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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VI

ORDINE

(Cann. 1008 – 1054) 

 

CAPITOLO II (Cann. 1024-1052)

GLI ORDINANDI

Can. 1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.

Can. 1025 - §1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di cui nel can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui nel can. 1051.

§2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa.

§3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato.