GIOVANNI PAOLO II
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
VITAE MYSTERIUM
CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA
1. Il mistero della vita, di quella umana in particolare, attira in modo crescente l’attenzione degli studiosi, stimolati dalle straordinarie possibilità d’indagine che il progresso della scienza e della tecnica offre oggi alle loro ricerche. La nuova situazione, mentre apre affascinanti prospettive d’intervento sulle sorgenti stesse della vita, pone pure molteplici ed inediti interrogativi di ordine morale, che l’uomo non può trascurare senza correre il rischio di compiere passi forse irreparabili.
Consapevole di ciò, la Chiesa, che per mandato di Cristo è tenuta ad illuminare le coscienze degli uomini circa le esigenze morali che scaturiscono dalla loro natura, "dopo aver preso conoscenza dei dati della ricerca e della tecnica, intende proporre, in virtù della propria missione evangelica e del suo dovere apostolico, la dottrina morale rispondente alla dignità della persona e alla sua vocazione integrale" (Donum Vitae, 1). Compito particolarmente urgente nel nostro tempo, se si considera che "nell’accoglienza amorosa e generosa di ogni vita , soprattutto se debole e malata, la Chiesa vive oggi un momento fondamentale della sua missione, tanto più necessaria, quanto più dominante si è fatta una cultura di morte" (Giovanni Paolo II, Christifideles Laici, 38).
2. La presenza della Chiesa nel campo della sanità è plurisecolare e non di rado ha anticipato gli interventi dello Stato. Mediante la sua azione assistenziale e pastorale, essa continua ancor oggi a proclamare il "Vangelo della vita" nelle variabili situazioni storiche e culturali, avvalendosi di una pedagogia fedele alla verità evangelica ed attenta ai "segni dei tempi". Nell’ambito sanitario essa avverte, in particolare, il bisogno di approfondire ogni possibile conoscenza al servizio della vita umana, perché, là dove la tecnica non è in grado di fornire risposte esaustive, possa manifestarsi la "legge della carità". Una legge che ispira l’intera sua attività missionaria e che la spinge ad esprimere in modo sempre vivo ed attuale il messaggio di Cristo, venuto per dare la vita e per donarla in abbondanza (cfr. Gv. 10, 10).
3. Istituendo, l’11 febbraio 1985, la Pontificia Commissione, ora Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, ne indicai, tra le finalità, quella di "diffondere, spiegare e difendere gli insegnamenti della Chiesa in materia di sanità e favorirne la penetrazione nella pratica sanitaria" (Giovanni Paolo II, Dolentium hominum, 6). Finalità ribadita, per il suddetto Dicastero, dalla Costit. Apost. Pastor Bonus (Giovanni Paolo II, Pastor Bonus, art. 153). Ciò richiede che tutti gli operatori sanitari siano adeguatamente formati in materia morale e sui problemi della bioetica (cfr. Assemblea speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, 1991, Declaratio, 10), affinché sia manifesto che scienza e tecnica, poste al servizio della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, contribuiscono al bene integrale dell’uomo e all’attuazione del progetto divino di salvezza (cfr. Gaudium et Spes, 35).
4. In ordine al conseguimento di queste finalità, e raccogliendo le indicazioni espresse dai maggiori responsabili della pastorale sanitaria, e con la consapevolezza che, nel servizio alla vita, la Chiesa non può non incontrarsi con la scienza (Conc. Vat. II, Messaggio agli uomini di pensiero e di scienza, 8.12.1965), con il presente Motu proprio istituisco la Pontificia Accademia per la Vita che, secondo gli Statuti, è autonoma. Essa però è collegata e d opera in stretto rapporto con il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori sanitari. Essa avrà lo specifico compito di studiare, informare e formare circa i principali problemi di biomedicina e di diritto, relativi alla promozione e alla difesa della vita, soprattutto nel diretto rapporto che essi hanno con la morale cristiana e le direttive del Magistero della Chiesa.
5. La Pontificia Accademia per la Vita, con sede in Vaticano, sarà presieduta dal Presidente da me nominato, coadiuvato da un Consiglio e da un Consigliere ecclesiastico. Spetterà al Presidente della Pontificia Accademia convocarne l’Assemblea, stimolarne l’attività, approvarne la programmazione annua, vigilarne l’amministrazione, a norma di Statuti propri da sottoporre all’approvazione della Sede Apostolica. I membri dell’Accademia, da me nominati, saranno rappresentativi delle varie branche delle scienze biomediche e di quelle più strettamente legate ai problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita. Sono inoltre previsti Membri per corrispondenza.
6. Nell’invocare la divina assistenza sull’attività della nuova Accademia, i cui lavori non mancherò di seguire con vivo interesse, mi è grato impartire a tutti i suoi Membri e Collaboratori ed a quanti si adopereranno per la migliore riuscita di tale iniziativa, una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 11 febbraio 1994.
ALLEGATO
STATUTO
DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA
TITOLO I
ISTITUZIONE E FINE
Art. 1
La Pontificia Accademia per la Vita, con sede in Vaticano, è istituita dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II col fine di studiare in un'ottica interdisciplinare i problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita, di informare in maniera chiara, tempestiva e capillare i responsabili della Chiesa, delle varie istituzioni di scienze biomediche e delle organizzazioni socio-sanitarie su quanto è stato oggetto di studio, nonché di formare, nel rispetto del Magistero della Chiesa, a una cultura della vita. Nell'autonomia propria prevista dai presenti statuti, l'Accademia sarà collegata al Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari.
Art. 2
Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Accademia:
a) organizza ogni anno un'Assemblea Generale nel corso della quale viene approfondito, con un approccio multidisciplinare, un argomento di notevole rilevanza ed attualità;
b) studia le legislazioni vigenti nei diversi Paesi, gli orientamenti di politica sanitaria internazionale e le principali correnti di pensiero che hanno incidenza sulla cultura contemporanea della vita;
c) collabora con i Dicasteri della Curia Romana direttamente impegnati a servizio della vita, primi fra tutti la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Pontificio Consiglio per la Famiglia, oltre che con la Congregazione per l'Educazione Cattolica e col Pontificio Consiglio della Cultura;
d) promuove il coordinamento fra tutti coloro che – al di la dell'appartenenza religiosa – difendono la vita secondo l'insegnamento della Chiesa e sono disposti a fare una dichiarazione scritta proposta dall'Accademia stessa;
e) partecipa con i suoi rappresentanti alle più importanti iniziative scientifiche, biomediche, giuridiche, politiche, filosofiche, antropologiche, caritativo-assistenziali, morali, pastorali ... attinenti alle finalità di studio dell'Accademia;
f) pubblica i risultati dei suoi studi, delle sue ricerche e delle sue proposte.
TITOLO II
ORDINAMENTO
Art. 3
L'Accademia si compone di 70 membri, dei quali 10 sono nominati solo «perdurante munere» essendo scelti in ragione del loro ufficio. Essi vengono nominati dal Santo Padre sulla base della loro serietà professionale, della loro competenza e del loro inequivocabile servizio al diritto alla vita di ogni persona umana.
Al compiere l'80° anno di età i membri effettivi diventano membri «ad honorem».
Art. 4
Gli Accademici Pontifici sono scelti, senza alcuna discriminazione religiosa, fra le personalità ecclesiastiche, religiose e laiche appartenenti a diverse nazionalità e che rappresentano le discipline attinenti alla vita (medicina, scienze biologiche, teologia, diritto, filosofia, sociologia, antropologia).
Art. 5
Appartengono all'Accademia anche i membri corrispondenti che sono tramite con gli istituti e i centri «satellite» di studio e prassi della cultura della vita presenti nel mondo.
Art. 6
Per la promozione e la difesa dei principi circa il valore della vita e della dignità della persona in conformità con il Magistero della Chiesa, i nuovi Accademici sono invitati a firmare l'«Attestazione dei Servitori della Vita». La qualità di Accademico si perde nel caso di azione o dichiarazione pubblica e deliberata contraddittoria a questi principi.
Art. 7
Gli Accademici partecipano alle Tornate, vi fanno Comunicazioni o vi presentano Note e Memorie scientifiche; discutono e votano; hanno diritto di proporre nomine e soggetti di lavoro.
Art. 8
Alle singole Tornate dell'Accademia possono essere chiamati a partecipare personalità particolarmente esperte nelle problematiche in studio, purché in sintonia con il Magistero della Chiesa Cattolica.
Art. 9
La direzione ed il governo dell'Accademia spettano al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10
Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice; rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico.
Il Presidente rappresenta l'Accademia, la dirige e ne risponde di fronte al Sommo Pontefice; convoca e presiede il Consiglio Direttivo dell'Accademia, e pure le Tornate, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Il Presidente tiene i rapporti con il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari.
Il Presidente può farsi supplire nella presidenza delle Tornate da altri Accademici, membri del Consiglio, e può deputare un Accademico a supplire un consigliere impedito, ove non vi sia alcuna disposizione del Regolamento interno. Infine il Presidente può delegare, quando e come ritenga opportuno, uno o più Accademici a rappresentare l'Accademia.
Art. 11
Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente e da cinque Accademici, nominati dal Sommo Pontefice; essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio Accademico nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Accademia, che non sono degli Accademici. Il Consigliere Ecclesiastico dell'Accademia viene nominato dal Santo Padre.
Il Consiglio Accademico può nominare dei Cooperatori; i Corrispondenti e i Cooperatori sono sottoposti all'Art. 6 dello Statuto.
Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e quando sono approvate da questa maggioranza.
Art. 12
Le norme riguardanti l'attività del Consiglio Accademico e lo svolgimento delle riunioni sono fissate dal Regolamento dell'Accademia.
TITOLO III
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E STRUMENTI OPERATIVI
Art. 13
L'attività scientifica ed interdisciplinare della Pontificia Accademia per la Vita dovrà mantenere un vivo collegamento con il servizio pastorale della presenza della Chiesa nel mondo della sanità e della salute, ispirandosi a volontà di collaborazione anche con i medici non-cattolici e non-cristiani, purché riconoscano come fondamento morale essenziale della scienza e dell'arte medica la dignità dell'uomo e l'inviolabilità della vita umana dal concepimento alla morte naturale, come sono proposte dal Magistero della Chiesa.
Art. 14
Per rendere efficace la sua azione, la Pontificia Accademia per la Vita si avvale degli strumenti seguenti:
a) per lo studio
-la costituzione di gruppi di studio con particolare competenza sugli argomenti da trattare;
- la collaborazione con facoltà universitarie in cui si possa formare una vera cultura della vita.
b) per l'informazione
- la creazione di un apposito mezzo di informazione per far conoscere al pubblico gli studi, le ricerche e le attività dell'Accademia a servizio della vita;
- la diffusione, attraverso le riviste cattoliche internazionali e nazionali ed anche non-cattoliche, delle informazioni di maggior rilievo.
c) per la formazione
- la promozione e il sostegno delle ricerche fondamentali ed applicate nelle varie discipline attinenti alla vita, nonché dei corsi di aggiornamento di bioetica, particolarmente nei Paesi dove essa è maggiormente carente o dove particolari problemi sono maggiormente avvertiti;
- facendo capo, come a riferimento concreto, ad una istituzione sanitaria cattolica, nella quale, in maniera esemplare, siano ampiamente rispettate ed applicate le direttive della Chiesa in campo medico e sanitario.
TITOLO IV
MEZZI FINANZIARI
Art. 15
La Pontificia Accademia per la Vita è sostenuta finanziariamente da un'apposita Fondazione, dalle entrate derivanti da offerte e da contributi di provenienza sia pubblica che privata.
Art. 16
Lo Statuto della Fondazione ed eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione della Santa Sede.
Art. 17
Le norme relative allo stato giuridico, al funzionamento e alla rimunerazione del personale della Segreteria dell'Accademia sono fissate dal Regolamento proprio.
Art. 18
La Presidenza prepara una relazione annuale in merito alle risorse finanziarie della Pontificia Accademia.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Il Regolamento Interno dell'Accademia, presentato dal Presidente, udito il Consiglio Accademico, sarà sottoposto all'approvazione del Segretario di Stato. Esso contiene, oltre alle norme, a cui fa espresso riferimento il presente Statuto, ogni altra disposizione integrativa concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'Accademia.
Art. 20
Questo Statuto è approvato per tre anni e «ad experimentum». Superato tale periodo, esso sarà sottoposto a verifica. Eventuali modifiche di tale Statuto dovranno essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice.
Dal Vaticano, 11 Febbraio 1994.
GIOVANNI PAOLO II
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