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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IX

LA COSA GIUDICATA E LA RESTITUTIO IN INTEGRUM

(Cann. 1641 – 1648)

 

CAPITOLO I (Cann. 1641 - 1644)

LA COSA GIUDICATA

Can. 1641 - Fermo restando il disposto del can. 1643, la cosa passa in giudicato:

1) se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa causa petendi e per lo stesso motivo;

2) se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile;

3) se in grado di appello l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

4) se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629.

Can. 1642 - §1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645, §1.

§2. La stessa fa diritto tra le parti e permette un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa.

Can. 1643 - Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato.

Can. 1644 - §1. Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no.

§2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la sospensione a norma del can. 1650, §3.