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Dicastero per i Vescovi

Compete al Dicastero per i Vescovi tutto quanto si riferisce alla costituzione e alla provvista delle Chiese particolari e all’esercizio dell’ufficio episcopale nella Chiesa latina, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione.

 

Spetta al Dicastero, dopo aver raccolto gli elementi necessari e in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze episcopali, occuparsi di quanto concerne la costituzione delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, la loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti, come pure ciò che riguarda l’erezione degli Ordinariati militari e l’erezione degli Ordinariati personali per i fedeli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale, dopo aver sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede e consultato la Conferenza stessa.

 

Il Dicastero provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, diocesani e titolari, degli Amministratori apostolici e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari. Lo fa tenendo in considerazione le proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Rappresentanze Pontificie e dopo avere consultato i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale e il Metropolita. In questo processo coinvolge in forme appropriate anche membri del popolo di Dio delle Diocesi interessate.

Il Dicastero, d’intesa con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, indica i criteri per la scelta dei candidati. Tali criteri devono tener conto delle diverse esigenze culturali ed essere periodicamente valutati.

Il Dicastero si occupa altresì della rinuncia dei Vescovi al loro ufficio, in conformità con le disposizioni canoniche.

 

Ogniqualvolta che per la costituzione o la modifica delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, così come per la provvista delle Chiese particolari, si debba trattare con i Governi, il Dicastero procederà solo dopo aver consultato la Sezione della Segreteria di Stato per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali e le Conferenze episcopali interessate.

 

Il Dicastero offre ai Vescovi ogni collaborazione per ciò che riguarda il retto e fruttuoso esercizio dell’ufficio pastorale loro affidato.

Nei casi in cui per il retto esercizio della funzione episcopale di governo si richieda un intervento speciale, qualora il Metropolita o le Conferenze episcopali non siano in grado di risolvere il problema, spetta al Dicastero, se sarà necessario di comune accordo con gli altri Dicasteri competenti, indire le visite fraterne o apostoliche e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al Romano Pontefice le decisioni ritenute opportune.

 

Spetta al Dicastero predisporre tutto ciò che si riferisce alle visite “ad limina Apostolorum” delle Chiese particolari affidate alla sua cura. A tal fine esamina le relazioni inviate dai Vescovi diocesani a norma dell’art. 40; assiste i Vescovi nella loro permanenza nell’Urbe disponendo in modo adeguato l’incontro col Romano Pontefice, i pellegrinaggi alle Basiliche Papali e gli altri colloqui; infine, ultimata la visita, trasmette loro per iscritto le conclusioni, i suggerimenti e le proposte del Dicastero per le rispettive Chiese particolari e le Conferenze episcopali.

 

Il Dicastero, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione, si occupa della formazione dei nuovi Vescovi avvalendosi dell’aiuto di Vescovi di comprovata saggezza, prudenza ed esperienza, oltre che di esperti provenienti dalle diverse zone della Chiesa universale.

Il Dicastero offre periodicamente ai Vescovi occasioni di formazione permanente e corsi di aggiornamento.

 

Il Dicastero svolge la sua attività in spirito di servizio e in stretta collaborazione con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali. Si adopera verso le stesse per ciò che attiene alla celebrazione dei Concili particolari e alla costituzione delle Conferenze episcopali e la recognitio dei loro Statuti. Dei summenzionati Organismi riceve gli atti e i decreti, li esamina e, consultati i Dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria recognitio. Compie, infine, quanto stabilito dalle disposizioni canoniche circa le Province e le Regioni ecclesiastiche.

 

Presso il Dicastero è istituita la Pontificia Commissione per l’America Latina il cui compito è attendere allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime Chiese particolari in aiuto ai Dicasteri interessati in ragione della loro competenza e assisterle col consiglio e con mezzi economici.

Ad essa spetta anche di favorire i rapporti tra le Istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell’America Latina, e le Istituzioni curiali.

 

Presidente della Commissione è il Prefetto del Dicastero per i Vescovi, il quale è coadiuvato da uno o più Segretari. A questi si affiancano come Consiglieri alcuni Vescovi scelti sia tra la Curia Romana, sia tra le Chiese dell’America Latina. Il Segretario e i Consiglieri sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni.

I Membri della Commissione sono scelti all’interno delle Istituzioni curiali, il Consiglio episcopale Latino-americano, i Vescovi delle regioni dell’America Latina e le Istituzioni di cui all’articolo precedente. Sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni.

La Commissione ha suoi propri Officiali.

 

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