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SECRETARIA STATUS


STATUTO DELLA RADIO VATICANA*

STATIONIS RADIOFONICAE VATICANAE CONSTITUTIO

1. NATURA E FINALITÀ

1.1 La Radio Vaticana è l'emittente radiofonica della Santa Sede [1], giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali [2], ed è strumento di comunicazione e di evangelizzazione al servizio del ministero petrino [3].

1.2 La Radio Vaticana ha personalità giuridica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

1.3 Scopo essenziale della Radio Vaticana è quello di annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi Paesi del mondo:

a) diffondendo la voce e gli insegnamenti del Romano Pontefice,

b) informando sulla attività della Santa Sede,

c) facendosi eco della vita cattolica nel mondo,

d) orientando a valutare i problemi del momento alla luce del magistero ecclesiastico e nella costante attenzione ai segni dei tempi [4].

1.4 La Radio Vaticana fornisce inoltre collaborazione e consulenza a Diocesi o Conferenze episcopali per quanto riguarda la loro attività nel settore della radiodiffusione.

1.5 La Radio Vaticana ha pure, come compito istituzionale, quello di assicurare la registrazione, l'amplificazione e la distribuzione del suono di tutte le attività pubbliche del Santo Padre, direttamente all'interno della Città del Vaticano e mediante supervisione all'esterno. Ha inoltre il compito di costituire, custodire e gestire l'archivio sonoro pontificio, assicurandone, in caso di uso da parte di terzi, la salvaguardia del carattere pastorale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. RAPPORTO CON LA SANTA SEDE

2.1 La Radio Vaticana, che è un'istituzione della Santa Sede [5],  per il contenuto programmatico, dottrinale ed informativo fa capo alla Segreteria di Stato, la cui Prima Sezione, d'intesa con la Seconda, esercita la vigilanza sull'Emittente [6], la quale è tenuta a seguire con cura le direttive che le sono impartite.

2.2 La Radio Vaticana tuttavia non è organo ufficiale della Santa Sede e quindi i contenuti, da essa elaborati e diffusi con la rapidità e tempestività richiesta dall'attività radiofonica, restano sotto la sua responsabilità.

La sua natura di strumento al servizio del Santo Padre e la facilità con cui il grande pubblico tende ad attribuire ai messaggi da essa diffusi un carattere ufficiale esigono ogni cura nell'assicurarne la piena sintonia col magistero e con l'attività della Sede Apostolica.

2.3 Per il mantenimento dei rapporti istituzionali tra Segreteria di Stato e Radio Vaticana, sono istituiti due Comitati, l'uno di Indirizzo che affronta problemi di contenuti e di linea programmatica, nonché di strategia generale, e l'altro di Gestione che si occupa di materie economiche, tecniche ed amministrative [7]. L'uno e l'altro Comitato si riuniscono con differente periodicità su convocazione della Segreteria di Stato o su richiesta della Direzione della Radio, la quale può contare ovviamente, al di fuori di questi organi, su una tempestiva consultazione con ambedue le Sezioni della Segreteria di Stato. 

3. PROGRAMMAZIONE

3.1 Nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Radio Vaticana si attiene alle direttive ricevute dalla Santa Sede e alle indicazioni pastorali del magistero pontificio sull'uso degli strumenti della comunicazione sociale per la diffusione del messaggio cristiano.

3.2 La Radio Vaticana pertanto diffonde prima di tutto informazione di attualità ecclesiale e religiosa, tenendo conto anche delle carenze che in questa materia mostra l'informazione offerta dai vari organi di comunicazione sociale. In primo luogo si faranno conoscere, con l'immediatezza e la rapidità proprie del mezzo radiofonico gli interventi e l'attività del Papa e della Santa Sede in generale, nella consapevolezza della portata che tali comunicazioni hanno per la formazione dell'opinione pubblica.

3.3 La Radio Vaticana si occupa anche dell'attualità politica, sociale, economica, non soltanto nel contesto di quella religiosa [8], ma altresì per aiutare i cristiani a leggere in essa i segni dei tempi [9] e per stimolarli ad assumere degli atteggiamenti e a prendere delle decisioni alla luce della loro fede [10].

Per quanto concerne questo aspetto, la Radio Vaticana avrà cura di procedere con prudente discernimento e con grande oggettività, riferendo accuratamente le fonti ed attenendosi con fedeltà alla linea espressa dalla Santa Sede.

3.4 Con i limiti e i condizionamenti della comunicazione radiofonica, la Radio Vaticana cura di offrire agli ascoltatori, specialmente a quelli che si trovano in situazioni di isolamento o di restrizione della libertà religiosa, una possibilità di partecipazione spirituale ad atti di culto, trasmettendo inoltre, per un pubblico più vasto le celebrazioni presiedute dal Papa, come contributo all'approfondimento della comunione della Chiesa con il Successore di Pietro.

3.5 Ampio spazio nella programmazione della Radio Vaticana trovano le varie dimensioni permanenti della catechesi cristiana: Parola di Dio, tradizione ecclesiale e patristica, teologia fondamentale e dogmatica, etica cristiana, dottrina sociale della Chiesa, storia ecclesiastica e agiografia, associazionismo cristiano, ecc.[11], mentre una particolare attenzione viene portata all'ecumenismo e al dialogo con le grandi religioni specialmente nelle trasmissioni rivolte ad aree del mondo con esigua presenza cristiana.

3.6 La Radio Vaticana, nei limiti consentiti dalla ristrettezza dei mezzi e dei tempi di cui dispone, dedica adeguato spazio anche alla cultura umana e all'arte, specialmente a quella musicale, più consona alle possibilità del mezzo radiofonico, ricollegandosi in ciò ad una lunga tradizione ecclesiale e pontificia.

4. STRUTTURA

4.1 Dal punto di vista della sua struttura organica e funzionale la Radio Vaticana si articola in una Direzione Generale dalla quale dipendono tre Direzioni, quella dei Programmi, quella Tecnica e quella Amministrativa.

4.2 La Santa Sede affida la conduzione della Radio Vaticana alla Compagnia di Gesù, alla quale compete proporre per la nomina i più alti responsabili dell'Emittente e mettere a disposizione un congruo numero di religiosi idonei ad assicurare il funzionamento dell'organismo sotto la guida e la vigilanza della Segreteria di Stato.

5. COMUNITÀ DI LAVORO

5.1 Il personale della Radio Vaticana contribuisce a formare quella « particolare comunità » di lavoro costituita da quanti sono associati all'attività della Santa Sede. Esso deve essere quindi consapevole di partecipare a una missione di servizio della Chiesa universale [12].

5.2 Tale consapevole collaborazione è particolarmente necessaria da parte di quanti operano in uno strumento di comunicazione della Santa Sede, qual è la Radio Vaticana, in quanto chiamati a collaborare a diffondere i suoi messaggi di fede e di unità ecclesiale. Perciò, dal personale della Radio Vaticana si attende un costante approfondimento della propria fede e una testimonianza di vita coerente con essa [13].

5.3 La specifica attività di un'emittente internazionale come la Radio Vaticana esige altresì un elevato livello di qualità professionale nel campo redazionale, tecnico ed organizzativo, patrimonio irrinunciabile per il conseguimento stesso delle finalità dell'organismo [14].

5.4 La sintesi personale tra l'adesione alla missione della Santa Sede e la capacità professionale di collaborare con essa mediante lo strumento radiofonico, manifestata nel lavoro svolto con fedeltà, responsabilità e spirito di iniziativa, costituisce il criterio fondamentale per la selezione, l'inquadramento e la promozione del personale.

5.5 Le risorse economiche messe a disposizione della Radio Vaticana, sia per la giusta retribuzione del personale, sia per i costi generali d'esercizio, provengono per la maggior parte da offerte dei fedeli a sostegno delle finalità della Santa Sede. Perciò l'uso responsabile e parsimonioso di tali risorse, da parte di tutta la comunità di lavoro, deve servire ad adempiere nel modo più oculato ed efficiente, la missione specifica della Radio Vaticana [15].

5.6 Il personale può e deve contribuire, in dialogo costruttivo e in spirito di collaborazione con i dirigenti, alla ricerca delle soluzioni più idonee per i diversi problemi concernenti il lavoro e per creare e mantenere un clima sereno, proficuo e di reciproca soddisfazione morale e materiale [16].

5.7 La definizione di eventuali controversie circa i diritti di quanti formano parte della comunità di lavoro al servizio della Santa Sede è compito dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), istituito in applicazione della Costituzione apostolica Pastor bonus [17].

6. NOMINE E COMPETENZE

Direzione Generale

6.1 Il Direttore Generale è nominato dal Santo Padre su proposta del Rev.mo Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

6.2 Il Direttore Generale:

a) ha i poteri deliberativi per tutti gli atti occorrenti al conseguimento delle finalità proprie dell'Emittente, ed ha la rappresentanza legale di fronte a terzi, con facoltà di conferire deleghe e di nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti;

b) è responsabile di fronte alla Segreteria di Stato dell'intera gestione della Radio Vaticana ed è investito di conseguenza dei corrispondenti poteri decisionali sui vari settori nei quali è articolato l'organismo;

c) tiene informata la Segreteria di Stato dell'andamento della Radio Vaticana, della sua attività, delle iniziative in corso o allo studio, dei problemi e delle necessità connesse con lo svolgimento e con lo sviluppo dei servizi radiofonici;

d) indirizza, vigila e promuove il funzionamento di tutti i settori del complesso organismo, coordinandone armonicamente l'attività e le iniziative;

e) nomina i Vice-Direttori settoriali, tenendo conto della Tabella Organica del personale e chiedendo poi per dette nomine la previa autorizzazione alla Segreteria di Stato;

f) è responsabile della gestione del personale e dell'esecuzione del bilancio;

g) rappresenta la Radio Vaticana o ne delega la rappresentanza in tutte le istanze vaticane o internazionali nelle quali l'Emittente è chiamata a partecipare in quanto ente di radiodiffusione;

h) è direttamente responsabile delle relazioni esterne che comprendono sia le dichiarazioni, le pubblicazioni e le prese di posizione riguardanti l'attività dell'Emittente, sia gli indirizzi politici di promozione e di sviluppo, sia infine i rapporti di collaborazione e di scambio con altre Emittenti.

Direzione dei Programmi

6.3 Il Direttore dei Programmi è nominato dal Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Rev.mo Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

Subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore dei Programmi:

a) ha la responsabilità diretta e completa dell'organizzazione, efficienza e sviluppo di tutte le unità di produzione redazionale, sia di quelle integrate nei Servizi Informativi Centrali, sia delle diverse redazioni linguistiche, dei programmi liturgici e musicali, come dei servizi di supporto redazionale;

b) presiede, indirizza, vigila e promuove tutto quanto concerne la produzione dei programmi, il coordinamento e la destinazione delle trasmissioni;

c) ha cura in particolare dell'unità di intenti e di indirizzo delle diverse redazioni, in modo che le loro iniziative e capacità creative si armonizzino in sintonia con il pensiero, gli orientamenti e lo stile della Santa Sede;

d) sopraintende a tutto il personale addetto alla produzione dei programmi; ne cura l'assunzione e ne propone l'inquadramento alla Direzione Generale; ne migliora la formazione; ne indirizza, stimola, facilita e controlla l'attività; ne verifica periodicamente il rendimento.

6.4 I Vice-Direttori dei Programmi sono nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore dei Programmi. Essi coadiuvano e suppliscono il Direttore dei Programmi il quale assegna loro anche una specifica area di competenza.

Direzione Tecnica

6.5 Il Direttore Tecnico è nominato dal Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Rev.mo Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

Subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Tecnico:

a) ha la responsabilità diretta e completa, sotto il profilo tecnico, della produzione e della diffusione dei programmi della Radio Vaticana;

b) è responsabile della organizzazione e dell'efficienza dei servizi concernenti la ripresa, la produzione, la distribuzione, e l'amplificazione del suono nelle attività del Papa e della Santa Sede, direttamente all'interno dello Stato della Città del Vaticano, e con la sua supervisione e collaborazione fuori dal Vaticano;

c) presiede alla gestione e all'esercizio degli impianti tecnici, promuove il loro perfezionamento e sviluppo secondo i progressi tecnologici, e assicura gli ampliamenti autorizzati dall'Autorità superiore;

d) sopraintende a tutto il personale addetto al settore tecnico; ne cura il reperimento e ne propone l'inquadramento alla Direzione Generale; ne migliora la formazione, ne dirige, vigila e promuove l'attività; ne verifica periodicamente il rendimento;

e) mantiene e cura sul piano tecnico i rapporti della Radio Vaticana con organismi similari e con le organizzazioni internazionali; tutela e migliora i riconoscimenti già acquisiti dal complesso radiofonico vaticano.

6.6 I Vice-Direttori Tecnici sono nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico. Essi coadiuvano e suppliscono il Direttore Tecnico il quale assegna loro anche una specifica area di competenza.

Direzione Amministrativa

6.7 Il Direttore Amministrativo è nominato dal Cardinale Segretario di Stato su proposta del Rev.mo Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

Subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Amministrativo:

a) cura la preparazione del Bilancio Preventivo, vigila attraverso la revisione interna sulla sua esecuzione, elabora secondo criteri concordati con la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il Bilancio Consuntivo, destinato a confluire nel Bilancio annuale consolidato della Santa Sede;

b) assicura il Servizio finanziario attraverso la previsione dei fabbisogni di spesa e la gestione delle risorse disponibili, ed è responsabile della Contabilità generale dell'Emittente;

c) è responsabile delle procedure di acquisto, vigila su di esse e ne coordina il flusso, sia di quelle relative ai grandi investimenti, sia di quelle riguardanti i materiali di consumo corrente; esercita il controllo sul Magazzino;

d) elabora e perfeziona i contratti stipulati dall'Emittente sia per l'acquisizione di beni sia per la fruizione di servizi;

e) è preposto alla gestione giuridico-amministrativa di tutto il personale dell'Emittente;

f) mantiene i necessari rapporti amministrativi, a seconda dei casi, con la Segreteria di Stato, con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, con la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica e col Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nonché con i Certificatori e Revisori dei Conti;

g) sopraintende a tutto il personale addetto al settore amministrativo; ne cura l'assunzione e ne propone l'inquadramento alla Direzione Generale; ne migliora la formazione, ne dirige, vigila e promuove l'attività; ne verifica periodicamente il rendimento.

Consiglio di Direzione

6.8 Per l'espletamento dei suoi compiti il Direttore Generale è affiancato dal Consiglio di Direzione, organo collegiale consultivo formato dal Direttore dei Programmi, dal Direttore Tecnico, dal Direttore Amministrativo e dai Vice-Direttori.

6.9 Il Consiglio di Direzione è convocato dal Direttore Generale almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta l'importanza delle questioni da esaminare, a giudizio dello stesso Direttore Generale, lo consiglino.

6.10 Il Consiglio di Direzione dà il suo parere sui bilanci preventivo e consuntivo della Radio, sulle modifiche permanenti dei programmi, sui principali investimenti nelle attrezzature e negli impianti, sulle norme generali riguardanti il personale nonché su iniziative di carattere strategico per l'attività della Radio.

7. INQUADRAMENTO DEI DIRIGENTI

7.1 I dirigenti appartenenti alla Compagnia di Gesù rientrano a tutti gli effetti nel particolare accordo vigente tra la Santa Sede e la Compagnia di Gesù.

7.2 I dirigenti laici sono sottoposti alla normativa generale emanata dalla competente autorità per coloro che svolgono funzioni dirigenziali negli organismi della Santa Sede e ricevono il trattamento economico corrispondente alla funzione svolta.

Il presente Statuto è stato approvato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 1° settembre 1995, con carattere provvisorio, per la durata di cinque anni. Esso entrerà in vigore il 1° ottobre 1995. Trascorso il quinquennio, il presente Statuto dovrà ritenersi confermato, se nel frattempo esso non sarà modificato da Sua Santità.

Città del Vaticano, 1° Settembre 1995.

ANGELO card. SODANO
Segretario di Stato


[1] Cfr. Pio XI, Radiomessaggio Qui arcano Dei (12 febbraio 1931): AAS 23 (1931), 65-70.

[2] Inaugurata il 12 febbraio 1931, la Radio Vaticana è membro attivo e fondatore dell'UER (Union Européenne de Radio-Télévision, con sede a Ginevra), dell'URTI (Université Radiophonique et Télévisuelle Internationale, con sede a Parigi) e membro associato dell'URTNA (Union des Radiodiffusions et Télévisions Nationales d'Afrique, con sede a Dakar), mentre nel settore della radiofonia rappresenta la Santa Sede presso l'UIT (Union Internationale des Télécommunications, con sede a Ginevra) e la CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications).

[3] Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai Responsabili e ai Collaboratori della Radio Vaticana nell'anno sessantesimo della fondazione dell'Emittente: (15 giugno 1991): AAS 84 (1992), 301-304.

[4] Cfr. Paolo VI, Discorso ai Responsabili e ai Collaboratori della Stazione Radiofonica Vaticana nel quarantesimo di fondazione della medesima (27 febbraio 1971): AAS 63 (1971), 225-229; Giovanni Paolo II, Discorso in occasione della visita alla Radio Vaticana (5 febbraio 1980): Insegnamenti III, 1 (1980), 319-323.

[5] Cfr. Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor bonus (28 giugno 1988) IX, a. 191: AAS 80 (1988), 911. 

[6] Cfr. Ibid., II, a. 43, 3, l.c., 871

[7] Il Comitato di gestione (all'origine definito di « Coordinamento ») è stato costituito il 27 febbraio 1984, e il Comitato di indirizzo generale il 7 aprile 1989.

[8]Cfr. Pontificio Consiglio per gli strumenti delle Comunicazioni Sociali, Istr. past. Communio et progressio (23 maggio 1971), 123: AAS 63 (1971), 637.

[9] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 11. 10.

[10] Cfr. Pontificio Consiglio per gli strumenti delle Comunicazioni Sociali, Intr. past. Communio et progressio (23 maggio 1971), 119: AAS 63 (1971), 636. 

[11] Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai Responsabili e ai Collaboratori della Radio Vaticana (15 giugno 1991), 4: AAS 84 (1992), 303. 12

[12] Cfr. Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor bonus (28 giugno 1988), I, a. 33: AAS 80 (1988) 868-869; Adnexum II, l.e., 918-923.

([13]) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera al Card. Agostino Casaroli circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica (20 novembre 1982), 1: AAS 75 (1983), 119-120.

[14] Cfr. ibid., 3, l.c., 121-122.

[15] Cfr. ibid., 2-3, l.c., 120-122.

[16]  Cfr. ibid., 4, l.c., 122-123.

[17] Giovanni Paolo II, Motu proprio Nel primo anniversario (1° gennaio 1989): AAS 81 (1989), 145-148, con il quale viene istituito I'ULSA.


ADNEXUM**

STATIONIS RADIOFONICAE VATICANAE ORDINATIO

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DELLA RADIO VATICANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(ambito della normativa)

Il presente Regolamento contiene le norme circa il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Radio Vaticana, sotto l'aspetto organizzativo, disciplinare ed economico. Esso è emanato in applicazione di quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica « Pastor bonus » per le Istituzioni collegate con la Santa Sede (Artt. 186-190-191) e trae origine ed ispirazione dal Regolamento Generale della Curia Romana del 4 febbraio 1992 (AAS 84/3 - 1992).

Art. 2
(soggetti interessati)

Le norme del presente Regolamento si applicano al personale inquadrato nei dieci livelli funzionali-retributivi di cui ai successivi Artt. 4 e 5.

Esse si applicano, per quanto compatibile, anche al personale di ruolo dirigente, salvo quanto diversamente disposto nella normativa specifica che lo riguarda.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 3
(tipologia del personale)

Il personale dipendente della Radio Vaticana comprende personale ecclesiastico e religioso e personale laico, iscritto in ruolo ordinario o assunto con contratto speciale.

Art. 4
(livelli)

Il personale di ruolo è distribuito secondo la Tabella Organica in dieci livelli ad ognuno dei quali corrisponde una determinata funzione con relativa retribuzione.

Art. 5
(profili professionali)

Ogni livello funzionale comprende uno o più profili professionali determinati in base alle prestazioni lavorative avuto riguardo ai requisiti culturali, al grado di responsabilità e alla sfera di autonomia che esse comportano, come determinati nelle Appendici A e B del presente Regolamento.

Art. 6
(organico)

§ 1. L'organico del personale di ruolo è stabilito, per ciascuna Direzione e per ogni livello funzionale nella Tabella Organica approvata.

§ 2. La Tabella Organica, la sua revisione e le eventuali modificazioni sono elaborate dalla Direzione Generale della Radio Vaticana e presentate alla Segreteria di Stato per l'approvazione.

§ 3. Ogni cinque anni si procede alla revisione della Tabella Organica. Nei casi di particolare e comprovata necessità la Direzione Generale può presentare proposte di variazione indipendentemente dalla data indicata per la periodica revisione.

§ 4. Il trattamento economico corrispondente alle funzioni stabilite nella Tabella Organica viene determinato in base alle norme vigenti per il personale della Santa Sede ed è proporzionale al volume orario di lavoro che può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 7
 (contratti a termine)

§ 1. In relazione a speciali comprovate esigenze di natura transitoria di personale con specifiche capacità professionali, oppure per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi, nonché per l'utilizzo di personale complementare per lo svolgimento di complessi e straordinari servizi, le Direzioni della Radio Vaticana possono avvalersi della collaborazione di altre persone aventi requisiti e competenza adeguate alle mansioni da svolgere.

§ 2. Il suddetto personale viene assunto con contratto a termine, che specifichi le esigenze di natura transitoria di cui al § 1, stipulato per iscritto, della durata massima di un anno prorogabile per non più di un altro anno ove permangano le esigenze che hanno dato luogo all'assunzione e non reiterabile nei tre anni successivi.

§ 3. In casi eccezionali, per straordinari servizi che richiedano tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di 5 anni.

§ 4. I contratti di cui ai precedenti paragrafi non danno titolo all'immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

§ 5. Le assunzioni di personale con contratto a termine sono fatte dal Direttore Generale, su proposta dei rispettivi Direttori, entro i limiti della spesa massima prevista per il personale nel bilancio preventivo. Di tali assunzioni viene data comunicazione alla Segreteria di Stato.

§ 6. La retribuzione del personale a contratto è determinata dalla Direzione Generale in misura forfettaria omnicomprensiva, corrispondente al livello richiesto dai compiti affidati, e in proporzione al volume orario di lavoro settimanale.

Al personale assunto con contratto a termine spettano tutte le provvidenze sociali disposte a favore del personale in servizio alle dipendenze degli Organismi od Enti gestiti in modo diretto dalla Sede Apostolica.

§ 7. La retribuzione è soggetta alle ritenute per il trattamento di assistenza sanitaria e di previdenza sociale secondo la normativa vigente, con il diritto all'indennità di fine rapporto e alle ferie regolamentari.

§ 8. Altre eventuali clausole potranno essere apposte a seconda delle esigenze connesse con la mansione da svolgere.

Titolo III

ALTRE PRESTAZIONI

Art. 8
(incarichi professionali)

§ 1. Il Direttore Generale, su proposta dei rispettivi Direttori, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito della Radio Vaticana, può autorizzare, entro i limiti del bilancio preventivo, il conferimento di incarichi professionali a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'assolvimento di compiti particolari.

§ 2. Le prestazioni professionali sono retribuite « forfettariamente » in rapporto alla rilevanza del lavoro da svolgere, alla qualità del prodotto e ai risultati conseguiti. I compensi vengono stabiliti dalla Direzione Generale su proposta dei rispettivi Direttori ai quali spetta la valutazione delle prestazioni effettuate.

Art. 9
(tirocini)

§ 1. Studenti o giovani già qualificati possono svolgere un periodo di tirocinio presso la Radio Vaticana, con durata minima di un mese e massima di tre mesi, al fine di integrare la propria formazione professionale. Il tirocinio non può essere in alcun modo finalizzato a coprire eventuali carenze di organico.

§ 2. Condizioni essenziali per lo svolgimento di tirocini sono:

a) presentazione di una richiesta da parte di un organismo legalmente riconosciuto (università, diocesi, centri studi, altre emittenti, ecc.) con invio di una scheda informativa sul candidato;

b) dichiarazione scritta secondo cui il candidato non attende un compenso economico né una copertura assicurativa da parte della Radio Vaticana, fatta salva la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro;

c) accoglimento della richiesta da parte della Direzione Generale della Radio Vaticana in accordo con le rispettive Direzioni.

§ 3. Al termine del periodo di tirocinio e a richiesta dell'interessato, la Radio Vaticana rilascia un attestato.

Art. 10
 (contratti d'opera)

§ 1. È riservata alla Direzione Generale della Radio Vaticana la stipula di contratti d'opera per l'esecuzione di lavori che non possono essere realizzati con il personale dipendente.

§ 2. Tali contratti sottostanno alle norme civilistiche vigenti nello Stato della Città del Vaticano. Pertanto il personale dipendente delle Ditte che stipulano contratti d'opera non matura alcun diritto o titolo nei confronti della Radio Vaticana.

Titolo IV

ASSUNZIONE E NOMINA DEL PERSONALE

Art. 11
 (disposizioni generali)

§ 1. Il personale di ruolo viene assunto alla Radio Vaticana dal Direttore Generale, nei limiti della Tabella Organica e previo nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 2. Nelle assunzioni di personale si tengono in particolare considerazione coloro che dimostrano impegno nella comunità ecclesiale.

§ 3. È vietata l'assunzione nello stesso Servizio di consanguinei fino al quarto grado o di affini di primo e secondo grado, secondo il computo canonico (cfr. tabelle A e B).

Questo criterio si applica anche per Servizi diversi, qualora l'assunzione di consanguinei o affini sia ritenuta, a giudizio della Direzione della Radio, incompatibile con la natura delle mansioni da affidarsi.

§ 4. Per la Direzione dei Programmi, in caso di difficoltà nel reperire il necessario personale non italiano per alcune particolari redazioni, la Direzione della Radio può derogare al precedente § 3.

Art. 12
(requisiti)

§ 1. Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1° professare la fede cattolica e vivere secondo i suoi principi;

2° idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere;

3° età non inferiore ad anni 21 e non superiore a 35;

4° titolo di studio previsto per le mansioni da svolgere, come prescritto all'art.14;

5° assolvimento degli obblighi di leva o esenzione dagli stessi;

6° assenza di precedenti penali;

7° per i chierici l'assenso del proprio Ordinario; per gli appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, quello dei rispettivi superiori.

§ 2. Per mansioni richiedenti particolari requisiti o la maturazione di una esperienza professionale già acquisita, quando non sia possibile provvedere con personale già in servizio, la Direzione della Radio potrà disporre l'assunzione di candidati anche oltre il limite regolamentare di età, sempre che sia garantita la dovuta copertura assicurativa e previdenziale.

§ 3. Possono essere previsti altri requisiti in relazione a specifiche esigenze.

Art. 13
(documentazione)

I requisiti generali, di cui al precedente Art. 12 sono comprovati dai seguenti documenti, da esibire prima dell'assunzione:

1° attestato di impegno religioso, morale e civile rilasciato dal rispettivo Parroco o da altra autorità religiosa;

2° certificato di nascita, certificato di residenza, stato di famiglia e certificato di cittadinanza;

3° certificato di battesimo e confermazione; per i laici coniugati quello di matrimonio religioso;

4° attestazione di idoneità psico-fisica rilasciata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano;

5° certificato comprovante il titolo di studio richiesto;

6° per coloro che sono soggetti al servizio di leva, congedo militare illimitato o attestato di esonero;

7° certificato penale e certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a tre mesi;

8° attestazione scritta dell'assenso di cui all'Art. 12, § 1, n. 7°.

Art. 14
(titoli di studio)

§ 1. Per l'assunzione è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VIII, IX e X: laurea o diploma universitario ottenuto dopo almeno quattro anni di studio, o titolo equipollente, in discipline attinenti la qualifica da ricoprire;

b) per le qualifiche corrispondenti ai livelli VI e VII: diploma di istruzione secondaria superiore, o titolo equipollente;

c) per le restanti qualifiche: diploma di istruzione secondaria inferiore, o titolo equipollente.

§ 2. Per particolari mansioni la Direzione della Radio può richiedere il possesso di specifiche abilitazioni professionali, di eventuali titoli di specializzazione nonché la conoscenza di lingue straniere.

§ 3. I titoli di studio debbono essere rilasciati da scuole o università legalmente riconosciute, tenuto conto della situazione nei diversi Paesi di provenienza.

§ 4. La Segreteria di Stato determina, ove occorra, l'equipollenza dei titoli di studio di cui al presente articolo.

§ 5. Il possesso del titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nel livello funzionale per il quale il titolo medesimo è prescritto.

§ 6. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, a giudizio della Direzione della Radio, al possesso del titolo richiesto.

Art. 15
(personale religioso)

Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica verrà stipulato di volta in volta un accordo tra la Direzione della Radio e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:

1° la durata del servizio non potrà essere inferiore ai 5 anni;

2° per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed assistenziale, pur lasciandosi all'Istituto o Società la libertà di scegliere un sistema diverso da quello previsto per gli altri dipendenti;

3° il personale religioso, a parità di doveri, godrà degli stessi diritti del del personale;

4° in caso di uscita definitiva dall'Istituto religioso o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con la Radio Vaticana.

Art. 16
(procedure)

§ 1. L'assunzione del personale deve essere preceduta dall'accertamento dell'idoneità professionale del candidato in relazione alle mansioni da svolgere.

§ 2. L'accertamento dell'idoneità professionale risulta dalla valutazione dei titoli e da prove selettive o previo rapporto di lavoro con contratto a termine per la durata minima di un anno.

§ 3. Per l'eventuale assunzione di personale da destinare a particolari mansioni, la Direzione della Radio può organizzare corsi di formazione a contenuto teorico-pratico volti all'acquisizione della professionalità richiesta, accessibili anche al personale dipendente che intenda cambiare mansione a parità di livello funzionale o per qualificarsi a livello superiore, secondo quanto stabilito all'Art. 25, § 2.

§ 4. Il Direttore Generale, su proposta delle rispettive Direzioni, stabilisce previamente le modalità e i requisiti particolari per la ricerca e la scelta dei candidati.

§ 5. Per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo, il Direttore Generale designa una Commissione esaminatrice formata da dirigenti della Direzione interessata, da un rappresentante dell'Ufficio del Personale e, ove occorra, anche da membri interni e/o esterni di qualificata competenza.

§ 6. Gli avvisi concernenti le prove selettive o i corsi di formazione professionale saranno adeguatamente pubblicizzati.

§ 7. Per la partecipazione alle prove selettive saranno prese in considerazione solo le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti alla data della presentazione della domanda.

§ 8. Al termine delle prove selettive, l'elenco dei candidati dei quali è stata accertata l'idoneità professionale viene trasmesso al Direttore Generale, con verbale firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice e con un giudizio riferito a ciascun candidato.

§ 9. Per l'assunzione di personale redazionale, il Direttore Generale procede alla scelta dei candidati mediante valutazione dei titoli, su proposta del Direttore dei Programmi, il quale consulta i Responsabili delle redazioni interessate e svolge colloqui individuali con i candidati, valutando l'opportunità di ricorrere anche a prove selettive.

§ 10. L'assunzione in ruolo del personale redazionale è preceduta da contratto a termine.

Art. 17
(prova)

§ 1. Gli assunti sono immessi in ruolo, in prova, per un periodo di almeno un anno, non prorogabile oltre un biennio. L'eventuale periodo svolto in modo continuativo ed immediatamente precedente, va conteggiato ai fini del periodo di prova.

§ 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato, con indicazione della decorrenza, del livello funzionale e del trattamento economico iniziale.

§ 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a cui è destinato. Il livello funzionale-retributivo e il volume orario di lavoro settimanale sono stabiliti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore competente, in relazione alle mansioni da affidare.

§ 4. All'atto dell'assunzione in prova viene consegnata al dipendente copia dei regolamenti in vigore circa il rapporto di lavoro e il dipendente è tenuto ad acquisirne un'adeguata conoscenza.

§ 5. Il Direttore competente dovrà compiere semestralmente una valutazione sulla condotta e sulla professionalità del dipendente in prova, consultandone il diretto superiore.

§ 6. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servi-zio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.

§ 7. Durante il periodo di prova, il dipendente fruisce del trattamento previdenziale e dell'assistenza sanitaria previsti dalle normative vigenti.

§ 8. In caso di malattia o di infortunio, il dipendente in prova, dopo un limite massimo di 40 giorni di assenza, potrà riprendere il servizio fino ad ultimare la prova stessa.

§ 9. Durante o al termine del periodo di prova, il Direttore Generale, udito il parere del Direttore competente, dimette con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo, fermo restando l'obbligo di una indennità pari ad una mensilità di stipendio per l'anno, o proporzionalmente per la frazione di anno, di servizio prestato.

Art. 18
(conferma in ruolo)

§ 1. Al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, il Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, procede alla nomina per la conferma in ruolo del dipendente, inviando comunicazione scritta all'interessato con indicazione del livello funzionale-retributivo, del relativo profilo professionale e del volume orario di lavoro (non inferiore a 18 ore settimanali).

§ 2. All'atto della conferma in ruolo, il dipendente è tenuto a prestare dinanzi al Direttore Generale la professione di Fede, di comunione ecclesiale e le promesse di fedeltà nel lavoro secondo le formule riportate nell'Appendice C del presente Regolamento.

§ 3. All'atto della conferma in ruolo, il dipendente potrà chiedere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, dell'eventuale servizio precedente prestato fuori ruolo (contratti a termine), a condizione che si sia trattato di regolare servizio effettuato non anteriormente al compimento del 21 anno di età, svolto in modo continuativo, immediatamente precedente all'assunzione in ruolo e ancora non liquidato, in conformità alle vigenti norme.

Art. 19
(decadenza)

Il dipendente che, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data indicata nella lettera d'assunzione, decade dalla nomina.

Titolo V

MOBILITÀ DEL PERSONALE

Art. 20
(inserimento iniziale)

Al momento dell'assunzione il personale viene destinato dalla Direzione competente a prestare la sua opera in un determinato Servizio.

Art. 21
(trasferimenti interni)

Per esigenze di servizio o per giustificata richiesta del dipendente, il personale può essere trasferito temporaneamente o stabilmente ad altro Servizio, anche presso una diversa Sede, dal Direttore competente, o ad una diversa Direzione, dal Direttore Generale, con livello funzionale-retributivo non inferiore.

Art. 22
(trasferimenti esterni)

Per esigenze di servizio, con il consenso del dipendente interessato, o per giustificata richiesta dello stesso, il Direttore Generale, con nulla osta della Segreteria di Stato, può disporne il trasferimento ad altro Organismo della Sede Apostolica, con livello funzionale-retributivo non inferiore, previo accordo con le Autorità preposte all'Organismo interessato.

Il provvedimento è notificato per iscritto al dipendente dalla Direzione della Radio.

Art. 23
(funzioni di supplenza)

I responsabili dei Servizi, in caso di assenze o impedimenti, qualora il Direttore competente non dia esplicite disposizioni, sono sostituiti dal dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore.

Art. 24
 (posti vacanti)

I posti che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio da un livello funzionale inferiore oppure mediante il trasferimento da altro Organismo della Sede Apostolica o mediante una nuova assunzione.

Art. 25
(conferimento di livelli superiori)

§ 1. Il passaggio da un livello funzionale inferiore a quello immediatamente superiore, nei limiti dei posti disponibili nella tabella organica, è disposto dal Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, mediante scelta tra i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, tra cui i titoli di studio, la professionalità, il curriculum di servizio e l'attitudine ad assolvere le funzioni corrispondenti, accertati mediante valutazione oggettiva e specifica, eventualmente anche con prove selettive, omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio.

§ 2. Potranno essere organizzati corsi per meglio qualificare il personale e renderlo idoneo ad un eventuale conferimento di livelli superiori. L'ammissione ai corsi è subordinata al rapporto favorevole del Direttore competente, al possesso del titolo di studio previsto per la funzione da ricoprire e al superamento di eventuali prove selettive.

§ 3. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, a giudizio della Direzione della Radio, al possesso del titolo richiesto.

§ 4. La Direzione della Radio esamina ogni anno la posizione di ciascun dipendente per valutare eventuali modifiche di mansioni che richiedano la proposta di passaggio a livelli superiori.

Art. 26
(conferimento temporaneo di funzioni)

§ 1. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Direttori competenti, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti.

§ 2. Ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore.

§ 3. Le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono avere durata superiore ai sei mesi.

§ 4. Le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi.

§ 5. Durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni.

§ 6. Il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale del Direttore competente. Detto conferimento, entro i termini stabiliti nei §§ 3 e 4 di questo articolo, non crea alcun diritto a promozione al livello superiore.

Titolo VI

DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 27
(impegno)

§ 1. Coloro che lavorano alla Radio Vaticana, in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice, prestano un servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale (cfr. Statuto della Radio Vaticana, punto 5).

§ 2. Essi, insieme a quelli degli altri Organismi esistenti presso la Sede Apostolica, formano una comunità di lavoro che deve distinguersi per lo spirito che la anima.

Art. 28
(qualità del lavoro)

Il personale ha il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione, ovunque sia necessario.

Art. 29
(condotta)

§ 1. Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa.

§ 2. Il personale è tenuto altresì ad avere in servizio un contegno educato e corretto nei confronti del prossimo e dell'ambiente.

Art. 30
(decoro personale)

§ 1. I sacerdoti ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito rispondente alla propria condizione e alle indicazioni del rispettivo Superiore.

§ 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso e consono all'attività da svolgere. I dipendenti tenuti ad utilizzare abiti da lavoro forniti dall'Amministrazione dovranno mantenerli nel dovuto decoro.

§ 3. Tutti sono tenuti ad avere cura del loro aspetto esteriore in conformità alle esigenze ed alle consuetudini dell'ambiente di lavoro.

Art. 31
(riservatezza)

§ 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro.

§ 2. La violazione dell'embargo nell'utilizzazione dei testi distribuiti dalla Santa Sede, soprattutto a favore di individui o enti esterni alla Radio Vaticana, è considerata una mancanza grave e punibile in tale senso in base all'Art. 70 e seguenti di questo Regolamento.

§ 3. I testi scritti e le produzioni sonore della Radio Vaticana sono di sua esclusiva proprietà. Pertanto, ogni utilizzazione da parte di altri enti, o di privati, deve essere autorizzata dalla Direzione Generale.

§ 4. Nei rapporti con operatori od organi di informazione, il personale della Radio Vaticana deve essere consapevole della propria particolare responsabilità. Non si possono dare perciò interviste e non si possono rilasciare dichiarazioni tu argomenti impegnativi attinenti all'attività della Santa Sede o agli orientamenti della Radio Vaticana senza autorizzazione esplicita della Direzione.

§ 5. Le comunicazioni e le dichiarazioni ufficiali alla stampa sono rilasciate solo dalla Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'Art. 115, § 8 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 32
(aggiornamento professionale)

Tutti i dipendenti devono tenersi aggiornati circa il loro lavoro specifico, stimolati ed assistiti dalle Direzioni competenti, anche tramite la partecipazione attiva a iniziative o corsi di formazione.

Art. 33
(medicina del lavoro)

§ 1. La Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano stabilisce con periodicità annuale un programma di visite mediche finalizzato, sia a verificare periodicamente l'idoneità psicofisica dei dipendenti alle specifiche mansioni, sia alla prevenzione e/o diagnosi delle malattie professionali.

§ 2. I nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica vengono segnalati annualmente dalla Direzione Generale, in base alle mansioni svolte.

§ 3. Le visite mediche obbligatorie solo in casi eccezionali e di comprovata necessità possono avvenire fuori dell'orario di lavoro.

§ 4. Al dipendente che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita programmata e per tempo comunicata, o non abbia dato in tempo sufficiente alla Direzione dei Servizi Sanitari la comunicazione della impossibilità sopravvenuta, sono imputate le spese del servizio non fruito.

Art. 34
(esecuzione degli ordini)

§ 1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, a conformarsi alle direttive dei Superiori e ad eseguire gli ordini ricevuti.

§ 2. Qualora il dipendente abbia ricevuto dal Superiore un ordine di servizio che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni.

§ 3. Se l'ordine è confermato per iscritto, il dipendente è tenuto ad eseguirlo tranne che l'atto sia contrario alla morale o sia vietato dalla legge.

Art. 35
(dati personali)

Il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio del Personale le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia entro 30 giorni dal loro verificarsi e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.

Art. 36
(divieti)

È vietato ai dipendenti:

a) attendere, durante l'orario di lavoro, ad occupazioni estranee al proprio servizio;

b) allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;

c) ricevere estranei nel proprio luogo di lavoro;

d) asportare documenti originali, fotocopie o altro materiale, d'archivio e di lavoro, riguardante l'Ufficio e comunque utilizzare notizie e appunti d'ufficio per usi estranei ad esso;

e) usare indebitamente i timbri e la carta intestata dell'ufficio;

f) usare strumenti, apparecchiature e attrezzature di proprietà della Radio Vaticana per scopi di natura privata;

g) ricevere o spedire corrispondenza privata tramite ufficio;

h) contravvenire alle disposizioni comportamentali impartite dalle competenti autorità preposte alle diverse sedi della Radio Vaticana, soprattutto in materia di rispetto dell'ambiente di lavoro e di sicurezza;

i) esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi, anche se privati, sia pure di carattere temporaneo, incompatibili — a giudizio della Direzione — con l'impegno presso la Radio Vaticana o ad esso pregiudizievoli

l) percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio;

m) perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del proprio servizio;

n) aderire a istituzioni o associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa o comunque partecipare alla loro attività;

o) svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di dipendente di un Organismo collegato con la Santa Sede.

Art. 37
(cura degli strumenti di lavoro)

I dipendenti devono avere la massima cura degli strumenti, delle apparecchiature e delle attrezzature messi a loro disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 38
(responsabilità per danni)

§ 1. Il dipendente è tenuto a risarcire i danni, arrecati per dolo o colpa grave nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio.

§ 2. Il dipendente non è tenuto a risarcire i danni quando abbia agito per ordine superiore, che era obbligato ad eseguire a norma dell'Art. 34, §§ 2 e 3.

§ 3. L'Amministrazione ha facoltà di rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia provveduto essa stessa al risarcimento dei danni.

§ 4. L'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici può essere esercitata solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave, non risarciti dalle assicurazioni.

§ 5. I danni sono accertati con perizia di apposito Collegio nominato dalla Radio Vaticana al quale può partecipare un perito di fiducia del dipendente se questi ne fa preventiva richiesta scritta e ne assume le relative spese.

Titolo VII

ORARIO DI SERVIZIO, FESTIVITÀ E FERIE

Art. 39
(orario di lavoro)

§ 1. Per i dipendenti a tempo pieno le ore lavorative settimanali sono trentasei e vanno distribuite ordinariamente in sei giorni. Per particolari motivi di servizio potranno essere disposte varianti all'articolazione dell'orario ordinario di lavoro.

§ 2. Per i dipendenti a tempo parziale le ore lavorative settimanali sono almeno diciotto, distribuite in non meno di tre giorni.

§ 3. L'orario di lavoro quotidiano ordinario viene stabilito dalle competenti Direzioni in base alle esigenze di servizio e non può essere inferiore a tre ore giornaliere.

Art. 40
(variazioni del volume orario)

§ 1. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore competente e con il consenso dell'interessato, che può farsene parte attiva, può autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali variazioni nel volume orario di lavoro settimanale.

§ 2. La variazione di volume orario di lavoro settimanale comporta l'adeguamento proporzionale di tutte le voci retributive, mantenendo invariato il livello funzionale.

Art. 41
(variabilità di orario e turni)

§ 1. Data la particolare natura dell'attività di radiodiffusione e di istituto della Radio Vaticana, tutto il personale è tenuto, ove richiesto dalle esigenze di servizio, ad essere disponibile a svolgere orari di lavoro variabili e turnazioni al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle fasce antimeridiane, pomeridiane e notturne, compresi la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali.

§ 2. I turni di lavoro sono fissati mensilmente e comunicati al personale interessato tramite esposizione nelle apposite tabelle. Eventuali variazioni dei turni per esigenze di servizio dovranno essere comunicate agli interessati con almeno 24 ore di preavviso.

§ 3. Le richieste di cambio di turno da parte del personale dovranno essere sempre motivate ed esplicitamente autorizzate dal Superiore competente.

§ 4. È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6.

§ 5. È considerato lavoro festivo quello prestato di domenica e negli altri giorni festivi stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 42
(servizio mensa)

§ 1. Nel caso che l'orario di lavoro comprenda il tempo dei pasti, è prevista una interruzione di un'ora in cui poter fruire del servizio mensa con buono rilasciato dall'Amministrazione.

§ 2. Il buono mensa è rilasciato dall'Amministrazione a condizione che l'orario di servizio comporti un minimo di due ore prima e due ore dopo l'interruzione.

§ 3. Quando il servizio mensa non è fruibile, il dipendente ha diritto ad un rimborso determinato dalla competente Autorità.

Art. 43
(accertamento e osservanza dell'orario)

§ 1. L'orario di lavoro è accertato mediante idonei controlli e modalità stabiliti dalla Direzione Generale tramite l'Ufficio del Personale.

§ 2. Le assenze temporanee durante l'orario di lavoro, causate da motivo di servizio o da ragioni personali, devono essere sempre autorizzate dal superiore diretto e certificate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio del Personale.

§ 3. L'orario di lavoro deve essere interamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio.

§ 4. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare secondo le norme contenute nell'Art. 67 e seguenti del presente Regolamento.

§ 5. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare nel primo giorno di assenza, entro la prima ora del suo orario di servizio, il superiore diretto, che è tenuto ad informare immediatamente l'Ufficio del Personale. Il dipendente, nel comunicare l'assenza dovuta a malattia, deve indicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale. Deve altresì comunicare eventuali assenze da casa autorizzate dal medico curante.

Per gli ulteriori adempimenti si rinvia all'Art. 54.

§ 6. Chi deve garantire un servizio che inizia ad un tempo determinato è tenuto ad informare del suo impedimento in tempo utile per poter assicurare la sua sostituzione.

Art. 44
(tolleranza e flessibilità)

§ 1. Per i dipendenti tenuti all'osservanza di un orario di lavoro rigido, è consentita una tolleranza di cinque minuti nell'orario di ingresso.

§ 2. I Direttori competenti possono stabilire orari di lavoro flessibili in funzione delle diverse esigenze di servizio.

§ 3. Per i dipendenti con orario di lavoro flessibile non è prevista alcuna tolleranza nell'orario di ingresso.

Art. 45
(lavoro straordinario)

§ 1. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale di ruolo è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario ordinario.

§ 2. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed è sempre soggetto alla preventiva autorizzazione del superiore diretto e all'approvazione del Direttore competente.

§ 3. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno quotidianamente giustificate e segnalate all'Ufficio del Personale e vengono compensate come da apposita normativa.

Art. 46
(reperibilità)

§ 1. In relazione all'esigenza di garantire il servizio, alcuni dipendenti tecnici potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori del normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorate, festive e domenicali.

§ 2. Le Direzioni competenti dispongono turni di reperibilità secondo le esigenze specifiche dei diversi servizi.

§ 3. I dipendenti inseriti nei turni di reperibilità dovranno fornire le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera in caso di necessità.

§ 4. Al personale inserito in turni di reperibilità viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 94 del presente Regolamento.

Art. 47
(trasferta)

§ 1. Il personale di ruolo, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro.

§ 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico dell'Amministrazione secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale.

§ 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo.

§ 4. Al personale inviato in trasferta viene corrisposto un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 97 del presente Regolamento.

Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo H24 di cui verrà data copia al dipendente prima dell'inizio della trasferta.

Art. 48
(riposo settimanale)

§ 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide normalmente con la domenica.

§ 2. Per i dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare la propria opera la domenica, il riposo settimanale è fissato in un giorno feriale della settimana successiva.

Art. 49
(festività)

Oltre alle domeniche, e alle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico [18], saranno anche giorni di vacanza:

1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice;

2) l'onomastico del Sommo Pontefice;

3) l'anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano;

4) la memoria liturgica di S. Giuseppe artigiano;

5) i tre ultimi giorni della Settimana Santa;

6) il lunedì e il martedì di Pasqua;

7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima;

8) la Commemorazione dei fedeli defunti;

9) la vigilia e i due giorni successivi al Santo Natale;

10) l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 50
(ferie)

§ 1. Il personale con prestazioni lavorative a tempo pieno ha diritto alle ferie annuali retribuite nella misura di ventisei giorni lavorativi, secondo il calendario ufficiale della Sede Apostolica.

§ 2. Il personale con prestazioni lavorative a tempo parziale ha diritto alle ferie annuali retribuite in misura proporzionale alle giornate lavorative settimanali.

§ 3. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato. Per frazioni di mese, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai giorni lavorati.

§ 4. Le tabelle per le ferie sono predisposte entro il mese di aprile, con l'approvazione del Direttore competente, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi.

§ 5. A causa della particolare natura del lavoro radiofonico e della particolare composizione internazionale del personale della Radio, le ferie si possono godere lungo tutto l'arco dell'anno, con esclusione di particolari periodi in cui la Direzione Generale stabilisca diversamente per esigenze di servizio.

§ 6. Per esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore competente, i giorni di ferie, fino ad un massimo di dieci giorni, possono essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

§ 7. Al dipendente che lo richieda, debbono comunque essere garantiti almeno quindici giorni nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre.

§ 8. Al personale chiamato al servizio della Radio Vaticana da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione del periodo di ferie di tre giorni se rientra nel proprio paese europeo e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extra-europeo.

§ 9. Se per esigenze di servizio, il dipendente non può godere delle ferie nel periodo prestabilito, egli ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, dietro presentazione della documentazione dei versamenti effettuati.

§ 10. In caso di richiamo in servizio prima del termine delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del richiamo stesso.

§ 11. L'assenza dovuta a ferie deve sempre essere segnalata preventivamente all'Ufficio del Personale, munita della relativa approvazione del Superiore diretto.

§ 12. Il periodo di ferie prenotato ed autorizzato non può essere modificato senza la previa autorizzazione del Direttore competente.

§ 13. La malattia o l'infortunio interrompono il decorso delle ferie solo ove portino a ricovero ospedaliero.

Titolo VIII

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 51

Sono provvedimenti particolari:

1) i permessi;

2) il collocamento in aspettativa;

3) la dispensa dal servizio;

4) il collocamento in disponibilità;

5) la rinuncia all'ufficio.

Capo I: Permessi

Art. 52
(esercizi spirituali)

§ 1. In osservanza delle prescrizioni canoniche i sacerdoti e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di 6 giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali.

§ 2. L'assenza dovuta a permesso per esercizi spirituali va comunque sempre concordata ed autorizzata dal Direttore competente.

Art. 53
(permessi vari)

§ 1. I permessi sono concessi per motivi specifici e documentati dal Direttore competente che ne dà comunicazione all'Ufficio del Personale.

§ 2. Il permesso retribuito compete di diritto nelle seguenti occasioni:

1° per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, un periodo di 5 giorni, oltre alla durata dell'eventuale viaggio;

2° per sostenere esami connessi con il lavoro svolto per la Radio Vaticana, i giorni strettamente necessari;

3° per i laici, in occasione del matrimonio, 15 giorni e, in occasione della nascita dei figli, un giorno.

§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:

1° in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, un periodo di 5 giorni, prorogabile a prudente giudizio del Direttore Generale. Nell'arco dell'anno non si possono concedere più di dieci giorni complessivi.

2° per le donazioni di sangue, il tempo necessario.

§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare. In tale computo non si comprendono i giorni eventualmente concessi ai sensi dell'Art. 52.

§ 5. La concessione di eventuali permessi per la partecipazione ad attività di associazioni rappresentative del personale è regolata da norme comportamentali emanate dalla competente Autorità.

Art. 54
(permessi per malattia)

§ 1. Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito, entro il limite massimo di quaranta giorni complessivi in ogni anno solare, per cure o per malattie di breve durata. Scadendo tale periodo il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'Art. 56 del presente Regolamento.

§ 2. In qualsiasi momento può essere disposto, da parte dell'Ufficio del Personale d'intesa con il Direttore competente, il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari. A tal fine il dipendente in malattia deve rendersi reperibile al proprio domicilio o al luogo indicato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno.

§ 3. Se la malattia si protrae oltre il secondo giorno, il dipendente deve ottenere entro il terzo giorno il certificato medico che va trasmesso all'Ufficio del Personale entro 48 ore dal suo rilascio. Nel certificato dev'essere specificata la presumibile durata dell'infermità.

§ 4. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità di cui al § 2, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari.

§ 5. Il permesso per il tempo strettamente necessario concesso per sottoporsi a prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, che non siano comprese nel periodo di prognosi per malattia e non siano eseguibili fuori dell'orario di servizio, non verrà computato nei giorni previsti al § 1 del presente articolo.

Capo II: Collocamento in aspettativa

Art. 55
(cause)

Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore competente, per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia e per servizio militare.

Art. 56
(infermità)

§ 1. L'aspettativa per infermità è disposta, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

§ 2. Agli eventuali accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 3. Si dispone il collocamento in aspettativa per infermità quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando di fatto la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni.

§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

§ 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'art. 61 del presente Regolamento.

§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.

§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio.

Art. 57
(maternità)

§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.

§ 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V., l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

§ 4. Dopo il parto l'interessata dovrà inviare all'Ufficio del Personale il certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa.

§ 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documenti con certificazione medica, viene concessa una riduzione di orario di due ore giornaliere fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

§ 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti punti del presente articolo può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%.

Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

§ 9. Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano, che ne dispone la durata.

§ 10. È disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età.

Tale aspettativa della durata di tre mesi ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

§ 11. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui ai §§ 9 e 10 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

§ 12. La dipendente, durante le malattie di figli od equiparati ai sensi dell'art. 5 lett. c) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto ad assentarsi dal lavoro, dietro presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Durante i periodi di assenza la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'85%.

Tali periodi sono, computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

§ 13. Beneficia delle previdenze di cui ai §§ 10, 11 e 12 il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano in virtù della normativa vigente.

Art. 58
(motivi personali o di famiglia)

§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda dell'interessato, per gravi ragioni debitamente accertate.

§ 2. Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore competente, decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e/o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo.

§ 4. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non viene computato per il conteggio delle ferie.

Art. 59
(servizio militare)

Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali.

Capo III: Dispensa dal servizio

Art. 60
(dispensa per infermità)

§ 1. Scaduto il periodo massimo per l'aspettativa o comunque di assenze per infermità, previsto dall'Art. 56 § 4 e § 9, il dipendente che non risulti idoneo a riprendere la propria attività è dispensato dal servizio dal Direttore Generale.

Il provvedimento di dispensa è inoltre adottato quando il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendente da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa.

§ 2. L'infermità è accertata mediante visita medica collegiale da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano.

§ 3. Per gli accertamenti di cui al precedente § 2, l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 4. In caso di dispensa dal servizio si applica il regolare trattamento di quiescenza.

Art. 61
(infermità per causa di servizio)

Nei casi di infortunio o malattia per causa di servizio si procede secondo l'apposita normativa.

Capo IV: Collocamento in disponibilità

Art. 62

§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto dal Direttore Generale, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per soppressione del Servizio o per riduzione dei posti nelle Tabelle organiche, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri servizi della Radio Vaticana né trasferito ad altri Organismi della Santa Sede.

§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.

§ 4. Chi, collocato in disponibilità, è richiamato in servizio e non lo riassume nel termine prefissatogli, decade dall'impiego.

§ 5. Chi, collocato in disponibilità, è richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello precedentemente goduto.

§ 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato anche con orario parziale, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso al trattamento di quiescenza a cui abbia diritto in base al Regolamento Pensioni.

Capo V: Rinuncia all'ufficio

Art. 63
(rinuncia volontaria)

§ 1. La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Direttore Generale. La rinuncia ha effetto solo dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato.

§ 2. L'accettazione della rinuncia all'ufficio può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a novanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando vi sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Questo deve essere in ogni caso tempestivamente informato.

§ 3. Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino alla data di fine servizio comunicatagli dal Direttore Generale.

Art. 64
(rinuncia d'ufficio)

È considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:

1) non assuma servizio alla data fissata nella lettera di assunzione di cui all'Art. 17 § 2 e all'Art. 19 del presente Regolamento;

2) non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di carattere personale verso lo Stato Italiano, di cui all'Art. 10 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia e del Protocollo esecutivi del 6 settembre 1932;

3) risulti arbitrariamente assente dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi, che il Direttore Generale gli deve comunicare per iscritto.

Art. 65
(trattamento di quiescenza)

Al rinunciante volontario si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento per le Pensioni.

Nel caso di rinuncia dichiarata d'ufficio l'eventuale trattamento di quiescenza è deliberato dalla Commissione di cui nel medesimo Regolamento.

Titolo IX

SANZIONI O PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 66

Le sanzioni disciplinari sono:

1) l'ammonizione orale, l'ammenda pecuniaria e l'ammonizione scritta;

2) la sospensione dall'ufficio;

3) l'esonero dall'ufficio;

4) il licenziamento dall'ufficio.

Capo: Ammonizione orale e scritta - ammenda pecuniaria

Art. 67
(ammonizione orale)

 L'ammonizione orale, per modo di avvertimento paterno e da annotar nel fascicolo personale, ha luogo:

a) per indisciplina o per negligenza nel servizio;

b) per contegno non confacente;

c) per inosservanze ingiustificate dell'orario e per violazione delle procedure di accertamento  dell'orario di lavoro;

d) per infrazioni ai divieti, di cui all'Art. 36, lett. a), h).

Art. 68
(ammenda pecuniaria)

Per la ricaduta nelle mancanze di cui all'Art. 67 può essere applicata un'ammenda pecuniaria, da annotare nel fascicolo personale, non superiore alla metà della retribuzione giornaliera.

Art. 69
(ammonizione scritta)

Nel caso di una nuova ricaduta, nel periodo di un anno, nelle mancanze punite con l'ammenda pecuniaria, si applica l'ammonizione scritta, che deve essere conservata nel fascicolo personale.

Capo II: Sospensione dall'ufficio

Art. 70

La sospensione dall'ufficio si applica:

1) per la ricaduta nelle mancanze punite con l'ammonizione scritta, dopo che questa sia stata applicata due volte nel periodo di un anno;

2) per infrazione ai divieti, di cui all'Art. 36 lett. i), o);

3) per gravi atti, non pubblici, di indisciplina o di insubordinazione;

4) per grave pregiudizio arrecato alla Radio Vaticana;

5) per violazione del segreto d'ufficio e dell'embargo di cui all'Art. 31;

6) per colpevole indebitamento o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechi pregiudizio al decoro della Radio Vaticana;

7) per provvedimento penale che renda il dipendente indegno o immeritevole della necessaria fiducia.

La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dall'ufficio, a giudizio del Direttore Generale, con eventuale ritenuta sullo stipendio al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un periodo massimo di quindici giorni.

Capo III: Esonero dall'ufficio

Art. 72

L'esonero dall'ufficio si applica alla persona che si dimostra immeritevole di essere mantenuta in servizio oppure abbia commesso infrazioni che ne rendano incompatibile la permanenza in servizio, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui all'Art. 78, e purché sia data al presunto colpevole facoltà di difesa.

Art. 73

L'esonero dall'ufficio non comporta la perdita dell'eventuale trattamento di quiescenza.

Capo IV: Licenziamento dall'ufficio

Art. 74

§ 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:

1) per gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;

2) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio;

3) per violazione dolosa del segreto d'ufficio e dell'embargo;

4) per elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario o disciplinare che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nella Radio Vaticana.

§ 2. La Commissione, di cui all'Art. 78, esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi.

§ 3. Il Direttore Generale può sottoporre all'esame delle predetta Commissione anche casi di recidività in infrazioni già punite con la sospensione dall'ufficio, in base agli Artt. 70 e 71, e casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità.

Art. 75

La Commissione, di cui all'Art. 78, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento per le Pensioni.

Capo V: Procedura per l'applicazione
delle sanzioni disciplinari

Art. 76
(autorità competente)

§ 1. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria, di cui agli Artt. 67, 68 e 69, sono applicate dal Direttore competente.

§ 2. La sospensione dall'ufficio, di cui agli Artt. 70 e 71, è applicata dal Direttore Generale.

§ 3. L'esonero e il licenziamento dall'ufficio sono applicati dal Direttore Generale, in conformità con le decisioni della Commissione disciplinare della Curia Romana ai sensi degli Artt. 72, 74 e 75.

Art. 77
(accertamento)

§ 1. Il responsabile immediato del servizio o il suo Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Direttore competente, il quale, se il caso rientra nella sua competenza, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione.

§ 2. Se i fatti commessi comportano invece sanzioni superiori all'ammonizione scritta, il Direttore trasmette per competenza la documentazione al Direttore Generale, il quale provvede, ove occorra, a far completare le indagini, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni.

§ 3. Il Direttore Generale, ricevute le eventuali giustificazioni o comunque trascorso il termine di cui al precedente punto, sottopone il caso al Consiglio di Direzione e sentito il suo parere decide in merito.

§ 4. Qualora il Direttore Generale ritenga che debbano essere applicati l'esonero dall'ufficio o il licenziamento, trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informandone l'interessato.

Art. 78
(commissione disciplinare)

Per la determinazione delle sanzioni disciplinari agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento.

Art. 79
(comunicazione)

La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato dal Direttore Generale. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale.

Art. 80
 (destituzione di diritto)

§ 1. Si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso pronunciata dalla competente autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altri Stati.

§ 2. La destituzione di diritto va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento Pensioni.

Titolo X

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 81

La cessazione dal servizio oltre che per:

– dispensa dal servizio                         (Artt. 60 e 61);

– rinuncia all'ufficio                              (Artt. 63, 64 e 65);

– esonero dall'ufficio                            (Artt. 72 e 73);

– licenziamento dall'ufficio                    (Artt. 74 e 75);

– destituzione di diritto                         (Art. 80); 

avviene per collocamento a riposo, per decadenza dal servizio e per motivi di stato ecclesiale.

Art. 82
(collocamento a riposo)

§ 1. I dipendenti sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono sacerdoti o religiosi e del sessantacinquesimo anno di età se sono laici.

§ 2. Per la cessazione dal servizio occorre comunque la comunicazione scritta del Direttore Generale con l'indicazione della relativa decorrenza.

Art. 83
(decadenza dal servizio)

Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, oltre che nei casi previsti dall'Art. 62 §§ 4 e 6, quando perda o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti per l'ammissione all'impiego, di cui all'Art. 12, fatta salva l'eccezione prevista dall'Art. 12, § 2.

Art. 84
(cessazione per motivi di stato ecclesiale)

A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i sacerdoti ed i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica dipendenti della Radio Vaticana possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene a richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Radio Vaticana, o per disposizione della Sede Apostolica, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore e averne informato l'interessato.

Art. 85
(quiescenza)

Ai dipendenti che cessano dal servizio si applicano le disposizioni per il trattamento di fine rapporto (liquidazione) e di pensione previste dai vigenti Regolamenti.

Art. 86
(applicazione dei provvedimenti di cessazione)

Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio sono applicati dal Direttore Generale.

Titolo XI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 87
(retribuzione)

§ 1. La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio base;

b) aggiunta speciale di indicizzazione (ASI);

c) scatti biennali di anzianità;

d) compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario;

e) indennità speciali

§ 2. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione, indennità fissa di funzione; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta.

Art. 88
(tredicesima mensilità)

§ 1. Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti di anzianità, nell'aggiunta speciale di indicizzazione.

§ 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo e per tutto l'anno. Per un periodo inferiore all'anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente.

§ 3. Per i periodi trascorsi in posizione di impiego che comporti la riduzione, la sospensione o la privazione dello stipendio, la tredicesima mensilità è ridotta nella stessa proporzione.

Art. 89
(stipendio base)

Lo stipendio base mensile è fissato in ciascun livello retributivo da apposite disposizioni della competente Autorità.

Art. 90
(aggiunta speciale di indicizzazione)

L'aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) viene periodicamente determinata con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 91
(scatti di anzianità)

§ 1. Gli scatti di anzianità sono costituiti da aumenti biennali dello stipendio previsti in ciascun livello retributivo.

§ 2. Gli scatti di anzianità, fissati complessivamente nel numero di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato.

§ 3. L'importo degli scatti di anzianità è fissato con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 92
(compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario)

I compensi per lavoro festivo e notturno ed i compensi per le ore di lavoro straordinario sono regolati da apposita normativa.

Art. 93
(indennità speciali)

Ai dipendenti sono riconosciute le seguenti indennità:

— indennità di reperibilità;

— indennità di rischio;

— indennità di sede;

— indennità di trasferta;

— indennità di funzione.

Art. 94
(indennità di reperibilità)

Ai dipendenti inseriti nei turni di reperibilità, in base all'Art. 46, viene corrisposto un compenso pari al 50% della retribuzione oraria straordinaria per ogni ora di reperibilità assicurata.

Art. 95
(indennità di rischio)

§ 1. Saranno determinate a cura della Direzione Generale le mansioni lavorative che comportano esposizione degli addetti a rischi di malattie professionali e di qualsivoglia altra natura.

§ 2. Ai dipendenti destinati a tali prestazioni lavorative sarà corrisposta una indennità di rischio nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 96
(indennità di sede)

Ai dipendenti in servizio nel Centro Trasmittente di Santa Maria di Galeria viene corrisposto con periodicità semestrale un compenso specifico indicizzato, stabilito con apposito provvedimento dalla competente Autorità.

Art. 97
(indennità di trasferta)

Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro (con almeno un pernottamento fuori sede), in base all'Art. 47, viene corrisposto un compenso pari al 50% della loro retribuzione giornaliera per ciascun giorno di servizio prestato.

Art. 98
(indennità di funzione)

L'indennità fissa di funzione per i capo ufficio/capo servizio laici è regolata da apposita normativa.

Art. 99
(modalità di pagamento e ritenute)

§ 1. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità, l'indennità di funzione e l'indennità di rischio sono corrisposti posticipatamente: precisamente il giorno 27 di ogni mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura delle banche.

§ 2. I compensi per lavoro festivo, notturno e straordinario, l'indennità di reperibilità e di trasferta sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

§ 3. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità e l'indennità di funzione sono soggetti alle ritenute a carico del dipendente previste dalle Normative vigenti ai fini del trattamento di fine rapporto (liquidazione), di pensione e di assistenza sanitaria (FAS).

Titolo XII

ALTRE PROVVIDENZE

 Art. 100
(vestiario)

Il personale adibito a particolari servizi, determinati dalla Direzione Generale, riceve il vestiario adeguato allo svolgimento delle specifiche mansioni.

Art. 101
(provvidenze generali)

Provvedimenti di carattere generale, in favore di tutto il personale della Santa Sede, regolano le modalità di concessione di specifiche provvidenze relative a:

a) assegno per il nucleo familiare ed altre provvidenze a sostegno della famiglia;

b) mutui sullo stipendio;

c) anticipazioni sulla liquidazione.

Titolo XIII

RICONOSCIMENTO DI BENEMERENZE SPECIALI

Art. 102

§ 1. Le benemerenze speciali dei dipendenti sono riconosciute con encomio scritto del Direttore Generale e con distinzioni onorifiche.

§ 2. Il Direttore Generale, su proposta dei Direttori competenti, considera annualmente l'opportunità di presentare alla Segreteria di Stato i nominativi dei dipendenti meritevoli per il conferimento di onorificenze.

Titolo XIV

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 103
(ricorsi interni)

§ 1. Il dipendente al quale è stata comminata una sanzione disciplinare da parte del Direttore competente, può ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione, all'autorità del Direttore Generale, se ritiene di aver subito un trattamento ingiusto.

Se la sanzione viene confermata dal Direttore Generale il dipendente può procedere al ricorso esterno.

§ 2. Contro tutti i provvedimenti del Direttore Generale, inerenti il rapporto di lavoro, è possibile ricorrere in base a quanto stabilito dal seguente Art. 104.

Art. 104
(ricorsi esterni)

§ 1. Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità giudiziaria e della Commissione Disciplinare, esauriti i ricorsi interni di cui all'Art. 103, § 1, le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, troveranno soluzione attraverso il ricorso all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in base agli Artt. 10, 11 e 12 del suo Statuto e delle relative norme di attuazione.

§ 2. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo successivo.

§ 3. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.

Titolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105

§ 1. Il presente Regolamento, approvato ad experimentum per un periodo di cinque anni, andrà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1995.

Decorso tale periodo, se la Segreteria di Stato non provvederà alla sua modifica, sarà da ritenersi confermato.

§ 2. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate tutte le precedenti esistenti in materia.

Città del Vaticano, 1° Agosto 1995.

ANGELO card. SODANO
Segretario di Stato


[18] In base al canone 1246 § 1, sono feste di precetto i giorni: del Natale del Signore Nostro Gesù Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione e del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio Maria, della sua Immacolata Concezione e Assunzione, di San Giuseppe, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e infine di tutti i Santi.


APPENDICI***

APPENDICE A

LIVELLI FUNZIONALI

LIVELLO FUNZIONALE 1°
Attività Ausiliarie

 

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività di lavoro manuale.

Può essere assunto senza essere assegnato stabilmente ad un determinato Servizio.

Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.

LIVELLO FUNZIONALE 2°
Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge operazioni semplici, anche con utilizzo di macchine (fotocopiatrici, affrancatrici, ecc.).

Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.

LIVELLO FUNZIONALE 3°
Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività richiedente una formazione professionale qualificata oppure adeguata esperienza pratica e formazione generale.

L'attività prevede, nei limiti delle direttive ricevute, l'utilizzo di macchine, apparecchiature e strumenti tecnici.

Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo. Attestato di Istituto professionale.

LIVELLO FUNZIONALE 4°
Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività esecutiva richiedente specifica competenza acquisita mediante preparazione professionale specializzata ed esperienza di lavoro.

L'attività prevede, nei limiti delle direttive ricevute, l'utilizzo di macchine, apparecchiature e strumenti tecnici e la scelta del metodo operativo.

La posizione può comportare la guida di personale di livello inferiore.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore. Diploma di specializzazione.

 LIVELLO FUNZIONALE 5°
Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività esecutiva richiedente preparazione di base e specifica competenza. Può presupporre la conoscenza del funzionamento e la capacità d'uso di apparati e attrezzature, nonché la conoscenza di norme e procedure di esercizio.

La posizione può comportare il coordinamento o la guida di unità lavorative a carattere esecutivo e la responsabilità di beni economici e strumentali.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore. Diploma di specializzazione.

LIVELLO FUNZIONALE 6°
Attività Esecutive di Concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumenti complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle predette procedure.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

Requisito: Conoscenza di una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE 7°
Attività di Concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività in autonomia esecutiva, con responsabilità di utilizzo e conduzione di strumenti complessi o di sistemi di apparecchiature, richiedente particolare esperienza e specifica preparazione professionale.

La posizione può comportare la formulazione di proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui è addetto nonché alla revisione di sistemi e procedure del proprio settore e il coordinamento di colleghi di livello inferiore e la formazione del personale eventualmente affidato.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

Requisito: Conoscenza di una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE 8°
Attività di Concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività richiedente adeguata preparazione culturale, capacità organizzativa e specifica formazione.

La posizione può comportare il coordinamento dell'attività di un gruppo dì lavoro e richiede piena collaborazione con il personale direttivo nello svolgimento dei compiti affidati.

Titolo richiesto: Diploma di laurea o titolo equipollente.

Requisito: Conoscenza di una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE 9°
Attività Direttive

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività richiedente un'accurata preparazione culturale e professionale, adeguata capacità organizzativa ed esperienza pluriennale.

La posizione può comportare la responsabilità ed il coordinamento di una unità organica, avente anche rilevanza esterna e richiede piena collaborazione con i Dirigenti nello svolgimento dei compiti affidati.

Titolo richiesto: Diploma di laurea o titolo equipollente.

Requisito: Conoscenza di almeno una lingua oltre la propria.

LIVELLO FUNZIONALE 10°
Attività Direttive

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge compiti di direzione e coordinazione di un determinato Ufficio/Servizio, con autonomia organizzativa e facoltà di decisione o di proposta per il conseguimento di obiettivi assegnati.

La posizione comporta la verifica dei risultati dell'attività svolta dai componenti il Servizio o l'Ufficio a cui è preposto e la piena collaborazione con i Dirigenti nell'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi definiti per il conseguimento delle finalità dell'organismo.

Titolo richiesto: Diploma di laurea o titolo equipollente.

Requisito: Conoscenza di due lingue oltre la propria.

APPENDICE B

PROFILI PROFESSIONALI

SETTORE PROGRAMMI

  Giornalistico/Redazionale

Supporto redazionale

5° livello Assistente di redazione Assistente di redazione
6° livello Redattore di 6° Impiegato esecutivo di concetto
7° livello Redattore di 7°  Impiegato di concetto
8° livello Redattore di 8° Funzionario  
9° livello Redattore Capo  
10° livello Capo Servizio  

        GIORNALISTICO /REDAZIONALE

Assistente di redazione

Coadiuva e supplisce i redattori, compie ricerche di materiali, esegue traduzioni, cura la corrispondenza con gli ascoltatori, svolge funzioni di archiviazione, assiste in regia e cura allestimenti radiofonici, svolge attività di speaker.

Redattore di 6° livello

Redige notizie, articoli, rassegne, traduzioni. Prepara testi base. Realizza interviste preparate con il Redattore Capo. Presenta il materiale al microfono. Svolge compiti di regia. Occasionalmente può essere inviato in missione.

Redattore di 7° livello

Occasionalmente sostituisce il Redattore Capo. Redige notiziari, copioni, articoli, rassegne, sommari di documenti, traduzioni. Presenta il materiale al microfono. Prepara e realizza interviste, tavole rotonde, ecc. Cura radiocronache dirette. Svolge compiti di regia. Può essere inviato in missione.

Redattore di 8° livello

Coadiuva e sostituisce il Redattore Capo. Redige notiziari, commenti, copioni, articoli, rassegne, sommari di documenti. Presenta il materiale al microfono. Prepara e realizza interviste, tavole rotonde, ecc. Cura radiocronache dirette. Può essere inviato in missione.

Redattore Capo

Responsabile di Unità di Produzione. Responsabile delle trasmissioni ordinarie e della programmazione, dei contenuti e della linea dei programmi. Partecipa alla selezione del personale ed è responsabile delle prestazioni e della formazione del personale e dell'organizzazione del lavoro in seno all'unità di produzione, nonché della ricerca, scelta e valutazione delle collaborazioni esterne. Nell'ambito di un Servizio Centrale coadiuva e supplisce il Capo Servizio o svolge compiti redazionali di particolare responsabilità.

Capo Servizio

Responsabile di un Servizio Centrale, cioè di un'attività che è al servizio di varie Unità di Produzione redazionali. Affianca il Dirigente e in sua assenza ne fa le veci. Partecipa alla selezione del personale ed è responsabile della formazione di esso in seno al suo Servizio.

SUPPORTO REDAZIONALE

 Assistente di redazione

Coadiuva e supplisce i redattori, compie ricerche di materiali, esegue traduzioni, cura la corrispondenza con gli ascoltatori, svolge funzioni di archiviazione, assiste in regia e cura allestimenti radiofonici, svolge attività di speaker.

Impiegato esecutivo di concetto

Svolge diverse attività di supporto redazionale, segreteria, archiviazione, biblioteca, assistenza di regia, traduzione, correzione di bozze.

Impiegato di concetto

Coadiuva e supplisce il Funzionario, svolge diverse attività di supporto redazionale, segreteria, archiviazione, biblioteca, assistenza in regia, traduzione, correzione di bozze, impaginazione.

Funzionario

Coordina o dirige il lavoro di una Unità di Supporto al servizio di una o più Unità di Produzione redazionale, svolge diverse attività di segreteria, archiviazione, biblioteca, assistenza in regia, traduzione.

SETTORE TECNICO

1° livello Ausiliario
2° livello Ausiliario tecnico
3° livello Commesso Operaio qualificato
4° livello Operaio specializzato/Elettromeccanico
5° livello Aiuto Tecnico/1° Elettromeccanico
Magazziniere
6° livello Tecnico 
7° livello 1° Tecnico
8° livello Capo Reparto/Funzionario
9° livello Capo Sezione/Funzionario di 1°
10° livello Capo Servizio

Ausiliario

Svolge attività manuali semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un tempo minimo di pratica.

Ausiliario tecnico

Svolge attività manuali semplici di carattere ripetitivo o semiripetitivo o richiedenti conoscenze professionali di tipo elementare per abilitarsi alle quali è sufficiente un breve periodo di pratica.

Commesso

Personale in possesso di patente di guida addetto alle diverse commissioni, sia all'interno che all'esterno della Radio, ed in grado di organizzarsi i servizi affidatigli.

Guida e cura gli automezzi e opera con l'ausilio di apparecchiature per assicurare tutte le attività di supporto alla produzione, in base alle direttive ricevute.

Operaio qualificato

Personale in possesso di attestato di Istituto professionale, normalmente di supporto ad altro personale di livello superiore. Collabora ai lavori di manutenzione, costruzione ed installazione di impianti. Può svolgere semplici operazioni di regolazione e controllo sugli apparati. Effettua la pulizia e il trasporto delle apparecchiature.

Operaio specializzato/Elettromeccanico

Esegue lavori di manutenzione, costruzione ed installazione di apparecchiature ed impianti operando sulla base di istruzioni o di elementi precostituiti. Assicura l'esercizio delle apparecchiature affidategli con operazioni di regolazione e controllo. Effettua la pulizia ed il trasporto delle apparecchiature.

Aiuto Tecnico/l° Elettromeccanico

Interviene su apparati e impianti, sulla base di istruzioni o di elementi precostituiti e nell'ambito di un programma già impostato. Partecipa direttamente all'esercizio o alla manutenzione o al montaggio o all'installazione di apparati o impianti di impegnativa esecuzione ed in ciascuna fase ne cura anche la pulizia ed il trasporto.

Magazziniere

Opera sulla base di istruzioni o di elementi precostituiti e nell'ambito di un programma già impostato. È responsabile della gestione del magazzino: segnala eventuali materiali da approvvigionare per mantenere sempre le scorte su livelli prestabiliti, cura l'immagazzinamento, la conservazione e la distribuzione dei materiali. Si occupa dell'acquisto diretto di alcuni materiali e talvolta anche del loro reperimento.

Tecnico

In condizioni di autonomia esecutiva, partecipa all'esercizio o alla manutenzione o alla realizzazione di impianti e apparecchiature complessi. Ove occorre sviluppa disegni e partecipa all'elaborazione di programmi informatici sulla base di istruzioni e di elementi precostituiti e nell'ambito di uno studio già impostato. Nel quadro del compito assegnatogli, interviene su apparecchiature e impianti deducendo da specifiche funzionali, o d'esercizio, o da schemi i dati e le informazioni necessarie.

1° Tecnico

Partecipando direttamente, con capacità diagnostica operativa, è responsabile dell'esercizio o della manutenzione o della realizzazione di impianti e apparecchiature complessi. Ove occorre imposta ed esegue disegni ed elabora programmi informatici definendo la soluzione operativa ottimale. Possiede una visione d'insieme ed una padronanza dei principi funzionali dei sistemi su cui opera. In condizioni di autonomia sia di valutazione che di esecuzione interviene su apparecchiature e impianti anche in base a deduzioni tecniche basate sulla propria esperienza e capacità professionale. Occasionalmente sostituisce il Capo Reparto.

Capo Reparto/Funzionario

Coadiuva e sostituisce il Capo Sezione. È responsabile di un Reparto o dell'attuazione di progetti che di volta in volta gli vengono affidati. Partecipando al lavoro, guida l'attività e cura l'addestramento del personale affidatogli. Assicura l'esercizio o la realizzazione o la manutenzione di impianti complessi. Collabora alla progettazione di apparecchiature ed impianti ed elabora programmi informatici. È responsabile del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Capo Sezione/Funzionario di 1°

È responsabile dell'attività di una Sezione o della impostazione ed attuazione di progetti che di volta in volta gli vengono affidati. Nei limiti delle direttive ricevute dal Superiore è responsabile del coordinamento, dell'organizzazione e della formazione del personale affidatogli. Contribuisce allo studio e alla progettazione di nuove apparecchiature ed impianti, segue l'esecuzione dei lavori accertandosi che nei metodi e nella realizzazione sia-no rispettate le norme di sicurezza.

Capo Servizio

Affianca il dirigente nella conduzione di un Centro Operativo ed in sua assenza ne fa le veci. Contribuisce alla determinazione delle scelte gestionali. Pianifica lo sviluppo degli impianti partecipando allo studio, alla progettazione ed all'attuazione, esercitando la supervisione sull'esecuzione dei lavori accertandosi che nei metodi e nella realizzazione siano rispettate le norme di sicurezza. Partecipa alla selezione del personale ed è responsabile della formazione di esso in seno al suo Servizio.

SETTORE AMMINISTRATIVO

1° livello Ausiliario
2° livello Ausiliario tecnico
3° livello Commesso
4° livello Impiegato esecutivo di 2°
Receptionist
5° livello Impiegato esecutivo di 1°
6° livello Addetto amministrativo di 2°
7° livello Addetto amministrativo di 1°
8° livello Funzionario
9° livello Funzionario di 1°
10° livello Capo Ufficio

Ausiliario

Svolge attività manuali semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un tempo minimo di pratica.

Ausiliario tecnico

Svolge attività manuali semplici di carattere ripetitivo o semiripetitivo o richiedenti conoscenze professionali di tipo elementare per abilitarsi alle quali è sufficiente un breve periodo di pratica.

Commesso

Personale in possesso di patente di guida addetto alle diverse commissioni, sia all'interno che all'esterno della Radio, ed in grado di organizzarsi i servizi affidatigli.

Guida e cura gli automezzi e opera con l'ausilio di apparecchiature per assicurare tutte le attività di supporto alla produzione, in base alle direttive ricevute.

Impiegato esecutivo di 2°

Nell'ambito delle istruzioni ricevute, svolge attività elementari di segreteria, archivio, contabilità, schedatura, allestimento e smistamento vario, e altre operazioni di supporto alla produzione.

Receptionist

Operando sulla base di istruzioni o di elementi precostituiti ed utilizzando conoscenze linguistiche anche elementari, svolge servizio di accoglienza e controllo di accesso alle Sedi, di segreteria telefonica, di archivio, di allestimento e smistamento vario. Assicura i servizi di apertura e chiusura delle Sedi e altre operazioni e commissioni di supporto alla produzione.

Impiegato esecutivo di 1°

Nell'ambito di un margine di autonomia operativa, svolge mansioni subordinate di archivio, segreteria, protocollo, rilevazione e registrazione dati, catalogazione e classificazione documenti, contabilità, allestimento e smista-mento vario, e altre operazioni di supporto alla produzione. Può anche coordinare personale di livello inferiore.

Addetto amministrativo di 2°

In condizioni di autonomia esecutiva, nell'ambito di istruzioni ricevute, predispone atti amministrativi aventi rilevanza anche esterna, svolge attività di segreteria, archivio, corrispondenza e protocollo, catalogazione e classificazione di documenti, rilevazione e registrazione dati, contabilità e cassa. Partecipa all'elaborazione di programmi informatici. Coordina il personale di livello inferiore.

Addetto amministrativo di 1°

Nell'ambito di direttive ricevute, redige minute, prepara relazioni, effettua studi e ricerche, svolge attività di segreteria, archivio, classificazione e catalogazione di documenti, rilevazione e registrazione dati, contabilità e cassa, revisione interna ed ispezione, corrispondenza e protocollo, predispone atti amministrativi aventi rilevanza anche esterna. Elabora programmi informatici. Affianca e supplisce il Funzionario. Coordina il personale di livello inferiore.

Funzionario

Nell'ambito di direttive ricevute istruisce, redige e sottoscrive atti e provvedimenti amministrativi. Coadiuva e supplisce il personale direttivo. Partecipando al lavoro, guida l'attività e cura l'addestramento del personale affidatogli.

Funzionario di 1°

È preposto ad una unità organica del settore amministrativo-organizzativo, provvedendo agli adempimenti previsti, nell'ambito delle normative e delle linee di programmazione. Svolge compiti di studio di notevole importanza per la definizione o l'esecuzione di questioni riguardanti il settore. Redige progetti di atti e documenti ufficiali. Nei limiti delle direttive ricevute dal Superiore è responsabile del coordinamento, dell'organizzazione e della formazione del personale affidatogli. Coadiuva e supplisce il Capo Ufficio.

Capo Ufficio

È Responsabile di un Ufficio Amministrativo-Organizzativo che coordina l'attività di più unità organiche della medesima Direzione. Affianca il Dirigente e in sua assenza ne fa le veci. Partecipa alla selezione del personale ed è responsabile della formazione di esso in seno al suo Ufficio.

 APPENDICE C

 FORMULE DI GIURAMENTO

PROFESSIONE DI FEDE E DI COMUNIONE ECCLESIALE

Io, N.., credo e professo le verità che si contengono nel Simbolo della fede, vale a dire:

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Credo inoltre tutto quanto si contiene nella Parola rivelata di Dio, conservata nella Scrittura e nella Tradizione, e che è stato proposto dal Magistero della Chiesa come verità da credere. Accetto anche tutte le cose che sono state proposte in modo definitivo dal Magistero della Chiesa sulla fede e i costumi.

Aderisco pure a quanto il Romano Pontefice e i Vescovi insegnano nell'esercizio del loro magistero autentico, anche se non in modo definitivo.

Mi professo in comunione con la Chiesa Cattolica e con la sua gerarchia, specialmente con il Romano Pontefice, e con l'aiuto di Dio mi sforzerò di rimanere in questa comunione.

PROMESSE DI FEDELTÀ NEL LAVORO

Prometto che nel lavoro che mi verrà affidato mi sforzerò di mettere a profitto la mia preparazione e le mie capacità personali e professionali, per eseguirlo con diligenza, efficacia e fedeltà, osservando nel suo compimento le norme generali e gli ordini particolari che mi verranno comunicati dai miei Superiori, e promuovendo i veri e legittimi interessi della Sede Apostolica e i buoni rapporti umani.

Prometto di vivere il mio lavoro in spirito di servizio alla fede cristiana e, più in particolare, alla missione ecclesiale dei Successori di Pietro, cui è affidata l'integrità della fede e l'unità della Chiesa.

Prometto di osservare il segreto del mio ufficio nella misura in cui questo venga richiesto dalla natura stessa del lavoro eseguito o dai miei legittimi Superiori.

Faccio liberamente questa professione di fede e di comunione ecclesiale, e formulo queste promesse davanti a Dio, chiedendo il Suo aiuto per poterle adempiere fedelmente.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 27 luglio 1995, ha approvato il Regolamento per il Personale della Radio Vaticana ed ha disposto la promulgazione del suddetto Regolamento e la sua pubblicazione in « Acta Apostolicae Sedis », stabilendo che esso entri in vigore a decorrere dal 1° Ottobre 1995.

ANGELO card. SODANO
Segretario di Stato

 

*A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 10, pp. 853-861

**A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 10, pp. 862-904

***A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 10, pp. 905-917

 

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