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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO VII

I PRONUNCIAMENTI DEL GIUDICE

(Cann. 1607 – 1618)

 

Can. 1607 - La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, §1.

Can. 1608 - §1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa.

§2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato.

§3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.

§4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciolga il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.

Can. 1609 - §1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale.

§2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per scritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa.

§3. Dopo aver invocato il nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza.

§4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia se non intende accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.

§5. Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del can. 1600 non si debba completare l'istruttoria della causa.

Can. 1610 - §1. Se il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza.

§2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla approvazione dei singoli giudici.

§3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo.

Can. 1611 - La sentenza deve:

1) definire la controversia discussa avanti al tribunale, dando una congrua risposta ai singoli dubbi;

2) determinare quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere adempiuti;

3) esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza;

4) decidere sulle spese processuali.

Can. 1612 - §1. È necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome di Dio, esprima per ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i nominativi e i domicili, chi sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte nel giudizio.

§2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi.

§3. A queste cose faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, premesse le ragioni sulle quali si regge.

§4. Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo in cui fu pronunciata, con le firme del giudice, o, se il tribunale è collegiale, di tutti i giudici e del notaio.

Can. 1613 - Le regole sopra riferite circa la sentenza definitiva, devono essere adattate anche all'interlocutoria.

Can. 1614 - La sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi secondo i quali la si può impugnare; essa non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti.

Can. 1615 - La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l'esemplare stesso a norma del can. 1509.

Can. 1616 - §1. Se nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di calcolo o vi sia stato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva oppure nel riferire i fatti o le petizioni delle parti o sia stato omesso quanto richiede il can. 1612, §4, la sentenza deve essere corretta o completata dal tribunale stesso che l'ha emanata, sia ad istanza della parte sia d'ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza.

§2. Se una delle parti fa opposizione, la questione incidentale sia definita per decreto.

Can. 1617 - Tutti gli altri pronunciamenti del giudice oltre alla sentenza, sono decreti, che, salvo non siano mere ordinanze, non hanno valore, se non esprimano almeno sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi in un altro atto.

Can. 1618 - La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva se impediscono il giudizio o pongono fine al giudizio stesso o ad un grado di esso, nei riguardi di almeno una delle parti in causa.