|  CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VI LE SANZIONI 
			PENALI NELLA CHIESA   PARTE PRIMA DELITTI E PENE IN GENERE   TITOLO I LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE  (Cann. 1311 – 1312)   
				
					| Can. 1311 - § 1. La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni 
penali i fedeli che hanno commesso delitti.   |  
					| § 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della 
stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio 
della vita, con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con 
l’inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che 
sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la 
reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello 
scandalo.   |  
					| Can. 1312 - § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:             1º le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;             2º le pene espiatorie di cui nel can. 1336.   |  
					| § 2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di 
qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine 
soprannaturale della Chiesa.   |  
					| § 3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la 
pena o in aggiunta ad essa.   |          |