CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO VI ORDINE (Cann. 1008 – 1054) CAPITOLO II (Cann. 1024-1052)
Articolo 4 Documenti richiesti e scrutinio Can. 1050 - Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti: 1) certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032; 2) certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato; 3) se si tratta di promovendi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui nel can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui nel can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere promosso al diaconato permanente è sposato, i certificati di matrimonio e del consenso della moglie. Can. 1051 - Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando, si osservino le norme che seguono: 1) vi sia l'attestato del rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità richieste per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica; 2) il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni. Can. 1052 - §1. Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti dei quali nel can. 1050, che l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma del diritto. §2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del Superiore che dà le lettere. §3. Se nonostante tutto ciò il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova. |