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DICASTERIUM
PRO DOCTRINA FIDEI
311/15
APPUNTO
PER L’UDIENZA COL SANTO PADRE
Risposta a una serie di domande, proposte da
S.Em. il Card. Dominik Duka OP,
riguardo all’amministrazione dell’Eucaristia ai
divorziati che vivono in una nuova unione
In data 13 luglio 2023, è pervenuta a questo Dicastero una richiesta di S.Em. il Card. Dominik Duka
OP, Arcivescovo Emerito di Praga, a nome della Conferenza Episcopale Ceca,
il quale pone una serie di domande riguardo all’amministrazione dell’Eucaristia
ai divorziati che vivono in una nuova unione
Sebbene alcune delle domande siano redatte in modo non sufficientemente chiaro
e, quindi, possano essere foriere di qualche imprecisione, questo Dicastero
intende rispondere per aiutare a risolvere i dubbi da esse sollevati.
1. È possibile che una diocesi in un’unione della Conferenza
Episcopale prenda decisioni in modo completamente autonomo, facendo riferimento
ai fatti citati nelle domande due e tre?
L'Esortazione apostolica
Amoris laetitia, documento del magistero
pontificio ordinario, verso cui tutti sono chiamati ad offrire l’ossequio
dell’intelligenza e della volontà, afferma che «i presbiteri hanno il compito di «accompagnare le persone interessate sulla via
del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del
Vescovo»[1]. In tal senso, è possibile, anzi è auspicabile che l'Ordinario di una diocesi
stabilisca alcuni criteri che, in linea con l'insegnamento della Chiesa, possano
aiutare i sacerdoti nell'accompagnamento e nel discernimento delle persone
divorziate che vivono in una nuova unione.
2. La risposta di Papa Francesco al quesito della sezione
pastorale della Diocesi di Buenos Aires[2],
visto che il testo è stato pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis, può
essere considerata un’affermazione del Magistero ordinario della Chiesa?
Come indicato nel rescritto che accompagna i due documenti sugli Acta
Apostolicae Sedis, questi vengono pubblicati «velut Magisterium
authenticum», cioè come Magistero autentico.
3. È una decisione del Magistero ordinario della Chiesa basata
sul documento Amoris laetitia?
Come ricorda il Santo Padre nella sua lettera al Delegato della Regione
Pastorale di Buenos Aires[3],
Amoris laetitia è stata il risultato del lavoro e della preghiera di tutta
la Chiesa, con la mediazione di due Sinodi e del Papa. Questo documento si basa
sul magistero dei precedenti Pontefici, che già riconoscevano la possibilità per
i divorziati in nuove unioni di accedere all'Eucaristia, purché assumano «l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti
propri dei coniugi»[4],
come è stato proposto da Giovanni Paolo II, o a «impegnarsi a vivere la loro relazione … come amici»[5]come proposto da Benedetto XVI. Francesco mantiene la proposta della piena
continenza per i divorziati e i risposati in una nuova unione, ma ammette che vi
possano essere difficoltà nel praticarla[6] e quindi permette in certi casi, dopo un adeguato discernimento,
l'amministrazione del sacramento della Riconciliazione anche quando non si
riesca nel essere fedeli alla continenza proposta dalla Chiesa[7].
4. È intenzione di Amoris laetitia istituzionalizzare
questa soluzione attraverso un permesso o una decisione ufficiale alle singole
coppie?
Il punto 1 del documento “Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII
de Amoris laetitia” afferma espressamente: «no conviene hablar de
“permisos” para acceder a los sacramentos, sino de un proceso de discernimiento
acompañado por un pastor. Es un discernimiento “personal y pastoral” (AL 300)»[8]. Si tratta quindi di un accompagnamento pastorale come esercizio della “via
caritatis”, che non è altro che un invito a seguire la strada «di Gesù: della misericordia e dell’integrazione»[9]. Amoris laetitia apre la possibilità di accedere ai sacramenti della
Riconciliazione e dell'Eucaristia[10]
quando, in un caso particolare, esistono limitazioni che attenuano la
responsabilità e la colpevolezza[11].
D'altra parte, questo processo di accompagnamento non si esaurisce
necessariamente con i sacramenti, ma può essere orientato verso altre forme di
integrazione nella vita della Chiesa: una maggiore presenza nella comunità, la
partecipazione a gruppi di preghiera o di riflessione o il coinvolgimento in
vari servizi ecclesiali[12].
5. Chi dovrebbe essere il valutatore della situazione data
delle copie in questione, qualsiasi confessore, parroco locale, vicario foraneo,
vicario episcopale o penitenziere?
Si tratta di avviare un itinerario di accompagnamento pastorale per il
discernimento di ciascuna singola persona.
Amoris laetitia
sottolinea che tutti i sacerdoti hanno la responsabilità di accompagnare le
persone interessate nel cammino di discernimento[13]. È il sacerdote che accoglie la persona, la ascolta con attenzione e le mostra il
volto materno della Chiesa, accogliendo la sua giusta intenzione e il suo buon
proposito di porre tutta la sua vita alla luce del Vangelo e di praticare la
carità. Ma è ogni persona, individualmente, che è chiamata a mettersi davanti a
Dio e ad esporgli la propria coscienza, con le sue possibilità e i suoi limiti.
Questa coscienza, accompagnata da un sacerdote e illuminata dagli orientamenti
della Chiesa, è chiamata a formarsi per valutare e dare un giudizio sufficienti
per discernere la possibilità di accedere ai sacramenti.
6. Sarebbe opportuno che questi casi fossero trattati dal
Tribunale Ecclesiastico competente?
Nei casi in cui è possibile stabilire una dichiarazione di nullità, il ricorso
al Tribunale Ecclesiastico farà parte del processo di discernimento[14].
Il Santo Padre ha voluto semplificare questi processi attraverso il “Motu
proprio”
Mitis iudex [15] Il problema si pone nelle situazioni più complesse in cui non è possibile
ottenere una dichiarazione di nullità. In questi casi, può essere possibile
anche un percorso di discernimento che stimoli o rinnovi l'incontro personale
con Gesù Cristo[16]
anche nei Sacramenti.
7. Questo principio può essere applicato a entrambe le parti
di un matrimonio divorziato civilmente, o distinguere il grado di colpa e
procedere di conseguenza?
San Giovanni Paolo II aveva già affermato che «il giudizio sullo stato di
grazia, ovviamente, spetta soltanto all’interessato, trattandosi di una
valutazione di coscienza»[17]. Pertanto, si tratta di un processo di discernimento individuale nel quale «i divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro
figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi
di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali
conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei
fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al
matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia
di Dio che non viene negata a nessuno»[18].
8. Nel caso di questo singolo permesso, si deve intendere che
la vita matrimoniale (l’aspetto sessuale) non deve essere menzionata nel
sacramento della riconciliazione?
Anche nel sacramento del matrimonio, la vita sessuale dai coniugi è oggetto di
un esame di coscienza per confermare che sia una vera espressione d’amore e che
aiuti alla crescita nell’amore. Tutti gli aspetti della vita vanno posti davanti
a Dio.
9. Non sarebbe opportuno che l’intera questione venisse
spiegata meglio nel testo del Suo competente dicastero?
Sulla base delle parole del S. Padre nella lettera di risposta al Delegato della
Pastorale Regionale di Buenos Aires, nella quale si affermava che non vi sono
altre interpretazioni[19], sembra
che la questione venga spiegata in modo sufficiente nel suddetto documento.
10. Come procedere per stabilire l’unità interna, ma anche per non disturbare il
Magistero ordinario della Chiesa?
Sarebbe opportuno che la Conferenza episcopale concordasse alcuni criteri
minimi, per attuare le proposte di
Amoris laetitia, che aiutino i
sacerdoti nei processi di accompagnamento e discernimento riguardo al possibile
accesso ai sacramenti di alcuni divorziati in una nuova unione, ferma restando
l'autorità legittima che ogni Vescovo ha nella propria diocesi.
+ Víctor Manuel Fernández
Prefetto
Ex Audientia Die 25/09/2023
Franciscus
[1] Francesco, Esortazione
apostolica
Amoris laetitia sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016,
n. 300. (in avanti AL) [2] Región Pastoral de Buenos Aires,
Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia,
AAS 108 (2016)1072-1074.
[3] Cfr. Francesco,
Carta
a Mons. Sergio Alfredo Fenoy, Delegado de la
Región Pastoral de Buenos Aires, AAS 108 (2016) 1071-1072.
[4] Giovani Paolo II,
Esortazione apostolica
Familiaris consortio circa i compiti della famiglia cristiana
nel mondo di oggi, 22 novembre 1981, n. 84.
[5] Benedetto XVI,
Esortazione apostolica
Sacrametum caritatis sulla Eucaristia fonte e culmine della
vita e della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, n. 29.
[6] Cfr.
AL, citazione 329.
[7] Cfr.
AL, citazione 364. Il Papa Francesco sostiene che non dobbiamo
esigere dai «penitenti un proposito di pentimento senza ombra alcuna, per cui la misericordia
sfuma sotto la ricerca di una giustizia ipoteticamente pura» e ricorda
l’insegnamento di Giovani Paolo II al Cardinale W. Baum dove afferma che la prevedibilità di una nuova caduta «non pregiudica l’autenticità del
proposito» (Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno
organizzato dalla Penitenzieria Apostolica [22 marzo 1996], 5: Insegnamenti XIX, 1 [1996], 589).
[8] Región Pastoral de Buenos Aires,
Criterios básicos …, op. cit., p. 1072: «Non è opportuno parlare
di “permessi” per l'accesso ai sacramenti, ma di un processo di
discernimento accompagnato da un pastore. È un discernimento “personale
e pastorale” (AL
300)» (traduzione in lingua italiana di questo Dicastero).
[9]
AL n. 296.
[10] Cfr.
AL, citazioni
336 e
351.
[11] Cfr.
AL, nn. 301-302.
[12] Cfr.
AL, n. 209.
[13] Cfr.
AL, n. 300.
[14] «Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio
sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per
verificarne la fondatezza», in Benedetto XVI, Esortazione apostolica
Sacrametum caritatis…, op. cit., n. 29.
[15] Francesco, Lettera
apostolica in forma di “Motu proprio”
Mitis iudex Dominus Iesus sulla riforma del processo canonico
per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di
diritto canonico, AAS 107 (2015) 958-970.
[16] Cfr.
AL, n. 58.
[17] Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica
Ecclesia de Eucharistia, sull’Eucaristia nel suo rapporto con la
Chiesa, 17 aprile 2003, n. 37b.
[18] AL, n. 300.
[19] Cfr. Francesco,
Carta
a Mons. Sergio Alfredo Fenoy…, op. cit., p.1071.
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