CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE I I FEDELI CRISTIANI TITOLO III I MINISTRI SACRI O CHIERICI (Cann. 232 – 293) CAPITOLO IV (Cann. 290 - 293) LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE Can. 290 - La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico perde lo stato clericale: 1) per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l'invalidità della sacra ordinazione; 2) mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente; 3) per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime. Can. 291 - Oltre ai casi di cui al can. 290, n. 1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice. Can. 292 - Il chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il disposto del can. 291; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del can. 976; con ciò egli è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata. Can. 293 - Il chierico che ha perduto lo stato clericale, non può essere nuovamente ascritto tra i chierici, se non per rescritto della Sede Apostolica. |