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Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

È competenza del Dicastero promuovere, animare e regolare la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata, ed altresì per quanto concerne la vita e l’attività delle Società di Vita Apostolica in tutta la Chiesa latina.

 

Spetta al Dicastero approvare gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, erigerli e altresì concedere la licenza per la validità dell’erezione di un Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica di diritto diocesano da parte del Vescovo.

Sono altresì riservate al Dicastero le fusioni, le unioni e le soppressioni di tali Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

Compete al Dicastero l’approvazione e la regolamentazione di forme di vita consacrata nuove rispetto a quelle già riconosciute dal diritto.

È compito del Dicastero erigere e sopprimere unioni, confederazioni, federazioni di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

 

Il Dicastero si adopera affinché gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica progrediscano nella sequela di Cristo come è proposta dal Vangelo, secondo il carisma proprio nato dallo spirito del fondatore e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo.

 

In conformità con le normative canoniche, il Dicastero tratta le questioni di competenza della Sede Apostolica riguardanti la vita e l’attività degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, in modo particolare per quanto attiene:

1. l’approvazione delle Costituzioni e le loro modifiche;

2. il governo ordinario e la disciplina dei membri;

3. l’incorporazione e la formazione dei membri, anche mediante apposite norme e direttive;

4. i beni temporali e la loro amministrazione;

5. l’apostolato;

6. i provvedimenti straordinari di governo.

Sono altresì di competenza del Dicastero, a norma del diritto:

1. il passaggio di un membro ad altra forma di vita consacrata approvata;

2. la proroga dell’assenza e dell’esclaustrazione oltre il termine concesso dai Moderatori supremi;

3. l’indulto di uscita dei membri di voti perpetui dagli Istituti di Vita Consacrata o dalle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio;

4. l’esclaustrazione imposta;

5. l’esame dei ricorsi contro il decreto di dimissione dei membri.

 

Compete al Dicastero erigere le Conferenze internazionali dei Superiori maggiori, approvarne gli Statuti e vigilare che la loro attività sia ordinata alle finalità proprie.

 

La vita eremitica e l’Ordo Virginum sono forme di vita consacrata e come tali sono soggette al Dicastero.

Spetta al Dicastero l’erezione di associazioni dell’Ordo Virginum a livello internazionale.

 

La competenza del Dicastero si estende anche ai Terzi Ordini e alle associazioni di fedeli erette in vista di diventare Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica.

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