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CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)

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ISTRUZIONE SULL’AGGREGAZIONE
DI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI

 

L’aggregazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium di S. S. Papa Francesco che enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.

In seguito alla promulgazione della Costituzione Apostolica Sapientia christiana (15 aprile 1979), la Congregazione per l’Educazione Cattolica aveva emanato le Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23 giugno 1993) da applicare anche per le altre Facoltà (cfr nota 1). Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium (8 dicembre 2017) di Papa Francesco e delle Ordinationes annesse (27 dicembre 2017), approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull’aggregazione di Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti del mondo.

Norme comuni

I. Ordinamento canonico per l’aggregazione di un Istituto

Art. 1. L’aggregazione di un Istituto si regge sull’articolo 64 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e sugli articoli 15, § 1; 51, §§ 1 e 3 delle Ordinationes annesse alla Costituzione, nonché su quanto è definito e descritto nella presente Istruzione, tenendo conto del diritto finora applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, Ord., art. 1, § 1).

II. Nozione e particolarità dell’aggregazione

Art. 2. L’aggregazione di un Istituto, che si distingue dall’affiliazione e dall’incorporazione (cfr VG, Ord., art. 50-51), è il suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, i corrispondenti gradi accademici di primo e secondo ciclo, ossia il baccalaureato e la licenza (cfr VG, Ord., art. 51, § 1).

Art. 3. L’Istituto aggregato è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel corrispondente ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; Ord., art. 26).

Art. 4. È compito e dovere della Facoltà aggregante assistere e vigilare diligentemente sull’Istituto aggregato affinché la sua vita accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l’aggregazione è di solito da istituire nella stessa regione.

Art. 5. Gli studi dell’Istituto aggregato devono adeguarsi alle norme della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e delle Ordinationes annesse, per ciò che si riferisce al primo e al secondo ciclo della Facoltà aggregante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto aggregato sono propriamente accademiche e scientifiche, allo stesso modo del primo e del secondo ciclo della Facoltà aggregante.

III. Condizioni accademiche dell’Istituto aggregato

Art. 6. L’aggregazione non può essere concessa nel caso in cui l’Istituto non possieda i requisiti necessari per il conseguimento dei gradi accademici del primo e secondo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso il collegamento con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG, Ord., 51, § 3). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:

§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale utilità dell’erezione dell’Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri modi.

§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell’Istituto devono essere tali da poter soddisfare le condizioni sia del primo ciclo istituzionale sia del secondo ciclo di specializzazione.

§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, Ord., art. 19), si siano dimostrati idonei alla ricerca scientifica con documenti probanti pubblicati (cfr VG, art. 25, § 1, 3°) e che siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).

§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.

§ 5. L’Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del secondo ciclo.

Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio privato e dal lavoro personale, devono essere sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell’Istituto aggregato devono essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) e poi dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è prescritto negli Statuti della Facoltà o dell’Università. Le autorità accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono ipso iure autorità accademiche dell’Istituto aggregato, alle quali si aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore (cfr VG, Ord., art. 15 § 1) e il Consiglio d’Istituto. I compiti e gli offici di tutte queste autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).

§ 2. Per il Direttore, si richiede la conferma della Congregazione per l’Educazione Cattolica, necessaria anche per l’eventuale rinnovo del mandato.

§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, Ord., art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 9. Se l’Istituto aggregato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione dell’Istituto siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).

IV. Concessione dell’aggregazione e dei gradi accademici

Art. 10. § 1. L’aggregazione è concessa tramite un decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 64).

§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all’Istituto aggregato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già.

§ 3. Spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a un Istituto aggregato appartenente a un’Università civile.

Art. 11. L’aggregazione può essere concessa a quegli Istituti che si saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere favorevole sia dell’Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.

Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per l’Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà aggregante (cfr VG, art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) - e di Università, se la Facoltà è parte di un’Università - abbia costatato e approvato diligentemente tutti i requisiti.

Art. 13. I gradi accademici di primo e secondo ciclo sono conferiti dalla Facoltà aggregante, il cui nome (e quello dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, Ord., art. 38).

Art. 14. I gradi conferiti sono gli stessi che vengono conferiti nella Facoltà aggregante al compimento del primo e del secondo ciclo. Le denominazioni canoniche “baccalaureato” e “licenza” possono essere accompagnate da altre diciture secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrispondano realmente al baccalaureato e alla licenza canonici, anzitutto rispetto all’ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco né con i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione del grado canonico di terzo ciclo, ossia il dottorato (cfr VG, art. 46-47).

Art. 15. Le eventuali denominazioni locali di baccalaureato e di licenza, che devono essere uguali per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione culturale (cfr VG, art. 47), hanno bisogno dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento dei gradi accademici, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà aggregante o all’Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, Ord., art. 38-39). L’Istituto aggregato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti (per esempio il Transcript of records, dove si attestano gli esami sostenuti).

V. Iter per l’ottenimento o il rinnovo dell’aggregazione

A) Esame previo e approvazione dell’Istituto da aggregare

Art. 17. La proposta di erezione di un Istituto aggregato deve essere formulata dall’Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.

Art. 18. La Facoltà aggregante, attraverso un suo delegato o la commissione per l’aggregazione (cfr VG, Ord., art. 14), deve in primo luogo verificare che l’Istituto da aggregare soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 64), anche attraverso visite in loco.

Art. 19. Se l’esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà (o dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università), accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, trasmette alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, unitamente al suo parere:

§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell’Istituto da aggregare;

§ 2. gli Statuti dell’Istituto da aggregare redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);

§ 3. l’ordinamento degli studi, sia del primo sia del secondo ciclo dell’Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili, sia per ciascuna disciplina sia per la specializzazione scelta del secondo ciclo (cfr VG, art. 41-42; Ord., art. 30);

§ 4. i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell’Istituto;

§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

§ 6. le denominazioni locali che eventualmente accompagnano le denominazioni canoniche “baccalaureato” e “licenza” (cfr VG, art. 46-47) e il loro fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

B) Compito della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Art. 20. L’aggregazione viene di norma concessa ad quinquennium experimenti gratia. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata ad alterum quinquennium. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, l’aggregazione viene concessa ad aliud quinquennium. I rinnovi successivi saranno ad aliud quinquennium. Se le condizioni accademiche dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l’aggregazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 21. § 1. Prima che si conceda l’aggregazione tramite decreto, è richiesto per i docenti dell’Istituto da aggregare il nihil obstat ad docendum della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Per la promozione a docente stabile è richiesto nuovamente il nihil obstat della medesima Congregazione, a tenore dell’articolo 27, § 2 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e degli Statuti.

§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.

Art. 22. Per il rinnovo dell’aggregazione è necessaria la richiesta del Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà aggregante (o dell’Università), corredata da un’ampia relazione sull’esito finora ottenuto dell’aggregazione.

Norme speciali

Facoltà di Teologia

Art. 23. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, l’Istituto aggregato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle Ordinationes annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.

Art. 24. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per cinque anni o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e comprendono un biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e un triennio teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili). Se l’Istituto ha soltanto il triennio teologico istituzionale, è necessario che il biennio filosofico sia compiuto prima (cfr VG, art. 74, a).

Art. 25. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 74, b).

Art. 26. Nel secondo ciclo di un Istituto aggregato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell’Istituto aggregato o scelta in accordo con la Facoltà aggregante e approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto aggregato - in analogia con quello della Facoltà aggregante - è chiamato "di specializzazione", nel senso che in esso s’intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).

Art. 27. I docenti stabili delle discipline teologiche dell’Istituto devono essere almeno nove tra cui sette sono di solito così suddivisi: per la Sacra Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la patrologia e la storia ecclesiastica.

Art. 28. Nel caso di un Istituto con un primo ciclo quinquennale filosofico-teologico che si conclude con il baccalaureato in teologia, il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due (cfr VG, Ord., 69, § 3).

Art. 29. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG, Ord., art. 58).

Facoltà di Diritto Canonico

Art. 30. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, l’Istituto aggregato a una Facoltà di Diritto Canonico deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 77-80 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 60-63 delle Ordinationes annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.

Art. 31. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per un biennio o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili), per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica. Non sono previste eccezioni per quanti già siano in possesso di un titolo accademico in diritto civile (cfr VG, art. 78, a).

Art. 32. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per tre anni (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 78, b).

Art. 33. I docenti stabili delle discipline canonistiche dell’Istituto devono essere almeno tre (cfr Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione “Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale”, art. 2).

Art. 34. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente acquisito la formazione scientifica prevista dal secondo ciclo (cfr. VG, Ord., art. 63).

Facoltà di Filosofia

Art. 35. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, l’Istituto aggregato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle Ordinationes annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.

Art. 36. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per un triennio (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 82, a).

Art. 37. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 82, b).

Art. 38. Nel secondo ciclo di un Istituto aggregato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell’Istituto aggregato o scelta in accordo con la Facoltà aggregante e approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 82, b). Il secondo ciclo di un Istituto aggregato - in analogia con quello della Facoltà aggregante - è chiamato "di specializzazione", nel senso che in esso s’intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).

Art. 39. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell’Istituto devono essere almeno sei (cfr VG, Ord., art. 69, § 2), cinque dei quali distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in filosofia dell’uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e filosofia della conoscenza (cfr VG, Ord., art. 67, § 1).

Altra Facoltà

Art. 40. L’Istituto aggregato ad un’altra Facoltà, che non sia di Teologia, di Diritto canonico e di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate dagli art. 85-87 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e dall’art. 70 delle Ordinationes annesse (cfr VG, art. 64).

Art. 41. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per tre anni o sei semestri (180 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 42. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono per due anni o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 43. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, Ord., art. 31) dell’Istituto aggregato devono essere almeno cinque.

Norme finali

Art. 44. La presente Istruzionetroverà applicazione il primo giorno dell’anno accademico 2021-2022 o dell’anno accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.

Art. 45. § 1. I singoli Istituti già aggregati devono presentare, tramite la Facoltà aggregante, i propri Statuti e l’ordinamento degli studi, rivisti secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica entro l’8 settembre 2022.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all’ordinamento degli studi necessitano dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 46. Solo la Congregazione per l’Educazione Cattolica può dispensare dall’osservanza di qualche articolo di questa Istruzione.

Art. 47. Questa Istruzione sostituisce le Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23 giugno 1993) finora vigenti.

Art. 48. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Istruzione.

Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per l’Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’8 dicembre 2020, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

 

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario