Index

Back Top Print

LETTERA CIRCOLARE SULLO STATO E L’ATTIVITÀ DEI TRIBUNALI

 

Tra i compiti, che spettano a questo Supremo Tribunale, vi è l’obbligo di provvedere alla retta amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa[1].

Quest’obbligo è sancito dalla costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae, promulgata dal beato Paolo VI, costituzione che statuì di affidare alla Segnatura Apostolica la sollecitudine per tutte le cause e tutti i Tribunali[2]. Nel porre in essere questa nuova competenza, già nel 1970 questo Supremo Tribunale emanò una lettera circolare sullo stato e l’attività dei Tribunali ecclesiastici (AAS 63 [1971] 480-486), alla quale veniva allegato anche uno schema dell’annuale relazione da redigersi sullo stato e l’attività di ciascun Tribunale.

A quasi cinquant’anni dall’emanazione delle norme sullo stato e l’attività dei Tribunali, essendo intervenuti tanti e consistenti cambiamenti e innovazioni nella Chiesa, nelle sue leggi e nella sua struttura, si è avvertita l’opportunità di sottoporre a revisione le suddette norme e quello schema e di emanarle di nuovo.

Tali norme devono tener conto in particolar modo del recente cambiamento apportato ai canoni di entrambi i Codici, per quanto riguarda le cause di nullità del matrimonio, dalle due Lettere Apostoliche date con motu proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus.

I

Tra i criteri fondamentali della nuova riforma del diritto processuale spicca il nuovo e antico principio sull’originario esercizio della funzione giudiziaria da parte del Vescovo nella Chiesa particolare: «Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati»[3].

Questi criteri validi per la funzione giudiziaria vanno altrettanto intesi per la funzione del Vescovo di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa particolare[4]: in realtà i Romani Pontefici più volte hanno tenuto esplicitamente a ricordare questo compito, in occasione soprattutto delle annuali allocuzioni tenute al Tribunale della Rota Romana[5].

Per lo stretto e nativo vincolo di comunione tra i Vescovi e il Romano Pontefice, successore di Pietro, la funzione giudiziaria dei Vescovi nelle Chiese particolari è indissolubilmente connessa al compito petrino, nato per confermare la funzione dei Vescovi e per aiutarli; infatti i Vescovi, si ribadisce nelle due Lettere Apostoliche sopra menzionate, insieme al Romano Pontefice «condividono il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana»[6].

Da questo ufficio petrino discende il compito della Segnatura Apostolica di provvedere appunto affinché la giustizia sia rettamente amministrata in tutta la Chiesa; il compito affidatogli questo Supremo Tribunale, quindi, volle e vuole esercitare «non per concentrare su di sé ogni incarico, ma per aiutare fraternamente i Tribunali dei Vescovi, dispersi per tutta la terra, e per prestare un servizio ai medesimi per il bene delle anime, nella retta amministrazione della giustizia»[7].

II

Per esercitare con sollecitudine l’amministrazione della giustizia, come è evidente, si esige conoscenza e informazione sullo stato e l’attività dei Tribunali sia presso i Vescovi Moderatori sia presso la Segnatura Apostolica[8].

Per la qualcosa tutti e singoli Tribunali, sia diocesani sia eparchiali sia interdiocesani sia intereparchiali, sia della Chiesa latina sia delle Chiese Orientali, devono far pervenire ogni anno la relazione sullo stato e l’attività del Tribunale, che deve essere sottoscritta dal Vicario giudiziale, secondo l’esemplare o schema annesso.

Schema che deve essere attentamente ed accuratamente compilato e quindi redatto in triplice copia, di cui la prima deve essere consegnata al Vescovo Moderatore, la seconda a questo Supremo Tribunale, la terza, invece, deve essere conservata nell’archivio del Tribunale.

L’esemplare per la Segnatura Apostolica deve essere trasmesso a questo Supremo Tribunale ogni anno nel mese di gennaio, a seconda dei casi, per via elettronica, per posta ordinaria o diplomatica, oppure consegnandolo alla Cancelleria della Segnatura Apostolica.

A questo schema si allegano utilmente le osservazioni del Vicario Giudiziale, particolarmente:

1) sulle indagini previe e pastorali di cui agli articoli 2-5 della Ratio procedendi allegate alle due ricordate Lettere Apostoliche;

2) sulle sezioni istruttorie e la loro organizzazione;

3) sui mutamenti che si fossero introdotti nell’ordinamento dei Tribunali;

4) sulle norme date e osservate circa le spese processuali, gli onorari degli avvocati e il gratuito patrocinio[9];

5) sui ministri del Tribunale da formare e sulle iniziative locali sia per la loro formazione permanente sia per quanto concerne i titoli accademici che devono conseguire;

6) sulle maggiori questioni che si manifestano presso il Tribunale in materia giudiziale.

Nello schema appresso proposto si deve anche far menzione delle sentenze, nei processi matrimoniali più brevi, emanate davanti al Vescovo, il quale esercita per mezzo di esse la sua funzione giudiziaria, mentre lo stesso processo matrimoniale più breve – secondo le norme emanate – è strettamente connesso al Tribunale diocesano o eparchiale o interdiocesano o intereparchiale[10].

III

Ricevuta ed esaminata la relazione sullo stato e l’attività del Tribunale, la Segnatura Apostolica sottopone a ciascun Tribunale le osservazioni del caso, che sono inviate ai Vescovi Moderatori affinché ne prendano atto, provvedano e, quindi, se è il caso, riferiscano alla stessa Segnatura Apostolica. Il dialogo, pertanto, si svolge tra il primo garante della retta amministrazione della giustizia, il Vescovo Moderatore, e la Segnatura Apostolica, che esercita la stessa sollecitudine a nome del Supremo Capo.

Le riferite osservazioni contengono più elementi, a seconda del caso: lodi, approvazioni, apprezzamenti, consigli, suggerimenti, inviti, ammonimenti, esempi, notizie, pareri ed esortazioni; tutte cose che, in una parola, sono di aiuto e assistenza per i Tribunali, fatta salva sempre la libertà dei giudici sulle decisioni da adottare.

Attraverso queste relazioni sullo stato e sull’attività dei Tribunali, la Segnatura Apostolica può esercitare il suo ufficio con maggiore competenza, soprattutto prendere in considerazione quando sia opportuno concedere le dispense dal titolo accademico per essere nominati ministri dei Tribunali; indicare suggerimenti sulle norme più opportune da predisporre; chiedere le sentenze e gli atti delle cause e sottoporle ad esame per la retta giurisprudenza da seguire[11]; preparare gli incontri con i Vescovi Moderatori, sia congiuntamente al tempo per le visite ad limina, sia singolarmente, quando possa sembrare necessario o utile; promuovere la cooperazione tra i Tribunali sparsi in tutto il mondo in nome del bene dei fedeli; fornire notizie necessarie o richieste ai Dicasteri della Curia Romana sull’esistenza, l’organizzazione e l’attività dei Tribunali.

La vigilanza, che il Supremo Tribunale esercita, secondo le norme emanate, un sano principio di sussidiarietà e soprattutto secondo la costituzione divina della Chiesa, di solito avviene attraverso i Vescovi Moderatori. Quando si rende opportuno un intervento da parte della Segnatura Apostolica – informati sempre i Vescovi Moderatori –, ciò per lo più avviene laddove l’intervento si estenda a più Tribunali, o sia richiesto dagli stessi Vescovi Moderatori, o talvolta, secondo le circostanze, sia urgente.

Questa attività di vigilanza, così effettuata, presuppone la collaborazione dei Vescovi Moderatori e dei ministri dei Tribunali, per il bene dei quali viene posta in essere.

***

La comunione vive della comunicazione e la comunicazione giova alla comunione: su questo remoto fondamento sta la ragione delle relazioni sullo stato e l’attività dei Tribunali. È nei voti che queste relazioni siano di ausilio sia ai Vescovi Moderatori sia alla Segnatura Apostolica nell’esercitare convenientemente la propria funzione.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 30 luglio 2016.

 

Dominique Card. Mamberti
Prefetto

 

+ Frans Daneels, o.praem.
Arcivescovo tit. di Bita
Segretario

 

+ Giuseppe Sciacca
Vescovo tit. di Fondi
Segretario Aggiunto

Prot. n. 51712/16 VT


[1] Cf. can. 1445, § 3 CIC; Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica Pastor bonus, 28 giugno 1988, artt. 121 e 124, in AAS 80 (1988) 891, 892; Benedetto XVI, Lettera apostolica in forma di motu proprio Antiqua ordinatione, 21 giugno 2008, Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, artt. 32; 35 e titolo V: De administrativa ratione procedendi, in AAS 100 (2008) 521, 522, 535-538.

[2] Paolo VI, Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae, 15 agosto 1967, n. 105, in AAS 59 (1967) 921. Circa il compito di vigilanza affidato in precedenza alla Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, cf. Lettera circolare In Plenariis, 1° luglio 1932, in AAS 24 (1932) 272-274; costituzione dell’Ufficio di vigilanza presso il medesimo Dicastero, 24 maggio 1939.

[3] Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 agosto 2015, proemio, III, in AAS 107 (2015) 959-960; Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Mitis et misericors Iesus, 15 agosto 2015, proemio, in AAS 107 (2015) 947.

[4] Cf. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Lettera circolare Visis actis, 24 luglio 1972; Istruzione Dignitas connubii, 25 gennaio 2005, art. 38, § 4; Congregazione per i Vescovi, Direttorio del ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum Successores», 22 febbraio 2004, nn. 68 et 180.

[5] Cf., a titolo esemplificativo, Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana all’inizio dell’anno giudiziario, 29 gennaio 2005, n. 4, in AAS 97 (2005) 165.

[6] Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 agosto 2015, proemio, in AAS 107 (2015) 959; cf. anche Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Mitis et misericors Iesus, 15 agosto 2015, proemio: «In forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina» (AAS 107 [2015] 948).

[7] Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Lettera circolare Inter cetera, 28 dicembre 1970, n. 5, in AAS 63 (1971) 482.

[8] Cf. Benedetto XVI, Allocuzione alla Sessione Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 4 febbraio 2011, in AAS 103 (2011) 116: «Ciò comporta tra l’altro, come la Lex propria indica, l’aggiornata raccolta di informazioni sullo stato ed attività dei tribunali locali attraverso la annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad inviare alla Segnatura Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da essi pervengono; l’individuazione di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei tribunali locali nonché l’esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta per l’amministrazione della giustizia. Si tratta di un’opera coordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un’amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente».

[9] Cf. cann. 1649 CIC e 1334-1336 CCEO.

[10] Cf. Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 agosto 2015, can. 1676 e art. 19 della Ratio procedendi, in AAS 107 (2015) 962-963, 970;  Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Mitis et misericors Iesus, 15 agosto 2015, can. 1362 e art. 19 della Ratio procedendi, in AAS 107 (2015) 950, 957.

[11] Cf. Benedetto XVI, Allocuzione alla Sessione Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 4 febbraio 2011, in AAS 103 (2011) 117: « La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza. Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la Lex propria e la posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica, permettono un’azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana, si rivela provvidenziale per la Chiesa. Le esortazioni e le prescrizioni con le quali codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Moderatori la conoscenza e l’adesione sia alle direttive proposte nelle annuali allocuzioni pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza rotale su specifici aspetti che si rilevano urgenti per i singoli tribunali».