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CONGREGAZIONE PER GLI ISTUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
“COR ORANS”
ISTRUZIONE APPLICATIVA DELLA
COSTITUZIONE APOSTOLICA “VULTUM DEI QUAERERE”
SULLA VITA CONTEMPLATIVA FEMMINILE
INTRODUZIONE
Cuore orante nella Chiesa e per la Chiesa la vita contemplativa femminile,
custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica, è stata sempre testimone
visibile di misteriosa e multiforme santità ed arricchisce la Chiesa di Cristo
con frutti di grazia e di misericordia[1].
Con lo sguardo rivolto a tale peculiare forma della sequela di Cristo,
Papa Pio XII, il 21 novembre 1950, pubblicava la Costituzione Apostolica
Sponsa Christi Ecclesia[2]
avente come oggetto la vita monastica
femminile. In detto documento, il Romano Pontefice riconosceva i monasteri di
monache come veri monasteri autonomi[3] e caldeggiava la nascita delle
Federazioni[4]
come strutture di comunione per far superare l’isolamento dei
monasteri al fine di favorire la conservazione del comune carisma e la
collaborazione in varie forme di reciproco aiuto, dando delle indicazioni per l’accommodata
renovatio[5]
di quello che era definito l’Istituto delle monache,
soprattutto sul tema della clausura[6]. Di fatto
Papa Pio XII anticipava per i
monasteri di monache quanto il
Concilio Vaticano II avrebbe chiesto alcuni anni
più tardi a tutti gli Istituti religiosi[7].
Come ricordava lo stesso
Papa Pio XII all’inizio della Costituzione
Apostolica che, quasi come introduzione storica, delinea nei tratti essenziali
le varie fasi della vita consacrata femminile nella Chiesa[8], nel corso dei
secoli, l’intendimento e il progetto dei fondatori, sanciti dalla competente
autorità della Chiesa, ha arricchito la Chiesa, Sposa di Cristo, di una
moltitudine di carismi, modellando varie forme di vita contemplativa in diverse
tradizioni monastiche e differenti famiglie carismatiche[9].
La peculiarità del documento, che trattava della disciplina/normativa comune
all’Istituto delle monache, del monastero autonomo e della Federazione tra
monasteri autonomi, ha dato lunga vita alla Costituzione Apostolica
Sponsa Christi Ecclesia,
che è rimasta in vigore anche dopo la celebrazione del
Concilio Vaticano II e la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, sino al
presente.
Infatti Papa Francesco, promulgando il 29 giugno 2016 la Costituzione
Apostolica
Vultum Dei quaerere per aiutare le contemplative a raggiungere
il fine proprio della loro specifica vocazione, ha invitato a riflettere e a
discernere su dei precisi contenuti[10]
legati alla vita consacrata in generale
ed alla tradizione monastica in particolare, ma non ha inteso abrogare la
Sponsa Christi Ecclesia che è stata derogata solo in alcuni punti[11]. Di
conseguenza i due documenti pontifici sono da ritenersi come normativa in vigore
per i monasteri di monache e devono essere letti in un’ottica
unitaria.
Papa Francesco,
sulla scia di quanto insegnato da
Papa Pio XII e ribadito dal
Concilio Ecumenico Vaticano II, ha inteso presentare nella
Vultum Dei quaerere l’intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa negli ultimi
decenni, alla luce degli insegnamenti dello stesso Concilio e considerate le
mutate condizioni socio-culturali[12], ribadendo che “la vita contemplativa
femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore orante,
custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone
visibile di misteriosa e multiforme santità”[13].
Di conseguenza, dal momento che gli Istituti interamente dediti alla
contemplazione occupano sempre un posto eminente nel corpo mistico di Cristo
“per quanto urgente sia la necessità dell’apostolato attivo, i membri di tali
Istituti non possono essere chiamati a prestare l’aiuto della loro opera nei
diversi ministeri pastorali”[14].
Per mandato del Santo Padre[15], la
Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica ha redatto la presente Istruzione
applicativa della Costituzione Apostolica
Vultum Dei quaerere, offerta
“alla Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri di rito latino”[16],
Istruzione che intende rendere chiare le disposizioni della legge, sviluppando e
determinando i procedimenti nell’eseguirla[17].
NORME GENERALI
1. Con il nome di monache, a norma del diritto, si intendono, oltre
alle religiose di voti solenni anche quelle che nei monasteri professano voti
semplici, sia perpetui che temporanei. La Chiesa, fra le donne consacrate a Dio
mediante la professione dei consigli evangelici, designa le sole monache
all’impegno della preghiera pubblica, che in suo nome innalza a Dio, come
comunità orante nell’Ufficio divino da celebrarsi in coro.
2. Al legittimo nome di monache non si oppone 1) la professione
semplice emessa legittimamente nei monasteri; 2) l’esercizio di opere di
apostolato congiunto alla vita contemplativa sia per istituzione approvata e
confermata dalla Santa Sede per alcuni Ordini, sia per legittima prescrizione o
concessione della Santa Sede in favore di alcuni monasteri.
3. Tutti i monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici
possono chiedere alla Santa Sede la restaurazione dei voti solenni.
4. La forma particolare di vita religiosa che le monache devono
fedelmente vivere, secondo il carisma del proprio Istituto, e alla quale vengono
destinate dalla Chiesa è la vita contemplativa canonica. Con il nome di vita
contemplativa canonica non si intende quella interna e teologica alla quale
sono invitati tutti i fedeli in forza del battesimo, ma la professione esterna
della disciplina religiosa che, sia attraverso esercizi di pietà, orazione e
mortificazione, sia per le occupazioni cui le monache devono attendere, è
talmente ordinata alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta
l’azione possono facilmente e devono efficacemente essere imbevute dal
desiderio di essa.
5. Per Santa Sede nella presente Istruzione si intende la
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica.
6. Con il nome di monastero sui juris si intende la casa
religiosa della comunità monastica femminile che, avendo i requisiti per una
reale autonomia di vita, è stata legittimamente eretta dalla Santa Sede e gode
di autonomia giuridica, a norma del diritto.
7. Con il nome di Federazione di monasteri si intende
una struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto,
eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, perché nella condivisione
del medesimo carisma i monasteri federati superino l’isolamento e promuovano
l’osservanza regolare e la vita contemplativa.
8. Con il nome di Associazione dei monasteri si intende una
struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto eretta
dalla Santa Sede perché, nella condivisione del medesimo carisma, i monasteri
associati collaborino tra di loro secondo gli Statuti approvati dalla Santa
Sede.
9. Con il nome di Conferenza dei monasteri si intende una
struttura di comunione tra monasteri autonomi, appartenenti ad Istituti diversi
e presenti in una medesima regione, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli
Statuti, al fine di promuovere la vita contemplativa e di favorire la
collaborazione tra i monasteri in contesti geografici o linguistici
particolari.
10. Con il nome di Confederazione si intende una struttura di
collegamento tra Federazioni di monasteri, eretta dalla Santa Sede che ne
approva gli Statuti, per lo studio di temi relativi alla vita contemplativa in
relazione al medesimo carisma, per dare indirizzo unitario ed un certo
coordinamento all’attività delle singole Federazioni[18].
11. Con il nome di Commissione Internazionale si intende un organo
centralizzato di servizio e di studio a beneficio delle monache di un medesimo
Istituto, eretto o riconosciuto dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, per
lo studio di temi relativi alla vita contemplativa in relazione al medesimo
carisma[19].
12. Con il nome di Congregazione monastica si intende una
struttura di governo, eretta dalla Santa Sede, tra più monasteri autonomi del
medesimo Istituto, sotto l’autorità di una Presidente, che è Superiora maggiore
a norma del diritto[20], e di un capitolo generale, che nella Congregazione
monastica è la suprema autorità, a norma delle Costituzioni approvate dalla
Santa Sede.
13. Quanto disposto dalla presente Istruzione per la Federazione dei
monasteri è ugualmente valido anche per l’Associazione dei
monasteri e per la Conferenza dei monasteri, tenendo conto della loro
peculiare natura e dei propri Statuti, approvati dalla Santa Sede.
14. Quanto disposto dalla presente Istruzione per la Federazione dei
monasteri si applica congrua congruis referendo alla Congregazione
monastica femminile, a meno che non sia disposto altro dal diritto universale e
proprio o non risulti altrimenti dal contesto o dalla natura delle cose.
CAPITOLO PRIMO
IL MONASTERO AUTONOMO
15. Il monastero sui juris è una casa religiosa che gode di
autonomia giuridica: la sua superiora è una Superiora maggiore[21], la sua
comunità è stabilmente costituita per il numero e la qualità dei membri, per il
diritto stesso è sede di noviziato e di formazione, gode di personalità
giuridica pubblica e i suoi beni sono beni ecclesiastici.
16. La Chiesa riconosce ad ogni monastero sui juris una giusta
autonomia giuridica, di vita e di governo, mediante la quale la comunità delle
monache può godere di una propria disciplina ed essere in grado di conservare la
sua indole e tutelare la propria identità[22].
17. L’autonomia del monastero favorisce la stabilità di vita e l’unità
interna della comunità, garantendo le condizioni per la vita delle monache,
secondo lo spirito e l’indole dell’Istituto di appartenenza[23].
18. L’autonomia giuridica di un monastero di monache, per potersi
ottenere, deve presupporre una reale autonomia di vita, cioè la capacità di
gestire la vita del monastero in tutte le sue dimensioni (vocazionale,
formativa, governativa, relazionale, liturgica, economica…). In tal caso un
monastero autonomo è vivo e vitale[24].
19. Un monastero di monache, come ogni casa religiosa, viene eretto
tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto[25].
I. La fondazione
20. La fondazione di un monastero di monache, tenuto presente quanto
stabilito al n. 39 della presente Istruzione, può avvenire o ad opera di un
singolo monastero o attraverso l’azione della Federazione, secondo quanto
stabilito dall’Assemblea Federale.
21. La fondazione da parte di un singolo monastero deve essere
espressione della maturità della comunità di un monastero autonomo vivo e
vitale, che viene a generare una nuova comunità capace di essere, a sua volta,
testimone del primato di Dio, secondo lo spirito e l’indole dell’Istituto di
appartenenza.
22. La fondazione sorta ad opera della Federazione deve essere
espressione della comunione tra i monasteri ed esprimere la volontà di
diffondere la vita contemplativa soprattutto nelle chiese particolari dove
questa non è presente.
23. Nel discernimento sulla fondazione di un nuovo monastero da parte
di un singolo monastero intervengono, in aiuto alla superiora del monastero
fondatore, la Presidente federale e l’Assistente religioso. Il discernimento
sulla fondazione di un nuovo monastero da parte della Federazione è fatto
nell’ambito dell’Assemblea Federale.
24. L’opportunità della fondazione di un monastero di monache deve
essere prudentemente considerata, particolarmente se la fondazione avviene ad
opera di un solo monastero, perché non si indebolisca troppo la comunità
fondatrice, valutando attentamente la scelta del luogo, perché tale scelta
comporta una diversa e particolare forma di preparazione della fondazione e dei
membri della futura comunità.
25. Nella scelta del Paese in cui si intende fare la fondazione si deve
considerare se la vita monastica è già presente, si deve acquisire ogni
informazione necessaria ed utile, soprattutto sulla presenza e vitalità della
Chiesa Cattolica, sulle vocazioni alla vita consacrata, sul senso religioso
nella popolazione e sulla possibilità di future vocazioni per la nuova
fondazione.
26. Nella scelta del luogo della fondazione si devono assicurare le
condizioni necessarie per garantire alle monache la possibilità di un degno
sostentamento, di condurre regolarmente la vita contemplativa nel monastero[26]
e di favorire le relazioni tra i monasteri.
27. Nella scelta del luogo della fondazione particolare attenzione si
deve prestare alle esigenze della vita sacramentale e spirituale del nuovo
monastero, perché la carenza di clero in alcune chiese particolari non permette
sempre di individuare un presbitero che abbia competenza e sensibilità
spirituale per accompagnare la comunità di un monastero di monache.
28. Nella scelta del luogo della fondazione l’aspetto della separazione
dal mondo deve essere particolarmente previsto e curato, attesa la testimonianza
pubblica che le monache sono tenute a rendere a Cristo e alla Chiesa nella vita
contemplativa, secondo l’indole e le finalità dell’Istituto di appartenenza[27],
nella disciplina della clausura, prevista dal diritto[28].
29. Il monastero di monache viene fondato con una decisione capitolare
della comunità di un monastero autonomo o con una decisione dell’Assemblea
Federale e l’invio di almeno cinque monache, almeno tre delle quali di voti
solenni, previo consenso scritto del vescovo diocesano[29]
e l’autorizzazione
della Santa Sede.
30. La fondazione non gode di alcuna autonomia ma, sino al momento
dell’erezione canonica a monastero sui juris, è in tutto dipendente dal
monastero fondatore o dalla Federazione.
31. La superiora locale della fondazione è una monaca di voti solenni,
idonea ad esercitare il servizio dell’autorità, nominata dalla Superiora
maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente federale, a norma del
diritto proprio.
32. Le monache della fondazione, che liberamente devono aderire in
scritto a tale progetto, mantengono i diritti capitolari nel proprio monastero
che restano sospesi nel loro esercizio sino al momento dell’erezione del nuovo
monastero.
33. La Superiora maggiore del monastero fondatore o la Presidente
federale può chiedere alla Santa Sede che la fondazione venga eretta sede di
noviziato in presenza di una comunità di almeno cinque professe di voti solenni,
assicurata la presenza di una monaca di voti solenni, legittimamente nominata
dalla Superiora maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente federale,
che svolga il compito di maestra delle novizie.
34. Se la fondazione è avvenuta ad opera di un solo monastero, sino al
momento dell’erezione a monastero autonomo, le candidate sono ammesse al
noviziato, le novizie alla professione temporanea e le professe temporanee alla
professione solenne dalla Superiora maggiore del monastero fondatore, a norma
del diritto universale e proprio.
35. Se la fondazione è avvenuta ad opera della Federazione, sino al
momento dell’erezione a monastero autonomo, le candidate sono ammesse al
noviziato, le novizie alla professione temporanea e le professe temporanee alla
professione solenne dalla Presidente federale, con il consenso del Consiglio
Federale, previa consultazione della superiora locale e della comunità della
fondazione, a norma del diritto universale e degli Statuti della Federazione.
36. La comunità della fondazione non ha capitolo conventuale, ma un
capitolo locale e sino al momento dell’erezione a monastero autonomo, la
professione sarà emessa per il monastero fondatore - o per altro monastero di
riferimento stabilito dalla Presidente federale al momento della fondazione da
parte della Federazione - benché in vista della futura erezione di un nuovo
monastero autonomo.
37. La fondazione, se eretta in sede di noviziato, diviene sede di
formazione anche per le professe temporanee, pertanto si deve assicurare la
presenza di una monaca di voti solenni, legittimamente nominata dalla Superiora
maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente federale, che svolga il
compito di formatrice.
38. Si stabilisce che il tempo congruo tra la fondazione e l’erezione
di un monastero di monache sia di quindici anni al massimo. Trascorso tale
periodo di tempo la Santa Sede, sentita la superiora del monastero fondatore,
la Presidente federale, l’Assistente religioso e l’Ordinario competente, deve
valutare se esiste una fondata speranza di proseguire la fondazione per giungere
all’erezione canonica del monastero o decretarne la fine, a norma del diritto.
II. L’erezione canonica
39. Un monastero di monache viene eretto in monastero sui juris
su richiesta della comunità del monastero fondatore o per decisione del
Consiglio Federale con il benestare della Santa Sede[30] in presenza dei
requisiti che seguono:
a) una comunità che abbia dato buona testimonianza di vita fraterna in
comune con “la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma”[31],
composta da almeno otto monache di voti solenni, “purché la maggior parte non
sia di età avanzata”[32];
b) oltre al numero si richiedono particolari capacità in alcune monache
della comunità, che devono essere in grado di assumere: come superiora, il
servizio dell’autorità; come formatrice, la formazione iniziale delle candidate;
come economa, l’amministrazione dei beni del monastero;
c) locali adatti allo stile di vita della comunità, per garantire alle
monache la possibilità di condurre regolarmente la vita contemplativa secondo
l’indole e lo spirito proprio dell’Istituto di appartenenza;
d) condizioni economiche tali da garantire alla comunità di provvedere
da se stessa alle necessità della vita quotidiana.
Questi criteri devono essere considerati nella loro globalità ed
in una visione di insieme[33].
40. Spetta alla Santa Sede il giudizio ultimo di valutazione sulla
presenza di detti requisiti, dopo aver attentamente considerato la richiesta
trasmessa dalla Superiora maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente
federale ed aver acquisito, da parte sua, altre informazioni.
41. Non si deve procedere all’erezione di un monastero di monache se
prudentemente non si ritiene di provvedere in modo adeguato alle necessità della
comunità[34]
e non si abbia certezza della stabilità del monastero.
42. Avendo presente il particolare apostolato delle comunità
contemplative con la testimonianza della loro vita consacrata, che le monache
sono chiamate a rendere a Cristo e alla Chiesa, ed il posto eminente che
occupano nel Corpo mistico di Cristo, le monache non possono essere chiamate a
prestare l’aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali né devono
accettarli.
43. L’autonomia di vita, costante presupposto per mantenere l’autonomia
giuridica, deve essere costantemente verificata dalla Presidente federale[35] la
quale, quando in un monastero a suo giudizio viene a mancare l’autonomia di
vita, è tenuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della
Commissione ad hoc[36].
44. Il monastero autonomo è retto da una Superiora maggiore, designata
a norma del diritto proprio.
45. Quando in un monastero autonomo le professe di voti solenni
giungono al numero di cinque, la comunità di detto monastero perde il diritto
all’elezione della propria superiora. In tal caso la Presidente federale è
tenuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della Commissione ad
hoc[37]
e chi ha il diritto di presiedere il capitolo elettivo, previa
autorizzazione della Santa Sede, procederà alla nomina di una superiora
amministratrice, dopo aver sentito singolarmente i membri della comunità.
46. Il monastero autonomo ha la capacità di acquistare, di possedere,
di amministrare e alienare beni temporali, a norma del diritto universale e
proprio[38].
47. I beni del monastero autonomo sono amministrati da una monaca di
voti solenni, con l’incarico di economa, costituita a norma del diritto proprio
e distinta dalla Superiora maggiore del monastero[39].
48. La comunità del monastero ritiene i beni in suo possesso come doni
ricevuti da Dio, per mezzo dei benefattori e del lavoro della comunità, come
mezzi necessari ed utili per conseguire i fini propri dell’Istituto di
appartenenza, sempre rispettando le esigenze della professione del Consiglio
evangelico di povertà mediante voto pubblico.
49. Sono atti di amministrazione straordinaria quelli che superano le
esigenze abituali per il mantenimento e il lavoro della comunità e per la
normale manutenzione degli edifici del monastero.
50. Nell’ambito dell’amministrazione ordinaria fanno spese e compiono
atti di amministrazione validamente la Superiora maggiore e l’economa del
monastero, nei confini del loro incarico.
51. Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è
necessaria l’autorizzazione del Consiglio del monastero e del capitolo
conventuale a seconda del valore della somma, da determinarsi nel diritto
proprio.
52. In deroga al can. 638, §4 CJC, per la validità dell’alienazione e
di qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale del monastero
potrebbe subire un danno, si richiede la licenza scritta della Superiora
maggiore con il consenso del Consiglio o del capitolo conventuale, a seconda del
valore della vendita e del negozio, ed il parere della Presidente federale[40].
53. Se si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma
fissata dalla Santa Sede per le singole regioni oppure di donazioni votive fatte
alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artistico, si richiede
inoltre la licenza della Santa Sede.
III. L’affiliazione
54. L’affiliazione è una particolare forma di aiuto che la Santa Sede
viene a stabilire in particolari situazioni in favore della comunità di un
monastero sui juris che presenta un’autonomia solo asserita, ma in realtà
assai precaria o, di fatto, inesistente.
55. L’affiliazione si configura come un sostegno di carattere giuridico
che deve valutare se l’incapacità di gestire la vita del monastero autonomo in
tutte le sue dimensioni sia solo temporanea o irreversibile, aiutando la
comunità del monastero affiliato a superare le difficoltà o a disporre quanto è
necessario per addivenire alla soppressione di detto monastero.
56. Alla Santa Sede in questi casi spetta valutare l’opportunità di
costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla
Presidente della Federazione, dall’Assistente Federale e dalla Superiora
maggiore del monastero[41].
57. Con l’affiliazione, la Santa Sede sospende lo status di
monastero autonomo, rendendolo donec aliter provideatur casa dipendente
da un altro monastero autonomo del medesimo Istituto o dalla Federazione,
secondo quanto stabilito nella presente Istruzione ed eventuali altre
disposizioni in materia date dalla stessa Santa Sede.
58. La Superiora maggiore del monastero autonomo affiliante o la
Presidente federale è costituita Superiora maggiore del monastero affiliato.
59. La superiora locale del monastero affiliato è una monaca di voti
solenni, nominata ad nutum dalla Superiora maggiore del monastero
autonomo oppure dalla Presidente federale[42], con il consenso del rispettivo
Consiglio, sentite le monache della comunità del monastero affiliato. Detta
superiora locale è costituita rappresentante legale del monastero affiliato.
60. Il monastero affiliato può accogliere candidate ma il noviziato e
la formazione iniziale devono essere compiuti nel monastero affiliante o in
altro monastero stabilito dalla Federazione.
61. Le candidate del monastero affiliato sono ammesse al noviziato, le
novizie alla professione temporanea e le professe temporanee alla professione
solenne dalla Superiora maggiore del monastero affiliante, sentita la comunità
del monastero affiliato ed ottenuto il voto favorevole del capitolo conventuale
del monastero affiliante oppure dalla Presidente federale con il consenso del
suo Consiglio.
62. La professione sarà emessa per il monastero affiliato.
63. Durante il tempo dell’affiliazione, l’economia dei due monasteri è
amministrata distintamente.
64. Nel monastero affiliato è sospesa la celebrazione dei capitoli
conventuali ma resta salva la possibilità di convocare capitoli locali.
IV. La traslazione
65. Per traslazione si intende il trasferimento di una comunità
monastica dalla propria sede ad un’altra per giusta causa, senza modificare lo
status giuridico del monastero, la composizione della comunità e le
titolari dei vari uffici.
66. Per realizzare la traslazione è necessario:
- ottenere una decisione del capitolo conventuale del monastero presa a
maggioranza dei due terzi dei voti;
- avvisare in tempo conveniente il vescovo nella cui diocesi è sito il
monastero da lasciare;
- ottenere il previo consenso scritto del vescovo della diocesi in cui la
comunità delle monache si trasferisce;
- sottoporre la richiesta di traslazione alla Santa Sede, impegnandosi nel
trasferimento dei beni di proprietà della comunità del monastero all’osservanza
delle norme canoniche e civili in materia.
V. La soppressione
67. L’affiliazione può essere occasione di ripresa e di rinascita
quando l’autonomia di vita è parzialmente compromessa. Se la situazione di
incapacità si presenta irreversibile, la soluzione, dolorosa quanto necessaria,
è la soppressione del monastero.
68. Un monastero di monache che non riesce ad esprimere, secondo
l’indole contemplativa e le finalità dell’Istituto, la particolare testimonianza
pubblica a Cristo e alla Chiesa Sua Sposa, deve essere soppresso, tenuta
presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto cui il monastero appartiene.
69. Alla Santa Sede in questi casi spetta valutare l’opportunità di
costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla
Presidente della Federazione, dall’Assistente Federale e dalla Superiora
maggiore del monastero[43].
70. Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio
riguardo alla soppressione di un monastero, dopo aver vagliato tutte le
circostanze, sono da considerarsi i seguenti punti nel loro insieme: il numero
delle monache, l’età avanzata della maggior parte dei membri, la reale capacità
di governo e formativa, la mancanza di candidate da parecchi anni, la mancanza
della necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà
dinamica[44].
71. Un monastero di monache viene soppresso unicamente dalla Santa Sede
acquisito il parere del vescovo diocesano[45] e, se pare opportuno, sentito il
parere della Presidente federale, dell’Assistente religioso e dell’Ordinario
religioso, se il monastero è associato a norma del can. 614 CJC.
72. I beni del monastero soppresso, rispettate le volontà dei fondatori
e donatori, seguono le monache superstiti e vanno, in proporzione, ai monasteri
che le accolgono, salvo altra disposizione della Santa Sede[46] che può
disporre, nei singoli casi, la porzione dei beni da attribuire alla carità, alla
chiesa particolare entro i cui confini è posto il monastero, alla Federazione e
al “Fondo per le monache”.
73. In caso di soppressione di monastero totalmente estinto, quando non
ci sono monache superstiti, salvo altra disposizione della Santa Sede[47], la
destinazione dei beni del monastero soppresso, nel rispetto delle norme
canoniche e civili, vanno alla persona giuridica superiore rispettiva, cioè alla
Federazione dei monasteri o ad altra struttura di comunione tra i monasteri ad
essa equiparata oppure alla Congregazione monastica femminile.
VI. Vigilanza ecclesiale sul monastero
74. In ciascuna struttura di comunione o di governo in cui possono
configurarsi i monasteri femminili è loro garantita la necessaria e giusta
vigilanza, esercitata principalmente - ma non esclusivamente - mediante la
visita regolare di un'autorità esterna ai monasteri stessi.
75. A norma del diritto universale e proprio, il servizio della
vigilanza spetta:
1. alla Presidente della Congregazione monastica femminile in
riferimento alle comunità dei monasteri congregati;
2. al superiore maggiore dell'Istituto maschile consociante, che
è denominato Ordinario religioso, in riferimento alla comunità del monastero
femminile associato giuridicamente, a norma del diritto[48];
3. al vescovo diocesano in riferimento alle comunità dei
monasteri affidati alla sua peculiare vigilanza a norma del diritto[49]
presenti
nella propria chiesa particolare.
76. Ciascun monastero femminile è affidato alla vigilanza di una sola
autorità, non essendo più presente nel Codice di Diritto Canonico il regime
della "doppia dipendenza", simultanea e cumulativa, cioè del vescovo e
del superiore regolare, presente in vari canoni del Codice di Diritto Canonico
del 1917.
77. Per quanto riguarda i monasteri di monache uniti in Congregazione
monastica, l'ambito e le modalità concrete per svolgere il servizio della
vigilanza vanno desunti dalle Costituzioni della Congregazione monastica
femminile, approvate dalla Santa Sede.
78. Per quanto riguarda i monasteri di monache associati
giuridicamente, l'ambito e le modalità per svolgere il servizio della vigilanza
da parte dell’Ordinario religioso sono stabiliti nelle proprie Costituzioni,
approvate dalla Santa Sede, nelle quali devono essere definiti i diritti e
doveri del superiore consociante e del monastero femminile associato, secondo la
propria spiritualità e le proprie tradizioni.
79. Si deve favorire, in quanto è possibile, l’associazione giuridica
dei monasteri di monache all’ordine maschile corrispondente[50] al fine di
tutelare l’identità della famiglia carismatica.
80. I monasteri congregati e i monasteri associati giuridicamente
restano tuttavia vincolati al vescovo diocesano secondo quanto stabilito dal
diritto universale e riportato al n. 83 della presente Istruzione.
81. Per quanto riguarda i monasteri femminili affidati alla peculiare
vigilanza del vescovo diocesano, questa si esprime nei confronti della comunità
del monastero principalmente nei casi stabiliti dal diritto universale, in
quanto il vescovo diocesano:
a) presiede il capitolo conventuale che elegge la Superiora
maggiore[51];
b) compie la visita regolare del monastero, anche per quanto riguarda
la disciplina interna[52], tenuto conto di quanto disposto dalla presente
Istruzione;
c) esamina, in quanto ordinario del luogo, il rendiconto annuale
dell'amministrazione economica del monastero[53];
d) in deroga al can. 638, §4 CJC, dà, in quanto ordinario del luogo,
il consenso scritto per particolari atti di amministrazione, se stabilito del
diritto proprio[54];
e) conferma l'indulto di uscita definitiva dal monastero, concesso ad
una professa di voti temporanei dalla Superiora maggiore con il consenso del suo
Consiglio[55];
f) emana il decreto di dimissione di una monaca, anche di voti
temporanei[56].
82. Questi casi, espressi per delineare ambito e modalità della
peculiare vigilanza del vescovo diocesano, costituiscono la base dell'ambito e
della vigilanza da parte dell’Ordinario religioso dell'Istituto consociante sul
monastero femminile associato giuridicamente e devono essere presenti nelle
Costituzioni del monastero associato.
VII. Relazioni tra monastero e Vescovo diocesano
83. Tutti i monasteri femminili, fatta salva l'autonomia interna[57] e
l’eventuale esenzione esterna[58] sono soggetti al vescovo diocesano, che
esercita la sollecitudine pastorale nei seguenti casi:
a) la comunità del monastero femminile è soggetta alla potestà del
vescovo[59], al quale deve devoto rispetto e riverenza in ciò che riguarda
l'esercizio pubblico del culto divino, la cura delle anime[60] e le forme di
apostolato corrispondenti alla propria indole[61];
b) il vescovo diocesano[62], in occasione della visita pastorale o di
altre visite paterne ed anche in caso di necessità, può prendere egli stesso
soluzioni opportune[63] quando constata che esistono abusi e dopo che i richiami
fatti alla Superiora maggiore non hanno sortito alcun effetto;
c) il vescovo diocesano interviene nell'erezione del monastero dando
il consenso scritto prima che venga richiesto il benestare della Sede
Apostolica[64];
d) il vescovo diocesano interviene, in quanto ordinario de luogo,
nella nomina del cappellano[65]
e, sempre in quanto ordinario de luogo,
nell'approvazione dei confessori ordinari[66]. Il tutto deve avvenire
“considerando la specificità del carisma proprio e le esigenze della vita
fraterna in comunità”[67];
e) il vescovo diocesano interviene nella soppressione del monastero,
esprimendo il proprio parere[68];
f) al vescovo diocesano, in quanto ordinario del luogo, e ai suoi
superiori fa riferimento la monaca esclaustrata rimanendo sotto la loro
dipendenza e cura[69];
g) il vescovo diocesano ha la facoltà per giusta causa di entrare
nella clausura e di permettere, con il consenso della Superiora maggiore, ad
altre persone di entrarvi[70].
84. Per i monasteri congregati e per i monasteri associati i punti di
sollecitudine pastorale sopra delineati costituiscono le sole forme possibili di
intervento del vescovo diocesano, dal momento che devono essere salvaguardati i
diritti/doveri della Presidente della Congregazione per i monasteri congregati e
i diritti/doveri dell’Ordinario religioso dell'Istituto associante nei confronti
del monastero associato.
85. Per i monasteri affidati alla peculiare vigilanza del vescovo
diocesano, i punti di sollecitudine pastorale appena delineati sono da
aggiungersi a quelli che il Codice di Diritto Canonico presenta come espressioni
della peculiare vigilanza, richiamati al n. 81 della presente Istruzione.
CAPITOLO SECONDO
LA FEDERAZIONE DI MONASTERI
I. Natura e fine
86. La Federazione è una struttura di comunione tra monasteri del
medesimo Istituto eretta dalla Santa Sede perché monasteri che condividono il
medesimo carisma non rimangano isolati ma lo custodiscano nella fedeltà e,
prestandosi fraterno aiuto vicendevole, vivano il valore irrinunciabile della
comunione[71].
87. La Federazione è costituita da più monasteri autonomi che
hanno affinità di spirito e di tradizioni e, anche se non sono configurate
necessariamente secondo un criterio geografico, per quanto possibile, non devono
essere geograficamente troppo distanti[72].
88. La Santa Sede ha la competenza esclusiva di erigere, sospendere,
unire e sopprimere le Federazioni[73] dei monasteri di monache.
89. Parimenti la Santa Sede ha la competenza esclusiva di ascrivere un
monastero autonomo ad una Federazione o permettere il passaggio di un monastero
da una Federazione ad un’altra del medesimo Istituto.
90. La Federazione dei monasteri di monache, per la fonte da cui deriva
e per l’autorità da cui direttamente dipende ed è retta, è di diritto
pontificio, a norma del diritto canonico.
91. Gli Statuti della Federazione devono essere conformi non solo a
quanto stabilito dalla presente Istruzione, ma anche alla natura, alle leggi,
allo spirito e alle tradizioni dell’Istituto di appartenenza.
92. La Federazione, a norma di questa Istruzione e dei propri Statuti,
nella peculiarità del proprio carisma, promuove la vita contemplativa nei
monasteri, garantisce l’aiuto nella formazione iniziale e permanente, come pure
lo scambio di monache e di beni materiali[74].
93. A norma di quanto disposto nella Costituzione apostolica
Vultum Dei quaerere, tutti i monasteri inizialmente devono entrare in una
Federazione. Un monastero, per ragioni speciali, oggettive e motivate, con il
voto del capitolo conventuale può chiedere alla Santa Sede di essere dispensato
da tale obbligo. La concessione di tale dispensa e riservata alla Santa
Sede[75]. Un monastero, per cause oggettive e motivate, con il voto del capitolo
conventuale può chiedere alla Santa Sede di non appartenere più ad una
Federazione. Alla Santa Sede compete fare un adeguato discernimento prima di
concedere l’uscita da una Federazione.
94. Ottenuta l’erezione canonica, la Federazione chiede il
riconoscimento giuridico anche in ambito civile e pone la sede legale in uno dei
monasteri appartenenti ad essa.
95. Diverse Federazioni di un medesimo Istituto, con l’approvazione
della Santa Sede, possono costituire tra loro una ConFederazione[76] per
dare indirizzo unitario ed un certo coordinamento all’attività delle singole
Federazioni.
96. La Santa Sede può istituire o approvare per ogni Istituto una
Commissione Internazionale con lo scopo di favorire lo studio di temi
relativi alla vita contemplativa in relazione al proprio carisma[77].
97. La Federazione, legittimamente eretta, è una persona giuridica
pubblica nella Chiesa e pertanto è capace di acquistare, possedere, amministrare
e alienare beni temporali, mobili e immobili, che sono beni ecclesiastici, a
norma del diritto universale e proprio.
98. Per tenere viva e rafforzare l’unione di monasteri, attuando una
delle finalità della Federazione, viene favorita tra i monasteri una certa
comunicazione di beni, coordinata dalla Presidente federale.
99. La comunicazione dei beni in una Federazione si attua mediante
contributi, doni, prestiti che i monasteri offrono per altri monasteri che si
trovano i difficoltà economiche e per le esigenze comuni della Federazione.
100. La Federazione ritiene i beni in suo possesso come mezzi necessari
ed utili per conseguire i fini propri.
101. Ogni Federazione costituisce un fondo economico (cassa federale) per
poter realizzare le finalità federative. Tale fondo serve a coprire le spese
ordinarie della Federazione stessa e quelle relative alla formazione delle
monache al livello federale, a sovvenire alle necessità di sussistenza e di
salute delle monache, a mantenere gli edifici e a sostenere le nuove
fondazioni.
102. Il fondo economico è alimentato dalle libere elargizioni dei
monasteri, dalle offerte dei benefattori e da parte degli introiti provenienti
dalle alienazioni dei beni dei monasteri soppressi, secondo quanto stabilito
dalla presente Istruzione[78].
103. L’economia della Federazione è gestita dal Consiglio federale,
presieduto dalla Presidente federale, che si avvale della collaborazione
dell’Economa federale.
104. Nell’ambito dell’amministrazione ordinaria fanno spese e compiono
atti di amministrazione validamente la Presidente federale e l’economa della
Federazione nei confini del loro incarico.
105. Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è
necessaria l’autorizzazione del Consiglio federale e dell’Assemblea federale, a
seconda del valore della somma, stabilita nel diritto proprio. Ogni Federazione
nella Assemblea elettiva, fissa la somma a partire della quale è necessario
avere l’autorizzazione del Consiglio federale e dell’Assemblea federale.
106. Se si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma
fissata dalla Santa Sede per le singole regioni oppure di donazioni votive fatte
alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artistico, si richiede
inoltre la licenza della Santa Sede.
107. Per la validità della vendita e di qualunque altro negozio da cui la
situazione patrimoniale della Federazione potrebbe subire un danno, si richiede
la licenza scritta della Presidente federale con il consenso del Consiglio o
dell’Assemblea federale, a seconda del valore del negozio, stabilito nel diritto
proprio.
108. In deroga al can. 638, §4 CJC, per la validità dell’alienazione dei
beni dei monasteri soppressi la Presidente della Federazione e il Consiglio
federale, al di là del valore del bene da alienare, necessitano sempre ed
unicamente della licenza scritta delle Santa Sede[79].
109. Salvo altra disposizione della Santa Sede[80], la Presidente della
Federazione dispone dei proventi dell’alienazione dei beni dei monasteri
totalmente estinti appartenenti alla Federazione, secondo quanto stabilito da
questa Istruzione.
II. La Presidente federale
110. La Presidente della Federazione, eletta dall’Assemblea federale a
norma degli Statuti della Federazione per un periodo di sei anni, non è una
Superiora maggiore e, nell’esercizio del proprio servizio, agisce in forza di
quanto le attribuisce la presente Istruzione[81] in conformità ad diritto
universale e proprio.
111. In deroga al can. 628, §2, 1° CJC, la Presidente della Federazione,
nel tempo stabilito, accompagna il Visitatore regolare nella visita canonica ai
monasteri federati come convisitatrice[82]
.
112. La Presidente della Federazione, quando si tratta della visita
canonica alla comunità del proprio monastero, delegherà una Consigliera federale
come convisitatrice del Visitatore regolare.
113. La Presidente della Federazione, ogni volta che la necessità lo
richiede, può visitare le comunità dei monasteri federati accompagnata da una
co-visitatrice, scelta a turno fra le Consigliere, e dall’Economa della
Federazione.
114. Tutte le altre visite - materne o sororali - sono concordate con la
Superiora del monastero.
115. La Presidente della Federazione, al termine della visita canonica,
indica per iscritto alla Superiora maggiore del monastero le soluzioni più
adatte ai casi e alle situazioni emerse durante la visita e del tutto informa la
Santa Sede.
116. La Presidente della Federazione, durante la visita canonica,
verifica come le materie, contenute nei punti elencati al n. 12 e sviluppati nei
nn. 13-35 della Costituzione Apostolica
Vultum Dei quaerere, sono
vissute[83] e se le norme applicative inerenti, decise nelle Assemblee federali,
sono osservate.
117. La Presidente della Federazione vigila particolarmente sulla
formazione iniziale e permanente nei monasteri, come questa sia conforme al
carisma del proprio Istituto, di modo che ogni comunità sia come un faro che
illumina il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo[84]. Alla fine
della visita informerà la Santa Sede sulle reali possibilità che il monastero ha
di assicurare o meno la formazione iniziale.
118. La formazione delle formatrici e delle loro collaboratrici è
affidata in parte ai monasteri e in parte alla Federazione, pertanto la
Presidente della Federazione è chiamata a potenziare la formazione a livello
federale[85] e ad esigere la partecipazione di quante esercitano il servizio
della formazione; se ciò non dovesse avvenire deferisce la cosa alla Santa
Sede.
119. La Presidente della Federazione mette in atto la formazione prevista
dall’Assemblea federale per coloro che sono chiamate ad esercitare il servizio
dell’autorità[86] e ne esige la partecipazione; se ciò non dovesse avvenire
deferisce la cosa alla Santa Sede.
120. La Presidente della Federazione, sentito il parere del Consiglio
Federale, sceglie i luoghi più adeguati dove tenere i corsi specifici di
formazione delle formatrici e delle loro collaboratrici, come pure per coloro
che sono chiamate ad esercitare il servizio dell’autorità, stabilendo la durata
di tali corsi in maniera tale che non siano a detrimento delle esigenze della
vita contemplativa[87]
e comunitaria.
121. Quando un monastero autonomo non possiede più una reale autonomia di
vita[88] spetta alla Presidente della Federazione riferire la cosa alla Santa
Sede.
122. Quando la Superiora maggiore di un monastero nega ad una monaca il
consenso per il passaggio ad altro monastero del medesimo Istituto, la
Presidente della Federazione, fatto il dovuto discernimento con il suo Consiglio
sulla cosa, ne dà comunicazione alla Santa Sede, che decide il da farsi.
III. Il Consiglio federale
123. Il Consiglio federale è composto da quattro consigliere elette
dall’Assemblea federale fra tutte le monache professe solenni dei monasteri
della Federazione e rimane in carica per sei anni.
124. Il Consiglio federale ha competenza solo su quanto gli è attribuito
dalla presente Istruzione[89]
ed eventualmente stabilito negli Statuti, tuttavia
la Presidente della Federazione può consultarlo ogni volta che lo ritiene
opportuno.
125. Il Consiglio federale è consultato dalla Presidente della
Federazione al termine di ogni visita canonica prima di inviare per iscritto
alla Superiora maggiore del monastero le soluzioni più adatte ai casi e alle
situazioni emerse durante la visita stessa.
126. Il Consiglio federale esprime il suo parere nella scelta dei tempi e
dei luoghi più adeguati dove tenere i corsi specifici di formazione delle
formatrici e delle loro collaboratrici, come pure di coloro che sono chiamate ad
esercitare il servizio dell’autorità.
127. Il Consiglio federale collabora con la Presidente della Federazione
nella stesura della Relazione sullo stato della Federazione e dei singoli
monasteri da inviare alla Santa Sede alla fine del sessennio.
128. Il Consiglio federale è consultato dalla Presidente della
Federazione prima di inviare alla Santa Sede la richiesta di affiliazione o di
soppressione di un monastero.
129. Il Consiglio federale dà il proprio consenso nella scelta della
Formatrice federale che esplica e coordina la formazione iniziale comune[90].
Ugualmente, per cause gravi, esprime il proprio consenso per la rimozione della
Formatrice federale.
130. In deroga al can. 686, §2 CJC, il Consiglio federale dà il proprio
consenso per la richiesta dell’indulto di esclaustrazione di una monaca di voti
solenni, dopo l’anno concesso dalla Superiora maggiore del monastero, fino al
compimento dei tre anni[91].
131. Il Consiglio federale dà il proprio consenso per la richiesta di
proroga dell’indulto di esclaustrazione di una monaca di voti solenni da
richiedere alla Santa Sede[92]. La Presidente federale, prima di presentare la
questione al Consiglio Federale, deve acquisire il parere scritto della
Superiora maggiore della monaca professa di voti solenni che chiede la proroga
dell’indulto, espresso collegialmente insieme al Consiglio del monastero, previo
consenso dell’Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, ed acquisito il
parere del Vescovo diocesano o dell’Ordinario religioso competente.
132. Il Consiglio federale assume le funzioni del Consiglio del monastero
autonomo quando quest’ultimo, mediante l’affiliazione, è affidato alla
Presidente della Federazione nel processo di accompagnamento per la
rivitalizzazione o per la soppressione del monastero[93].
IV. L’Assemblea federale
133. La comunione che esiste tra i monasteri si rende visibile
nell’Assemblea federale, segno di unità nella carità, che ha principalmente il
compito di tutelare tra i monasteri federati il patrimonio carismatico
dell’Istituto e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi,
salvo il fatto che nessuna Federazione di monasteri di monache o Confederazione
di Federazioni rappresenta l’intero Istituto.
134. Partecipano di diritto all’Assemblea federale, la Presidente
federale, le Consigliere federali, l’Economa federale, la Superiora maggiore e
una Delegata di ciascun monastero autonomo federato, eletta dal capitolo
conventuale; la Segretaria federale svolge unicamente la funzione di attuario.
135. L’Assemblea federale ordinaria è convocata ogni sei anni ed in essa
si rinnovano le cariche federali.
136. L’Assemblea federale intermedia è convocata ogni tre anni per
verificare i cammini realizzati e per adottare eventuali rimedi o cambiamenti in
seno ad essi.
137. Se la necessità lo impone o la convenienza lo suggerisce, la
Presidente federale, con il consenso del Consiglio federale, può convocare
l’Assemblea federale straordinaria.
138. L’Assemblea federale, sia ordinaria che intermedia, è convocata
dalla Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del sessennio o del
compimento del triennio.
139. L’Assemblea federale straordinaria è convocata dalla Presidente due
mesi prima della sua celebrazione.
140. Venendo a cessare l’ufficio di Presidente federale, per morte o
negli altri modi previsti dal diritto[94], la prima Consigliera convoca, entro
un mese dalla vacanza dell’ufficio, l’Assemblea federale straordinaria, da
celebrarsi entro due mesi dalla convocazione. In questo caso si procede
nuovamente all’elezione delle Consigliere federali e dell’Economa federale.
141. L’Assemblea federale:
a) riceve la relazione della Presidente
federale sullo stato della Federazione e dei singoli monasteri;
b) elegge la Presidente federale e il
Consiglio federale;
c) elegge l’Economa federale;
d) tratta gli affari di maggiore
importanza;
e) prende decisioni ed emana norme che
tutte le monache sono tenute ad osservare, dopo l’approvazione definitiva della
Santa Sede;
f) elabora per un sessennio i percorsi
formativi comuni che ogni comunità si obbliga a realizzare;
g) promuove la realizzazione di nuove
fondazioni e le modalità per attuarle, sia come singoli monasteri sia come
Federazione;
h) individua un monastero come sede di
formazione iniziale comune per i monasteri della Federazione[95];
i) stabilisce un progetto formativo per
coloro che sono chiamate ad esercitare il servizio dell’autorità[96] e per le
formatrici[97].
V. Uffici federali
142. L’amministrazione della Federazione è affidata all’Economa federale,
eletta dall’Assemblea federale per sei anni.
143. L’Economa federale ha la responsabilità di eseguire quanto stabilito
dal Consiglio Federale e collabora con la Presidente della Federazione, nel
contesto della Visita regolare, nel verificare l’andamento economico dei singoli
monasteri rilevandone le positività e le criticità, dati che devono apparire
nella Relazione finale della visita.
144. La Segretaria federale è scelta dalla Presidente della Federazione e
dura in carica sei anni, tale ufficio può essere svolto da una delle Consigliere
federali.
145. La Segretaria federale, per quanto è possibile, risiede nel
monastero prescelto quale sede legale della Federazione ed in esso custodisce i
documenti e tiene aggiornato l’archivio della Federazione.
146. Su indicazione della Presidente della Federazione, la Segretaria
federale stila l’ordine del giorno e convoca il Consiglio federale, durante il
quale svolge funzione di attuario.
147. La Segretaria federale, su indicazione della Presidente della
Federazione, prepara l’Assemblea federale.
148. La Formatrice federale[98] è nominata ad nutum dalla
Presidente della Federazione con il consenso del Consiglio federale. La
Formatrice federale può essere rimossa dal suo ufficio, per cause gravi, dalla
Presidente della Federazione con il consenso del medesimo Consiglio.
VI. L’Assistente religioso
149. L’Assistente della Federazione, rappresenta la Santa Sede presso la
Federazione, ma non presso i singoli monasteri che la compongono, e svolge il
suo compito seguendo fedelmente le disposizioni relative al proprio ufficio ed
eseguendo l’incarico ricevuto nei limiti della propria competenza.
150. L’Assistente della Federazione, poiché partecipa in una certa misura
alla giurisdizione della Santa Sede, è un presbitero, nominato dalla
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica per una o per più Federazioni.
151. L’Assistente della Federazione non è un superiore maggiore e svolge
il suo compito in spirito di collaborazione e di servizio nei confronti della
Federazione favorendo la conservazione del genuino spirito dell’Istituto ed
aiutando con il proprio Consiglio la Presidente nella conduzione della
Federazione particolarmente nella formazione a livello federale e nella
soluzione dei problemi economici di maggiore importanza.
152. La nomina dell’Assistente della Federazione è riservata alla Santa
Sede ma la Federazione ha la facoltà di presentazione.
153. La nomina dell’Assistente è ad nutum Sanctae Sedis.
154. La Presidente della Federazione, nel tempo stabilito, è tenuta a
presentare alla Santa Sede i nominativi di tre possibili candidati all’ufficio
di Assistente della Federazione, allegando i risultati delle previe
consultazioni delle comunità dei singoli monasteri della Federazione, il
curriculum vitae di ciascun candidato, il parere proprio e quello del
Consiglio della Federazione, il nulla-osta degli Ordinari dei candidati. La
Santa Sede si riserva, nel modo ritenuto più opportuno e conveniente, di
integrare le informazioni relative ai candidati all’ufficio di Assistente.
155. L’Assistente della Federazione deve trasmettere ogni anno una breve
relazione sul proprio operato, sull’andamento della Federazione, segnalando
eventuali situazioni particolari. A conclusione del suo mandato l’Assistente
invia alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica una relazione maggiormente dettagliata sullo stato della
Federazione.
CAPITOLO TERZO
LA SEPARAZIONE DAL MONDO
I. Nozione e
rilevanza per la vita contemplativa
156. Partendo dal dettato codiciale[99], si ribadisce che la separazione
dal mondo caratterizza la natura e le finalità degli Istituti di vita consacrata
religiosi e corrisponde al dettato paolino di non conformarsi alla mentalità di
questo secolo[100], fuggendo ogni forma di mondanità.
Per la vita religiosa, la clausura costituisce un obbligo comune
a tutti gli Istituti[101] ed esprime l’aspetto materiale della separazione dal
mondo - della quale, tuttavia, non ne esaurisce la portata - concorrendo a
creare in ogni casa religiosa un’atmosfera ed un ambiente favorevoli al
raccoglimento, necessari alla vita propria di ogni Istituto religioso ma
particolarmente per quelli dediti alla contemplazione.
157. Nella vita contemplativa delle monache una particolare attenzione
merita l’aspetto della separazione dal mondo per l'altissima stima che la
comunità cristiana nutre verso questo genere di vita, segno dell'unione
esclusiva della Chiesa-Sposa con il suo Signore, sommamente amato.
158. La vita delle monache contemplative, impegnate in modo precipuo
nella preghiera, in modo da tenere il cuore rivolto costantemente verso il
Signore, nell'ascesi e nel fervido progresso della vita spirituale, non è altro
che un tendere alla Gerusalemme celeste, un'anticipazione della Chiesa
escatologica, fissa nel possesso e nella contemplazione del volto di Dio.
159. La comunità del monastero di monache, posta come città sul monte e
lucerna sul lucerniere[102], pur nella semplicità della sua vita, raffigura
visibilmente la meta verso cui cammina l'intera comunità ecclesiale che, ardente
nell'azione e dedita alla contemplazione, avanza sulle strade del tempo con lo
sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo.
160. L’aspetto materiale della separazione dal mondo ha una
manifestazione particolare nella clausura, che è il luogo dell’intimità della
Chiesa sposa perché, alla luce della particolare vocazione e missione
ecclesiale, la clausura delle contemplative risponde all'esigenza, avvertita
come prioritaria, di stare con il Signore.
161. Con il nome di clausura si intende lo spazio monastico separato
dall’esterno e riservato alle monache, nella quale solo in caso di necessità può
essere ammessa la presenza di estranei. Deve essere uno spazio di silenzio e di
raccoglimento dove possa svilupparsi la ricerca permanente del volto di Dio,
secondo il carisma dell’Istituto.
162. La clausura evoca quella cella del cuore in cui ciascuno è
chiamato a vivere l'unione con il Signore. Accolta come dono e scelta come
libera risposta di amore, essa è il luogo della comunione spirituale con Dio ed
il prossimo, dove la limitazione degli spazi e dei contatti opera a vantaggio
dell'interiorizzazione dei valori evangelici[103].
163. La clausura non è solo un mezzo ascetico di immenso valore, ma è un
modo di vivere la Pasqua di Cristo, come gioioso annuncio e anticipazione
profetica della possibilità offerta ad ogni persona e all'umanità intera di
vivere unicamente per Dio, in Cristo Gesù[104].
164. Nei monasteri di monache, la clausura deve intendersi in senso
positivo come uno spazio per l’uso e l’intimità delle monache che vivono la vita
contemplativa, uno spazio di vita domestica, familiare, all’interno del quale la
comunità vive la vita fraterna nella sua dimensione più intima.
165. Nei monasteri di monache, la clausura, in senso privativo è da
considerarsi come uno spazio da tutelare, per evitare l’accesso di estranei.
166. La modalità della separazione dall'esterno dello spazio
esclusivamente riservato alle monache deve essere materiale ed efficace, non
solo simbolica o spirituale. Compete al Capitolo conventuale del monastero
determinare la modalità di separazione dall’esterno.
167. Ogni monastero è tenuto a mantenere con ogni sollecitudine la sua
fisionomia principalmente o prevalentemente contemplativa, impegnandosi in modo
particolare a creare e a vivere un ambito di silenzio esteriore ed interiore
nella preghiera[105], nell'ascesi e nel fervido progresso spirituale,
nell'accurata celebrazione della liturgia, nella vita fraterna in comune,
nell'osservanza regolare e nella disciplina della separazione dal mondo.
II. I mezzi di comunicazione
168. La normativa circa i mezzi di comunicazione sociale, in tutta la
varietà in cui oggi si presenta, mira alla salvaguardia del raccoglimento e del
silenzio: si può, infatti, svuotare il silenzio contemplativo quando si riempie
la clausura di rumori, di notizie e di parole. Il raccoglimento e il silenzio è
di grande importanza per la vita contemplativa in quanto “spazio necessario
di ascolto e di ruminatio della Parola e presupposto per uno sguardo di fede che
colga la presenza di Dio nella storia personale e in quella delle sorelle […] e
nelle vicende del mondo”[106].
169. Tali mezzi pertanto devono essere usati con sobrietà e discrezione,
non solo riguardo ai contenuti ma anche alla quantità delle informazioni e al
tipo di comunicazione, “affinché siano al servizio della formazione alla vita
contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazione
o di evasione della vita fraterna in fraternità, né danno per la vostra
vocazione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedita alla contemplazione”[107].
170. L'uso dei mezzi di comunicazione, per motivo di informazione, di
formazione o di lavoro, può essere consentito nel monastero, con prudente
discernimento, ad utilità comune, secondo le disposizioni del Capitolo
conventuale contenute nel progetto comunitario di vita.
171. Le monache curano la doverosa informazione sulla Chiesa e sul mondo,
non con la molteplicità delle notizie, ma sapendo coglierne l'essenziale alla
luce di Dio, per portarle nella preghiera in sintonia con il cuore di Cristo.
III. La clausura
172. Ogni singolo monastero di monache o Congregazione monastica
femminile, a norma del can 667, §3 CJC e della presente Istruzione, segue la
clausura papale o la definisce nelle Costituzioni o in altro codice del diritto
proprio, nel rispetto della propria indole[108].
173. Il Vescovo diocesano o l’Ordinario religioso vigilano
sull’osservanza della clausura nei monasteri affidati alla loro rispettiva cura,
aiutando la Superiora, alla quale ne spetta la custodia immediata.
174. In deroga a quanto disposto dal can. 667, §4 CJC, il Vescovo
diocesano, come pure l’Ordinario religioso, non interviene nella concessione
della dispensa dalla clausura[109].
175. In deroga a quanto disposto dal can. 667, §4 CJC, la dispensa dalla
clausura spetta unicamente alla Superiora maggiore la quale, nel caso in cui
tale dispensa supera i quindici giorni, può concederla solo dopo aver ottenuto
il consenso del suo Consiglio[110].
176. Abrogata la limitazione presente nell’Istruzione
Verbi Sponsa[111],
per giusta causa la Superiora maggiore, a norma del can. 665, § 1 CJC, con
il consenso del suo Consiglio, può autorizzare l'assenza dal monastero della
monaca professa di voti solenni non per più di un anno, sentito il Vescovo
diocesano o l’Ordinario religioso competente.
177. In deroga al can. 686, §2 CJC, la Superiora maggiore, con il
consenso del suo Consiglio, può concedere l’indulto di esclaustrazione ad una
monaca professa di voti solenni, non per più di un anno, previo consenso
dell’Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, dopo aver acquisito il
parere del Vescovo diocesano o dell’Ordinario religioso competente[112]
.
178. In deroga al can. 686, §2 CJC, una proroga dell’indulto di
esclaustrazione può essere concessa dalla Presidente federale, con il consenso
del suo Consiglio, alla monaca professa di voti solenni di un monastero della
Federazione per un tempo non superiore a due anni[113].
179. Per tale concessione la Presidente federale, prima di presentare la
questione al Consiglio Federale, deve acquisire il parere scritto della
Superiora maggiore della monaca professa di voti solenni che chiede la proroga
dell’indulto, espresso collegialmente insieme al Consiglio del monastero, previo
consenso dell’Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, ed acquisito il
parere del Vescovo diocesano o dell’Ordinario religioso competente.
180. Ogni ulteriore proroga dell’indulto di esclaustrazione è riservata
unicamente alla Santa Sede[114].
181. Durante la visita canonica i Visitatori sono tenuti a verificare
l'osservanza di tutti gli elementi propri della vita contemplativa come
descritti nella Costituzione
Vultum Dei quaerere[115]
con
particolare riferimento all’aspetto della separazione dal mondo.
182. La Chiesa, per l'altissima stima che nutre verso la loro vocazione,
incoraggia le monache a vivere fedelmente e con senso di responsabilità lo
spirito e la disciplina della clausura per promuovere nella comunità un proficuo
e completo orientamento verso la contemplazione di Dio Uno e Trino.
IV. La clausura papale
183. La clausura papale, instaurata nel 1298 da Bonifacio VIII, è quella
“conforme alle norme date dalla Sede Apostolica”[116] ed esclude compiti
esterni di apostolato.
184. Se Pio XII l’aveva distinta in clausura papale maggiore e
minore[117] il Codice di Diritto Canonico riconosce un solo tipo di
clausura papale, che è osservata nei monasteri di monache interamente dedite
alla vita contemplativa[118].
185. La clausura papale, per le monache, ha il significato di un
riconoscimento di specificità della vita interamente contemplativa che,
sviluppando singolarmente la spiritualità delle nozze con Cristo, diviene segno
e realizzazione dell'unione esclusiva della Chiesa Sposa con il suo Signore.
186. Una reale separazione dal mondo, maggiormente segnata dal silenzio e
dalla solitudine[119], esprimono e tutelano l'integrità e l'identità della vita
interamente contemplativa, perché sia fedele al suo carisma specifico e alle
sane tradizioni dell'Istituto.
187. La vita interamente contemplativa, per essere ritenuta di clausura
papale, deve essere fondamentalmente ordinata al conseguimento dell'unione con
Dio nella contemplazione.
188. Un Istituto viene ritenuto di vita interamente contemplativa se:
a) i suoi membri orientano tutta l'attività, interiore ed esteriore,
all'intensa e continua ricerca dell'unione con Dio nel monastero e alla
contemplazione del suo volto;
b) esclude compiti esterni e diretti di apostolato e, ordinariamente,
la partecipazione fisica ad eventi e a ministeri della comunità ecclesiale.
Detta partecipazione, previo consenso del Capitolo conventuale, deve essere
consentita soltanto per particolari occasioni dal vescovo diocesano o
dall’Ordinario religioso del monastero;
c) attua la separazione dal mondo, secondo modalità concrete stabilite
dal Capitolo conventuale, in modo radicale, concreto ed efficace e non
semplicemente simbolico, a norma del diritto universale e proprio, in linea con
il carisma dell’Istituto.
V. Normativa circa la clausura papale
189. Data la varietà degli Istituti dediti a vita interamente
contemplativa e delle loro tradizioni, oltre a quanto stabilito nella presente
Istruzione, alcune modalità della separazione dal mondo vengono lasciate alle
Costituzioni o ad altri codici del diritto proprio dell’Istituto che, in linea
con il proprio carisma, possono anche stabilire norme più severe circa la
clausura, che devono essere approvate dalla Sede Apostolica.
190. La legge della clausura papale si estende all'abitazione e a tutti
gli spazi, interni ed esterni del monastero riservati esclusivamente alle
monache nel quale solo in caso di necessità può essere ammessa la presenza di
estranei. Deve essere uno spazio di silenzio e di raccoglimento, facilitato
dall’assenza di opere esterne, dove possa svilupparsi con maggiore facilità la
ricerca permanente del volto di Dio, secondo il carisma dell’Istituto.
191. La partecipazione di fedeli alle celebrazioni liturgiche nella
chiesa o oratorio del monastero oppure alla lectio divina non consente
l'uscita delle monache dalla clausura papale né l'ingresso dei fedeli nel coro
delle monache, salvo casi particolari a giudizio del Capitolo conventuale.
192. In forza della legge della clausura papale le monache, le novizie e
le postulanti devono vivere all'interno della clausura del monastero, e non è
loro lecito uscirne, tranne nei casi contemplati dal diritto né è lecito ad
alcuno entrare nell'ambito della clausura del monastero, eccettuati i casi
previsti.
193. Nei monasteri di vita interamente contemplativa, la normativa sulla
separazione dal mondo delle suore esterne, se contemplate dalle Costituzioni o
da altri codici del diritto proprio dell’Istituto, è definita dal diritto
particolare.
194. La concessione della licenza di entrare e di uscire dalla clausura
papale richiede sempre una giusta causa, dettata cioè da vera necessità delle
singole monache o del monastero: è questa un'esigenza di tutela delle condizioni
richieste per la vita interamente contemplativa e, da parte delle monache, di
coerenza con la scelta vocazionale.
195. Dove è consuetudine, l'uso di annotare in un libro gli ingressi e le
uscite può essere conservato, a discrezione del Capitolo conventuale, anche come
contributo alla conoscenza della vita e della storia del monastero.
196. Spetta alla Superiora maggiore del monastero la custodia immediata
della clausura, garantire le condizioni concrete della separazione dal mondo e
promuovere, all'interno del monastero, l'amore per il silenzio, il raccoglimento
e la preghiera.
197. Spetta alla Superiora maggiore esprimere il giudizio
sull'opportunità degli ingressi e delle uscite dalla clausura papale,
valutandone con prudente discrezione la necessità, alla luce della vocazione
interamente contemplativa, secondo quanto stabilito dalle Costituzioni o da
altro testo del diritto proprio e disposto dalla presente Istruzione.
198. Spetta alla Superiora maggiore del monastero con clausura papale
nominare una monaca professa di voti solenni per il servizio della portineria e,
se il diritto proprio non contempla la presenza di suore esterne, di permettere
ad una sorella di compiere i servizi propri delle suore esterne per un periodo
limitato di tempo.
199. All'intera comunità compete l'obbligo morale della tutela, della
promozione e dell'osservanza della clausura papale, in modo che motivazioni
secondarie o soggettive non prevalgano sul fine che tale tipo di separazione si
propone.
200. L'uscita dalla clausura papale, salvo indulti particolari della
Santa Sede o in caso di pericolo, viene permessa dalla Superiora maggiore nei
casi ordinari, riguardanti la salute delle monache, l'assistenza delle monache
inferme, la partecipazione a corsi o riunioni di formazione iniziale e
permanente organizzati dalla Federazione o da altro monastero, l'esercizio dei
diritti civili e quelle necessità del monastero a cui non si può provvedere in
altro modo.
201. Per inviare le novizie o le professe di voti temporanei, quando
fosse necessario, a compiere parte della formazione in un altro monastero
dell'Istituto, così come per effettuare trasferimenti temporanei o definitivi ad
altri monasteri dello stesso Istituto, la Superiora maggiore esprime il suo
consenso, con l'intervento del Consiglio o del Capitolo conventuale a norma
delle Costituzioni o di altro codice del diritto proprio.
202. L'ingresso nella clausura papale è permesso, salvo indulti
particolari della Santa Sede, ai Cardinali, i quali possono portare con sé
qualcuno che li accompagni, ai Nunzi e ai Delegati Apostolici nei luoghi
soggetti alla loro giurisdizione, ai Visitatori durante la Visita canonica, al
Vescovo diocesano[120], all’Ordinario religioso competente, e a altre persone a
giudizio della Superiora maggiore e per giusta causa.
203. Inoltre, l'ingresso nella clausura papale è permesso, previa licenza
della Superiora:
– al presbitero per amministrare i Sacramenti alle inferme, per assistere
quelle che sono a lungo o gravemente ammalate, per celebrare talvolta per loro
la Santa Messa, per le processioni liturgiche e i funerali;
– a coloro i cui lavori o competenze sono necessari per curare la salute
delle monache, per la formazione e per provvedere ai bisogni del monastero;
– alle proprie aspiranti e alle monache di passaggio, anche di altri Istituti
di vita contemplativa.
VI. La clausura definita nelle Costituzioni
204. I monasteri che associano alla vita contemplativa qualche attività a
beneficio del popolo di Dio o praticano forme più ampie di ospitalità in linea
con la tradizione del proprio Istituto, definiscono la loro clausura nelle
Costituzioni o in altro codice del diritto proprio.
A. Clausura costituzionale
205. La clausura costituzionale, che ha sostituito nel Codice di Diritto
Canonico la clausura papale minore di Pio XII, è un tipo di clausura rivolto a
monache che professano la vita contemplativa associando “qualche legittima
opera di apostolato o di carità cristiana”[121].
206. Con il nome di clausura costituzionale si intende lo spazio
monastico separato dall’esterno che, come minimo, deve comprendere quella parte
del monastero, degli orti e dei giardini riservati esclusivamente alle monache,
nella quale solo in caso di necessità può essere ammessa la presenza di
estranei. Deve essere uno spazio di silenzio e di raccoglimento, dove possa
svilupparsi la ricerca permanente del volto di Dio, secondo il carisma
dell’Istituto, in considerazione delle opere di apostolato o di carità
esercitate dalle monache.
207. Questo tipo di clausura, “adatto all’indole propria e definita
dalle Costituzioni“[122] viene approvato dalla Sede Apostolica che approva
le Costituzioni o altro codice del diritto proprio dell'Istituto.
B. Clausura monastica
208. Alle espressioni clausura papale e clausura costituzionale,
conosciute dal Codice di Diritto Canonico, San Giovanni Paolo II
nell’esortazione apostolica postsinodale Vita Consacrata[123] ne aveva
aggiunta una terza, la clausura monastica.
209. Prima di Vita Consacrata tale espressione era stata usata per
definire la clausura dei monaci[124], più rigorosa di quella comune a tutti i
religiosi[125], ma meno rigida di quella papale e paragonabile, sotto certi
aspetti, alla clausura costituzionale delle monache.
210. Per i monasteri di monache contemplative, la clausura monastica, pur
conservando il carattere di una più rigorosa disciplina rispetto a quella
comune, permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme più
ampie di accoglienza e di ospitalità[126].
211. La clausura monastica, in quanto descritta nelle Costituzioni o in
altro codice del diritto proprio, è una peculiare espressione della clausura
costituzionale.
VII. Normativa circa la clausura costituzionale
212. Compete alla Superiora maggiore del monastero, con il consenso del
suo Consiglio, determinare per scritto chiaramente l’ambito della clausura
costituzionale, delimitarlo e modificarlo per giusta causa.
213. In forza della legge della clausura costituzionale le monache, le
novizie e le postulanti devono vivere all'interno della clausura del monastero,
e non è loro lecito uscirne, tranne nei casi contemplati dal diritto, né è
lecito ad alcuno entrare nell'ambito della clausura del monastero al di fuori
dei casi previsti e senza il permesso della superiora.
214. La partecipazione di fedeli alle celebrazioni liturgiche nella
chiesa o nell’oratorio del monastero oppure alla lectio divina in altro
luogo adatto del monastero consente l'uscita delle monache dalla clausura
costituzionale rimanendo nell’ambito dello stesso monastero mentre resta sempre
proibito l'ingresso dei fedeli nella parte della casa soggetta a detto tipo di
clausura.
215. Ogni monaca ne è corresponsabile e deve contribuire, con grande
stima del silenzio e della solitudine, a far sì che la regolamentazione
esteriore della clausura costituzionale conservi quel fondamentale valore
interiore, attraverso il quale la clausura è fonte di vita spirituale e
testimonianza della presenza di Dio.
216. Possono entrare nell’ambito della clausura costituzionale, con il
consenso della Superiora maggiore del monastero:
a) le persone necessarie al servizio della comunità da un punto di
vista spirituale, formativo e materiale;
b) le monache di altre comunità, che siano di passaggio o ospiti nel
monastero;
c) le giovani in ricerca vocazionale.
217. La Superiora maggiore del monastero può permettere le uscite dalla
clausura costituzionale per giusta causa, tenendo conto delle indicazioni date
dalla presente Istruzione.
218. La Superiora maggiore del monastero con clausura costituzionale
nomina monache per il servizio della portineria e della foresteria ed autorizza
alcune monache a lavorare nelle opere o nei laboratori del monastero posti fuori
dell’ambito della clausura, regolandone la permanenza fuori di essa.
CAPITOLO QUARTO
LA FORMAZIONE
219. La monaca diviene con pieno diritto membro della comunità del
monastero sui juris e partecipe dei suoi beni spirituali e temporali con
la professione dei voti solenni, libera e definitiva risposta all’appello dello
Spirito Santo.
220. Le candidate si dispongono alla professione solenne passando per le
varie tappe della vita monastica, durante le quali ricevono una formazione
adeguata e, sebbene in grado diverso, fanno parte della comunità del monastero.
I. Principi generali
221. La formazione nella vita monastica contemplativa si fonda
nell’incontro personale con il Signore. Ha inizio con la chiamata di Dio e la
decisione di ciascuna di seguire, secondo il proprio carisma, le orme di Cristo,
come sua discepola, sotto l’azione dello Spirito Santo.
222. Pur restando importante l’acquisizione di conoscenze, la formazione
nella vita consacrata, e particolarmente nella vita monastica contemplativa,
consiste soprattutto nell’identificazione con Cristo. Si tratta, infatti, di
“una progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre”[127],
fino a poter dire con san Paolo: “per me, vivere è Cristo”[128].
223. Sia le candidate che le monache devono avere presente che nel
processo formativo non si tratta tanto di acquisire nozioni, quanto “di
conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza”[129]. Tutto ciò fa
si che il processo formativo duri tutta la vita e ogni monaca si senta sempre in
formazione.
224. La formazione in quanto processo continuo di crescita e di
conversione che coinvolge tutta la persona, deve favorire lo sviluppo della
dimensione umana, cristiana e monastica delle candidate e delle monache, vivendo
radicalmente il Vangelo, in modo tale che la propria vita diventi una profezia.
225. La formazione alla vita monastica contemplativa deve essere
integrale, cioè tener conto della persona nella sua totalità perché sviluppi
armonicamente le proprie doti psichiche, morali, affettive e intellettuali e si
inserisca attivamente nella vita comunitaria. Nessuna di queste dimensioni della
persona deve restare esclusa dall’ambito della formazione sia iniziale che
permanente o continua.
226. La formazione monastica contemplativa deve essere organica, graduale
e coerente nelle sue diverse tappe, in quanto è chiamata a promuovere lo
sviluppo della persona in modo armonico e progressivo, nel pieno rispetto della
singolarità di ciascuna.
227. Sotto l’azione dello Spirito Santo, sia le candidate che le monache
sono le protagoniste principali della propria formazione e le responsabili
nell’assumere e interiorizzare tutti i valori della vita monastica.
228. Per tale motivo, il processo formativo deve essere attento
all’unicità di ogni sorella e al mistero che reca in sé e ai suoi doni
particolari, per favorire la sua crescita mediante la conoscenza di sé e la
ricerca della volontà di Dio.
229. Nella formazione iniziale, riveste particolare importanza la figura
della formatrice. Infatti, anche se “Dio Padre è il formatore per eccellenza”,
però “in questa opera artigianale si serve di mediazioni umane” tra le
quali si trovano le formatrici, “la cui missione principale è quella di
mostrare la bellezza della sequela del Signore ed il valore del carisma in cui
essa si compie”[130].
230. È responsabilità del singolo monastero e della Federazione avere
particolare attenzione alla scelta delle formatrici e curare la loro
formazione[131].
II. La formazione permanente
231. Per formazione permanente o continua si intende un itinerario di
tutta la vita[132], sia personale sia comunitario, “che deve portare alla
configurazione al Signore Gesù e all’assimilazione dei suoi sentimenti nella sua
totale oblazione al Padre”[133]. È quindi un processo di continua
conversione del cuore, “esigenza intrinseca della consacrazione religiosa”[134],
ed esigenza di fedeltà creativa alla propria vocazione. La formazione permanente
o continua è l’humus della formazione iniziale[135].
232. In quanto tale, la formazione permanente o continua deve essere
considerata come prioritaria sia nel progetto di vita comunitario, sia nel
progetto di vita di ciascuna monaca.
233. Lo scopo della formazione permanente è quello di nutrire e custodire
la fedeltà, sia della singola monaca che della comunità, e portare a compimento
quanto iniziato nella formazione iniziale, perché la persona consacrata possa
esprimere in pienezza il proprio dono nella Chiesa, secondo un carisma
specifico.
234. Ciò che caratterizza questa tappa rispetto alle altre è la mancanza
di mete ulteriori a breve termine, e questo può causare un impatto a livello
psicologico: non c’è più nulla a cui prepararsi, ma solo un quotidiano da vivere
nel dono pieno di sé al Signore e alla Chiesa.
235. La formazione permanente avviene nel contesto della vita quotidiana:
nella preghiera e nel lavoro, nel mondo delle relazioni, particolarmente nella
vita fraterna in comunità, e nel rapporto con l’esterno, secondo la vocazione
contemplativa.
236. La formazione permanente coltiva la capacità spirituale, dottrinale
e professionale, l’aggiornamento e la maturazione della contemplativa, in modo
che possa svolgere in maniera sempre più adeguata il suo servizio al monastero,
alla Chiesa e al mondo, secondo la propria forma di vita e le indicazioni della
Costituzione Apostolica
Vultum Dei quaerere.
237. Ogni monaca è incoraggiata ad assumere la responsabilità della
propria crescita umana, cristiana e carismatica, attraverso il progetto di vita
personale, il dialogo con le sorelle della comunità monastica, e in particolare
con la sua Superiora maggiore, cosi come attraverso la direzione spirituale e
gli appositi studi contemplati negli Orientamenti per la vita monastica
contemplativa.
238. Ogni comunità insieme al progetto comunitario è chiamata ad
elaborare un programma di formazione permanente sistematico ed integrale, che,
abbracci tutta l’esistenza della persona[136]. Detto programma sarà strutturato
tenendo conto delle diverse stagioni della vita[137] e dei diversi servizi
esercitati dalle monache, particolarmente dalle superiore e dalle
formatrici[138].
239. La Superiora maggiore promuove la formazione permanente della
comunità mediante il Capitolo conventuale, i giorni di ritiro, gli esercizi
spirituali annuali, la condivisione della Parola di Dio, periodiche revisioni di
vita, ricreazioni in comune, giornate di studio, dialogo personale con le
sorelle, incontri fraterni.
240. È responsabilità della Superiora maggiore e di ogni membro della
comunità assicurare che la vita fraterna sia formativa e aiuti ogni sorella nel
suo cammino verso la totale configurazione con Cristo, fine ultimo di tutto il
processo formativo[139] e a manifestare in ogni momento della sua vita “la
piena e gioiosa appartenenza a Cristo”[140].
241. Fermo restando che la sede ordinaria della formazione permanente è
il proprio monastero e che la vita fraterna deve favorire il cammino formativo
delle sorelle[141] , per assicurare una più adeguata formazione permanente o
continua è caldamente consigliata la collaborazione tra diverse comunità
monastiche, usando i mezzi di comunicazione opportuni[142].
III. Strumenti di formazione permanente
242. Sicuramente il primo strumento di formazione permanente per tutti i
consacrati, ancor più per le contemplative, è la cura della vita di preghiera:
liturgie curate e dignitose, secondo la possibilità della comunità; fedeltà ai
momenti di preghiera personale, per garantire quello spazio dove poter intessere
una relazione intima con il Signore; cura del rapporto con la Parola, attraverso
la lectio personale e la collatio comunitaria, quando
possibile[143].
243. Cura e attenzione al sacramento della riconciliazione e alla
direzione spirituale, nell’attenzione alla scelta di confessori preparati a
sostenere ed accompagnare il cammino di una comunità di vita contemplativa con
riservatezza, sapienza e prudenza [144].
244. La formazione intellettuale va garantita attraverso un
progetto stabilito dalla comunità che tenga conto possibilmente del livello
culturale di tutte, perché tutte possano raccogliere qualcosa di utile al
proprio cammino.
245. Utili e importanti sono anche i corsi di formazione comuni a più
monasteri della stessa famiglia carismatica[145], dunque corsi federali o
inter-federali, senza però dimenticare che “la formazione, specie quella
permanente…, ha il suo humus nella comunità e nella vita quotidiana”[146].
246. Un clima di relazioni fraterne autentiche, improntate a vera
carità e bontà, è fondamentale per consentire ad ogni membro della comunità un
proprio spazio di vita e di espressione.
247. È compito di ciascuna trovare un giusto equilibrio nel dono di sé
attraverso il lavoro, perché quest’ultimo sia vissuto come un servizio
sereno e gioioso a Dio e alla comunità. È compito però anche della comunità
l’attenzione a che nessuna sia gravata da lavori particolarmente pesanti, che
assorbano le energie della mente e del corpo, a danno della vita spirituale. Il
lavoro in quanto tale può essere un modo di mettere a frutto i propri talenti e
dunque un aiuto per l’espressione della bellezza della persona; diventa
pericoloso quando sia assolutizzato e catturi l’attenzione a detrimento dello
spirito[147].
248. Non vanno trascurati i mezzi ascetici che sono di
tradizione di ciascuna spiritualità, come modo di arginare gli istinti della
propria natura e convogliarli verso il servizio al regno secondo il proprio
carisma[148].
249. Anche la debita informazione di ciò che accade nel mondo è
mezzo importante per ravvivare la consapevolezza e la responsabilità della
propria missione apostolica pertanto la si curi attraverso i mezzi di
comunicazione, nell’attenzione ad usarli con prudenza e discrezione, perché
questo non sia a danno della vita contemplativa[149].
IV. La formazione iniziale
250. La formazione iniziale è il tempo privilegiato in cui le sorelle
candidate alla vita monastica contemplativa, con uno speciale accompagnamento
della formatrice e della comunità, vengono iniziate alla sequela di Cristo,
secondo un determinato carisma, assumendo e integrando progressivamente i loro
particolari doni personali con i valori autentici e caratteristici della propria
vocazione.
251. La formazione iniziale è strutturata in tre tappe consecutive: il
postulantato, il noviziato ed il tempo della professione temporanea o juniorato,
precedute dall’aspirantato, nelle quali le candidate crescono e maturano fino ad
assumere definitivamente la vita monastica in un determinato Istituto.
252. Nella formazione iniziale è di grande importanza che tra le varie
tappe ci sia armonia e gradualità di contenuti. È ugualmente importante che tra
la formazione iniziale e la formazione permanente o continua ci sia continuità e
coerenza, affinché si crei nel soggetto “la disponibilità a lasciarsi formare
in ogni giorno della sua vita”[150].
253. Tenendo presente che la persona si costruisce molto lentamente e che
la formazione dovrà essere attenta a radicare nel cuore “i sentimenti di
Cristo verso il Padre”[151] e i valori umani, cristiani e carismatici
propri, “alla formazione iniziale si deve riservare uno spazio di tempo
sufficientemente ampio”[152], “non inferiore a nove anni, e né superiore
a dodici”[153].
254. Durante questo tempo si metta in atto “un discernimento sereno e
libero dalle tentazioni del numero e dell’efficienza”[154]. Inoltre in ogni
monastero si deve prestare speciale attenzione al discernimento spirituale e
vocazionale, assicurando alle candidate un accompagnamento personalizzato e
promuovendo itinerari formativi adeguati[155], prestando particolare attenzione
a che la formazione sia veramente integrale – umana, cristiana e carismatica - e
tocchi tutte le dimensioni della persona.
255. La costituzione di comunità monastiche internazionali e
multiculturali manifesta l’universalità di un carisma, pertanto l’accoglienza di
vocazioni provenienti da altri Paesi deve essere oggetto di adeguato
discernimento.
256. Uno dei criteri di accoglienza è dato dalla prospettiva di
diffondere un domani la vita monastica in chiese particolari dove questa forma
della sequela di Cristo non è presente.
257. Si deve tuttavia assolutamente evitare il reclutamento di candidate
da altri Paesi al solo scopo di salvaguardare la sopravvivenza del
monastero[156].
258. Ogni monastero sui juris, dal momento della sua erezione è
sede di noviziato e di formazione, iniziale e permanente o continua[157].
259. Nel caso in cui, nell’ambito della visita canonica, risulti che il
singolo monastero sui juris non possa garantire una formazione di
qualità, la formazione iniziale deve essere curata in altro monastero della
Federazione o nella sede di formazione iniziale comune a vari monasteri[158]
.
260. Il monastero fondato, ma non ancora canonicamente eretto, ed il
monastero affiliato sono solo sede di formazione permanente o continua.
261. Il monastero fondato, ma non ancora canonicamente eretto, può essere
sede di noviziato e sede di formazione iniziale, se si danno le condizioni
stabilite nella presente Istruzione a riguardo della formazione.
A. Aspirantato
262. L’aspirantato, considerato una prima conoscenza del monastero da
parte della candidata e della candidata da parte della comunità del monastero,
comporta una serie di contatti e tempi di esperienza in comunità, anche
prolungati. Questa conoscenza sarà utile anche per colmare in questa fase
eventuali lacune nel cammino di formazione umana e religiosa.
263. Compete alla Superiora maggiore con il suo Consiglio, tenendo conto
di ogni singola candidata, stabilire i tempi e le modalità che l’aspirante
trascorrerà in comunità e fuori del monastero.
264. Il Signore Gesù ha insegnato che chi intraprende un’azione
importante deve prima ben ponderare se ha “il necessario per portare a
termine l’impresa”[159]. Per questo chi pensa di iniziare il cammino della
vita contemplativa trascorra un certo tempo nella riflessione circa le sue reali
capacità e fare una prima verifica personale della autenticità della propria
chiamata alla vita monastica contemplativa.
265. Avere “il necessario” significa possedere le doti naturali e
psicologiche, una normale apertura agli altri, equilibrio psichico, spirito di
fede e volontà ferma, che rendono possibile trascorrere la vita in comunità,
nella continenza, nell’obbedienza, nella povertà e nella clausura.
266. Senza queste doti iniziali non si può pensare, né da parte
dell’aspirante né da parte della comunità che accoglie, che vi sia la vocazione
alla vita monastica e contemplativa. Pertanto, durante tutta la formazione
iniziale, ma particolarmente durante l’aspirantato, si deve prestare una
particolare attenzione alla dimensione umana.
267. Durante questo tempo, l’aspirante è affidata dalla Superiora
maggiore a una sorella professa solenne perché possa essere accompagnata ed
orientata nella scelta vocazionale.
268. L’aspirantato, della durata minima di dodici mesi, può essere
prolungato secondo le necessità a discrezione della Superiora maggiore, sentito
il suo Consiglio, ma non oltre due anni.
B. Postulantato
269. Il postulantato è una tappa necessaria per l’adeguata preparazione
al noviziato[160], durante la quale la candidata conferma la propria
determinazione a convertirsi attraverso un progressivo passaggio della vita
secolare alla vita monastica contemplativa.
270. Durante questo tempo, la postulante deve essere gradualmente
introdotta al processo di assimilazione degli gli elementi fondamentali della
vita monastica contemplativa.
271. Il postulantato comporta un’esperienza più diretta e concreta della
vita in comunità secondo un carisma specifico.
272. Prima di ammettere un’aspirante al postulantato si deve esaminare il
suo stato di salute, se ha maturità confacente alla sua età, se ha l’indole
adatta, se è socievole, solida nella dottrina e nella pratica cristiana, se
aspira alla vita monastica con sincera intenzione, cercando in ogni momento il
volto di Dio.
273. La postulante deve essere affidata alla maestra delle novizie o ad
una monaca professa solenne che la aiuti a guardare dentro di sé, che sappia
discernere se c’è una vera chiamata alla vita monastica contemplativa e alla
quale la postulante possa aprirsi con tutta fiducia.
274. La postulante, aiutata dalla formatrice, si dedica specialmente alla
sua formazione umana e spirituale e approfondisce il suo impegno battesimale.
275. Il postulantato ha una durata minima di dodici mesi che può essere
prolungata secondo le necessità dalla Superiora maggiore, sentito il suo
Consiglio, ma non deve superare i due anni.
276. Durante questo periodo le postulanti vivono in monastero e seguono
la vita di comunità secondo le prescrizioni della maestra e, oltre ad essere
aiutate a conoscere le proprie capacità in ordine alla vita monastica, nel
monastero possono approfondire temi di studio o apprendere un mestiere, secondo
le esigenze della comunità, come stabilito dalla Superiora maggiore con il suo
Consiglio.
C. Noviziato
277. Il noviziato è il tempo in cui la novizia inizia la vita in un
determinato Istituto, continua il discernimento vocazionale e l’approfondimento
della propria decisione di seguire Gesù Cristo nella Chiesa e nel mondo di oggi,
secondo un determinato carisma.
278. Il noviziato è il tempo della prova, ed ha come obiettivo quello di
portare la candidata a prendere coscienza più piena della vocazione secondo uno
specifico carisma, verificandone la reale e concreta capacità di viverlo con
gioia e generosità, particolarmente in quanto si riferisce alla vita fraterna in
comunità.
279. Il noviziato nei monasteri di monache ha la durata di due anni dei
quali il secondo è quello canonico, seguendo quanto disposto dal can. 648 CJC
per quando riguarda le assenze.
280. Durante il noviziato la novizia deve innanzitutto rendere profonda
la sua amicizia con Cristo perché senza di essa non sarà mai in grado di
assumere e mantenere le promesse di donazione a Lui e desiderare di crescere
nella conoscenza del carisma che è chiamata a vivere, ponendosi la domanda se
vuole condividere la propria esistenza in una vita fraterna in comune con le
sorelle che costituiscono la comunità del monastero.
281. La novizia ottiene questo nella pratica della lectio divina
prolungata, sotto la guida di una sorella esperta che sappia aprire il suo animo
all’intelligenza delle Scritture, guidata dagli scritti dei Padri della Chiesa e
dagli scritti e esempi di vita dei propri fondatori. Il contatto intimo con
Cristo deve condurre necessariamente a una vita sacramentale forte, e alla
preghiera personale, alla quale la novizia deve essere guidata e per la quale
deve essere concesso un tempo adeguato.
282. La preghiera personale trova il suo sbocco nella preghiera
comunitaria liturgica, alla quale la novizia deve dedicare tutte le sue energie
migliori. In questo clima di amore al Cristo e di preghiera, la novizia si apre
alle sorelle, li ama cordialmente e con esse vive in fraternità.
283. La novizia è guidata dalla maestra a coltivare una autentica
devozione alla Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita
consacrata[161], e a assumerla come esempio di donna consacrata.
284. L’edificio spirituale non può essere costruito senza fondamenta
umane, perciò le novizie devono perfezionare i doni di natura e l’educazione
civile, e sviluppare la propria personalità, sentendosi veramente responsabili
della propria crescita umana, cristiana e carismatica.
D. Juniorato
285. In questa tappa l’inserimento nella vita della comunità è pieno,
dunque l’obiettivo è quello di sperimentare la capacità della professa
temporanea di trovare un proprio equilibrio tra le varie dimensioni della vita
monastica contemplativa (preghiera, lavoro, relazioni fraterne, studio…),
riuscendo a realizzare una propria personale sintesi del carisma ed incarnandolo
nelle diverse situazioni di vita quotidiana.
286. Fermo restando quanto stabilito nel diritto universale circa la
valida e la lecita professione dei voti temporanei, lo juniorato comprende il
tempo di formazione iniziale che va dalla prima professione dei voti temporanei
alla professione solenne, nel quale la professa continua la formazione
spirituale, dottrinale e pratica, secondo il carisma ed il diritto proprio
dell’Istituto.
287. La professione temporanea è emessa per tre anni e rinnovata
annualmente sino al compimento di cinque anni, fino a completare un minimo di
nove anni di formazione iniziale.
288. Se pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere
prolungato dalla Superiora maggiore, secondo il diritto proprio, a norma del
can. 657, §2 CJC, ma facendo attenzione che non si superino i dodici anni di
formazione iniziale.
289. In ogni comunità monastica il percorso di formazione iniziale e
permanente o continua, come pure la formazione delle superiore dei
monasteri[162], delle formatrici[163] e delle econome, sarà modulato in
conformità al carisma e al diritto proprio dell’Istituto avendo presente gli
Orientamenti pubblicati dalla Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica a seguito e completamento della
presente Istruzione.
DISPOSIZIONI FINALI
· La presente Istruzione non riguarda solo
cose future[164] ma si applica nel presente a tutti i monasteri di monache di
rito latino sin dal momento della sua pubblicazione.
· Quanto disposto nella Costituzione
Apostolica
Vultum Dei quaerere per tutti i monasteri circa l’obbligo di
entrare in una Federazione di monasteri si applica anche ad altra struttura di
comunione come l’Associazione di monasteri o la Conferenza di monasteri.
· Tale obbligo vale anche per i monasteri
associati ad un Istituto maschile o riuniti in Congregazione monastica autonoma.
· I singoli monasteri devono ottemperare a
questo entro un anno dalla pubblicazione della presente Istruzione, a meno che
non siano stati legittimamente dispensati.
Compiuto il tempo,
questo Dicastero provvederà ad assegnare i monasteri a Federazioni o ad altre
strutture di comunione già esistenti.
· Le decisioni che, dopo opportuna
consultazione e previa trattazione nel Congresso del Dicastero, saranno prese da
questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica nei confronti di un monastero di monache relative all’indizione di
una visita apostolica, al commissariamento, alla sospensione dell’autonomia e
alla soppressione di un monastero, saranno mensilmente presentate al Romano
Pontefice per l’approvazione in forma specifica.
CONCLUSIONE
Con la presente Istruzione questo Dicastero intende confermare
l’alto apprezzamento della Chiesa per la vita monastica contemplativa e la sua
sollecitudine per salvaguardare l’autenticità di tale peculiare forma della
sequela Christi.
Il giorno 25 marzo 2018 il Santo Padre ha approvato il presente
documento della
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società
di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.
In pari data il Santo Padre della presente Istruzione ha
approvato in forma specifica:
·
i nn. 52, 81 d) e 108, in deroga al can.
638, §4 CJC;
·
il n. 83 g) in deroga al can 667, §4 CJC;
·
il n. 111 in deroga al can. 628, §2, 1°
CJC;
·
il n. 130 in deroga al can. 686, §2 CJC;
·
i nn. 174 e 175 in deroga al can. 667, §4
CJC;
·
il n. 176, che abroga la restrizione
presente in
Verbi Sponsa n. 17, §2;
·
i nn. 177 e 178 in deroga al can. 686, §2
CJC;
·
le Disposizioni finali.
Dal Vaticano, 1° aprile 2018
Solennità della Risurrezione del Signore
João Braz, Card. de
Aviz
Prefetto
+ José Rodríguez
Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario
________________________
[1] Cfr. Franciscus PP.,
Constitutio apostolica
Vultum Dei quaerere (= VDq). De vita contemplativa monialium, in AAS
CVIII (2016), p. 838, n. 5. Perfectae caritatis (= Pc) 7;
can. 674 CJC.
[2] Cfr. PIUS PP. XII,
Constitutio apostolica Sponsa Christi
Ecclesia (= SCE). De sacro monialium instituto promovendo, in AAS
XXXXIII (1951), pp. 5-23.
[3]
Cfr. Statuta generalia monialium (= SGM), art. VI, in AAS XXXXIII
(1951), p. 17.
[4] Cfr.
SCE, p. 12; SGM, art. VII,
in AAS XXXXIII (1951), pp. 18-19.
[5] Cfr.
SCE, pp. 10-11.
[6] Cfr.
SCE, pp. 12-13; SGM, art. IV, in AAS XXXXIII
(1951), p. 16-17.
[7] Cfr. Pc 2.
[8] Cfr.
SCE, pp. 6-11.
[9] Cfr.
SCE, pp. 8-9.
[10]
Cfr.
VDq, 13-35.
[11]
VDq, art. 1, §2.
[12]
Cfr.
VDq, 8.
[13]
VDq, 5.
[14] Can. 674 CJC.
[15]
VDq, art. 14, §1.
[16]
VDq, 8.
[17] Cf. can. 34, §1 CJC.
[18]
VDq, art. 9, §4.
[19]
VDq, art. 9, §4.
[20] Cfr. can. 620 CJC.
[21] Cfr. cann. 613, §2 e 620 CJC.
[22] Cfr. can. 586,§1 CJC.
[23] Cfr.
VDq, 28.
[24] Cfr.
Ibidem.
[25] Cfr. can. 610 CJC.
[26] Cfr. can. 610 CJC.
[27] Cfr. can. 607, §3 CJC.
[28] Cfr. can. 667, §§2-3 CJC; cfr.
VDq, 31.
[29]
Cfr. can. 609, §1 CJC.
[30] Cfr. can. 609, §2 CJC.
[31]
VDq, art. 8, §1.
[32] Ibidem.
[33]
VDq, art. 8, §1.
[34] Cfr. can. 610, §2 CJC.
[35] Cfr.
VDq, art. 8, §1
[36] Cfr.
VDq, art. 8, §2.
[37] Cfr.
VDq, art. 8, §2.
[38] Cfr. can. 634, §1 CJC.
[39] Crf. can. 636 CJC.
[40] Deroga approvata in forma specifica dal Santo Padre.
[41]
VDq, art. 8, §2.
[42] Cfr.
VDq, art. 8, §3.
[43]
VDq, art. 8, §2.
[44] Cfr.
VDq, art. 8, §1; Giovanni Paolo II,
Vita consecrata.
Esortazione apostolica postsinodale sulla vita consacrata (= Vc) Roma, 25
marzo 1996, 36-37.
[45] Cfr. can. 616, §1 e §4 CJC.
[46] Cfr. can. 616, §2 CJC.
[47] Cfr. can. 616, §2 CJC.
[48] Cfr. can. 614 CJC.
[49] Cfr. can. 615 CJC.
[50] Cfr.
VDq, art. 9, §4.
[51] Cfr. can. 625, §2 CJC.
[52] Cfr. can. 628, §2 n. 1 CJC.
[53] Cfr. can. 637 CJC.
[54] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[55] Cfr. can. 688, §2 CJC.
[56] Cfr. can.699, §2 CJC.
[57] Cfr. can. 586 CJC.
[58] Cfr. can. 591 CJC.
[59] Cfr. can. 678, §1 CJC.
[60] Cfr. can. 392; can. 680 CJC.
[61] Cfr. can. 394; can, 673; can. 674; can. 612 CJC.
[62] Cfr. can. 683, §2 CJC.
[63] Cfr. can. 1320 CJC.
[64] Cfr. can. 609 CJC.
[65] Cfr. can. 567 CJC.
[66] Cfr. can. 630, §3 CJC.
[67]
VDq art. 6, §2 CJC.
[68] Cfr. can. 616, §1 CJC.
[69] Cfr. can. 687 CJC.
[70] Deroga parziale al can. 667, §4 CJC approvata dal Santo Padre in forma
specifica.
[71] Cfr.
VDq, 28-30.
[72] Cfr.
VDq art. 9, §2.
[73] Cfr. can. 582 CJC.
[74] Cfr.
VDq 30; art. 9, §3.
[75]
Cfr.
VDq art. 9, § 1.
[76] Cfr. can. 582 CJC;
VDq, art. 9, §4.
[77] Cfr.
VDq, art. 9, § 4.
[78] Cfr.
VDq 30; art. 9, § 3.
[79] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[80] Cfr. can. 616, §2 CJC
[81] Cfr.
VDq, art. 9, §3.
[82] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[83] Cfr.
VDq, art. 2, §2.
[84] Cfr.
VDq, 36.
[85] Cfr.
VDq, art. 3, § 3.
[86] Cfr.
VDq, art. 7, § 1.
[87] Cfr.
VDq, art. 3, § 4.
[88] Cfr.
VDq, art. 8, § 1.
[89] Cfr.
VDq, 9, §3.
[90] Cfr.
VDq, art. 3, § 7.
[91] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[92] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[93] Cfr.
VDq, art. 8, § 7.
[94] Cfr. can. 184, §1 CJC.
[95] Cfr.
VDq, art. 3 § 7.
[96] Cfr.
VDq, art. 7 § 1.
[97] Cfr.
VDq, art. 3 § 3.
[98] Cfr.
VDq, art. 3 § 7.
[99] Cfr. can. 607, §3 CJC.
[100] Cfr. Rm 12, 2.
[101] Cfr. can. 667, §1 CJC.
[102] Cfr. Mt 5, 14-15.
[103] Cfr. Gv 13, 34; Mt 5, 3.8.
[104] Cfr. Rm 6, 11.
[105] Cfr
VDq 33; art. 12.
[106]
VDq, 33.
[107]
VDq, 34.
[108] Cfr.
VDq, 31.
[109] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[110] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[111] “Si tenga presente che la norma del Can. 665, §1, sulla permanenza
fuori dell’Istituto, non riguarda le monache di clausura”
Verbi Sponsa,
n. 17, §2.
[112] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[113] Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
[114] Cfr. can. 686, §1 CJC.
[115] Cfr.
VDq, 12-37.
[116] Can. 667, §3 CJC.
[117] Cfr.
SCE art. IV, n. 1-2; Inter praeclara
VI – X.
[118] Cfr.
VDq, 31.
[119] Cfr.
VDq, 33.
[120] Cfr. can. 667 §4 CJC.
[121]
Cfr. Pc 9.
[122] Cfr. can. 667, §3 CJC.
[123]
Vc 59.
[124] Cfr. can. 667, §2 CJC.
[125] Cfr. can. 667, §1 CJC.
[126] Cfr.
VDq, 31.
[127] Vc 65.
[128] Fil 1, 21.
[129] Ef 3, 19.
[130] Vc 66.
[131] Cfr.
VDq, art. 3, §3.
[132] Cfr. can. 661 CJC.
[133]
VDq, 13.
[134] Vc 69.
[135] Cfr.
VDq, 3, §1.
[136] Cfr.
Vc 69.
[137] Cfr.
Vc 70.
[138] Cfr.
VDq art. 3, §1; 7, §1.
[139] Cf. Vc 65.
[140]
VDq, 13.
[141] Cfr.
VDq, 14.
[142] cfr.
VDq, 34.
[143] Cfr.
VDq, 24-27.
[144]
VDq, 23.
[145]
VDq, 30.
[146]
VDq, 14.
[147] Cfr.
VDq, 32.
[148] Cfr.
VDq, 35.
[149] Cfr.
VDq, 34.
[150]
Vc 69; Ripartire da Cristo, 15.
[151]
Vc 65.
[152]
Vc 65.
[153]
VDq, 15.
[154] Ripartire da Cristo, 18.
[155] Cfr.
VDq, 15.
[156] Cfr.
VDq, art. 3, §6.
[157] Cfr.
VDq, art. 3, §5.
[158] Cfr.
VDq, 3, §7.
[159] Lc 14, 28.
[160] Cfr. can. 597 §2 CJC.
[161] Cfr. can 663, §4 CJC.
[162] Cfr.
VDq art. 7, §1.
[163] Cfr.
VDq art. 3, §3 e §4.
[164] Cfr. can. 9 CJC. |