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CONVEGNO DI STUDI
NELL’80° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

DISCORSO INTRODUTTIVO DEL CARD. TARCISIO BERTONE,
SEGRETARIO DI STATO DEL SANTO PADRE

Giovedì, 12 febbraio 2009

 

1. Sono lieto di poter presiedere la sessione inaugurale del Convegno di Studi organizzato in occasione dell’80.mo anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano. Ringrazio l’Em.mo Card. Giovanni Lajolo, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato, per il Suo gentile invito e mi congratulo con lui e con i suoi collaboratori per tale iniziativa di approfondimento e di riflessione, che ben completa quella dell’interessante Mostra allestita nel Braccio di Carlo Magno per documentare 80 anni di vita di questo “piccolo territorio con una grande missione”. Il mio saluto si rivolge a tutti i presenti, in particolar modo ai relatori del Convegno, che illustreranno la dimensione storica, giuridica, politica ed ecclesiale di questo Stato che costituisce un “unicum” nel panorama mondiale di ieri e di oggi.

Credo di interpretare correttamente la ragione dell’invito che mi è stato rivolto se la vedo nei legami che collegano l’azione dello Stato della Città del Vaticano con la Segreteria di Stato, che ho l’onore di guidare. Si tratta di vincoli di ordine storico e di carattere normativo, che trovano poi concreta attuazione in una collaborazione ed un interscambio pressoché quotidiano in tantissimi ambiti e a tutti i livelli.

Come è noto dal 1961 al 1984 la carica di Presidente della Pontificia Commissione preposta allo Stato della Città del Vaticano fu ricoperta proprio dai Segretari di Stato miei predecessori, a cominciare dal Card. Amleto Giovanni Cicognani, primo collaboratore del Beato Giovanni XXIII e poi di Papa Paolo VI, dal suo successore il Card. Jean Villot e poi, fino al 1984, dal Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato di Giovanni Paolo II. Nel 1984 quel Pontefice affidò allo stesso Card. Casaroli “alto e speciale mandato” a rappresentarlo nei riguardi dello Stato della Città del Vaticano. Ciò avvenne con il Chirografo “Le sollecitudini crescenti” del 6 aprile 1984, emanato in attuazione dell’art. 25 della Costituzione Apostolica “Regimini Ecclesiae Universae”, in base al quale: “Al Cardinale Segretario di Stato deve rispondere il Governatorato della Città del Vaticano”. Con il citato Chirografo il Pontefice affidava al suo primo e più diretto collaboratore, proprio mentre egli cessava dall’ufficio di Presidente della Pontificia Commissione, “alto e speciale mandato a rappresentarci nel governo civile dello Stato della Città del Vaticano e ad esercitare, in nostro nome e in nostra vece, - sempre riferendo a noi, specialmente nei casi di particolare importanza – i poteri e le responsabilità inerenti alla sovranità temporale sul medesimo Stato, dal quale è garantita l’indipendenza da ogni potestà terrena di questa Sede Apostolica romana che la Provvidenza ci ha chiamato a reggere”. Con tale provvedimento, senza nulla togliere all’esercizio dei poteri personali del Romano Pontefice sullo Stato, si “veniva in sostanza a configurare un istituto di supplenza parziale e provvisoria di funzioni sovrane, in qualche modo assimilabile a quello della luogotenenza”[1].

A sua volta nella nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, promulgata nel 2000 da Giovanni Paolo II, viene confermata “la posizione della Segreteria di Stato, per quanto riguarda il governo dello Stato della Città del Vaticano”[2]. Anzitutto vi si prevede, come già nella Legge Fondamentale del 1929, che la rappresentanza dello Stato Vaticano “nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato”[3]. Questo importante aspetto, su cui tornerò e che verrà più ampiamente affrontato nel corso del Convegno, connette strettamente l’attività del Governatorato e della Segreteria di Stato, tenuto conto dell’importanza, dell’ampiezza e della crescita della dimensione ad extra dello Stato.

Oltre che nell’ambito dei rapporti internazionali, la Legge Fondamentale del 2000 prevede un ruolo della Segreteria di Stato nell’esercizio del potere legislativo, ordinariamente affidato ad “una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio” [4]: tocca cioè alla Segreteria di Stato fare da tramite presso il Sommo Pontefice, al quale essa sottopone previamente i progetti di legge elaborati dalla Commissione [5]. Così pure, è previsto che “i bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato” [6].

Assai ampio è, infine, il dettato dell’art. 6 della stessa Legge Fondamentale, secondo il quale, nell’ambito dell’esercizio del potere esecutivo, “nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segreteria di Stato”. Dicevo dettato ampio, forse anche un po’ generico per forza di cose quello di questo articolo, la cui attuazione dipende dalla responsabile discrezionalità delle parti coinvolte.

Quindi, “si può parlare di un ruolo, diretto o indiretto, di supervisione sul Governo vaticano nel suo complesso da parte dell’organismo che, per sua natura, è più vicino al Pontefice”[7]. Non si tratta però di un intervento che esautori o ponga quasi sotto tutela gli organi di governo vaticani, ma che vuol garantire e favorire la finalità propria dello Stato della Città del Vaticano, di cui Arturo Carlo Jemolo ebbe ad affermare che “non è neppure pensabile una politica dello Stato della Città del Vaticano, e meno che mai una politica distinta da quella della S. Sede”[8].

Vorrei cogliere l’occasione per esprimere il mio apprezzamento e ringraziamento per l’intensa e positiva collaborazione che pressoché quotidianamente si espleta fra la Segreteria di Stato e gli organi dello Stato, soprattutto il Governatorato.

2. L’80.mo anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano è momento propizio per ricordare l’alta finalità della sua esistenza ed azione, per valutare come a tale finalità si sia corrisposto lungo questi otto decenni trascorsi e per cercare di intuire le modalità future che potrà assumere la missione propria dello Stato della Città del Vaticano.

Punto di partenza delle mie considerazioni è dunque l’intenzione di chi volle, attraverso i Patti Lateranensi e soprattutto col Trattato, questa realtà statuale. Ci mettiamo perciò in ascolto della parola di Pio XI, questo grande Pontefice che è il vero ideatore e fondatore dello Stato della Città del Vaticano. Esso è infatti opera della sua tenacia, realismo, cultura e lungimiranza, dimostrate del resto anche in tanti altri momenti e di fronte a molti gravi problemi che segnarono la Chiesa e la società durante il suo Pontificato. Lo stesso Pontefice ha messo in rilievo gli aspetti salienti della sua personalità in rapporto alla soluzione della Questione Romana, affermando: “E qualche volta siamo stati tentati di pensare… che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti”[9].

Nel giorno stesso della firma dei Patti Lateranensi, incontrando i parroci e i quaresimalisti di Roma, Pio XI affermò che era stato concluso con l’Italia “un Trattato inteso a riconoscere e, per quanto «hominibus licet», ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale) e che evidentemente è necessaria e dovuta a Chi, stante il divino mandato e la divina rappresentanza ond’è investito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena”[10]. Analoghi concetti li ritroviamo nel discorso rivolto ai professori e agli studenti dell’Università del Sacro Cuore di Milano il 13 febbraio 1929: “Il Trattato non avendo avuto altro fine che quello di regolare nei termini della più assoluta indispensabilità e sufficienza la condizione giuridica, essenziale della Santa Sede e del Romano Pontefice, di Quegli che per la divina responsabilità di cui è investito, qualunque nome egli abbia e in qualunque tempo egli viva, non può essere sottoposto a nessuna sudditanza, questo fine sarebbe stato raggiunto non appena si fossero avute le indispensabili condizioni di vera sovranità, che (almeno nelle presenti condizioni della storia) non è riconosciuta se non attraverso ad una certa misura di territorialità”[11].

Con grande precisione Pio XI ricorda che la Santa Sede non acquisisce la sua sovranità con il Trattato Lateranense; infatti, di tale patto essa è soggetto contraente con l’allora Regno d’Italia. La sovranità della Sede Apostolica è un fatto incontestato e vissuto anche negli anni dopo Porta Pia, dal 1870 al 1929, come appare dal continuato esercizio dello ius legationis attivo e passivo e dello ius tractandi, così come dalla sua presenza e azione a livello internazionale, ad esempio, con le mediazioni pontificie in casi di conflitto fra Stati. La creazione dello Stato della Città del Vaticano si può dire che “aggiunge” a questa sovranità quella di carattere territoriale: il Pontefice diviene sovrano di un piccolo stato territoriale, come diceva Pio XI, perché “una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale”[12].

Ciò spiega anche il motivo delle dimensioni esigue, quasi simboliche, del territorio. Fu lo stesso Pontefice a illustrare le ragioni di tale scelta: “Forse alcuni troveranno troppo poco di territorio, di temporale. Possiamo dire… che è veramente poco, pochissimo, il meno possibile, quello che abbiamo chiesto in questo campo: e deliberatamente, dopo aver molto riflettuto, meditato e pregato. E ciò per alcune ragioni che Ci sembrano e buone e gravi”. Pio XI indica quindi questi motivi, il primo dei quali è stata la volontà di facilitare le trattative: “Innanzi tutto abbiamo voluto mostrare di essere pur sempre il Padre che tratta coi figli, che è dire la disposizione Nostra a non rendere le cose più complicate, e più difficili, ma più semplici e più facili”. Si è poi voluto tener conto di una certa “ipersensibilità”, che temeva una diminuzione della sovranità territoriale italiana: “Inoltre volevamo calmare e far cadere tutti gli allarmi, volevamo rendere addirittura ingiuste, assolutamente irragionevoli, tutte le recriminazioni fatte o da farsi in nome di una, stavamo per dire, superstizione di integrità territoriale del paese…”. Infine, il Papa ha voluto dimostrare che non vi erano mire di potere terreno: “In terzo luogo volevamo mostrare in un modo perentorio che nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere;.. . dunque almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio, senza del quale questa non potrebbe sussistere, perché non avrebbe dove poggiare”. In questo modo, “sarà chiaro, speriamo, a tutti, – così proseguiva Pio XI - che il Sommo Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l’esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in beneficio di uomini; non esitiamo a dire che Ci compiacciamo che le cose stiano così; Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall’immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire[13]. Ed anzi osserva con una lucidità che non possiamo non ammirare: “non si riflette forse abbastanza quel che significhi di incomodo e di pericoloso (diciamo al giorno d’oggi) aggiungere al governo universale della Chiesa, l’amministrazione civile di una popolazione per quanto minuscola. La piccolezza del territorio Ci premunisce contro ogni incomodo e pericolo di questo genere”[14] .

Ricordiamo che quella che pare a noi oggi una realtà pacifica, scontata, non lo era affatto quando Pio XI la volle. “I giuristi di tutto il mondo rimangono stupiti di fronte a questa singolare creatura, creata ancora una volta dalla fantasia italiana”[15].

Ecco, dunque, la finalità per cui esiste ed esiste con le sue esigue dimensioni lo Stato della Città del Vaticano: essere, come ricordava il Card. Lajolo di recente, “uno scudo territoriale”, grazie al quale viene assicurata “con una garanzia stabile e internazionalmente inoppugnabile, l’indipendenza del Papa da qualsiasi potere politico e la sua libertà totale da condizionamenti esterni nella guida della Chiesa universale”[16].

3. Sono trascorsi otto decenni dalla fondazione dello Stato della Città del Vaticano. Può sembrare un periodo tutto sommato limitato nella vita di un stato, cioè di un ente che in altri casi può vantare una storia secolare. Non dimentichiamo però che questi decenni si collocano in gran parte in quel XX secolo che è stato definito il “secolo breve”, anche a motivo delle profonde e rapide trasformazioni che la società ha conosciuto nell’arco di tale secolo. Anche la Chiesa e la Santa Sede sono state coinvolte in questa veloce corsa del tempo durante il secolo scorso, e perciò è legittimo chiedersi come lo Stato della Città del Vaticano ha saputo far fronte alle sfide che gli eventi rapidamente susseguitisi hanno posto alla sua missione di essere “conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica” e “mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo”[17].

Lasciando ai relatori del Convegno un’analisi più particolareggiata della storia dello Stato della Città del Vaticano, vorrei limitarmi anche qui ad alcuni accenni.

Solo dieci anni dopo la sua fondazione il nuovo Stato si trovò ad affrontare la difficile situazione creata dallo scoppio della seconda guerra mondiale. A questo riguardo è illuminante fare un confronto con la situazione vissuta dalla Santa Sede durante il conflitto mondiale degli anni 1914-1918, quando appunto essa era priva di una sovranità di carattere territoriale. Certamente anche allora essa sviluppò un’intensa azione di promozione della pace e di carità, ma con limitazioni notevoli. Pensiamo al fatto che i diplomatici accreditati presso la Santa Sede dai Paesi in guerra con l’Italia dovettero abbandonare Roma o che la stessa azione ecclesiale, diplomatica e caritativa della Santa Sede era condizionata dal controllo dello Stato italiano. Diversa ci appare, invece, la situazione soprattutto a partire dal 1940, quando anche l’Italia entrò nel secondo conflitto mondiale. La Santa Sede, proprio grazie al riconoscimento di una sovranità anche territoriale, poté continuare a interagire anche con i rappresentanti diplomatici dei Paesi in guerra con l’Asse, i quali trovarono accoglienza entro lo Stato della Città del Vaticano. Da questo suo territorio, poi, il Pontefice poté svolgere un’intensa opera di carità verso tutta l’Europa, soccorrendo materialmente le popolazioni colpite e permettendo contatti fra coloro che la guerra aveva separato.

In più, questa volta i fronti di combattimento purtroppo non erano più lontani dall’Urbe: i bombardamenti raggiunsero anche la Città Eterna. A partire dal settembre 1943 poi Roma venne militarmente occupata, e, fino al giugno 1944, lo Stato della Città del Vaticano si trovò circondato da un potere politico-militare, il Reich tedesco, con il quale la Santa Sede aveva non pochi conflitti aperti. Durante quello che è stato definito “l’inverno più lungo” lo Stato Vaticano, oltre alle zone extraterritoriali della Santa Sede (pensiamo al Pontificio Seminario Maggiore del Laterano, all’Abbazia di S. Paolo fuori le Mura o alle Ville Pontificie di Castelgandolfo) e ai molti edifici religiosi – monasteri, conventi, istituti, parrocchie – di Roma, divenne luogo di rifugio per molti, ebrei romani, ufficiali e soldati italiani, perseguitati politici...[18] La presenza dello Stato Vaticano fu inoltre una difesa per l’incolumità di Roma, nel cui tessuto urbano il Vaticano è totalmente integrato, e come tale esso venne percepito dalla popolazione, che durante le ore di pericolo accorreva sotto il Colonnato berniniano e che nel giugno 1944 acclamò Pio XII come “Defensor Civitatis”. Ben difficilmente tutto questo si sarebbe potuto realizzare senza l’esistenza dello Stato della Città del Vaticano.

Ma l’apporto che l’organizzazione funzionale dello Stato ha fornito e fornisce all’attività della Chiesa universale e della Sede Apostolica non appare solo in ore drammatiche come quelle appena ricordate. Possiamo pensare qui, ad esempio, a quanto lo Stato Vaticano, offrendo un supporto di tipo organizzativo, ha contribuito allo svolgimento del Concilio Vaticano II, alla celebrazione delle assemblee del Sinodo dei Vescovi e degli Anni Santi fino al Grande Giubileo dell’anno 2000, o, più recentemente, in occasione dei funerali di Giovanni Paolo II e dell’elezione del Santo Padre Benedetto XVI, che hanno richiamato a Roma le massime Autorità politiche del mondo e folle impressionanti.

Del resto, possiamo dire che quotidianamente tutta la Curia Romana si avvale dei molteplici servizi (comunicazioni, trasporti, sanità, sicurezza…) che lo Stato della Città del Vaticano le mette a disposizione e grazie ai quali essa può svolgere con serenità ed efficacia i suoi compiti a vantaggio della Chiesa universale e della famiglia dei popoli. Immaginiamo quanto meno agevole sarebbe il lavoro dei diversi Dicasteri, Istituzioni ed Uffici della Santa Sede senza questo supporto! Si tratta certo di due organizzazioni ben distinte fra loro, ma appunto anche molto collegate da questa collaborazione. Sento il dovere di esprimere qui la riconoscenza di tutta la Curia Romana allo Stato Vaticano, in particolare al Governatorato, e a tutti i suoi responsabili e collaboratori per l’opera preziosa, anche se spesso non appariscente, che .svolgono

Non dimentichiamo poi che, con l’intensificarsi della mobilità umana, facilitata dei moderni mezzi di trasporto, in questi anni sono sempre più grandi i numeri di pellegrini e turisti che varcano le soglie della Città del Vaticano, per visitare quella che ben a ragione è stata riconosciuta come parte del patrimonio dell’umanità. A questo proposito, mi piace ridare la parola al fondatore dello Stato, il Papa Pio XI, il quale metteva ben in luce la grandezza sotto questo profilo del suo piccolo Stato: “Vero è che Ci sentiamo pure in diritto di dire che quel territorio che Ci siamo riservati e che Ci fu riconosciuto è bensì materialmente piccolo, ma insieme è grande, il più grande del mondo, da qualunque altro punto di vista lo si contempli. Quando un territorio può vantare il colonnato del Bernini, la cupola di Michelangelo, i tesori di scienza e di arte contenuti negli archivi e nelle biblioteche, nei musei e nelle gallerie del Vaticano; quando un territorio copre e custodisce la tomba del Principe degli Apostoli, si ha pure il diritto di affermare che non c’è al mondo territorio più grande e più prezioso”[19]. Tutti noi siamo testimoni di come anche sotto questo profilo l’organizzazione dello Stato della Città del Vaticano abbia saputo e sappia adeguatamente corrispondere a questa richiesta spirituale e culturale sempre crescente.

Possiamo quindi affermare che negli ultimi ottant’anni lo Stato Vaticano è stato all’altezza delle attese presenti al momento della sua fondazione e poi di quelle via via emergenti.

4. La ricorrenza dell’80° di fondazione dello Stato non è solo un momento per una visione retrospettiva, ma costituisce un’occasione anche per cogliere le nuove modalità con cui lo Stato della Città del Vaticano dovrà realizzare la sua missione, in un contesto assai diverso da quello del momento della sua fondazione.

Occorre dar atto che in questi ultimi anni si è messo in moto un processo di adeguamento dal punto di vista normativo ed organizzativo. Ciò appare, ad esempio, dall’emanazione della nuova Legge Fondamentale, promulgata da Giovanni Paolo II in sostituzione di quella del 7 giugno 1929 e voluta appunto per rendere lo Stato della Città del Vaticano “sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso” [20]. Vi è stata poi – per menzionare solo due fra i più rilevanti adeguamenti normativi - la promulgazione della Legge sul governo dello Stato [21] nel 2002, “che ha riordinato l’intera struttura esecutiva dello Stato nonché l’organizzazione amministrativa del Governatorato” [22], e della Legge sulle fonti del diritto [23], che è entrata in vigore il 1° gennaio scorso ed ha suscitato su alcuni organi di stampa ingiustificati clamori. Sono state così riviste alcune delle sei leggi-cardine emanate da Pio XI al momento della fondazione dello Stato [24]; e, a tal riguardo, il nostro pensiero riverente, oltre che all’Avv. Francesco Pacelli, va all’opera compiuta dal grande giurista Federico Cammeo, che pose le basi dell’ordinamento giuridico vaticano e di cui fu anche il più autorevole commentatore [25]. Ma in questi ultimi anni sono stati molti gli interventi legislativi e amministrativi della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato, che vengono plasmando il volto attuale e futuro dello Stato, tenendo conto delle nuove esigenze che emergono; basti qui citare, da un lato, i recenti provvedimenti presi in materia di sicurezza del lavoro e, dall’altro, le molte opere sia nuove sia ristrutturate che sono state realizzate in territorio vaticano. Si tratta di un processo tuttora in corso, che porterà certo a nuovi provvedimenti e per rivedere la normativa finora vigente e per regolare realtà nuove.

Considerando le situazioni nuove con le quali si è ultimamente confrontato e dovrà ancora confrontarsi lo Stato Vaticano vorrei segnalare il fatto che esso è sempre più in contatto con la comunità internazionale e, in particolare, con l’Unione Europea.

Fin dal suo sorgere esso ebbe una proiezione internazionale, se pensiamo che “in nome dello S.C.V. la Santa Sede avviò trattative già nel 1929 con l’Unione Postale Internazionale (UPI) e con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), divenendone membro a tutti gli effetti”[26]. Da allora e soprattutto negli ultimi decenni – come verrà illustrato anche nel corso di questo Convegno – “lo S.C.V. compare esplicitamente in una serie di atti internazionali ed è presente a diverso titolo in molteplici organismi internazionali” [27]. Anche la nuova Legge Fondamentale ha presente questa realtà, quando menziona i rapporti dello Stato non solo “con gli Stati esteri”, ma anche “gli altri soggetti di diritto internazionale”[28]. Lo scorso anno vi è stata, ad esempio, l’ammissione con voto unanime dello Stato della Città del Vaticano all’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). Vorrei a questo riguardo notare che tale proiezione internazionale dello Stato della Città del Vaticano costituisce uno dei settori di più stretta collaborazione con la Segreteria di Stato, a cui mi sono riferito prima.

In particolare, la collocazione geografica e il particolare rapporto con la Repubblica Italiana, che ne è membro, sono motivo di una peculiare relazione dello Stato della Città del Vaticano con l’Unione Europea.

Con il Trattato firmato ottant’anni or sono l’Italia non ha solamente riconosciuto l’esistenza di questo Stato-enclave, ma si è assunta l’impegno di garantire ciò che permette a questo di vivere ed operare. Pensiamo, ad esempio, all’art. 6 del Trattato Lateranense che impegna l’Italia a garantire tutta una serie di servizi pubblici (dotazione d’acqua, collegamento ferroviario, servizi di comunicazione…). Desidero qui dare atto alle Autorità di Governo italiane di aver sempre dimostrato fattiva volontà di adempiere agli impegni assunti. Ora la Parte italiana deve tenere conto della sua appartenenza europea anche nell’adempimento dei suoi impegni pattizi con la Santa Sede, perché ambiti della sua sovranità sono regolati non solo da leggi nazionali, ma anche da disposizioni di carattere comunitario. Per questo, ad esempio, nel 2007 è stato firmato un Protocollo di attuazione alla Convenzione Doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Italia del 1930: a tale Accordo si è giunti anche in considerazione degli “obblighi derivanti all'Italia dalla appartenenza alla Comunità Europea, in particolare per la tutela degli interessi finanziari comunitari”[29].

A sua volta, “l’Unione Europea ha rappresentato negli ultimi anni uno dei principali punti di riferimento dell’attività normativa dello Stato Vaticano”[30]. Un esempio di ciò si ha nell’assunzione della moneta unica europea, avvenuta con la Convenzione monetaria del 2000 tra la Santa Sede a nome dello Stato della Città del Vaticano e l’Italia per conto della Comunità Europea. A seguito di ciò, “anche nello Stato Vaticano si è adottato un insieme di norme di natura monetaria, di ordine finanziario di carattere penale, di controllo, ecc., in linea con le direttive dell’Unione” [31]. Ma vi sono nella normativa vaticana anche altri rimandi al diritto comunitario [32] ed è probabile che in futuro questi richiami si accrescano “perché nell’ambito geografico in cui il diritto vaticano si trova a dover operare verranno progressivamente impiantate molte altre direttive dell’Unione Europea”[33].

Mi auguro che anche questo Convegno possa offrire degli utili contributi anche per valutare e affrontare questa problematica del rapporto fra l’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano e le normative di carattere comunitario.

5. Queste mie riflessioni, che volgono a conclusione, non hanno in alcun modo la pretesa di anticipare e ancor meno esaurire i molti temi che i relatori affronteranno e approfondiranno via via.

Ho inteso semplicemente richiamare anzitutto le ragioni che giustificano la nascita, l’esistenza e l’attività dello Stato, che oggi ha raggiunto ottant’anni di vita. Come ha scritto Pietro Agostino D’Avack, esso deve garantire alla Santa Sede “la piena e visibile sovranità e indipendenza nella sfera temporale e politica per la più perfetta applicazione dei suoi compiti religiosi e spirituali”[34].

E ho voluto altresì accennare ad alcuni aspetti del passato non lungo ma intenso di questo Stato sui generis, al suo operoso presente e alle prospettive di un futuro, che auguriamo sia sempre all’insegna di una creativa fedeltà agli scopi per cui lo Stato della Città del Vaticano è stato pensato e voluto ottant’anni or sono.

 

[1] G. DALLA TORRE, L’ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico, in F. CAMMEO, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, 503.

[2]J. I. ARRIETA, Codice di norme vaticane, 151.

[4] ID., art. 3 § 1.

[5] Cfr. ID., art. 4 § 3.

[6] ID., art. 12.

[7] C. CARDIA, La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva, in Ius Ecclesiae, 13 (2001), p. 330

[8] A. C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, pp. 274-275.

[9] PIO XI, Allocuzione “Vogliamo anzitutto”, 13 febbraio 1929.

[10] PIO XI, Allocuzione “Il nostro più cordiale”, 11 febbraio 1929.

[11] PIO XI, Allocuzione “Vogliamo anzitutto”, 13 febbraio 1929.

[12] PIO XI, Allocuzione “Il nostro più cordiale”, 11 febbraio 1929.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] C. CARDIA, Le sfide della laicità, 71.

[16] Intervista ad “Avvenire”, 16 dicembre 2008.

[18] Sui mesi dell’occupazione tedesca di Roma e l’azione della Santa Sede in quel periodo si veda, ad esempio, la recente pubblicazione di A. RICCARDI, L' inverno più lungo. 1943-44: Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma.

[19] PIO XI, Allocuzione “Il nostro più cordiale”, 11 febbraio 1929.

[22] J. I. ARRIETA, Codice di norme vaticane, 32.

[23] Legge n. LXXI sulle fonti del diritto.

[24] Cfr. G. DALLA TORRE, L’ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico, in F. CAMMEO, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, 488.

[25] Cfr. ID., 486ss.

[26] C. CARDIA, Vaticano e Santa Sede dal Trattato lateranense a Giovanni Paolo II, in P. A. D’AVACK, Vaticano e Santa Sede, 41-42. Lo Stato della Città del Vaticano fu ammesso all’Unione Postale il 1° giugno 1929, cioè ancor prima dello Scambio degli strumenti di ratifica dei Patti Lateranensi (7 giugno 1929).

[27] ID., 41.

[29] Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 della Convenzione Doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Italia del 30 giugno 1930, Preambolo.

[30] J. I. ARRIETA, Codice di norme vaticane, 55.

[31] Ibid.

[32] Cfr., ad esempio, Regolamento della Direzione dei servizi sanitari, art. 3

[33] J. I. ARRIETA, Codice di norme vaticane, 56.

[34] P. A. D’AVACK, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, 190

 

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