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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO I (Cann. 164 - 179)

PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

 

Articolo 3

L'elezione

Can. 164 - Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non abbia previsto altro.

Can. 165 - Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere a un ufficio, l'elezione non sia differita oltre il trimestre utile da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l'autorità ecclesiastica, cui compete il diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere successivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante.

Can. 166 - §1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.

§2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione.

§3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.

Can. 167 - §1. Fatta legittimamente la convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.

§2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.

Can. 168 - Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo.

Can. 169 - Perché l'elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al collegio o al gruppo.

Can. 170 - L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.

Can. 171 - §1. Sono inabili a dare il voto:

1) chi è incapace di atto umano;

2) colui che manca di voce attiva;

3) chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;

4) colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa

§2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.

Can. 172 - §1. Perché il voto sia valido, deve essere:

1) libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;

2) segreto, certo, assoluto, determinato.

§2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengano come non aggiunte.

Can. 173 - §1. Prima che cominci l'elezione, siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.

§2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§3. Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è realizzato.

§4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio.

Can. 174 - §1. L'elezione, se non è disposto altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per compromesso, a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a più persone idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di tutti in forza della facoltà ricevuta.

§2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro; altrimenti l'elezione è invalida.

§3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte.

Can. 175 - Il compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti:

1) con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto;

2) se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso;

3) se l'elezione effettuata risulta nulla.

Can. 176 - Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e venga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti, a norma del can. 119, n. 1.

Can. 177 - §1. L'elezione deve essere intimata immediatamente all'eletto, il quale deve notificare entro otto giorni utili dalla ricezione dell'intimazione al presidente del collegio o del gruppo se accetta l'elezione o no; altrimenti l'elezione non ha effetto.

§2. Se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente dall'elezione né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese dall'aver conosciuto la non-accettazione, deve procedere a una nuova elezione.

Can. 178 - L'eletto, accettata l'elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.

Can. 179 - §1. Se l'elezione necessita di conferma, l'eletto, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione dell'elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all'autorità competente; altrimenti è privato di ogni diritto, se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.

§2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto a norma del can. 149, §1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma.

§3. La conferma deve essere data per iscritto.

§4. Prima dell'intimazione della conferma, non è lecito all'eletto intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

§5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.