Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO II (Can. 1539 - 1546)

PROVA DOCUMENTALE

 

Articolo 2

Produzione dei documenti

Can. 1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa.

Can. 1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti.

Can. 1546 - §1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can. 1548, §2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.

§2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento o produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione.