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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO 

 

PARTE I

I FEDELI CRISTIANI 

 

TITOLO III

I MINISTRI SACRI O CHIERICI

(Cann. 232 – 293)

 

CAPITOLO IV (Cann. 290 - 293)

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE

Can. 290 - La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico perde lo stato clericale:

1) per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l'invalidità della sacra ordinazione;

2) mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente;

3) per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime.

Can. 291 - Oltre ai casi di cui al can. 290, n. 1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice.

Can. 292 - Il chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il disposto del can. 291; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del can. 976; con ciò egli è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata.

Can. 293 - Il chierico che ha perduto lo stato clericale, non può essere nuovamente ascritto tra i chierici, se non per rescritto della Sede Apostolica.