CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)
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ISTRUZIONE SULL’INCORPORAZIONE
DI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI
L’incorporazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla
Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium di S. S. Papa Francesco che
enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo
degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi
criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni
che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici,
attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di
una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate
negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.
In seguito alla promulgazione della Costituzione Apostolica
Sapientia
christiana (15 aprile 1979), la Congregazione per l’Educazione Cattolica non
aveva preparato norme per gli Istituti incorporati che erano molto rari. Dopo la
promulgazione della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium (8 dicembre
2017) di Papa Francesco e delle Ordinationes annesse (27 dicembre 2017),
approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la
Congregazione per l’Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e
profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio
degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della
Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull’incorporazione di
Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere
sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione
nelle varie parti del mondo.
Norme comuni
I. Ordinamento canonico per l’incorporazione di un Istituto
Art. 1. L’incorporazione di un Istituto si regge sull’articolo 64 della
Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e sugli articoli 15, § 1; 51,
§§ 2 e 3 delle Ordinationes annesse alla Costituzione, nonché su quanto è
definito e descritto nel presente documento, tenendo conto del diritto finora
applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, Ord., art. 1, § 1).
II. Nozione e particolarità dell’incorporazione
Art. 2. L’incorporazione di un Istituto, che si distingue
dall’affiliazione e dall’aggregazione (cfr VG, Ord., art. 50-51), è il
suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire,
mediante la Facoltà, i corrispondenti gradi accademici di secondo e terzo ciclo,
ossia la licenza e il dottorato (cfr VG, Ord., art. 51, § 2).
Art. 3. L’Istituto incorporato è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel corrispondente ciclo di una Facoltà
ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare
attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; Ord., art. 26).
Art. 4. È compito e dovere della Facoltà incorporante assistere e
vigilare diligentemente sull’Istituto incorporato affinché la sua vita
accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più
agevolmente, l’incorporazione è di solito da istituire nella stessa regione.
Art. 5. Gli studi dell’Istituto incorporato devono adeguarsi alle norme
della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e delle Ordinationes
annesse, per ciò che si riferisce al secondo e al terzo ciclo della Facoltà
incorporante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto incorporato
sono propriamente accademiche, scientifiche e di ricerca, allo stesso modo del
secondo e del terzo ciclo della Facoltà incorporante.
III. Condizioni accademiche dell’Istituto incorporato
Art. 6. L’incorporazione non può essere concessa nel caso in cui l’Istituto non
possieda i requisiti necessari per il conseguimento dei gradi accademici del secondo e terzo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso il
collegamento con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG,
Ord., 51, § 3). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:
§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale
utilità dell’erezione dell’Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri
modi.
§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell’Istituto devono essere tali da
poter soddisfare le condizioni sia del secondo ciclo di specializzazione sia del
terzo ciclo di dottorato.
§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, Ord., art. 19); si siano dimostrati idonei alla ricerca
scientifica con documenti probanti pubblicati (cfr VG, art. 25, § 1, 3°) e che
siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).
§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.
§ 5. L’Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche)
rispondente alle necessità accademiche del terzo ciclo.
Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio
privato e dal lavoro personale, devono essere sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi
adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.
Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell’Istituto incorporato devono
essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio accademico
della Facoltà incorporante e poi dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
(cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è
prescritto negli Statuti della Facoltà o dell’Università. Le autorità
accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono
ipso iure autorità accademiche dell’Istituto incorporato, alle quali si
aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario
del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore (cfr VG, Ord.,
art. 15 § 1) e il Consiglio d’Istituto. I compiti e gli offici di tutte queste
autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).
§ 2. Per il Direttore, si richiede la conferma della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, necessaria anche per l’eventuale rinnovo del mandato.
§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, Ord.,
art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento
annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 9. Se l’Istituto incorporato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta
collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti
devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e
l'amministrazione dell’Istituto siano debitamente distinte dal governo e
dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).
IV. Concessione dell’incorporazione e dei gradi accademici
Art. 10. § 1. L’incorporazione è concessa tramite un decreto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 64).
§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all’Istituto incorporato
la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la
possedeva già.
§ 3. Spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica concedere con decreto
la personalità giuridica a un Istituto incorporato appartenente a un’Università
civile.
Art. 11. L’incorporazione può essere concessa a quegli Istituti che si
saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere
favorevole sia dell’Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza
episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.
Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà incorporante (cfr VG,
art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) - e di
Università, se la Facoltà è parte di un’Università - abbia costatato e approvato
diligentemente tutti i requisiti.
Art. 13. I gradi accademici di secondo e terzo ciclo sono conferiti dalla Facoltà incorporante, il cui nome (e quello
dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università) deve comparire sul
diploma (cfr VG, Ord., art. 38).
Art. 14. I gradi conferiti sono gli stessi che vengono conferiti nella
Facoltà incorporante al compimento del secondo e del terzo ciclo. Le denominazioni canoniche “licenza” e
“dottorato” possono essere accompagnate da altre diciture secondo la prassi
universitaria civile del luogo purché, a) corrispondano realmente alla licenza e
al dottorato canonici, anzitutto rispetto all’ampiezza dei relativi studi; b)
non sussista alcun equivoco con i gradi omonimi civili del luogo (cfr VG, art.
46-47).
Art. 15. Le eventuali denominazioni locali di licenza e di dottorato, che
devono essere uguali per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione
culturale (cfr VG, art. 47), hanno bisogno dell’approvazione della Congregazione
per l’Educazione Cattolica.
Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento dei gradi
accademici, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà incorporante o
all’Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, Ord.,
art. 38-39). L’Istituto incorporato avrà cura del rilascio di ulteriori
documenti (per esempio il Transcript of records, dove si attestano gli
esami sostenuti).
Art. 17. § 1. Per poter essere ammessi al Dottorato occorre aver conseguito la
Licenza (cfr VG, art. 49, § 1).
§ 2. Per conseguire il Dottorato si richiede una dissertazione dottorale che
contribuisca effettivamente al progresso della scienza e sia, almeno nella sua
parte principale, pubblicata (cfr VG, art. 49, § 2).
§ 3. Pubblicare la dissertazione in forma elettronica è ammissibile, se
l’ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la
sua permanente accessibilità sia garantita (cfr VG, Ord., art. 36, § 2).
§ 4. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni pubblicate dev’essere
inviato alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviarne
una copia anche alle Facoltà ecclesiastiche, quelle almeno della propria
regione, che si occupano delle medesime scienze (cfr VG, Ord., art. 37).
V. Iter per l’ottenimento o il rinnovo dell’incorporazione
A) Esame previo e approvazione dell’Istituto da incorporare
Art. 18. La proposta di erezione di un Istituto incorporato deve essere
formulata dall’Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà
ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.
Art. 19. La Facoltà incorporante, attraverso un suo delegato o la
commissione per l’incorporazione (cfr VG, Ord., art. 14), deve in primo
luogo verificare che l’Istituto da incorporare soddisfi le condizioni
accademiche prescritte (cfr VG, art. 64), anche attraverso visite in loco.
Art. 20. Se l’esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12)
della Facoltà (o dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università),
accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione,
trasmette alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, unitamente al suo
parere:
§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico
riscontrato nell’Istituto da incorporare;
§ 2. gli Statuti dell’Istituto da incorporareredatti in modo analogo a quelli
della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);
§ 3. l’ordinamento degli studi, sia del secondo sia del terzo ciclo
dell’Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili, sia per ciascuna disciplina sia per la specializzazione scelta del secondo
ciclo (cfr VG, art. 41-42; Ord., art. 30);
§ 4. i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e
non stabili, dell’Istituto;
§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;
§ 6. le denominazioni locali che eventualmente accompagnano le denominazioni
canoniche “licenza” e “dottorato” (cfr VG, art. 46-47) e il loro fondamento nel
diritto civile o nel diritto ecclesiastico.
B) Compito della Congregazione per l’Educazione Cattolica
Art. 21. L’incorporazione viene di norma concessa ad quinquennium
experimenti gratia. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene
rinnovata ad alterum quinquennium. A fronte di un ulteriore riscontro
positivo, l’incorporazione viene concessa ad aliud quinquennium. I
rinnovi successivi saranno ad aliud quinquennium. Se le condizioni
accademiche dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti
e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti
necessari, l’incorporazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione
per l’Educazione Cattolica.
Art. 22. § 1. Prima che si conceda l’incorporazione tramite decreto, è
richiesto per i docenti dell’Istituto da incorporare il nihil obstat ad
docendum della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Per la promozione a
docente stabile è richiesto nuovamente il nihil obstat della medesima
Congregazione, a tenore dell’articolo 27, § 2 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e degli Statuti.
§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono
ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la
missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla
o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium.
Art. 23. Per il rinnovo dell’incorporazione è necessaria la richiesta del
Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà incorporante (o
dell’Università), corredata da un’ampia relazione sull’esito finora ottenuto
dell’incorporazione.
Norme speciali
Facoltà di Teologia
Art. 24. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto incorporato a una Facoltà di Teologia deve adempiere
alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della
stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle Ordinationes
annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.
Art. 25. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro
semestri (cfr VG, art. 74, b).
Art. 26. Nel secondo ciclo di un Istituto incorporato, deve essere
offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione
specifica dell’Istituto incorporato o scelta in accordo con la Facoltà
incorporante e approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG,
art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto incorporato - in analogia con
quello della Facoltà incorporante - è chiamato "di specializzazione", nel senso
che in esso s’intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle
discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente
nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni
(cfr. VG, art. 39, b).
Art. 27. Gli studi del terzo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per un congruo periodo di tempo (cfr. VG, art. 74, c). Durante il
terzo ciclo “si arrivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto
mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all’avanzamento
della scienza” (VG, art. 39, c).
Art. 28. I docenti stabili delle discipline teologiche dell’Istituto devono
essere almeno cinque.
Art. 29. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al
termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova
equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente
conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG,
Ord., art. 58).
Facoltà di Diritto Canonico
Art. 30. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto incorporato a una Facoltà di Diritto Canonico deve
adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli
77-80 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 60-63 delle
Ordinationes annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.
Art. 31. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per tre anni (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei
semestri (cfr VG, art. 78, b).
Art. 32. Gli studi del terzo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per un congruo periodo di tempo (cfr VG, art. 78, c).
Art. 33. I docenti stabili delle discipline canonistiche dell’Istituto devono
essere almeno quattro (cfr Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione
“Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo
matrimoniale”, art. 2).
Art. 34. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al
termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova
equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente
conseguito la formazione scientifica prevista dal secondo ciclo (cfr. VG, Ord.,
art. 63).
Facoltà di Filosofia
Art. 35. Secondo l’art. 64 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto incorporato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere
alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della
stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle Ordinationes
annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.
Art. 36. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro
semestri (cfr VG, art. 82, b).
Art. 37. Nel secondo ciclo di un Istituto incorporato, deve essere
offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione
specifica dell’Istituto incorporato o scelta in accordo con la Facoltà
incorporante e approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG,
art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto incorporato - in analogia con
quello della Facoltà incorporante - è chiamato "di specializzazione", nel senso
che in esso s’intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle
discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente
nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni
(cfr. VG, art. 39, b).
Art. 38. Gli studi del terzo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per almeno tre anni o sei semestri (cfr VG, art. 82, c). Durante il
terzo ciclo “si arrivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto
mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all’avanzamento
della scienza” (VG, art. 39, c).
Art. 39. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell’Istituto devono
essere almeno cinque.
Altra Facoltà
Art. 40. L’Istituto incorporato ad un’altra Facoltà, che non sia di
Teologia, di Diritto canonico e di Filosofia, deve adempiere alle condizioni
accademiche degli studi specificate dagli art. 85-87 della Costituzione
Apostolica
Veritatis gaudium e dall’art. 70 delle Ordinationes
annesse (cfr VG, art. 64).
Art. 41. Gli studi del secondo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per due anni o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi
comparabili).
Art. 42. Gli studi del terzo ciclo dell’Istituto incorporato si
protraggono per un congruo periodo di tempo.
Art. 43. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, Ord.,
art. 31) dell’Istituto incorporato devono essere almeno cinque.
Norme finali
Art. 44. La presente Istruzionetroverà applicazione il primo giorno dell’anno accademico 2021-2022 o dell’anno
accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.
Art. 45. § 1. I singoli Istituti già incorporati devono presentare, tramite la
Facoltà incorporante, i propri Statuti e l’ordinamento degli studi, rivisti
secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica entro l’8 settembre 2022.
§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all’ordinamento degli studi necessitano
dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 46. Solo la Congregazione per l’Educazione Cattolica può dispensare
dall’osservanza di qualche articolo di quest’Istruzione.
Art. 47. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a
questa Istruzione.
Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento
della Congregazione per l’Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la
pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’8 dicembre
2020, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto
Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario |