CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VII I PROCESSI PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586) CAPITOLO II (Can. 1539 - 1546) PROVA DOCUMENTALE Articolo 2 Produzione dei documenti Can. 1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa. Can. 1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti. Can. 1546 - §1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can. 1548, §2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere. §2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento o produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione. |