Praedicate Evangelium:
Art. 194
La Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo
Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta
amministrazione della giustizia nella Chiesa.
Art. 195
§ 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è
costituito da Cardinali, Vescovi e presbiteri nominati dal
Romano Pontefice per cinque anni ed è presieduto dal Cardinale
Prefetto.
§ 2. Nel disbrigo degli affari del Tribunale il Prefetto è
coadiuvato da un Segretario.
Art. 196
La Segnatura Apostolica, quale Tribunale di giurisdizione
ordinaria, giudica:
1. le querele di nullità e le richieste di
restitutio in integrum contro le Sentenze della Rota
Romana;
2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone,
contro il diniego di un nuovo esame della causa deciso dalla
Rota Romana;
3. le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i
giudici della Rota Romana per atti posti nell’esercizio
della loro funzione;
4. i conflitti di competenza tra Tribunali, che non
dipendono dal medesimo Tribunale d’appello.
Art. 197
§ 1. La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per
la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi
singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato
che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto
impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel
procedere.
§ 2. In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di
legge, la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il
ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni
recati con l’atto di cui si tratta.
§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che
sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni
curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra
i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato.
Art. 198
Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di
giustizia in materia disciplinare, compete anche di:
1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della
giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere
misure, se necessario, nei confronti di ministri, di
avvocati o di procuratori;
2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica
per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;
3. giudicare circa qualsiasi richiesta relativa
all’amministrazione della giustizia;
4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;
5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come
pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione
dell’erezione di Tribunali
interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali,
nazionali e, se necessario, anche sovranazionali.
Art. 199
La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge.
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO E L’ATTIVITÀ DEI TRIBUNALI
- Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis,13 agosto 2011 (Prot. N. 42027/08 VT)
[Latino]
* * * PREMIO “MONS. ARCANGELO RANAUDO” 2018-2019
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