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137/2009S – ED

 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Nota di presentazione del Decreto Cum sanctissima
circa la celebrazione liturgica in onore dei santi
nella forma extraordinaria del Rito Romano

 

Con il decreto Cum sanctissima del 22 febbraio 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede, che dal gennaio del 2019 si occupa delle materie precedentemente attribuite alla Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”[1], ha portato a compimento il lavoro già intrapreso da più anni da detta Commissione per adempiere il mandato dato da Papa Benedetto XVI di facilitare la celebrazione, nella forma extraordinaria del Rito Romano, dei santi più recentemente canonizzati[2]. Infatti, essendo il santorale della forma extraordinaria determinato dai libri liturgici vigenti nell’anno 1962, i santi canonizzati dopo quell’anno ne erano esclusi.

Lo studio in vista dell’elaborazione di una soluzione pratica per permettere la celebrazione liturgica dei santi più recenti nell’Usus Antiquior è stato l’occasione di affrontare i molteplici aspetti del problema, quali il carattere molto fornito del calendario esistente – specialmente per quanto riguarda le feste di III classe – nonché la considerazione di tutte le ripercussioni di eventuali cambiamenti, senza dimenticare la coerenza – sempre preferibile – tra Messa e ufficiatura, e la questione dei testi liturgici da usare.

E’ in questo contesto che è parso opportuno non occuparsi di taluno o talaltro dei santi più recenti, bensì porre un principio generale che consente la possibilità di celebrare, nel quadro normativo d’insieme della forma extraordinaria, e quando il giorno liturgico lo permette, anche qualsiasi santo canonizzato dagli anni sessanta in poi, nel giorno della propria ricorrenza liturgica.

Più precisamente, il decreto allarga il campo di applicazione delle missæ festivæ latiore sensu del n. 302-c delle Rubricæ Generales Missalis Romani (che finora comprendeva solo i giorni di IV classe), ad una parte delle feste di III classe nonché alle vigilie di III classe[3] (cfr. decreto, n. 1). Da ciò si desume che ovviamente, queste nuove disposizioni non incidono in nessun modo sulle altre celebrazioni, in particolare quelle di I o II classe. Contestualmente, il decreto precisa che tale messa festiva latiore sensu può anche essere celebrata in onore dei santi canonizzati dopo il 26 luglio 1960 (data dell’ultimo aggiornamento del Martirologio della forma extraordinaria), nel giorno della relativa ricorrenza liturgica (n. 2).

Posto questo principio, le altre disposizioni del decreto danno le precisazioni utili che ne conseguono, quali l’applicazione anche all’ufficio divino, che in tale caso va celebrato per intero in onore del santo (n. 3), la necessità di fare la commemoratio della festa di III classe eventualmente occorrente secondo il calendario (n. 4), nonché le regole per la scelta dei testi liturgici (n. 5). In merito a tale ultimo punto, sono da notare le tre successive fonti ove attingere i testi, ovvero in primis il Proprium Sanctorum pro aliquibus locis già esistente nel Messale della forma extraordinaria, in secondo luogo un apposito supplemento da pubblicarsi in futuro dalla Santa Sede, e solo in carenza di quelle due fonti, l’esistente Commune Sanctorum.

E’ da sottolineare il fatto che la celebrazione dei santi più recenti conformemente a queste nuove disposizioni non è che una possibilità, e di conseguenza, essa rimane facoltativa. Chi desidera, quindi, celebrare i santi seguendo il calendario della forma extraordinaria così come stabilito dal libro liturgico, rimane libero di farlo. In merito a ciò, è bene ricordare che l’esistenza di feste facoltative in onore di santi non è una novità assoluta nel Rito Romano, dato che durante il periodo post-tridentino, e fino alla riforma delle rubriche effettuata da Papa S. Pio X, il calendario ha comportato ben venticinque di queste feste cosiddette ad libitum.

Il nuovo decreto dà, d’altra parte, una ulteriore possibilità per il caso in cui si celebra secondo il calendario vigente, ma che nel medesimo tempo si desidera onorare eventuali altri santi occorrenti. Infatti, secondo il n. 6, si dà la possibilità di aggiungere una commemoratio di un santo occorrente, quando esso è riferito nel Proprium pro aliquibus locis o nel sopramenzionato pubblicando supplemento.

Nello scegliere o meno di avvalersi delle disposizioni del decreto nelle celebrazioni liturgiche in onore dei santi, si fa appello, ovviamente, al buon senso pastorale del celebrante. Per il caso particolare delle celebrazioni degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, il n. 7 del decreto fornisce alcune precisazioni utili al riguardo.

Il decreto si conclude (n. 8) con il riferimento ad un elenco di settanta feste di III classe le cui celebrazioni non possono mai essere impedite dalle sue disposizioni. Tale elenco, fornito in annesso, riflette la particolare importanza di quelle feste, valutata in base a criteri precisi, quali ad esempio l’importanza dei santi in questione nel Piano della Salvezza o nella storia della Chiesa, la loro importanza sul piano della devozione che hanno suscitata o degli scritti che hanno prodotto, oppure l’antichità del loro culto a Roma.

 

[2] “Nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi (…). La Commissione «Ecclesia Dei» in contatto con i diversi enti dedicati all’usus antiquior studierà le possibilità pratiche”: Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 798. Questo mandato era stato successivamente confermato e completato nel 2011, nell’Istruzione Universæ Ecclesiæ della medesima Pontificia Commissione: cfr. Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, Istruzione sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. Benedetto PP. XVI, n. 25, AAS 103 (2011) 418.

[3] In realtà esiste una sola vigilia di III classe nel calendario della forma extraordinaria, ovvero quella di S. Lorenzo il 9 agosto. Al riguardo è bene ricordare che dal 1568 fino al Codex Rubricarum del 1960, le vigilie non privilegiate quali quelle delle feste dei santi erano di rito simplex, cosicché quando capitavano in occorrenza con una festa di santo semiduplex o duplex, prevaleva il santo e non la vigilia. Con la riforma di Papa S. Pio X (negli anni 1911-1914), nelle messe non conventuali, il celebrante poteva in certi casi scegliere sia la messa del santo occorrente, sia la messa della vigilia (cfr. Additiones et variationes in rubricis Missalis, n. 1).