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Dicastero per le Chiese orientali

Il Dicastero si occupa delle materie concernenti le Chiese cattoliche orientali sui iuris, per quanto riguarda le persone e le cose.

Poiché alcune di queste Chiese, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, sono di tradizione antica, il Dicastero esaminerà di volta in volta, dopo aver consultato, se necessario, i Dicasteri interessati, quali questioni in materia relativa al governo interno possano essere lasciate alle loro superiori Autorità, in deroga al Codice dei Canoni delle Chiese orientali.

 

Sono Membri di diritto del Dicastero: i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese orientali sui iuris e il Prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

Per quanto è possibile, i Consultori e gli Officiali siano scelti sia tra i fedeli di rito orientale delle diverse Chiese sui iuris, sia tra i fedeli di rito latino.

 

Il Dicastero è competente in merito a tutti gli affari propri delle Chiese orientali che debbono essere deferiti alla Sede Apostolica riguardanti: la struttura e l’ordinamento delle Chiese; l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare; le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Tratta altresì tutto ciò che è stabilito circa le relazioni quinquennali e le visite “ad limina Apostolorum”.

Atteso il § 1, rimane sempre intatta la specifica ed esclusiva competenza dei Dicasteri per la Dottrina della Fede, delle Cause dei Santi, per i Testi legislativi, della Penitenzieria Apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana.

Circa gli affari che riguardano anche i fedeli della Chiesa latina, il Dicastero, se l’importanza della cosa lo richiede, prima di procedere deve consultare il Dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina.

 

Il Dicastero segue con attenzione le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle Circoscrizioni territoriali della Chiesa latina. Provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori e anche, per quanto possibile, mediante una propria Gerarchia laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo esigono, dopo aver consultato il Dicastero competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio.

 

Nelle regioni in cui, da antica data, sono prevalenti i riti orientali, l’apostolato e l’azione missionaria dipendono esclusivamente da questo Dicastero, anche se vengono svolti da missionari della Chiesa latina.

Il Dicastero procede di mutua intesa con il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche ed anche con il Dicastero per il Dialogo Interreligioso e con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione nella materia che li riguarda.

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