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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO I (Cann. 180 - 183)

PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

 

Articolo 4

La postulazione

Can. 180 - §1. Se all'elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico, del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§2. I compromissari non possono postulare, se ciò non è stato espresso nel compromesso.

Can. 181 - §1. Perché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.

§2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo, o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti per la postulazione.

Can. 182 - §1. La postulazione deve essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità competente alla quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere la dispensa dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all'autorità superiore; se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa all'autorità competente perché venga concessa la dispensa.

§2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il tempo stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza.

§3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.

§4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa.

Can. 183 - §1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.

§2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del can. 177, §1.

§3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto.