Il Dicastero per il Clero tratta di tutto quanto si riferisce
ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle
loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro
necessario per un suo fruttuoso esercizio. In tali questioni
offre ai Vescovi l’aiuto opportuno.
Il Dicastero manifesta e attua la sollecitudine della Sede
Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli
Ordini sacri.
Il Dicastero assiste i Vescovi diocesani affinché nelle loro
Chiese si provveda alla pastorale vocazionale al ministero
ordinato e nei seminari, istituiti e diretti a norma del
diritto, gli alunni siano educati adeguatamente con una solida
formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale.
Per quanto per disposizione del diritto è di competenza della
Santa Sede, il Dicastero vigila che la vita comunitaria ed il
governo dei seminari siano conformi alle esigenze della
formazione sacerdotale e altresì che i Superiori ed educatori
concorrano quanto più possibile, con l’esempio e la retta
dottrina, alla formazione della personalità dei futuri ministri
ordinati.
Spetta al Dicastero la promozione di tutto ciò che riguarda
la formazione dei futuri chierici tramite apposite norme quali
la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e la Ratio
fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, nonché
altri documenti relativi alla formazione permanente.
Compete al Dicastero confermare la Ratio institutionis
sacerdotalis nationalis emanata dalle Conferenze episcopali,
nonché confermare l’erezione di seminari interdiocesani ed i
loro Statuti.
Per garantire e migliorare la qualità della formazione
sacerdotale, il Dicastero promuove l’erezione di seminari
interdiocesani laddove i seminari diocesani non possano
garantire un’adeguata formazione con sufficiente numero di
candidati al ministero ordinato, la dovuta qualità dei
formatori, dei docenti e dei direttori spirituali, nonché il
supporto delle altre strutture necessarie.
Il Dicastero offre assistenza ai Vescovi diocesani e alle
Conferenze episcopali nella loro rispettiva attività di governo
in tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e
gli obblighi dei chierici e collabora per la loro formazione
permanente. Procura altresì che i Vescovi diocesani o le
Conferenze episcopali provvedano al sostentamento e alla
previdenza sociale del clero a norma del diritto.
È competente ad esaminare in via amministrativa le eventuali
controversie e ricorsi gerarchici presentati dai chierici, anche
membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita
Apostolica, per ciò che concerne l’esercizio del ministero,
fatto salvo il prescritto dell’art. 28 § 1.
Studia, con l’aiuto dei Dicasteri competenti, le
problematiche derivanti dalla mancanza di presbiteri che in
diverse parti del mondo da un lato priva il popolo di Dio della
possibilità di partecipare all’Eucaristia e dall’altro fa venir
meno la struttura sacramentale della Chiesa stessa. Incoraggia,
quindi, i Vescovi e le Conferenze episcopali ad una più adeguata
distribuzione del clero.
Spetta al Dicastero trattare, in conformità con le
disposizioni canoniche, ciò che riguarda lo stato clericale in
quanto tale di tutti i chierici, ivi compresi i membri degli
Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e
i diaconi permanenti, d’intesa con i Dicasteri competenti quando
la circostanza lo richieda.
Il Dicastero è competente per i casi di dispensa dagli
obblighi assunti con l’ordinazione al diaconato e al
presbiterato da chierici diocesani e membri degli Istituti di
Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, della Chiesa
latina e delle Chiese orientali.
Il Dicastero ha competenza su tutto ciò che spetta alla Santa
Sede circa le Prelature personali.
Il Dicastero tratta le questioni di competenza della Santa
Sede riguardanti:
1. la disciplina generale riguardante il Consiglio diocesano
per gli affari economici, il Consiglio presbiterale, il Collegio
dei consultori, il Capitolo dei canonici, il Consiglio pastorale
diocesano, le Parrocchie, le Chiese;
2. le associazioni dei chierici e le associazioni pubbliche
clericali; a queste ultime può concedere la facoltà di
incardinare, sentiti i Dicasteri competenti e ricevuta
l’approvazione dal Romano Pontefice;
3. gli archivi ecclesiastici;
4. l’estinzione delle pie volontà in genere e delle pie
fondazioni.
Per quanto attiene alla Santa Sede, il Dicastero si occupa di
quanto concerne l’ordinamento dei beni ecclesiastici, in modo
particolare della loro retta amministrazione, e concede le
necessarie licenze e autorizzazioni, fatta salva la competenza
dei Dicasteri per l’Evangelizzazione, per le Chiese orientali e
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica.
Presso il Dicastero sono costituite la Pontificia Opera delle
Vocazioni Sacerdotali e la Commissione interdicasteriale
permanente per la formazione agli Ordini sacri, presiedute ex
officio dal Prefetto.
[Costituzione Apostolica
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