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Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

La Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

 

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è costituito da Cardinali, Vescovi e presbiteri nominati dal Romano Pontefice per cinque anni ed è presieduto dal Cardinale Prefetto.

Nel disbrigo degli affari del Tribunale il Prefetto è coadiuvato da un Segretario.

 

La Segnatura Apostolica, quale Tribunale di giurisdizione ordinaria, giudica:

1. le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le Sentenze della Rota Romana;

2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa deciso dalla Rota Romana;

3. le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota Romana per atti posti nell’esercizio della loro funzione;

4. i conflitti di competenza tra Tribunali, che non dipendono dal medesimo Tribunale d’appello.

 

La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di legge, la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni recati con l’atto di cui si tratta.

Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato.

 

Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare, compete anche di:

1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori;

2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;

3. giudicare circa qualsiasi richiesta relativa all’amministrazione della giustizia;

4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;

5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali.

 

La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge.

 

Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium

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Nel sec. XIII i Sommi Pontefici si servirono di officiali relatori (referendarii) per preparare la firma (signatura) delle suppliche e delle commissioni di cause di iustitia o di gratia agli uditori (cardinales auditores e cappellani auditores). Esiste un ufficio stabile della Segnatura da quando Eugenio IV (1431-1447) demandò ai referendari stessi la firma di certe suppliche. La divisione di questa Segnatura, chiamata gratiae et commissionum sotto Sisto IV (1471-84), in due dicasteri era cominciata sotto Alessandro VI (4 magg. 1493) e fu compiuta da Giulio II (1503-13). Dalla fine del sec. XV ci sono dei Cardinali prefetti alle due Segnature, delle quali la Signatura iustitiae si trasformò in un vero tribunale. Il numero crescente dei referendari utriusque signaturae condusse in prassi alla formazione del gremio ristretto dei votantes, costituito da Alessandro VII (13 lu. 1659) in un collegio proprio da integrare sempre con i referendari semplici, i quali avevano soltanto voto consultivo. Con la creazione delle Congregazioni e con la crescente competenza della Rota e della Camera - le quali non avevano bisogno di commissioni speciali del Pontefice - le funzioni della Segnatura diminuirono, e diventò un tribunale anzitutto di cassazione (anche per le cause civili dello Stato pontificio: Regolamento del 10 nov. 1834 di Gregorio XVI). La Signatura gratiae, trasformata da Sisto V (22 genn. 1588) in una Congregazione, perdeva la sua importanza con lo sviluppo della Dataria, alla quale dai tempi di Clemente IX (1667-69) e nel sec. XVII passarono quasi tutte le concessioni di grazie.

San Pio X ricostituì (Cost. Sapienti Consilio e Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Ap., 29 giu. 1909) una unica Segnatura Apostolica come Supremo Tribunale, trasformandola in un consesso di 6 Cardinali, dei quali uno fungeva da Prefetto. Ma col C.I.C. del 1917 il numero degli E.mi Membri della Segnatura è stato reso illimitato. Benedetto XV ricostituì il collegio dei votanti e quello dei referendari come organi consultivi del Tribunale (Chirogr. 28 giu. 1915).

Le competenze attuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono stabilite nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium (artt. 194 – 199) e precisate nella Lex propria, artt. 32-35.

Per quanto riguarda la potestà strettamente giudiziaria la Segnatura Apostolica giudica: le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze rotali; i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame; le cause contro gli Uditori della Rota Romana per atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni; i conflitti di competenza di cui al can. 1416. Quale Tribunale contenzioso-amministrativo dirime: le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite; in questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l’atto illegittimo; le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Cura Romana; e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri. In virtù della potestà amministrativa riguardante il foro giudiziario ad essa spetta: vigilare sulla retta amministrazione della giustizia; prorogare la competenza dei tribunali; promuovere ed approvare l’erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439. Altre attribuzioni le derivano dall’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano e da taluni concordati (vedi ad es. Concordato con l’Italia art. 34, Concordato con il Portogallo art. 25, Concordato con la Repubblica Dominicana art. 16).

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica consta di E.mi Cardinali ed Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi nominati dal Santo Padre. Uno di loro funge da Prefetto, e si giova dell’aiuto del Segretario.

Essa procede secondo la Lex Propria, che il Sommo Pontefice ha firmato il 21 giu. 2008 e che è stato pubblicata con le Lettere Apostoliche motu proprio date Antiqua ordinatione  in AAS (100) 2008, p. 513-538.

Circa il titolo e il vestito dei Rev.mi Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo, cfr. l'Istruzione della Segreteria di Stato Ut sive sollicite  del 31 mar. 1969.

 

 

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