CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE II LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA SEZIONE II LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI (Cann. 368 – 572)
TITOLO III
STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI (Cann. 460 – 572)
CAPITOLO VIII (Cann. 556 - 563) I RETTORI DELLE CHIESE E I CAPELLANI Articolo 1 I rettori delle chiese Can. 556 - In questo contesto con il nome di rettore di una chiesa si intende il sacerdote al quale è demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica che celebri in essa le funzioni religiose. Can. 557 - §1. Il rettore di una chiesa viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno non competa legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire il rettore. §2. Anche se la chiesa appartiene ad un istituto clericale religioso di diritto pontificio, spetta al Vescovo diocesano istituire il rettore presentato dal Superiore. §3. Il rettore di una chiesa che sia unita al seminario o ad un collegio retto da chierici, è il rettore del seminario o del collegio, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito altrimenti. Can. 558 - Salvo il disposto del can. 262, non è lecito al rettore compiere nella chiesa affidatagli le funzioni parrocchiali di cui al can. 530, nn. 1-6, a meno che non ci sia il consenso del parroco oppure, se è il caso, la sua delega. Can. 559 - Nella chiesa affidatagli il rettore può compiere celebrazioni liturgiche anche solenni, salve le legittime leggi di fondazione e purché, a giudizio dell'Ordinario del luogo, non rechino danno in alcun modo al ministero parrocchiale. Can. 560 - Quando lo ritenga opportuno, l'Ordinario del luogo può ingiungere al rettore di celebrare nella sua chiesa determinate funzioni anche parrocchiali per il popolo e inoltre di aprire la chiesa a determinati gruppi di fedeli perché vi celebrino funzioni liturgiche. Can. 561 - Senza licenza del rettore o di un altro superiore legittimo, a nessuno è lecito celebrare nella chiesa l'Eucaristia, amministrare i sacramenti o compiere altre funzioni sacre: licenza che deve essere data o negata a norma del diritto. Can. 562 - Il rettore di una chiesa, sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, è tenuto all'obbligo di vigilare che le funzioni sacre vengano celebrate nella chiesa con decoro, secondo le norme liturgiche e le disposizioni dei canoni, che gli oneri siano fedelmente adempiuti, che i beni siano amministrati diligentemente, che si provveda alla conservazione e al decoro della suppellettile sacra e degli edifici sacri, e che non vi avvenga nulla che sia in qualunque modo sconveniente alla santità del luogo e al rispetto dovuto alla casa di Dio. Can. 563 - L'Ordinario del luogo, per giusta causa, può rimuovere dall'ufficio, secondo il suo prudente giudizio, il rettore di una chiesa, anche se è stato eletto o presentato da altri, fermo restando il disposto del can. 682, §2. |