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ENCICLICA
A QUO PRIMUM
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV

 

Al Primate, agli Arcivescovi e ai Vescovi del Regno di Polonia.

Il Papa Benedetto XIV.
Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.

Da quando la suprema bontà di Dio si compiacque di porre le fondamenta della nostra Santa Religione Cattolica nel Regno di Polonia, evento che si compì verso la fine del decimo secolo, durante il papato del nostro Predecessore Leone VIII e per opera del sovrano Miecislao e della cristiana sua moglie Dambrowka, secondo quanto racconta Dlugoss, autore dei vostri Annali (lib. 2, p. 94); fin da quell’epoca la pia e devota Nazione Polacca con tanta costanza perseverò nell’intrapreso culto della Santa Religione, tanto ebbe in dispregio ogni genere di sette religiose, sebbene nessun tentativo queste tralasciassero per introdursi in codesto Regno, per elevarsi a fede comune e per spargervi i semi dei loro errori, delle eresie o di aberranti opinioni; tanto più tenacemente la costanza dei Polacchi si oppose ai tentativi di quelle sette e offrì più luminose testimonianze della sua fedeltà.

1. Sicuramente ciò è del tutto conforme al nostro proposito e da ritenere di per sé del massimo valore. Non solo infatti perdura quella gloriosa memoria di Martiri, di Confessori, di Vergini, di Uomini insigni per fama di santità, ai quali toccò in sorte di nascere, di essere educati e di morire nel Regno di Polonia (memoria che è annoverata tra i fasti della Santa Chiesa); ma altrettanto memorabili sono i molti Concili e i Sinodi ivi celebrati e condotti a felice conclusione, per cui con somma gloria fu riportata vittoria sui Luterani, i quali esperirono ogni modo ed ogni via pur di penetrare e di trovare ricetto in codesto Regno. In verità già allora nel grande Concilio Petrocoviense (che fu celebrato al tempo del grande Predecessore e Concittadino nostro Gregorio XIII, e presieduto dal presule Lipomano, Vescovo di Verona e Nunzio Apostolico) a maggior gloria di Dio fu soppressa la libertà di coscienza che cercava adito e dimora in quel Regno; allora infine furono raccolte in ampio volume le Costituzioni Sinodali della provincia Gnesnense, in cui sono trascritti tutti gli utili e sapienti provvedimenti previsti e presi dai Vescovi polacchi affinché nei Popoli affidati al loro governo la Religione Cristiana non fosse contaminata dalla perfidia Giudaica, tenuto conto che la qualità dei tempi comporta che sia i Cristiani, sia anche i Giudei convivano nelle stesse città e villaggi. Ciò conferma con luminosa evidenza (già lo si è detto) quanto merito abbia la Nazione Polacca nell’aver sempre cercato di conservare integra e protetta la Santa Religione tramandata, tanti secoli innanzi, dai suoi Antenati.

2. Anche se molti sono i capitoli delle Costituzioni di cui testé facemmo menzione, di nessuno vi è ragione di dolerci, tranne che dell’ultimo: al punto che siamo costretti ad esclamare con voce di pianto: “È mutato l’ottimo aspetto”. E invero, sia per i fatti che a Noi furono esposti da serie e fededegne persone, esperte di vicende polacche, sia per le rimostranze di coloro che vivono nel Regno e che spinti da sacro zelo fecero ricorso a Noi e a questa Santa Sede, siamo venuti a sapere quanto costì si sia moltiplicato il numero dei Giudei, al punto che non pochi luoghi, città e villaggi che, come appare dai ruderi, erano prima opportunamente protetti da mura e che, come appare dalle antiche Tavole o dai Regesti, erano popolati da un grande numero di abitanti Cristiani, si trovano ora diroccati, sconci per l’abbandono e lo squallore e tuttavia gremiti di un gran numero di Giudei e quasi del tutto deserti di Cristiani. Abbiamo appreso inoltre che nello stesso Regno un certo numero di Parrocchie (i cui fedeli sono sensibilmente diminuiti e di conseguenza il reddito di esse si è contratto) sono già prossime ad essere abbandonate dai loro Parroci. Inoltre, ogni traffico di utili merci, quale quello dei liquori e anche del vino, è gestito dagli stessi Ebrei, i quali sono ammessi ad amministrare il reddito pubblico; per di più essi posseggono osterie, poderi, villaggi, beni per cui, conseguito il potere padronale, non solo fanno lavorare senza posa, esercitando un dominio crudele e disumano, i miseri uomini Cristiani addetti alle attività agricole e li costringono al trasporto di pesi immani; ma anche infliggono pene; coloro che sono sottoposti alle staffilate, ne riportano il corpo piagato. Come può accadere che quegli infelici dipendano dall’autorità dell’uomo Giudeo, quali sudditi sottomessi al cenno e al volere del Signore? Come può essere che nell’infliggere queste pene si lasci loro far uso di una funzione propria del Ministro Cristiano, al quale appartiene la facoltà di punire?

Ma poiché questi, per non essere allontanato dall’incarico, è costretto ad eseguire gli ordini del padrone Giudeo, così gli ordini tirannici finiscono per essere rispettati.

3. Oltre alle pubbliche cariche che, come or ora dicemmo, sono ricoperte dai Giudei (la gestione di osterie, di villaggi, di poderi, dal governo dei quali beni tanti danni ricadono sugli uomini Cristiani) si aggiungono altri assurdi fatti che, se rettamente valutati, possono recare maggior danno e iattura a coloro cui furono fatti conoscere. È una cosa assolutamente riprovevole che gli stessi Giudei siano accolti nelle case dei Magnati con l’incarico di amministrare sia gli affari domestici, sia quelli economici (e ciò comporta il titolo di sovrintendente della casa), per cui trovandosi a coabitare in una stessa casa con i Cristiani, con pervicacia impongono e ostentano sopra di questi una sorta di dominio. Ormai, in verità, nelle città e nelle campagne non solo è dato vedere in ogni dove i Giudei frammisti ai Cristiani, ma si aggiunge l’assurdo che i primi per nulla si vergognano di tenere in cassa anche Cristiani di ambo i sessi addetti come famiglie al loro servizio. Inoltre gli stessi Giudei, essendo dediti all’esercizio della mercatura e dopo che in tal modo accumularono una grande somma di danaro, con la smodata pratica dell’usura prosciugano censo e patrimoni dei Cristiani: e benché essi prendano a prestito danaro dagli uomini Cristiani con pesante ed eccessivo tasso d’interesse e con la garanzia delle loro Sinagoghe, risulta chiaro ad ogni osservatore che quel prestito è da loro contratto per questa ragione: dopo aver ottenuto dai Cristiani una somma di danaro e dopo averla investita nell’attività commerciale, non solo da essa traggono tanto guadagno, quanto sarebbe bastevole ad estinguere il prestito ed insieme ad accrescere, in tal modo, le proprie ricchezze; ma nello stesso tempo quanti sono i loro creditori, altrettanti sono considerati Patroni delle loro Sinagoghe e di loro medesimi.

4. Il famoso monaco Radulfo, sospinto una volta da eccesso di zelo, a tal punto s’infiammò contro i Giudei che nel secolo dodicesimo, in cui visse, percorse la Gallia e la Germania e, predicando contro gli stessi Giudei, in quanto nemici della nostra Santa Religione, infiammò anche i Cristiani a tal segno che li distrussero fino allo sterminio: e questo fu il motivo per cui i Giudei furono massacrati in gran numero. E che cosa mai si ritiene che quel monaco farebbe o direbbe oggi se fosse tra i vivi e se vedesse ciò che accade attualmente in Polonia? A questo eccessivo e furente zelo di Radulfo si oppose quel grande San Bernardo, che nella sua Epistola 363, inviata al Clero e al Popolo della Gallia Orientale, così lasciò scritto: “Non si deve perseguitare gli Ebrei, non si deve ucciderli, ma nemmeno cacciarli. Interrogateli circa le Divine pagine. Ho inteso la profezia che nel Salmo si legge circa i Giudei: Dio mi pose sopra ai miei nemici, dice la Chiesa, non perché li uccidessi, neppure quando si dimenticano del mio Popolo. Senza dubbio le vive scritture ci rappresentano la Passione del Signore. Perciò gli Ebrei sono dispersi in tutte le terre e, fin tanto che non avranno espiato la giusta pena per l’immane delitto, siano testimoni della nostra Redenzione”. Poi, nella epistola 365 ad Enrico, Arcivescovo di Magonza, così egli scrive: “Forse che ogni giorno la Chiesa non trionfa sui Giudei o convincendoli o convertendoli e quindi con più frutto che se in un sol tratto e insieme li annientasse con la punta della spada? Forse che vanamente è stata composta quella universale preghiera della Chiesa che viene innalzata a favore dei perfidi Giudei, dall’alba fino al tramonto, affinché il Dio e Signore strappi il velame dai loro cuori, in modo che dalle loro tenebre siano condotti alla luce della verità? Se infatti fosse vana la speranza che essi, increduli quali sono, diverranno credenti, superfluo e vano parrebbe pregare per essi”.

5. Contro Radulfo anche l’Abate cluniacense Pietro, nello scrivere a Ludovico Re dei Franchi, lo esortò a non permettere che si compissero eccidi di Giudei. E invero al tempo stesso lo incitò a rivolgere l’attenzione verso di loro per i loro eccessi e a spogliarli dei loro beni, o carpiti ai Cristiani o accumulati con l’usura, e a trasferire il loro danaro in uso e beneficio della Santa Religione, come si può leggere negli Annali del Venerabile Cardinale Baronio “nell’anno di Cristo 1146”.

Noi pure, non meno in questa questione che in tutte le altre, abbiamo assunto la stessa norma di comportamento che tennero i Romani Pontefici Nostri Predecessori. Alessandro III, minacciando gravi pene, proibì ai Cristiani di prestare servizio continuato alle dipendenze di Giudei: “Non si offrano ai Giudei in assiduo servizio per alcuna mercede”. Il motivo di ciò è esposto dallo stesso Alessandro III con le parole che seguono: “Perché i costumi dei Giudei e i nostri non concordano affatto; gli stessi (ossia i Giudei) facilmente attraggono gli animi delle persone semplici alla loro perfida superstizione con la continua convivenza e con l’assidua familiarità”; così si legge nel Decretale: Ad haec, de Judaeis. Innocenzo III, dopo aver spiegato per qual motivo i Giudei erano accolti dai Cristiani nelle loro città, ammonisce che il metodo e la condizione di tale accoglienza devono essere regolati in modo che essi non ricambino il beneficio con il maleficio. “Coloro che per misericordia sono ammessi alla nostra familiarità, ci ripagano con quella ricompensa che erano soliti offrire ai loro ospiti, secondo un proverbio popolare: un sorcio in bisaccia, un serpente in grembo e fuoco nel seno”.

Lo stesso Pontefice, aggiungendo che è conveniente che i Giudei siano asserviti ai Cristiani e non già che questi prestino orecchio a quelli, così prosegue:“Che i figli di una donna libera non siano al servizio dei figli di un’ancella, ma come servi riprovati da Dio, in quanto tramarono crudelmente per farlo morire, si riconoscano almeno servi di coloro che la morte di Cristo rese liberi, e quelli servi per effetto del loro operato”. Queste parole si trovano nel suo Decretale: Etsi Judaeos. In altri Decretali ancora: Cum sit nimis sotto lo stesso titolo De Judaeis et Saracenis affinché i Giudei non siano assunti in pubblici impieghi, prescrive: “Sia vietato preferire i Giudei in pubblici uffici, poiché in tale veste sono dannosi soprattutto ai Cristiani”.

Anche Innocenzo IV, mentre scriveva al Santo Ludovico Re dei Franchi che aveva intenzione di espellere i Giudei dai confini del suo Regno, approva una tale decisione poiché essi non rispettavano affatto quelle disposizioni che erano prescritte dalla Sede Apostolica nei loro confronti: “Noi, con tutti i nostri sentimenti aspirando alla salute delle anime, concediamo a Te, con l’autorità dettata dalle circostanze, la facoltà di cacciare i predetti Giudei o per opera tua o di altri, soprattutto perché non rispettano (come ci risulta) gli Statuti promulgati contro di essi dalla predetta Sede”.

Così si legge presso Rainaldo (Anno di Cristo 1253, n. 34).

6. Se poi si chiede quali siano quelle cose che dall’Apostolica Sede sono proibite ai Giudei che vivono dentro le stesse città in cui abitano i Cristiani, diciamo che si permettono ad essi quelle stesse facoltà che oggi nel Regno di Polonia sono loro concesse e che da noi sono esposte più sopra. Evidentemente per acquisire tale verità non vi sarà bisogno di una vasta lettura di libri. È sufficiente scorrere il titolo dei Decretali De Judaeis et Saracenis, dei Romani Pontefici Nostri Predecessori Nicola IV, Paolo IV, San Pio V, Gregorio XIII e Clemente VIII. Le Costituzioni sono a disposizione e sono custodite nel Bollario Romano. Voi infatti, Venerabili Fratelli, per comprendere chiaramente tali questioni non avete neppure la necessità di affrontare l’impegno della lettura. Vi soccorrono tutte le prescrizioni e le decisioni prese nei Sinodi dei vostri predecessori; poiché essi certamente non omisero di inserire nelle loro Costituzioni tutte quelle disposizioni che – per quanto riguarda l’attuale materia – furono sancite ed ordinate dai Romani Pontefici.

7. Tuttavia il colmo della difficoltà consiste in ciò che o dilegua la memoria delle Sanzioni Sinodali, oppure viene negletta l’esecuzione di esse. Su di voi, pertanto, Venerabili Fratelli, incombe l’onere di rinnovarle. Ciò richiede la natura del vostro ufficio: che insistiate con solerzia nella applicazione di esse. In questa impresa, come è bene e giusto, cominciate dagli uomini Ecclesiastici, per i quali è doveroso mostrare agli altri la via comportandosi rettamente, e con l’esempio far luce ad altri ancora. Per grazia della Divina pietà, a Noi giova sperare che il buon esempio degli Ecclesiastici ricondurrà sul retto sentiero i Laici che si sono sviati. Invero, quelle disposizioni da voi poterono essere accolte e annunciate tanto più facilmente e fiduciosamente in quanto (in base al contributo recato da affidabili e capaci informatori) mi giunse notizia che né i vostri beni né i vostri diritti sono stati da voi concessi in appalto ai Giudei; che nessun affare intercorre con essi, né quello di dare danaro in prestito né di riceverlo; che in breve Voi siete del tutto liberi e immuni da ogni traffico con essi.

8. Il criterio e il metodo prescritti dai Sacri Canoni per esigere la dovuta obbedienza dai ribelli, nei processi della massima importanza e specialmente attuali, consistono nell’applicare le Censure e, inoltre, nel provvedere che tra i casi riservati siano da ascrivere anche coloro che si suppone possano minacciare un esiziale scisma religioso. Certamente vi è noto che il Sacro Concilio Tridentino provvide alla stabilità della vostra giurisdizione allorché a Voi stessi attribuì il diritto d’intervento in casi riservati; né quei casi restrinse soltanto ai pubblici delitti, ma li estese e li ampliò anche ai più gravi ed atroci, purché non siano soltanto affari privati.

Più volte dunque dalle Congregazioni di questa nostra alma Urbe, in vari Decreti e in Lettere Encicliche, fu deciso e deliberato che fra i casi più gravi ed atroci si dovessero annoverare quelli verso cui gli uomini sono più proclivi e che sono il flagello, ad un tempo, sia della disciplina Ecclesiastica sia della salute delle Anime che sono affidate alla cura del Vescovo; come Noi abbiamo diffusamente dimostrato nel nostro trattato De Synodo Dioecesana (Lib. 5, cap. 5).

9. A questo fine non sopporteremo che da parte Nostra si faccia desiderare cosa che sia d’aiuto per Voi e per risolvere le difficoltà che senza dubbio incontrerete se Voi dovrete procedere contro quegli Ecclesiastici che si sono sottratti alla Vostra giurisdizione. Noi al Venerabile Fratello Arcivescovo di Nicea e costà Nostro Nunzio abbiamo assegnato gli opportuni incarichi circa la stessa questione, perché prenda i necessari provvedimenti nei limiti delle facoltà a lui attribuite. Ad un tempo vi promettiamo che Noi, quando si presenterà l’occasione, con ogni premura e con ogni energia non tralasceremo di trattare questa questione anche con coloro che possono fare in modo che dal nobile Regno Polacco siano cancellate una macchia e una ignominia di tal natura. Inoltre voi, Venerabili Fratelli, invocate anzitutto la protezione da Dio, che è l’artefice di ogni bene, con la più fervente commozione del cuore.

E ancora da Lui implorate con le vostre preci l’aiuto per Noi e per questa apostolica Sede; e mentre vi abbracciamo con pienezza di carità, amorevolmente impartiamo alle Vostre Fraternità e ai Greggi affidati alle Vostre cure l’Apostolica Benedizione.

Dato da Castel Gandolfo, il giorno 14 giugno 1751, undicesimo anno del Nostro Pontificato.

 



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