| [EN - 
			
HR - 
			IT - 
			PT] DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI   In data 14 luglio 2023, è pervenuta a questo Dicastero una lettera di S.E. 
Mons. José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, contenente alcune 
domande riguardo alla possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e del 
matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive. Dopo uno studio al riguardo, questo Dicastero ha risposto nel seguente modo. Risposte del Dicastero a S.E. Mons. Negri Le seguenti risposte ripropongono, in buona sostanza, i contenuti fondamentali 
di quanto, già in passato, è stato affermato in materia da questo Dicastero[1]. 1. Un transessuale può essere battezzato? Un transessuale – che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad 
intervento chirurgico di riattribuzione di sesso – può ricevere il battesimo, 
alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo o 
disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche 
di natura transessuale, se ben preparati e disposti, questi possono ricevere il 
Battesimo. Nel contempo, occorre considerare quanto segue, specialmente quando vi sono dei 
dubbi sulla situazione morale oggettiva in cui si trova una persona, oppure 
sulle sue disposizioni soggettive verso la grazia. Nel caso del Battesimo, la Chiesa insegna che, quando il sacramento viene 
ricevuto senza il pentimento per i peccati gravi, il soggetto non riceve la 
grazia santificante, sebbene riceva il carattere sacramentale. Il Catechismo 
afferma: «Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo Spirito, è 
indelebile; essa rimane per sempre nel cristiano come disposizione 
positiva alla grazia, come promessa e garanzia della protezione divina e come 
vocazione al culto divino e al servizio della Chiesa»[2]. 
 San Tommaso d’Aquino insegnava, infatti, che quando l’impedimento alla grazia 
scompare, in qualcuno che ha ricevuto il Battesimo senza le giuste disposizioni, 
il carattere stesso «è una causa immediata che dispone ad accogliere la 
grazia»[3]. Sant’Agostino di 
Ippona richiamava questa situazione dicendo che, anche se l’uomo cade nel 
peccato, Cristo non distrugge il carattere ricevuto da questi nel Battesimo e 
cerca (quaerit) il peccatore, nel quale è impresso questo carattere che 
lo identifica come sua proprietà[4]. Così possiamo comprendere perché Papa Francesco ha voluto sottolineare che il 
battesimo «è la porta che permette a Cristo Signore di stabilirsi nella 
nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero»[5]. 
Questo implica concretamente che «nemmeno le porte dei Sacramenti si 
dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si 
tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo […] la Chiesa non è una 
dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa»[6]. Allora, anche quando rimangono dei dubbi circa la situazione morale oggettiva di 
una persona oppure sulle sue soggettive disposizioni nei confronti della grazia, 
non si deve mai dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore 
incondizionato di Dio, capace di generare anche col peccatore un’alleanza 
irrevocabile, sempre aperta ad uno sviluppo, altresì imprevedibile. Ciò vale 
persino quando nel penitente non appare in modo pienamente manifesto un 
proposito di emendamento, perché spesso la prevedibilità di una nuova caduta «non 
pregiudica l’autenticità del proposito»[7]. 
In ogni caso, la Chiesa dovrà sempre richiamare a vivere pienamente tutte le 
implicazioni del battesimo ricevuto, che va sempre compreso e dispiegato 
all’interno dell’intero cammino dell'iniziazione cristiana. 2. Un transessuale può essere padrino o madrina di 
battesimo? A determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un 
transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a 
intervento chirurgico di riattribuzione di sesso. Non costituendo però tale 
compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito 
qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un 
disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale. 3. Un transessuale può essere testimone di un 
matrimonio? Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad 
una persona transessuale di essere testimone di un matrimonio. 4. Due persone omoaffettive possono figurare come 
genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto 
con altri metodi come l’utero in affitto? Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà 
educato nella religione cattolica (cf. can. 868 § 1, 2 o CIC; can. 
681, § 1, 1o CCEO).  5. Una persona omoaffettiva e che convive può 
essere padrino di un battezzato? A norma del can. 874 § 1, 1o e 3o CIC, può essere padrino 
o madrina chi ne possegga l’attitudine (cf. 1o) e «conduce una 
vita conforme alla fede e all’incarico che assume» (3o;
cf. can. 685, § 2 CCEO). Diverso è il caso in cui la convivenza di due 
persone omoaffettive consiste, non in una semplice coabitazione, bensì in una 
stabile e dichiarata relazione more uxorio, ben conosciuta dalla 
comunità. In ogni caso, la debita prudenza pastorale esige che ogni situazione sia 
saggiamente ponderata, per salvaguardare il sacramento del battesimo e 
soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare, poiché necessaria 
per la salvezza[8]. Nello stesso tempo, occorre considerare il valore reale che la comunità 
ecclesiale conferisce ai compiti di padrino e madrina, il ruolo che questi hanno 
nella comunità e la considerazione da loro mostrata nei confronti 
dell’insegnamento della Chiesa. Infine, è da tenere in conto anche la 
possibilità che vi sia un’altra persona della cerchia famigliare a farsi garante 
della corretta trasmissione al battezzando della fede cattolica, sapendo che si 
può comunque assistere il battezzando, durante il rito, non solo come padrino o 
madrina ma, altresì, come testimoni dell’atto battesimale.  6. Una persona omoaffettiva e che convive può 
essere testimone di un matrimonio? Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad 
una persona omoaffettiva e che convive di essere testimone di un matrimonio. Víctor Manuel Card. FernándezPrefetto
   Ex Audientia Die 31/10/2023 Franciscus
 
  
 
		[1] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede,
		Nota riservata circa alcune questioni canoniche inerenti al 
		transessualismo (21 dicembre 2018), Città del Vaticano, Sub 
		secreto pontificio. [2] Catechismo della 
		Chiesa Cattolica, n. 1121. [3] San Tommaso d’Aquino, I Sent IV, 4,3,2,3: “est inmediata causa disponens ad gratiam”; Idem,
		Summa Theologiae, III, q. 69 a. 9 ad 1: “Et sic omnes induunt Christum 
per configurationem characteris, non autem per conformitatem gratiae” (“E in 
		questo senso tutti si rivestono di Cristo mediante la configurazione a 
		lui con il carattere, non già con la grazia”). [4] Cf. Sant’Agostino di ippona,
		Sermo ad Caesariensis Ecclesiae Plebem, 2; PL 43, 691-692: “Nunc 
		vero ipse desertor, characterem fixit imperatoris sui. Deus et Dominus 
		noster Jesus Christus quaerit desertorem, delet erroris criminem, sed 
		non exterminat suum characterem”. [5] Francesco, 
		
		Udienza generale (11 aprile 2018). [6] Francesco, Esortazione 
		apostolica 
		
		Evangelii gaudium, sull’annunzio del vangelo nel mondo attuale 
		(24 novembre 2013), n. 47. [7] Giovanni Paolo II, 
		
		Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno 
		organizzato dalla Penitenzieria Apostolica (22 marzo 1996), 5:
		Insegnamenti XIX, 1 [1996], 589. [8] Catechismo della 
		Chiesa Cattolica, n. 1277.   |