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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE PRIMA

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO I

LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE

(Cann. 1311 – 1312)

 

            Can. 1311 - § 1. La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

 

            § 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita, con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con l’inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo.

 

            Can. 1312 - § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

            1º le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;

            2º le pene espiatorie di cui nel can. 1336.

 

            § 2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

 

            § 3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.