CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)
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ISTRUZIONE
SULL’AFFILIAZIONE
DI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI
L’affiliazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla
Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium di S. S. Papa Francesco che
enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo
degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi
criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni
che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici,
attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di
una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate
negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.
Le affiliazioni sono apparse nel 1936, istituite dalla S. Congregatio de
Seminariis et studiorum Universitatibus. Dagli anni Sessanta in poi si sono
diffuse in Africa, Asia ed Europa. Con la Costituzione Apostolica
Sapientia
christiana (15 aprile 1979),
Papa Giovanni Paolo II ha voluto promuoverle
affermando che “è vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle
diocesi sia degli Istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Sacra
Teologia” (art. 62, § 2). In seguito, la Congregazione per l’Educazione
Cattolica ha emanato la Notio affiliationis theologicae, le Normae
servandae ad affiliationem theologicam exsequendam e la Conventio
ad affiliandum (1° agosto 1985) nonché la Notio affiliationis
philosophicae, le Normae servandae ad affiliationem philosophicam
exsequendam e la Conventio ad affiliandum (2 luglio 2014) riservando
però le affiliazioni ai Seminari Maggiori e alle Case di studi dei Religiosi.
Con lo sviluppo dell’educazione superiore nel mondo intero e per promuovere il
giusto riconoscimento delle qualifiche e titoli ottenuti presso le Istituzioni
accademiche ecclesiastiche da parte di chierici, laici e religiosi, è stato
necessario aggiornare la normativa vigente in materia di affiliazione. Dopo la
promulgazione della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium (8 dicembre
2017) di Papa Francesco e delle Ordinationes annesse (27 dicembre 2017),
approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la
Congregazione per l’Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e
profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio
degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della
Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull’affiliazione di
Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere
sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione
nelle varie parti del mondo.
Norme comuni
I. Ordinamento canonico per l’affiliazione di un Istituto
Art. 1. L’affiliazione di un Istituto si regge sull’articolo 63 della
Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e sugli articoli 50; 69 §§ 1 e
3 delle Ordinationes annesse alla Costituzione, nonché su quanto è
definito e descritto nella presente Istruzione, tenendo conto del diritto finora
applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, Ord., art. 1, § 1).
II. Nozione e particolarità dell’affiliazione
Art. 2. L’affiliazione di un Istituto, che si distingue dall’aggregazione
e dall’incorporazione (cfr VG, Ord., art. 50-51), è il suo collegamento
con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, il
corrispondente grado accademico di primo ciclo, ossia il baccalaureato (cfr VG,
art. 63, § 1).
Art. 3. L’Istituto affiliato, salvo diversa disposizione nei propri
Statuti, è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere
iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e
la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG,
art. 31; Ord., art. 26).
Art. 4. È compito e dovere della Facoltà affiliante assistere e vigilare
diligentemente sull’Istituto affiliato affinché la sua vita accademica si svolga
in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l’affiliazione
è di solito da istituire nella stessa regione (cfr. VG, Ord., art. 50).
Art. 5. Gli studi dell’Istituto affiliato devono adeguarsi alle norme
della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium e delle Ordinationes
annesse, per ciò che si riferisce al primo ciclo della Facoltà affiliante. La
condizione e la natura degli studi di un Istituto affiliato sono propriamente
accademiche e scientifiche, allo stesso modo del primo ciclo della Facoltà
affiliante.
III. Condizioni accademiche dell’Istituto affiliato
Art. 6. L’affiliazione non può essere concessa nel caso in cui l’Istituto non
possieda i requisiti necessari per il conseguimento del grado accademico del
primo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso
la connessione alla Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG,
art. 63, § 1). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:
§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale
utilità dell’erezione dell’Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri
modi.
§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell’Istituto devono essere tali da
poter soddisfare le condizioni del primo ciclo istituzionale.
§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato
(cfr VG, Ord., art. 19) o almeno la licenza (cfr VG, art. 50, § 1) e
siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).
§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.
§ 5. L’Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici
audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date
elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del primo ciclo.
Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei
seminari, completati dallo studio e dal lavoro personale, devono essere
sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di
studi universitari a tempo pieno.
Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell’Istituto affiliato devono essere
determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio di Facoltà (cfr
VG, Ord., art. 14) e poi dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
(cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è
prescritto negli Statuti della Facoltà o dell’Università. Le autorità
accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono
ipso iure autorità accademiche dell’Istituto affiliato, alle quali si
aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario
del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore e il Consiglio
d’Istituto. I compiti e gli offici di tutte queste autorità devono essere
definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).
§ 2. Per il Direttore, si richiede che sia scelto fra i docenti stabili.
§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, Ord.,
art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento
annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
Art. 9. Se l’Istituto affiliato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta
collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti
devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e
l'amministrazione dell’Istituto siano debitamente distinte dal governo e
dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).
IV. Concessione dell’affiliazione e del grado accademico
Art. 10. § 1. L’affiliazione è concessa tramite un decreto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr VG, art. 63, § 1).
§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all’Istituto affiliato la
personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva
già.
§ 3. Spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica concedere con decreto
la personalità giuridica a un Istituto affiliato appartenente a un’Università
civile.
Art. 11. L’affiliazione può essere concessa a quegli Istituti che si
saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere
favorevole sia dell’Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza
episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.
Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà affiliante (cfr VG,
art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, Ord., art. 14) - e di
Università, se la Facoltà è parte di un’Università - abbia costatato e approvato
diligentemente tutti i requisiti.
Art. 13. Il grado accademico di primo ciclo è conferito dalla Facoltà
affiliante, il cui nome (e quello dell’Università, se la Facoltà è parte di
un’Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, Ord., art. 38).
Art. 14. Il grado conferito è lo stesso che viene conferito nella Facoltà
affiliante al compimento del primo ciclo. La denominazione canonica
“baccalaureato” può essere accompagnata da un’altra dicitura secondo la prassi
universitaria civile del luogo purché, a) corrisponda realmente al baccalaureato
canonico, anzitutto rispetto all’ampiezza dei relativi studi; b) non sussista
alcun equivoco né con i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione
del grado canonico di secondo ciclo, ossia la licenza (cfr VG, art. 46-47).
Art. 15. L’eventuale denominazione locale di baccalaureato, che deve
essere uguale per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione culturale (cfr
VG, art. 47), ha bisogno dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione
Cattolica.
Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento del grado
accademico, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà affiliante o
all’Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, Ord.,
art. 38-39). L’Istituto affiliato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti
(per esempio il Transcript of records, dove si attestano gli esami
sostenuti).
V. Iter per l’ottenimento o il rinnovo dell’affiliazione
A) Esame previo e approvazione dell’Istituto da affiliare
Art. 17. La proposta di erezione di un Istituto affiliato deve essere formulata
dall’Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto,
il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la
responsabilità accademica dell'Istituto stesso.
Art. 18. La Facoltà affiliante, attraverso un suo delegato o la
commissione per l’affiliazione (cfr VG, Ord., art. 14), deve in primo
luogo verificare che l’Istituto da affiliare soddisfi le condizioni accademiche
prescritte (cfr VG, art. 63, § 1), anche attraverso visite in loco.
Art. 19. Se l’esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12)
della Facoltà (o dell’Università, se la Facoltà è parte di un’Università),
accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione,
trasmette alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, unitamente al suo
parere:
§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico
riscontrato nell’Istituto da affiliare;
§ 2. gli Statuti dell’Istituto da affiliare redatti in modo analogo a quelli
della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);
§ 3. l’ordinamento degli studi del primo ciclo dell’Istituto, distinto nei
singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili
per ciascuna disciplina (cfr VG, art. 41-42; Ord., art. 30);
§ 4. i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e
non stabili, dell’Istituto;
§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;
§ 6. la denominazione locale che eventualmente accompagna la denominazione
canonica “baccalaureato” (cfr VG, art. 46-47) e il suo fondamento nel diritto
civile o nel diritto ecclesiastico.
B) Compito della Congregazione per l’Educazione Cattolica
Art. 20. L’affiliazione viene di norma concessa ad quinquennium
experimenti gratia. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene
rinnovata ad alterum quinquennium. A fronte di un ulteriore riscontro
positivo, l’affiliazione viene concessa ad aliud quinquennium. I rinnovi
successivi saranno ad aliud quinquennium. Se le condizioni accademiche
dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei
docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari,
l’affiliazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
Art. 21. § 1. Perché la Congregazione per l’Educazione Cattolica possa concedere
l’affiliazione, è necessario che le autorità competenti della Facoltà affiliante
presentino il loro parere su ogni singolo candidato all’insegnamento.
§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono
ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la
missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla
o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium.
Art. 22. Per il rinnovo dell’affiliazione è necessaria la richiesta del
Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà affiliante (o dell’Università),
corredata da un’ampia relazione sull’esito finora ottenuto dell’affiliazione.
Norme speciali
Facoltà di Teologia
Art. 23. Secondo l’art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto affiliato a una Facoltà di Teologia deve
adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli
69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle
Ordinationes annesse, in riferimento al primo ciclo.
Art. 24. Gli studi dell’Istituto affiliato si protraggono per cinque anni
o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e comprendono un
biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e un triennio
teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili). Se
l’Istituto ha soltanto il triennio teologico istituzionale, è necessario che il
biennio filosofico sia compiuto prima (cfr VG, art. 74, a), facendo sempre una
chiara distinzione fra il biennio filosofico e gli studi delle Facoltà
ecclesiastiche di Filosofia (cf. VG, Ord., art. 64, § 5).
Art. 25. I docenti stabili delle discipline teologiche dell’Istituto devono
essere almeno sette. Di solito, essi sono così suddivisi: per la Sacra
Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la
teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la
patrologia e la storia ecclesiastica.
Art. 26. Nel caso di un Istituto con un primo ciclo quinquennale
filosofico-teologico che si conclude con il baccalaureato in teologia, il numero
dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due (cfr VG, Ord.,
69, § 3).
Art. 27. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al
termine del primo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova
equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente
conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG,
Ord., art. 58).
Art. 28. È vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi /
eparchie sia degli istituti religiosi siano affiliati ad una Facoltà di Teologia
(cf. VG, art. 63, § 2).
Art. 29. § 1. È peculiare compito dell’Istituto affiliato di curare la
formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di
coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici; per
questo è necessario che ci sia un congruo numero di docenti presbiteri (cfr VG,
art. 76, § 1).
§ 2. A tal fine vi siano anche speciali discipline, adatte ai seminaristi (cfr
Congregazione per il Clero, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis,
8 dicembre 2016, nn. 176-184); può, anzi, essere opportunamente istituito dallo
stesso Istituto affiliato – nel dialogo e nella reciproca collaborazione con i
formatori del Seminario Maggiore – l’Anno ministeriale, il quale è richiesto,
dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per il presbiterato, e può
concludersi col conferimento di uno speciale Diploma (cfr VG, art. 76, § 2).
Facoltà di Diritto Canonico
Art. 30. Non si può affiliare un Istituto di studi superiori a una
Facoltà di Diritto Canonico.
Facoltà di Filosofia
Art. 31. Secondo l’art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto affiliato a una Facoltà di Filosofia deve
adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli
81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle
Ordinationes annesse, in riferimento al primo ciclo.
Art. 32. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto affiliato si protraggono
per un triennio (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr
VG, art. 82, a).
Art. 33. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell’Istituto devono
essere almeno cinque (cfr VG, Ord., art. 69, § 2), distribuiti nel
seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in
filosofia dell’uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e
filosofia della conoscenza (cfr VG, Ord., art. 67, § 1).
Altra Facoltà
Art. 34. Secondo l’art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica
Veritatis gaudium, l’Istituto affiliato a un’altra Facoltà, che non sia di
Teologiao di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi
specificate negli articoli 85-87 della stessa Costituzione, nonché all’articolo
70 delle Ordinationes annesse.
Art. 35. Gli studi del primo ciclo dell’Istituto affiliato si protraggono
per tre anni o sei semestri (180 ECTS o crediti formativi comparabili).
Art. 36. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, Ord.,
art. 31) dell’Istituto affiliato devono essere almeno cinque.
Norme finali
Art. 37. La presente Istruzionetroverà applicazione il primo giorno dell’anno accademico 2021-2022 o dell’anno
accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.
Art. 38. § 1. I singoli Istituti già affiliati devono presentare, tramite la
Facoltà affiliante, gli Statuti e l’ordinamento degli studi, secondo la presente
Istruzione, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica entro l’8 settembre
2022.
§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all’ordinamento degli studi necessitano
dell’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 39. Solo la Congregazione per l’Educazione Cattolica può dispensare
dall’osservanza di qualche articolo di questa Istruzione.
Art. 40. Questa Istruzione sostituisce tutti i documenti (Notio affiliationis
theologicae, Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam,
Conventio ad affiliandum, Notio affiliationis philosophicae,
Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam, Conventio ad
affiliandum) finora vigenti.
Art. 41. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore,
contrarie a questa Istruzione.
Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento
della Congregazione per l’Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la
pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’8 dicembre
2020, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto
Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario |