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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO III

L' ISTANZA GIUDIZIALE

(Cann. 1517 – 1525)

 

Can. 1517 - L'inizio dell'istanza avviene con la citazione; la fine non si ha soltanto con la sentenza definitiva, ma anche negli altri modi stabiliti dal diritto.

Can. 1518 - Se una parte contendente muoia, o cambi stato o cessi dall'ufficio in ragione del quale agisce:

1) a causa non ancora conclusa, l'istanza è sospesa fino a che sia riassunta la lite dall'erede del defunto, dal successore o dall'avente interesse;

2) a causa conclusa, il giudice deve procedere oltre, dopo aver citato il procuratore, se vi sia, altrimenti l'erede del defunto o il successore.

Can. 1519 - §1. Se cessino dall'incarico il tutore o il curatore o il procuratore, che sia necessario a norma del can. 1481, §§1 e 3, l'istanza è nel frattempo sospesa.

§2. Il giudice costituisca al più presto un altro tutore o curatore; può poi costituire un procuratore alla lite se la parte abbia trascurato di farlo entro un breve termine di tempo stabilito dal giudice stesso.

Can. 1520 - Se nessun atto processuale sia posto dalle parti per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento, l'istanza va in perenzione. La legge particolare può stabilire altri termini per la perenzione.

Can. 1521 - La perenzione ha effetto per il diritto stesso e contro tutti, anche minorenni o ad essi equiparati, e deve anche essere dichiarata d'ufficio, salvo il diritto di chiedere indennità contro i tutori, curatori, amministratori, procuratori, i quali non abbiano dimostrato di non averne colpa.

Can. 1522 - La perenzione estingue gli atti del processo, ma non gli atti della causa; anzi questi possono avere valore anche in una successiva istanza, purché essa si svolga tra le stesse persone e sullo stesso oggetto; ma per ciò che riguarda gli estranei, non hanno altro valore se non di documenti.

Can. 1523 - Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.

Can. 1524 - §1. In qualunque stadio e grado del giudizio l'attore può rinunciare all'istanza; anzi sia l'attore sia la parte convenuta possono rinunciare agli atti del processo, sia a tutti sia ad alcuni soltanto.

§2. Tutori e amministratori di persone giuridiche, perché possano rinunciare all'istanza devono avere il parere o il consenso di coloro dei quali è richiesto il concorso per porre atti che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria.

§3. Per essere valida la rinuncia deve essere fatta per scritto e deve essere sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore, che sia tuttavia munito di mandato speciale, deve essere comunicata all'altra parte e da essa accettata o almeno non impugnata, e deve essere ammessa dal giudice.

Can. 1525 - La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, ottiene gli stessi effetti della perenzione dell'istanza, e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.