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DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI
In data 14 luglio 2023, è pervenuta a questo Dicastero una lettera di S.E.
Mons. José Negri, Vescovo di Santo Amaro in Brasile, contenente alcune
domande riguardo alla possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e del
matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive.
Dopo uno studio al riguardo, questo Dicastero ha risposto nel seguente modo.
Risposte del Dicastero a S.E. Mons. Negri
Le seguenti risposte ripropongono, in buona sostanza, i contenuti fondamentali
di quanto, già in passato, è stato affermato in materia da questo Dicastero[1].
1. Un transessuale può essere battezzato?
Un transessuale – che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad
intervento chirurgico di riattribuzione di sesso – può ricevere il battesimo,
alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c’è il rischio di generare pubblico scandalo o
disorientamento nei fedeli. Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche
di natura transessuale, se ben preparati e disposti, questi possono ricevere il
Battesimo.
Nel contempo, occorre considerare quanto segue, specialmente quando vi sono dei
dubbi sulla situazione morale oggettiva in cui si trova una persona, oppure
sulle sue disposizioni soggettive verso la grazia.
Nel caso del Battesimo, la Chiesa insegna che, quando il sacramento viene
ricevuto senza il pentimento per i peccati gravi, il soggetto non riceve la
grazia santificante, sebbene riceva il carattere sacramentale. Il Catechismo
afferma: «Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo Spirito, è
indelebile; essa rimane per sempre nel cristiano come disposizione
positiva alla grazia, come promessa e garanzia della protezione divina e come
vocazione al culto divino e al servizio della Chiesa»[2].
San Tommaso d’Aquino insegnava, infatti, che quando l’impedimento alla grazia
scompare, in qualcuno che ha ricevuto il Battesimo senza le giuste disposizioni,
il carattere stesso «è una causa immediata che dispone ad accogliere la
grazia»[3]. Sant’Agostino di
Ippona richiamava questa situazione dicendo che, anche se l’uomo cade nel
peccato, Cristo non distrugge il carattere ricevuto da questi nel Battesimo e
cerca (quaerit) il peccatore, nel quale è impresso questo carattere che
lo identifica come sua proprietà[4].
Così possiamo comprendere perché Papa Francesco ha voluto sottolineare che il
battesimo «è la porta che permette a Cristo Signore di stabilirsi nella
nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero»[5].
Questo implica concretamente che «nemmeno le porte dei Sacramenti si
dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si
tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo […] la Chiesa non è una
dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa»[6].
Allora, anche quando rimangono dei dubbi circa la situazione morale oggettiva di
una persona oppure sulle sue soggettive disposizioni nei confronti della grazia,
non si deve mai dimenticare quest’aspetto della fedeltà dell’amore
incondizionato di Dio, capace di generare anche col peccatore un’alleanza
irrevocabile, sempre aperta ad uno sviluppo, altresì imprevedibile. Ciò vale
persino quando nel penitente non appare in modo pienamente manifesto un
proposito di emendamento, perché spesso la prevedibilità di una nuova caduta «non
pregiudica l’autenticità del proposito»[7].
In ogni caso, la Chiesa dovrà sempre richiamare a vivere pienamente tutte le
implicazioni del battesimo ricevuto, che va sempre compreso e dispiegato
all’interno dell’intero cammino dell'iniziazione cristiana.
2. Un transessuale può essere padrino o madrina di
battesimo?
A determinate condizioni, si può ammettere al compito di padrino o madrina un
transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a
intervento chirurgico di riattribuzione di sesso. Non costituendo però tale
compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito
qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un
disorientamento in ambito educativo della comunità ecclesiale.
3. Un transessuale può essere testimone di un
matrimonio?
Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad
una persona transessuale di essere testimone di un matrimonio.
4. Due persone omoaffettive possono figurare come
genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto
con altri metodi come l’utero in affitto?
Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà
educato nella religione cattolica (cf. can. 868 § 1, 2 o CIC; can.
681, § 1, 1o CCEO).
5. Una persona omoaffettiva e che convive può
essere padrino di un battezzato?
A norma del can. 874 § 1, 1o e 3o CIC, può essere padrino
o madrina chi ne possegga l’attitudine (cf. 1o) e «conduce una
vita conforme alla fede e all’incarico che assume» (3o;
cf. can. 685, § 2 CCEO). Diverso è il caso in cui la convivenza di due
persone omoaffettive consiste, non in una semplice coabitazione, bensì in una
stabile e dichiarata relazione more uxorio, ben conosciuta dalla
comunità.
In ogni caso, la debita prudenza pastorale esige che ogni situazione sia
saggiamente ponderata, per salvaguardare il sacramento del battesimo e
soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare, poiché necessaria
per la salvezza[8].
Nello stesso tempo, occorre considerare il valore reale che la comunità
ecclesiale conferisce ai compiti di padrino e madrina, il ruolo che questi hanno
nella comunità e la considerazione da loro mostrata nei confronti
dell’insegnamento della Chiesa. Infine, è da tenere in conto anche la
possibilità che vi sia un’altra persona della cerchia famigliare a farsi garante
della corretta trasmissione al battezzando della fede cattolica, sapendo che si
può comunque assistere il battezzando, durante il rito, non solo come padrino o
madrina ma, altresì, come testimoni dell’atto battesimale.
6. Una persona omoaffettiva e che convive può
essere testimone di un matrimonio?
Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad
una persona omoaffettiva e che convive di essere testimone di un matrimonio.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Ex Audientia Die 31/10/2023
Franciscus
[1] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede,
Nota riservata circa alcune questioni canoniche inerenti al
transessualismo (21 dicembre 2018), Città del Vaticano, Sub
secreto pontificio.
[2] Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 1121.
[3] San Tommaso d’Aquino, I Sent IV, 4,3,2,3: “est inmediata causa disponens ad gratiam”; Idem,
Summa Theologiae, III, q. 69 a. 9 ad 1: “Et sic omnes induunt Christum
per configurationem characteris, non autem per conformitatem gratiae” (“E in
questo senso tutti si rivestono di Cristo mediante la configurazione a
lui con il carattere, non già con la grazia”).
[4] Cf. Sant’Agostino di ippona,
Sermo ad Caesariensis Ecclesiae Plebem, 2; PL 43, 691-692: “Nunc
vero ipse desertor, characterem fixit imperatoris sui. Deus et Dominus
noster Jesus Christus quaerit desertorem, delet erroris criminem, sed
non exterminat suum characterem”.
[5] Francesco,
Udienza generale (11 aprile 2018).
[6] Francesco, Esortazione
apostolica
Evangelii gaudium, sull’annunzio del vangelo nel mondo attuale
(24 novembre 2013), n. 47.
[7] Giovanni Paolo II,
Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno
organizzato dalla Penitenzieria Apostolica (22 marzo 1996), 5:
Insegnamenti XIX, 1 [1996], 589.
[8] Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 1277.
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