CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)
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ISTRUZIONE
SULL’AGGREGAZIONE
DI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI
L’aggregazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla
Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium di S. S. Papa Francesco che
enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo
degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi
criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni
che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici,
attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di
una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate
negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.
In seguito alla promulgazione della Costituzione Apostolica
Sapientia
christiana (15 aprile 1979), la Congregazione per l’Educazione Cattolica
aveva emanato le Normae de Instituti Theologici Aggregatione (23 giugno
1993) da applicare anche per le altre Facoltà (cfr nota 1). Dopo la
promulgazione della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium (8 dicembre
2017) di Papa Francesco e delle Ordinationes annesse (27 dicembre 2017),
approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la
Congregazione per l’Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e
profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio
degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della
Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull’aggregazione di
Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere
sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione
nelle varie parti del mondo.
Norme comuni
I. Ordinamento canonico per l’aggregazione di un Istituto
Art. 1. L’aggregazione di un Istituto si regge sull’articolo 64 della
Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e sugli articoli 15, § 1; 51,
§§ 1 e 3 delle Ordinationes annesse alla Costituzione, nonché su quanto è
definito e descritto nella presente Istruzione, tenendo conto del diritto finora
applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, Ord., art. 1, § 1).
II. Nozione e particolarità dell’aggregazione
Art. 2. L’aggregazione di un Istituto, che si distingue dall’affiliazione
e dall’incorporazione (cfr VG, Ord., art. 50-51), è il suo collegamento
con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, i
corrispondenti gradi accademici di primo e secondo ciclo, ossia il baccalaureato
e la licenza (cfr VG, Ord., art. 51, § 1).
Art. 3. L’Istituto aggregato è aperto a quanti, ecclesiastici o laici,
siano idonei ad essere iscritti nel corrispondente ciclo di una Facoltà
ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare
attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; Ord., art. 26).
Art. 4. È compito e dovere della Facoltà aggregante assistere e vigilare
diligentemente sull’Istituto aggregato affinché la sua vita accademica si svolga
in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l’aggregazione
è di solito da istituire nella stessa regione.
Art. 5. Gli studi dell’Istituto aggregato devono adeguarsi alle norme
della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e delle Ordinationes
annesse, per ciò che si riferisce al primo e al secondo ciclo della Facoltà
aggregante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto aggregato sono
propriamente accademiche e scientifiche, allo stesso modo del primo e del
secondo ciclo della Facoltà aggregante.
III. Condizioni accademiche dell’Istituto aggregato
Art. 6. L’aggregazione non può essere concessa nel caso in cui l’Istituto non
possieda i requisiti necessari per il conseguimento dei gradi accademici del
primo e secondo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che,
attraverso il collegamento con la Facoltà, si consegua realmente il fine
desiderato (cfr VG, Ord., 51, § 3). Al riguardo sono da osservare i
seguenti punti:
§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale
utilità dell’erezione dell’Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri
modi.
§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell’Istituto devono essere tali da
poter soddisfare le condizioni sia del primo ciclo istituzionale sia del secondo
ciclo di specializzazione.
§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato
(cfr VG, Ord., art. 19), si siano dimostrati idonei alla ricerca
scientifica con documenti probanti pubblicati (cfr VG, art. 25, § 1, 3°) e che
siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).
§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.
§ 5. L’Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici
audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date
elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del secondo ciclo.
Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei
seminari, completati dallo studio privato e dal lavoro personale, devono essere
sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di
studi universitari a tempo pieno.
Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell’Istituto aggregato devono essere
determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio di Facoltà (cfr
VG, Ord., art. 14) e poi dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
(cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è
prescritto negli Statuti della Facoltà o dell’Università. Le autorità
accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono
ipso iure autorità accademiche dell’Istituto aggregato, alle quali si
aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario
del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore (cfr VG, Ord.,
art. 15 § 1) e il Consiglio d’Istituto. I compiti e gli offici di tutte queste
autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).
§ 2. Per il Direttore, si richiede la conferma della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, necessaria anche per l’eventuale rinnovo del mandato.
§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, Ord.,
art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento
annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 9. Se l’Istituto aggregato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta
collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti
devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e
l'amministrazione dell’Istituto siano debitamente distinte dal governo e
dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).
IV. Concessione dell’aggregazione e dei gradi accademici
Art. 10. § 1. L’aggregazione è concessa tramite un decreto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 64).
§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all’Istituto aggregato la
personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva
già.
§ 3. Spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica concedere con decreto
la personalità giuridica a un Istituto aggregato appartenente a un’Università
civile.
Art. 11. L’aggregazione può essere concessa a quegli Istituti che si
saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere
favorevole sia dell’Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza
episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.
Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà aggregante (cfr VG,
art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) - e di
Università, se la Facoltà è parte di un’Università - abbia costatato e approvato
diligentemente tutti i requisiti.
Art. 13. I gradi accademici di primo e secondo ciclo sono conferiti dalla
Facoltà aggregante, il cui nome (e quello dell’Università, se la Facoltà è parte
di un’Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, Ord., art. 38).
Art. 14. I gradi conferiti sono gli stessi che vengono conferiti nella
Facoltà aggregante al compimento del primo e del secondo ciclo. Le denominazioni
canoniche “baccalaureato” e “licenza” possono essere accompagnate da altre
diciture secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a)
corrispondano realmente al baccalaureato e alla licenza canonici, anzitutto
rispetto all’ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco né con
i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione del grado canonico di
terzo ciclo, ossia il dottorato (cfr VG, art. 46-47).
Art. 15. Le eventuali denominazioni locali di baccalaureato e di licenza,
che devono essere uguali per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione
culturale (cfr VG, art. 47), hanno bisogno dell’approvazione della Congregazione
per l’Educazione Cattolica.
Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento dei gradi
accademici, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà aggregante o
all’Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, Ord.,
art. 38-39). L’Istituto aggregato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti
(per esempio il Transcript of records, dove si attestano gli esami
sostenuti).
V. Iter per l’ottenimento o il rinnovo dell’aggregazione
A) Esame previo e approvazione dell’Istituto da aggregare
Art. 17. La proposta di erezione di un Istituto aggregato deve essere formulata
dall’Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto,
il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la
responsabilità accademica dell'Istituto stesso.
Art. 18. La Facoltà aggregante, attraverso un suo delegato o la
commissione per l’aggregazione (cfr VG, Ord., art. 14), deve in primo
luogo verificare che l’Istituto da aggregare soddisfi le condizioni accademiche
prescritte (cfr VG, art. 64), anche attraverso visite in loco.
Art. 19. Se l’esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12)
della Facoltà (o dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università),
accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione,
trasmette alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, unitamente al suo
parere:
§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico
riscontrato nell’Istituto da aggregare;
§ 2. gli Statuti dell’Istituto da aggregare redatti in modo analogo a quelli
della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);
§ 3. l’ordinamento degli studi, sia del primo sia del secondo ciclo
dell’Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o
crediti formativi comparabili, sia per ciascuna disciplina sia per la
specializzazione scelta del secondo ciclo (cfr VG, art. 41-42; Ord., art.
30);
§ 4. i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e
non stabili, dell’Istituto;
§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;
§ 6. le denominazioni locali che eventualmente accompagnano le denominazioni
canoniche “baccalaureato” e “licenza” (cfr VG, art. 46-47) e il loro fondamento
nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.
B) Compito della Congregazione per l’Educazione Cattolica
Art. 20. L’aggregazione viene di norma concessa ad quinquennium
experimenti gratia. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene
rinnovata ad alterum quinquennium. A fronte di un ulteriore riscontro
positivo, l’aggregazione viene concessa ad aliud quinquennium. I rinnovi
successivi saranno ad aliud quinquennium. Se le condizioni accademiche
dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei
docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari,
l’aggregazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
Art. 21. § 1. Prima che si conceda l’aggregazione tramite decreto, è
richiesto per i docenti dell’Istituto da aggregare il nihil obstat ad
docendum della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Per la promozione a
docente stabile è richiesto nuovamente il nihil obstat della medesima
Congregazione, a tenore dell’articolo 27, § 2 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e degli Statuti.
§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono
ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la
missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla
o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium.
Art. 22. Per il rinnovo dell’aggregazione è necessaria la richiesta del
Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà aggregante (o dell’Università),
corredata da un’ampia relazione sull’esito finora ottenuto dell’aggregazione.
Norme speciali
Facoltà di Teologia
Art. 23. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto aggregato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle
condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa
Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle Ordinationes annesse, in
riferimento al primo e al secondo ciclo.
Art. 24. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono
per cinque anni o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e
comprendono un biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e
un triennio teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili).
Se l’Istituto ha soltanto il triennio teologico istituzionale, è necessario che
il biennio filosofico sia compiuto prima (cfr VG, art. 74, a).
Art. 25. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si
protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro
semestri (cfr VG, art. 74, b).
Art. 26. Nel secondo ciclo di un Istituto aggregato, deve essere offerta
almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica
dell’Istituto aggregato o scelta in accordo con la Facoltà aggregante e
approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b).
Il secondo ciclo di un Istituto aggregato - in analogia con quello della Facoltà
aggregante - è chiamato "di specializzazione", nel senso che in esso
s’intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline,
e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del
metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).
Art. 27. I docenti stabili delle discipline teologiche dell’Istituto devono
essere almeno nove tra cui sette sono di solito così suddivisi: per la Sacra
Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la
teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la
patrologia e la storia ecclesiastica.
Art. 28. Nel caso di un Istituto con un primo ciclo quinquennale
filosofico-teologico che si conclude con il baccalaureato in teologia, il numero
dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due (cfr VG, Ord.,
69, § 3).
Art. 29. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al
termine del primo e del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo
(o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente
conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG,
Ord., art. 58).
Facoltà di Diritto Canonico
Art. 30. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto aggregato a una Facoltà di Diritto Canonico deve
adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli
77-80 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 60-63 delle
Ordinationes annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.
Art. 31. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono
per un biennio o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili),
per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica. Non sono previste
eccezioni per quanti già siano in possesso di un titolo accademico in diritto
civile (cfr VG, art. 78, a).
Art. 32. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si
protraggono per tre anni (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei
semestri (cfr VG, art. 78, b).
Art. 33. I docenti stabili delle discipline canonistiche dell’Istituto devono
essere almeno tre (cfr Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione “Gli
studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale”,
art. 2).
Art. 34. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al
termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova
equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente acquisito
la formazione scientifica prevista dal secondo ciclo (cfr. VG, Ord., art.
63).
Facoltà di Filosofia
Art. 35. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto aggregato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle
condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa
Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle Ordinationes annesse, in
riferimento al primo e al secondo ciclo.
Art. 36. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono
per un triennio (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr
VG, art. 82, a).
Art. 37. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si
protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro
semestri (cfr VG, art. 82, b).
Art. 38. Nel secondo ciclo di un Istituto aggregato, deve essere offerta
almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica
dell’Istituto aggregato o scelta in accordo con la Facoltà aggregante e
approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 82, b).
Il secondo ciclo di un Istituto aggregato - in analogia con quello della Facoltà
aggregante - è chiamato "di specializzazione", nel senso che in esso
s’intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline,
e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del
metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).
Art. 39. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell’Istituto devono
essere almeno sei (cfr VG, Ord., art. 69, § 2), cinque dei quali
distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura,
uno in filosofia dell’uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e
filosofia della conoscenza (cfr VG, Ord., art. 67, § 1).
Altra Facoltà
Art. 40. L’Istituto aggregato ad un’altra Facoltà, che non sia di
Teologia, di Diritto canonico e di Filosofia, deve adempiere alle condizioni
accademiche degli studi specificate dagli art. 85-87 della Costituzione
Apostolica
Veritatis gaudium e dall’art. 70 delle Ordinationes
annesse (cfr VG, art. 64).
Art. 41. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto aggregato si protraggono
per tre anni o sei semestri (180 ECTS o crediti formativi comparabili).
Art. 42. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto aggregato si
protraggono per due anni o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi
comparabili).
Art. 43. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, Ord.,
art. 31) dell’Istituto aggregato devono essere almeno cinque.
Norme finali
Art. 44. La presente Istruzionetroverà applicazione il primo giorno dell’anno accademico 2021-2022 o dell’anno
accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.
Art. 45. § 1. I singoli Istituti già aggregati devono presentare, tramite la
Facoltà aggregante, i propri Statuti e l’ordinamento degli studi, rivisti
secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica
entro l’8 settembre 2022.
§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all’ordinamento degli studi necessitano
dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 46. Solo la Congregazione per l’Educazione Cattolica può dispensare
dall’osservanza di qualche articolo di questa Istruzione.
Art. 47. Questa Istruzione sostituisce le Normae de Instituti Theologici
Aggregatione (23 giugno 1993) finora vigenti.
Art. 48. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore,
contrarie a questa Istruzione.
Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento
della Congregazione per l’Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la
pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’8 dicembre
2020, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto
Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario |