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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

 (Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO VI (Cann. 686 - 693)

SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ISTITUTO

 

Articolo 2

Uscita dall'istituto

Can. 686 - §1.n Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l’indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di cinque anni, previo consenso dell’Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell’indulto, o una concessione superiore a cinque anni, è riservata unicamente alla Santa Sede, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.

§2. Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di esclaustrazione per le monache.

§3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, l'esclaustrazione può essere imposta, dalla Santa Sede per un membro di istituto di diritto pontificio, oppure dal Vescovo diocesano per un membro di istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi, salva l'equità e la carità.

Can. 687 - Il religioso esclaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita; in ogni modo rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l'abito dell'istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto. Egli però manca di voce attiva e passiva.

Can. 688 - §1. Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall'istituto, lo può abbandonare.

§2.n Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l’istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio; per un monastero sui iuris, di cui al can. 615, l’indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.

Can. 689 - §1. Allo scadere della professione temporanea, un religioso può essere escluso dall'emettere la successiva professione, se sussistono giuste cause, da parte del Superiore maggiore competente, udito il suo consiglio.

§2. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio dei periti rende non idoneo alla vita nell'istituto il religioso di cui nel §1, costituisce motivo per non ammetterlo a rinnovare la professione o ad ammettere la professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso.

§3. Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'istituto.

Can. 690 - §1. Chi avendo compiuto il noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dall'istituto può esservi riammesso dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al Moderatore stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei cann. 655 e 657.

§2. Della stessa facoltà gode il Superiore di un monastero sui iuris, con il consenso del suo consiglio.

Can. 691 - §1. Un professo di voti perpetui non richieda l'indulto di lasciare l'istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Moderatore supremo dell'istituto, il quale la inoltrerà all'autorità competente insieme con il voto proprio e quello del suo consiglio.

§2. Tale indulto per gli istituti di diritto pontificio è riservato alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano invece lo può concedere anche il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione.

Can. 692 - L'indulto di lasciare l'istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non fu rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

Can. 693 - Se il religioso è chierico l'indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. Se è ricevuto in prova, trascorsi cinque anni, il religioso viene incardinato nella diocesi per il diritto stesso, a meno che il Vescovo non lo abbia respinto.

 

 

 

(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione)

[Redazione originaria degli articoli modificati da Sua Santità Papa Francesco (cfr. ]:

Can. 686 - §1. Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l'indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.

Can. 688 - §2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l'istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; ma negli istituti di diritto diocesano e nei monasteri, di cui nel can. 615, l'indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.