue origini nella richiesta
formulata dal Sinodo dei Vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema « I compiti
della Famiglia Cristiana nel Mondo di oggi » (cfr. « Propositio », n. 42). Sua
Santità, Papa Giovanni Paolo II, nell'Esortazione Apostolica
Familiaris
consortio (n. 46), accolse la richiesta del Sinodo e impegnò la Santa Sede a
preparare una Carta dei Diritti della Famiglia da presentare agli ambienti ed
autorità interessati.
È importante capire correttamente la natura e lo stile della Carta come ora
viene presentata.
Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o morale sul matrimonio
e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in materia. Né è
un codice di condotta per persone o istituzioni interessate al problema. La
Carta differisce anche da una semplice dichiarazione di principi teoretici
riguardanti la famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri
contemporanei, siano essi cristiani o no, una formulazione — la più completa e
ordinata possibile — dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale
e universale che è la famiglia.
I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza dell'essere umano
e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana è presente in questa
Carta come luce della divina Rivelazione che illumina la naturale realtà della
famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima analisi, da quella legge che è
inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La società è chiamata a
difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli e promuoverli
nell'interezza del loro contenuto.
I diritti proposti devono essere compresi secondo il carattere specifico di una
« Carta ». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme giuridicamente
vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e principi fondamentali per una
legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i
casi essi sono un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la
quale deve essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni.
Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in altri documenti
sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente Carta si
prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior chiarezza e di
raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e sistematica. Annesse al
testo vi sono le indicazioni delle « Fonti e riferimenti », da cui alcune delle
formulazioni sono state estratte.
La Carta dei Diritti della Famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, Organo
centrale e supremo del governo della Chiesa Cattolica. Il documento è arricchito
da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta ad un'ampia
consultazione delle Conferenze Episcopali di tutta la Chiesa come anche di
esperti in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata
principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il bene della società, la comune
consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a tutti
quelli che condividono la responsabilità per il bene comune un modello e un
punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una politica
della famiglia, e una guida per i programmi di azione.
Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo documento
all'attenzione delle organizzazioni internazionali intergovernative che, in
ragione della loro competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti
umani, non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti fondamentali
della famiglia.
La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa mira a
rafforzare in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della posizione
della famiglia; si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa e nella
promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere i loro doveri in
modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più chiaramente
apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi.
La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini e donne affinché si impegnino a
fare tutto il possibile per assicurare che i diritti della famiglia siano
protetti e che l'istituzione della famiglia sia rafforzata per il bene
dell'intero genere umano, oggi e nel futuro.
La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai rappresentanti
dell'Episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare appello a tutti i
membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara testimonianza delle
convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della famiglia, e
procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno ed
incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio.
CARTA DEI DIRITTI DELLA
FAMIGLIA
Preambolo
Considerando che:
A. i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno
una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e
vitale espressione;
B. la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella
complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il legame
indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed
è aperta alla trasmissione della vita;
C. il matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è affidata in maniera
esclusiva la missione di trasmettere la vita;
D. la famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo Stato e a qualsiasi
altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili;
E. la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed
economico, una comunità di amore e di solidarietà che è in modo unico adatta ad
insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e
religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della
società;
F. la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano
vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli
individui con le altre istanze della vita sociale;
G. la famiglia e la società, che sono mutuamente legate da vincoli vitali ed
organici, hanno una funzione complementare nella difesa e nel progresso del bene
dell'umanità e di ogni persona;
H. l'esperienza di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia
necessario per la società riconoscere e difendere l'istituzione familiare;
I. la società, e in particolar modo lo Stato e le Organizzazioni Internazionali,
devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico,
sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità e la stabilità della famiglia
in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione;
J. i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i valori della famiglia,
anche se vengono progressivamente salvaguardati in alcuni casi, sono spesso
ignorati e non raramente minati da leggi, istituzioni e programmi socio-economici;
K. molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni di povertà che
impediscono loro di svolgere il proprio ruolo con dignità;
L. la Chiesa Cattolica, consapevole che il bene della persona, della società e
della Chiesa stessa passa attraverso la vita della famiglia, ha ritenuto parte
della sua missione proclamare a tutti il disegno di Dio inscritto nella natura
umana circa il matrimonio e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e
difenderle contro quanti le attaccano;
M. il Sinodo dei Vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che
fosse redatta e fatta giungere a tutti gli interessati una Carta dei Diritti
della Famiglia;
la Santa Sede, dopo aver consultato le Conferenze Episcopali, presenta ora
questa Carta dei Diritti della Famiglia e fa appello a tutti gli Stati, alle
Organizzazioni Internazionali e a tutte le Istituzioni e persone interessate,
perché rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo riconoscimento
e la loro osservanza.
Articolo 1
Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a
sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile.
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la
necessaria capacità, ha il diritto di sposarsi e di formare una famiglia senza
alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo diritto, sia
di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente
quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto
matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso,
rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona.
b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di
attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative, sociali ed
economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in
piena maturità e responsabilità.
c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle
pubbliche autorità; la situazione delle coppie non sposate non deve essere messa
sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto.
Articolo 2
Il matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e pieno
consenso degli sposi debitamente espresso.
a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in
certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli, ogni pressione che
impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere evitata.
b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò
imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una
professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce una
violazione di questo diritto.
c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna,
godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio.
Articolo 3
Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere
circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei figli da procreare, tenendo
pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già
nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in
conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla
contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.
a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che
tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere dei
loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e contro la
giustizia.
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei
popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di
contraccezione, sterilizzazione o aborto.
c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto
concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le
coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto ad un adeguato aiuto
e non devono essere sottoposte a discriminazione.
Articolo 4
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del
concepimento.
a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita
dell'essere umano.
b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione
sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.
c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali
non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto
all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia.
d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale
protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza
sia, per un ragionevole periodo, dopo il parto.
e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello
stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo
personale.
f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori
devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per
quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che
faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno
bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo. rispetti
i diritti naturali dei genitori.
g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e
nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.
Articolo 5
Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario ed
inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i
primi e principali educatori dei loro figli.
a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le
loro convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle tradizioni culturali
della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del bambino; essi devono
inoltre ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere
convenientemente il loro ruolo educativo.
b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi
necessari per educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni. Le
pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano stanziati in maniera
che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto, senza
andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere i genitori a
sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o
limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà.
c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano
costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le loro proprie
convinzioni morali e religiose. In particolare l'educazione sessuale — che è un
diritto fondamentale dei genitori — deve essere compiuta sotto la loro attenta
guida sia in casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro.
d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto dallo
Stato un sistema obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa ogni formazione
religiosa.
e) il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli deve essere
sostenuto in tutte le forme di collaborazione tra genitori, insegnanti ed
autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di partecipazione intese a
dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella formulazione ed
applicazione delle politiche educative.
f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione sociale
siano strumenti positivi per la costruzione di una società, che rafforzi i
valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la famiglia ha il diritto di
essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri
più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media.
Articolo 6
La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia.
a) Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la dignità, la
legittima indipendenza, l'intimità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia.
b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della
famiglia.
c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato ed
aiutato a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di
mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei diritti della famiglia
nucleare e della dignità personale di ogni membro.
Articolo 7
Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa
domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare
pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e a
scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa, senza patire
discriminazione.
Articolo 8
La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella
costruzione della società.
a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie
ed istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia in modo conveniente ed
effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e
rappresentare gli interessi della famiglia.
b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere
riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari
nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che interessano la vita della
famiglia.
Articolo 9
Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica
familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito giuridico, economico,
sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta.
a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro
un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non devono
essere impedite dall'acquistare e conservare proprietà private che possano
favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'eredità o la
trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i diritti dei membri
della famiglia.
b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che tengano conto
dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di uno e di entrambi
i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia o di
invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la famiglia abbia da
sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di anzianità,
di handicaps fisici o mentali o dell'educazione dei figli.
c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria
famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente
che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle
attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di
partecipare alla vita sociale.
d) I diritti e le necessità della famiglia, e specialmente il valore della
sua unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella
legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la propria
famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di detenzione.
Articolo 10
Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui
l'organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli
l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche
la possibilità di sana ricreazione.
a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e
mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente salario,
chiamato « salario familiare », sia mediante altre misure sociali, quali gli
assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori;
dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa con
detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione dei figli.
b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per
il suo valore nei confronti della famiglia e della società.
Articolo 11
La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la vita della
famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i
servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.
Articolo 12
Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella
concessa alle altre famiglie.
a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la propria
cultura e a ricevere sostegno ed assistenza per la loro integrazione nella
comunità alla quale recano il proprio contributo.
b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria famiglia unita
il più presto possibile.
c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle autorità
pubbliche e delle organizzazioni internazionali onde facilitare la riunione
delle loro famiglie.
FONTI E RIFERIMENTI
Preambolo
A.
Rerum novarum, 9;
Gaudium et spes, 24.
B.
Pacem in terris, Parte I;
Gaudium et spes, 48 e 50;
Familiaris
consortio, 19;
Codex Iuris Canonici,
1056.
C.
Gaudium et spes,
50;
Humanae
vitae, 12;
Familiaris
consortio, 28.
D.
Rerum novarum, 9 e 10;
Familiaris
consortio, 45.
E.
Familiaris
consortio,
43.
F.
Gaudium et spes,
52;
Familiaris
consortio, 21.
G.
Gaudium et spes,
52;
Familiaris
consortio, 42 e 45.
I.
Familiaris
consortio, 45.
J.
Familiaris
consortio,
46.
K.
Familiaris
consortio,
6 e 77.
L.
Familiaris
consortio,
3 e 46.
M.
Familiaris
consortio,
46.
Articolo 1
Rerum novarum,
9;
Pacem in terris, Parte I;
Gaudium et spes, 26; Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, 16, 1.
a) Codex Iuris Canonici,
1058 e
1077; Dichiarazione universale,
16, 1.
b)
Gaudium et spes, 52;
Familiaris
consortio, 81.
c)
Gaudium et spes, 52;
Familiaris
consortio, 81 e 82.
Articolo 2
Gaudium et spes,
52; Codex Iuris Canonici,
1057 § 1; Dichiarazione universale, 16,
2.
a)
Gaudium et spes, 52.
b)
Dignitatis humanae, 6.
c)
Gaudium et spes, 49;
Familiaris
consortio, 19 e 22; Codex
Iuris Canonici,
1135; Dichiarazione universale, 16, 1.
Articolo 3
Populorum progressio,
37;
Gaudium et spes, 50 e 87;
Humanae
vitae, 10;
Familiaris
consortio, 30 e 46.
a)
Familiaris
consortio, 30.
b)
Familiaris
consortio, 30.
c)
Gaudium et spes, 50.
Articolo 4
Gaudium et spes,
51;
Familiaris
consortio, 26.
a)
Humanae
vitae, 14; Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede,
Dichiarazione sull'aborto procurato, 18 novembre 1974;
Familiaris
consortio, 30.
b) Papa Giovanni Paolo II,
Indirizzo alla Pontificia Accademia delle scienze,
23 ottobre 1982.
d) Dichiarazione universale, 25, 2; Dichiarazione sui Diritti del
Fanciullo, Preambolo e 4.
e) Dichiarazione universale, 25, 2.
f)
Familiaris
consortio, 41.
g)
Familiaris
consortio, 77.
Articolo 5
Divini illius Magistri,
27-34;
Gravissimum educationis, 3;
Familiaris
consortio, 36;
Codex Iuris Canonici,
793 e
1136.
a)
Familiaris
consortio, 46.
b) Gravissimum educationis, 7;
Dignitatis humanae, 5; Papa
Giovanni Paolo II, Libertà religiosa e l'Atto Finale di Helsinki (Lettera
ai Capi di Stato delle nazioni che hanno firmato l'Atto finale di Helsinki), 4b;
Familiaris
consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 797.
c)
Dignitatis humanae, 5;
Familiaris
consortio, 37 e 40.
d)
Dignitatis humanae, 5;
Familiaris
consortio, 40.
e)
Familiaris
consortio, 40; Codex Iuris Canonici,
796.
f) Papa Paolo VI,
Messaggio per la III Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, 1969;
Familiaris
consortio, 76.
Articolo 6
Familiaris
consortio,
46.
a)
Rerum novarum, 10;
Familiaris
consortio, 46; Convenzione
internazionale sui Diritti civili e politici, 17.
b)
Gaudium et spes, 48 e 50.
Articolo 7
Dignitatis humanae,
5; Libertà religiosa e l'Atto finale di Helsinki, 4b; Convenzione
internazionale sui Diritti civili e politici, 18.
Articolo 8
Familiaris
consortio,
44 e 48.
a)
Apostolicam actuositatem,
11;
Familiaris
consortio, 46 e 72.
b)
Familiaris
consortio, 44 e 45.
Articolo 9
Laborem exercens,
10 e 19;
Familiaris
consortio, 45; Dichiarazione universale, 16, 3
e 22; Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali,
10, 1.
a)
Mater et magistra, Parte II;
Laborem exercens,
10;
Familiaris
consortio, 45; Dichiarazione universale, 22 e 25;
Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 7, a,
II.
b)
Familiaris
consortio, 45 e 46; Dichiarazione universale, 25, 1;
Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 9,
10, 1 e 10, 2.
c)
Gaudium et spes, 52;
Familiaris
consortio, 27.
Articolo 10
Laborem exercens,
19;
Familiaris
consortio, 77; Dichiarazione universale, 23, 3.
a) Laborem exercens, 19;
Familiaris
consortio, 23 e 81.
b)
Familiaris
consortio, 23.
Articolo 11
Apostolicam actuositatem,
8;
Familiaris
consortio, 81; Convenzione internazionale sui Diritti
economici, sociali e culturali, 11, 1.
Articolo 12
Familiaris
consortio,
77; Carta sociale europea, 19.
INDICE
Presentazione
1. Introduzione
1.1. Un punto di incontro
1.2. Il ruolo della famiglia
2. La società: comunione di persone
2.1. Il fondamento della fraternità
2.2. La famiglia base della società
3. La persona: la sua dignità, i suoi diritti
3.1. Dignità ed uguaglianza
3.2. Ogni individuo
3.3. Lavoro e famiglia
4. Il diritto alla vita
4.1. La chiave degli altri diritti
4.2. Protezione prima e dopo la nascita
4.3. Diritti del nascituro
4.4. Doveri della famiglia e dello Stato verso il nascituro
5. Solidarietà e fraternità
5.1. Partecipazione e libertà
5.2. Impegno nei confronti dei più deboli
5.3. Solidarietà tra uomini e donne
6. Diritti della famiglia e sussidiarietà
6.1. Società civile, società politica
6.2. La famiglia, prima educatrice
6.3. Difendere la sovranità della famiglia
7. Conclusione
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Carta dei Diritti della Famiglia
NOTE
(1) Presentiamo il risultato del lavoro realizzato su diversi temi da alcune
commissioni. Dato il metodo di lavoro, possono essere presenti alcune
ripetizioni che, tuttavia, arricchiscono le riflessioni. Hanno collaborato anche
alcuni esperti dell'Acton Institute.
(2) Il Dicastero ha avuto occasione di commemorare anticipatamente questo
avvenimento con il II Incontro di Politici e Legislatori d'Europa sul tema «
Diritti umani e diritti della famiglia », svoltosi dal 22 al 24 ottobre
1998. Le conclusioni sono state pubblicate su L'Osservatore Romano,
16-171198. Sono stati editi gli atti in italiano (Pontificio Consiglio per la
Famiglia, Diritti dell'uomo: Famiglia e politica, Libreria Editrice
Vaticana, 1999). Sono in preparazione le edizioni in spagnolo e francese. Ci
proponiamo inoltre di realizzare il III Incontro di Politici e Legislatori d'America,
a Buenos Aires, in Argentina, dal 3 al 15 agosto 1999, sul tema « Famiglia e
vita: a 50 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ».
(3)
Cfr. Giovanni XXIII, Lettera Enciclica
Pacem in terris, 11463, 144.
(4) Giovanni Paolo II,
Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace 1999, 8.12.98, 3.
(5) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Preambolo.
(6) Cfr. Carta delle Nazioni Unite, Introduzione.
(7) Benché il numero dei firmatari sia stato relativamente ristretto.
(8) Giovanni Paolo II, Messaggio a Sua Eccellenza il Sig. Didier Opertti
Badán, Presidente della 53a sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, 30.11.98.
(9) Ibid.
(10)
Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica
Veritatis splendor, 6.8.93, 99.
(11) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica
Fides et ratio, 29.9.98,
proemio; 102.
(12) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica
Evangelium vitae, 18.
(13) Cfr. ibid., 12.
(14) Fragmento 1018-Nauck.
(15) Cfr. Primer Alcibiades, 133c.
(16) Cfr. Etica a Eudemo, 1248-2830.
(17) Cfr. San Tommaso d'Aquino, ST, I, q. 29, a. 3; I, q. 29, a. 3, ad 2.
(18) ST, II-II, 10, 12.
(19) Giovanni Paolo II, Lettera alle Famiglie
Gratissimam
sane, 2.2.94, 7.
(20) Cfr. ibid., 6,7; Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica
Mulieris
dignitatem, 15.8.88, 23.
(21)
Gratissimam
sane, 11.
(22) Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale
Gaudium et spes
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7.12.65, 24.
(23) Cfr.
Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace 1999, 3.
(24) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.
(25) Cfr.
Pacem in terris, 9.
(26) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.
(27) Ibid., art. 2.
(28) Cfr. Giovanni Paolo II,
Lettera alle donne, 29.6.95, 8.
(29) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 23; cfr.
anche
Gaudium et spes, 26.
(30) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 22.
(31) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica
Laborem exercens, 14.9.81, 10.
(32) Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica
Familiaris
consortio,
22.11.81, 23, 25;
Laborem exercens, 19;
Messaggio per la XXVIII Giornata
Mondiale della Pace, 1995, 8.12.94, 5, ecc.
(33) Cfr. Carta dei Diritti della Famiglia, 24.11.83, artt. 9 e 10.
(34) Cfr. ibid., art. 4.
(35)
Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace 1999,
4.
(36) Cfr. Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna.
(37)
Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace 1999,
4.
(38) Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione
Donum vitae sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, 22287,
I, 1.
(39) Cfr. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 6.
(40)
Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace 1999,
4; cfr.
Donum vitae, I, 6.
(41)
Donum vitae, Introduzione, 5.
(42) Cfr. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 8.
(43) Cfr. ibid., art. 27.
(44) Cfr. ibid., artt. 17 e 18.
(45) Cfr. ibid., art. 20.
(46) Cfr. ibid., art. 23.
(47) Cfr. ibid., art. 21.
(48) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.
(49) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica
Sollicitudo rei socialis,
30.12.87, 39.
(50) Ibid., 39.
(51) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica
Centesimus annus, 1.5.91,
42.
(52)
Centesimus annus, 48.
(53)
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1883.
(54) Già Aristotele ricordava che la famiglia è anteriore e superiore allo Stato
(cf. Etica a Nicomaco, VIII, 15-20). Il Santo Padre ha introdotto il
concetto di « sovranità » della famiglia (cf.
Gratissimam
sane, 17).
(55) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 16, 1.
(56) Concilio Vaticano II, Decreto
Apostolicam actuositatem
sull'apostolato dei laici, 11. Citato in
Familiaris
consortio, 42.
(57) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 16.
(58) Cfr. ibid., art. 17, 1.
(59) Cfr. ibid., art. 18.
(60) Cfr. ibid., art. 26, 3.
(61)
Gratissimam
sane, 16.
(62) Ibid.
(63) Cfr. Paolo VI, Lettera Enciclica
Humanae
vitae, 25.7.68, 11.
(64) In alcune nazioni raggiunge la proporzione di un terzo.
(65) Non pochi si pongono domande sui « diritti », v.g. delle campagne del Fondo
per la Popolazione delle Nazioni Unite (FNUAP) e di alcuni interventi di
organismi quali l'UNICEF riguardo ai diritti della famiglia.
(66) Secondo tale ideologia, il ruolo dell'uomo e della donna nella società
sarebbe soltanto il prodotto della storia e della cultura. L'uomo sarebbe libero
di scegliere l'orientamento sessuale che preferisce, qualunque sia il suo sesso
biologico.
(67) Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica
Tertio millennio adveniente,
10.11.94, 28.
(68) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 27, 2.
(69)
Centesimus annus, 32.
(70) Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 20, 1.
(71) Cfr. ibid., art. 23, 4.
(72) Cfr. ibid., art. 20, 2.
(73)
Familiaris
consortio, 86.
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