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SANTO PADRE

COLLEGIO CARDINALIZIO

CURIA ROMANA

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Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

 

Praedicate Evangelium:

Art. 194

La Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Art. 195

§ 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è costituito da Cardinali, Vescovi e presbiteri nominati dal Romano Pontefice per cinque anni ed è presieduto dal Cardinale Prefetto.

§ 2. Nel disbrigo degli affari del Tribunale il Prefetto è coadiuvato da un Segretario.

Art. 196

La Segnatura Apostolica, quale Tribunale di giurisdizione ordinaria, giudica:

1. le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le Sentenze della Rota Romana;

2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa deciso dalla Rota Romana;

3. le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota Romana per atti posti nell’esercizio della loro funzione;

4. i conflitti di competenza tra Tribunali, che non dipendono dal medesimo Tribunale d’appello.

Art. 197

§ 1. La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§ 2. In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di legge, la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni recati con l’atto di cui si tratta.

§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato.

Art. 198

Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare, compete anche di:

1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori;

2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;

3. giudicare circa qualsiasi richiesta relativa all’amministrazione della giustizia;

4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;

5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali.

Art. 199

La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge.


 

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO E L’ATTIVITÀ DEI TRIBUNALI

 

 

 

  • Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis,13 agosto 2011 (Prot. N. 42027/08 VT)
    [Latino]

 

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PREMIO “MONS. ARCANGELO RANAUDO” 2018-2019