Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO VIII

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA

(Cann. 1619 – 1640)

 

CAPITOLO II (Cann. 1628 - 1640)

L'APPELLO

Can. 1628 - La parte che si considera onerata da una sentenza, e parimenti il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui la loro presenza è richiesta, hanno diritto di appellare contro la sentenza avanti al giudice superiore, salvo il disposto del can. 1629.

Can. 1629 - Non si dà luogo all'appello:

1) contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica;

2) contro una sentenza nulla, salvo non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma del can. 1625;

3) contro una sentenza passata in giudicato;

4) contro il decreto del giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbiano valore di sentenza definitiva, a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la sentenza definitiva;

5) contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto stabilisce si debba definire la questione con la massima celerità.

Can. 1630 - §1. L'appello deve essere interposto avanti al giudice a quo che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza.

§2. Se l'appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per scritto avanti allo stesso appellante.

Can. 1631 - Se insorge una questione sul diritto di appello, la esamini con la massima celerità il tribunale di appello secondo le norme del processo contenzioso orale.

Can. 1632 - §1. Se nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui nei cann. 1438 e 1439.

§2. Se l'altra parte ricorre ad un tribunale di appello diverso, esamina la causa il tribunale superiore in grado, salvo il can. 1415.

Can. 1633 - L'appello deve essere proseguito avanti al giudice ad quem è diretto entro un mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice a quo, che ha emesso la sentenza non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione.

Can. 1634 - §1. Per la prosecuzione dell'appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell'appello.

§§2. Che se la parte non possa ottenere entro il tempo utile copia della sentenza impugnata dal tribunale a quo, che l'ha emessa, nel frattempo non decorrono i termini, e l'impedimento va segnalato al giudice di appello, il quale obbligherà con precetto il giudice a quo, che ha emesso la sentenza, ad adempiere al più presto il suo dovere.

§3. Nel frattempo il giudice a quo, che ha emesso la sentenza, deve trasmettere al giudice di appello gli atti a norma del can. 1474.

Can. 1635 - Trascorsi inutilmente i fatalia per l'appello sia avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza, sia avanti al giudice ad quem, si ritiene abbandonato l'appello.

Can. 1636 - §1. L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di cui nel can. 1525.

§2. Se l'appello fu interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che la legge non stabilisca altrimenti, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del tribunale d'appello.

Can. 1637 - §1. L'appello fatto dall'attore vale anche per il convenuto e viceversa.

§2. Se sono parecchi i convenuti o gli attori, e da uno o contro uno di essi soltanto viene impugnata la sentenza, l'impugnazione si considera fatta da tutti e contro tutti ogni qualvolta la cosa richiesta sia indivisibile o l'obbligo in solido.

§3. Se l'appello è interposto da una parte su qualche capitolo della sentenza, la parte avversa, benché i fatalia per l'appello siano trascorsi, può incidentalmente appellare sugli altri capitoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu notificato l'appello principale.

§4. Salvo non consti altro, l'appello si presume fatto contro tutti i capitoli della sentenza.

Can. 1638 - L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.

Can. 1639 - §1. Salvo il disposto del can. 1683, nel grado di appello non può essere ammessa una nuova causa petendi, neppure sotto forma di cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte.

§2. Nuove prove poi sono ammesse soltanto a norma del can. 1600.

Can. 1640 - Nel grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, con gli opportuni adattamenti; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite fatta a norma dei cann. 1513, §1 e 1639, §1.