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DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
NOTA
GESTIS VERBISQUE
SULLA VALIDITÁ DEI SACRAMENTI
Presentazione
Già in occasione dell’Assemblea Plenaria del Dicastero del gennaio 2022, i
Cardinali e i Vescovi Membri avevano espresso la loro preoccupazione per il
moltiplicarsi di situazioni in cui si era costretti a costatare l’invalidità dei
Sacramenti celebrati. Le gravi modifiche apportate alla materia o alla forma dei
Sacramenti, rendendone nulla la celebrazione, avevano poi condotto alla
necessità di rintracciare le persone coinvolte per ripetere il rito del
Battesimo o della Cresima ed un numero importante di fedeli hanno giustamente
espresso il loro turbamento. Ad esempio, invece di usare la formula stabilita
per il Battesimo, si sono utilizzate formule come quelle che seguono: «Io ti
battezzo nel nome del Creatore…» e «A nome del papà e della mamma… noi ti
battezziamo». In una tale grave situazione si sono ritrovati anche dei
sacerdoti. Questi ultimi, essendo stati battezzati con formule di questo tipo,
hanno scoperto dolorosamente l’invalidità della loro ordinazione e dei
sacramenti sino a quel momento celebrati.
Mentre in altri ambiti dell’azione pastorale della Chiesa si dispone di un ampio
spazio per la creatività, una simile inventiva nell’ambito della celebrazione
dei Sacramenti si trasforma piuttosto in una “volontà manipolatrice” e non può
perciò essere invocata.[1] Modificare, dunque, la forma di un Sacramento o la sua materia è sempre un atto
gravemente illecito e merita una pena esemplare, proprio perché simili gesti
arbitrari sono in grado di produrre un gravoso danno al Popolo fedele di Dio.
Nel discorso rivolto al nostro Dicastero, in occasione della recente Assemblea
Plenaria, il 26 gennaio 2024, il Santo Padre ha ricordato che «mediante i
Sacramenti, i credenti diventano capaci di profezia e di testimonianza. E il
nostro tempo ha bisogno con particolare urgenza di profeti di vita nuova e di
testimoni di carità: amiamo dunque e facciamo amare la bellezza e la forza
salvifica dei Sacramenti!». In questo contesto ha altresì indicato che «ai
ministri è richiesta una particolare cura nell’amministrarli e nel dischiudere
ai fedeli i tesori di grazia che comunicano».[2]
È così che, da una parte, il Santo Padre ci invita ad agire in modo tale che i
fedeli possano avvicinarsi fruttuosamente ai Sacramenti, mentre dall’altra parte
sottolinea con forza il richiamo ad una “particolare cura” nella loro
amministrazione.
A noi ministri è pertanto richiesta la forza di superare la tentazione di
sentirci proprietari della Chiesa. Dobbiamo, al contrario, diventare assai
ricettivi davanti a un dono che ci precede: non soltanto il dono della vita o
della grazia, ma anche i tesori dei Sacramenti che ci sono stati affidati dalla
Madre Chiesa. Non sono nostri! E i fedeli hanno il diritto, a loro volta, di
riceverli così come la Chiesa dispone: è in questa maniera che la loro
celebrazione è corrispondente all’intenzione di Gesù e rende attuale ed efficace
l’evento della Pasqua.
Col nostro religioso rispetto di ministri verso quanto la Chiesa ha stabilito
riguardo alla materia e alla forma di ogni Sacramento, manifestiamo di fronte
alla comunità la verità che «il Capo della Chiesa, e dunque il vero presidente
della celebrazione, è solo Cristo».[3]
La Nota che qui presentiamo non tratta perciò di una questione meramente
tecnica o persino “rigorista”. Con il pubblicarla, il Dicastero intende
principalmente esprimere luminosamente la priorità dell’agire di Dio e
salvaguardare umilmente l’unità del Corpo di Cristo che è la Chiesa nei suoi
gesti più sacri.
Possa questo Documento, approvato unanimemente il 25 gennaio 2024 dai Membri del
Dicastero riuniti in Assemblea Plenaria e poi dallo stesso Santo Padre
Francesco, rinnovare in tutti i ministri della Chiesa la piena consapevolezza di
quanto Cristo ci ha detto: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16).
Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ
Prefetto
[1] Congregazione per la Dottrina della Fede,
Nota dottrinale circa la
modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020), nota 2:
L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.
[2] Francesco,
Discorso ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Dicastero per la Dottrina
della Fede, Sala Clementina (26 gennaio 2024): L’Osservatore Romano, 26 gennaio 2024, 7.
[3] Dicastero per la Dottrina della Fede, Nota Gestis verbisque sulla
validità dei Sacramenti (2 febbraio 2024), n. 24.
Introduzione
1. Con eventi e parole intimamente connessi, Dio rivela e attua il suo
disegno di salvezza per ogni uomo e donna, destinati alla comunione con lui.[1]
Questa relazione salvifica si realizza in maniera efficace nell’azione liturgica,
dove l’annuncio della salvezza, che risuona nella Parola proclamata, trova la
sua attuazione nei gesti sacramentali. Questi, infatti, rendono presente nella
storia umana l’agire salvifico di Dio, che ha il suo culmine nella Pasqua di
Cristo. La forza redentiva di quei gesti dà continuità alla storia di salvezza
che Dio va realizzando nel tempo.
Istituiti da Cristo, i sacramenti sono, dunque, azioni che attuano, per mezzo di
segni sensibili, l’esperienza viva del mistero della salvezza, rendendo
possibile la partecipazione degli esseri umani alla vita divina. Sono i
“capolavori di Dio” nella Nuova ed eterna Alleanza, forze che escono dal Corpo
di Cristo, azioni dello Spirito operante nel suo Corpo che è la Chiesa.[2]
Per questo la Chiesa nella Liturgia celebra con amore fedele e venerazione i
sacramenti che Cristo stesso le ha affidato perché li custodisca come preziosa eredità e fonte della sua vita e della sua
missione.
2. Purtroppo si deve constatare che non sempre la celebrazione liturgica,
in particolare quella dei Sacramenti, si svolge nella piena fedeltà ai riti
prescritti dalla Chiesa. Più volte questo Dicastero è intervenuto per dirimere
dubia sulla validità di Sacramenti celebrati, nell’ambito del Rito
Romano, nell’inosservanza delle norme liturgiche, dovendo talvolta concludere
con una dolorosa risposta negativa, constatando, in quei casi, che i fedeli sono
stati derubati di ciò che è loro dovuto, «vale a dire il mistero pasquale
celebrato nella modalità rituale che la Chiesa stabilisce».[3]
A titolo esemplificativo si potrebbe fare riferimento a celebrazioni battesimali
in cui la formula sacramentale è stata modificata in un suo elemento essenziale,
rendendo nullo il sacramento e compromettendo in questo modo il futuro cammino
sacramentale di quei fedeli per i quali, con grave disagio, si è dovuto
procedere a ripetere la celebrazione non solo del Battesimo, ma anche dei
sacramenti ricevuti successivamente.[4]
3. In talune circostanze si può constatare la buona fede di alcuni
ministri che, inavvertitamente o spinti da sincere motivazioni pastorali,
celebrano i Sacramenti modificando le formule e i riti essenziali stabiliti
dalla Chiesa, magari per renderli, a loro parere, più idonei e comprensibili.
Con frequenza, però, «il ricorso alla motivazione pastorale maschera, anche
inconsapevolmente, una deriva soggettivistica e una volontà manipolatrice».[5]
Si manifesta in questo modo anche una lacuna formativa, soprattutto in ordine
alla consapevolezza del valore dell’agire simbolico, tratto essenziale dell’atto
liturgico-sacramentale.
4. Per aiutare i vescovi nel loro compito di promotori e custodi della vita
liturgica delle Chiese particolari loro affidate, il Dicastero per la Dottrina
della Fede intende offrire in questa Nota alcuni elementi di carattere
dottrinale in ordine al discernimento sulla validità della celebrazione dei
Sacramenti, prestando attenzione anche ad alcuni risvolti disciplinari e
pastorali.
5. Lo scopo del presente documento, inoltre, vale per la Chiesa Cattolica
nella sua interezza. Tuttavia, le argomentazioni teologiche che lo ispirano
ricorrono talvolta a categorie proprie della tradizione latina. Si affida,
pertanto, al Sinodo o all’assemblea dei Gerarchi di ciascuna Chiesa orientale
cattolica di adeguare debitamente le indicazioni di questo documento, ricorrendo
al proprio linguaggio teologico, laddove esso differisca da quello in uso nel
testo. Il risultato sia, quindi, sottoposto, previamente alla pubblicazione,
all’approvazione del Dicastero per la Dottrina della Fede.
I. La Chiesa si riceve e si esprime nei Sacramenti
6. Il Concilio Vaticano II riferisce analogicamente la nozione di Sacramento
all’intera Chiesa. In particolare, quando nella Costituzione sulla sacra
Liturgia afferma che «dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il
mirabile Sacramento di tutta la Chiesa»,[6]
esso si ricollega alla lettura tipologica, cara ai Padri, del rapporto tra
Cristo e Adamo.[7]
Il testo conciliare evoca la nota affermazione di Sant’Agostino,[8]
il quale spiega: «Adamo dorme perché sia formata Eva; Cristo muore perché sia
formata la Chiesa. Dal fianco di Adamo che dorme è formata Eva; dal fianco di
Cristo morto in croce, colpito dalla lancia, sgorgano i Sacramenti con cui viene
formata la Chiesa».[9]
7. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa ribadisce che quest’ultima è «in
Cristo come Sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano».[10]
E ciò si realizza precipuamente per mezzo dei Sacramenti, in ciascuno dei quali
si attua a suo modo la natura sacramentale della Chiesa, Corpo di Cristo. La
connotazione della Chiesa quale sacramento universale di salvezza, «mostra come
l’economia sacramentale determini ultimamente il modo in cui Cristo, unico
Salvatore, mediante lo Spirito raggiunge la nostra esistenza nella specificità
delle sue circostanze. La Chiesa si riceve e insieme si esprime nei sette
Sacramenti, attraverso i quali la grazia di Dio influenza concretamente
l’esistenza dei fedeli affinché tutta la vita, redenta da Cristo, diventi culto
gradito a Dio».[11]
8. Proprio costituendo la Chiesa come suo Corpo mistico, Cristo rende i
credenti partecipi della sua stessa vita, unendoli alla sua morte e resurrezione
in modo reale e arcano attraverso i Sacramenti.[12]
La forza santificatrice dello Spirito Santo agisce infatti nei fedeli mediante i
segni sacramentali,[13]
rendendoli pietre vive di un edificio spirituale, fondato sulla pietra angolare
che è Cristo Signore,[14]
e costituendoli come popolo sacerdotale, partecipe dell’unico sacerdozio di
Cristo.[15]
9. I sette gesti vitali, che il Concilio di Trento ha solennemente
dichiarato di istituzione divina,[16]
costituiscono così un luogo privilegiato dell’incontro con Cristo Signore che
dona la sua grazia e che, con le parole e gli atti rituali della Chiesa, nutre e
irrobustisce la fede.[17]
È nell’Eucaristia e in tutti gli altri Sacramenti che «ci viene garantita la
possibilità di incontrare il Signore Gesù e di essere raggiunti dalla potenza
della sua Pasqua».[18]
10. Cosciente di ciò la Chiesa, fin dalle sue origini, ha avuto particolare
cura delle fonti dalle quali attinge la linfa vitale per la sua esistenza e la
sua testimonianza: la Parola di Dio, attestata dalle sacre Scritture e dalla
Tradizione, e i Sacramenti, celebrati nella liturgia, mediante i quali è
continuamente ricondotta al mistero della Pasqua di Cristo.[19]
Gli interventi del Magistero in materia sacramentale sono sempre stati motivati
dalla fondamentale preoccupazione di fedeltà al mistero celebrato. La Chiesa,
infatti, ha il dovere di assicurare la priorità dell’agire di Dio e di
salvaguardare l’unità del Corpo di Cristo in quelle azioni che non hanno uguali
perché sono sacre «per eccellenza» con una efficacia garantita dall’azione
sacerdotale di Cristo.[20]
II. La Chiesa custodisce ed è custodita dai Sacramenti
11. La Chiesa è “ministra” dei Sacramenti, non ne è padrona.[21]
Celebrandoli ne riceve essa stessa la grazia, li custodisce e ne è a sua volta
custodita. La potestas che essa può esercitare in riferimento ai
Sacramenti è analoga a quella che possiede nei riguardi della sacra Scrittura.
In quest’ultima la Chiesa riconosce la Parola di Dio, messa per iscritto sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo, stabilendo il canone dei libri sacri. Allo
stesso tempo però si sottomette a questa Parola, che «piamente ascolta,
santamente custodisce e fedelmente espone».[22]
In modo simile la Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, riconosce quei segni
sacri mediante i quali Cristo elargisce la grazia che promana dalla Pasqua,
determinando il loro numero e indicando, per ciascuno di essi, gli elementi
essenziali.
Facendo ciò, la Chiesa è consapevole che amministrare la grazia di Dio non
significa appropriarsene, ma farsi strumento dello Spirito nel trasmettere il
dono del Cristo pasquale. Essa sa, in particolare, che la sua potestas in
ordine ai Sacramenti si ferma di fronte alla loro sostanza.[23]
Come nella predicazione la Chiesa deve sempre annunciare fedelmente il Vangelo
di Cristo morto e risorto, così nei gesti sacramentali essa deve custodire i
gesti salvifici che Gesù le ha affidato.
12. È pur vero che non sempre in modo univoco la Chiesa ha indicato i gesti e
le parole in cui consiste questa sostanza divinitus instituta. Per tutti
i Sacramenti, in ogni caso, appaiono fondamentali quegli elementi che il
Magistero ecclesiale, in ascolto del sensus fidei del Popolo di Dio e in
dialogo con la teologia, ha denominato materia e forma, ai quali si aggiunge
l’intenzione del ministro.
13. La materia del Sacramento consiste nell’azione umana attraverso la
quale agisce Cristo. In essa a volte è presente un elemento materiale (acqua,
pane, vino, olio), altre volte un gesto particolarmente eloquente (segno della
croce, imposizione delle mani, immersione, infusione, consenso, unzione). Tale
corporeità appare indispensabile perché radica il Sacramento non solo nella
storia umana, ma anche, più fondamentalmente, nell’ordine simbolico della
Creazione e lo riconduce al mistero dell’Incarnazione del Verbo e della
Redenzione da Lui operata.[24]
14. La forma del Sacramento è costituita dalla parola, che conferisce
un significato trascendente alla materia, trasfigurando il significato ordinario
dell’elemento materiale e il senso puramente umano dell’azione compiuta. Tale
parola trae sempre in varia misura ispirazione dalla sacra Scrittura,[25]
affonda le sue radici nella vivente Tradizione ecclesiale ed è stata
autorevolmente definita dal Magistero della Chiesa mediante un attento
discernimento.[26]
15. La materia e la forma, per il loro radicamento nella Scrittura e nella
Tradizione, non sono mai dipesi né possono dipendere dal volere del singolo
individuo o della singola comunità. A loro riguardo, infatti, compito della
Chiesa non è quello di determinarli a piacimento o arbitrio di qualcuno, ma,
salvaguardando la sostanza dei Sacramenti (salva illorum substantia),[27] di indicarli con autorevolezza, nella docilità all’azione dello Spirito.
Per alcuni Sacramenti la materia e la forma appaiono sostanzialmente definite
fin dalle origini, per cui risulta immediata la loro fondazione da parte di
Cristo; per altri la definizione degli elementi essenziali è venuta precisandosi
solo nel corso di una storia complessa, talvolta non senza una rilevante
evoluzione.
16. A questo proposito non si può ignorare che quando la Chiesa interviene
nella determinazione degli elementi costitutivi del Sacramento, essa agisce
sempre radicata nella Tradizione, per meglio esprimere la grazia conferita dal
Sacramento.
È in questo contesto che la riforma liturgica dei Sacramenti, avvenuta secondo i princìpi del Concilio Vaticano II, chiedeva
di rivedere i riti in modo che essi esprimessero più chiaramente le realtà sante
che significano e producono.[28] La Chiesa, con il suo magistero in materia sacramentale, esercita la sua
potestas nel solco di quella Tradizione vivente «che viene dagli Apostoli e
progredisce nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo».[29]
Riconoscendo, dunque, sotto l’azione dello Spirito, il carattere sacramentale di
alcuni riti, la Chiesa li ha ritenuti corrispondenti all’intenzione di Gesù di
rendere attuale e partecipabile l’evento pasquale.[30]
17. Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, l’osservanza della materia e della
forma è sempre stata richiesta per la validità della celebrazione, con la
consapevolezza che modifiche arbitrarie all’una e/o all’altra – la cui gravità e
forza invalidante vanno appurate di volta in volta – mettono a repentaglio
l’effettiva elargizione della grazia sacramentale, con evidente danno dei
fedeli.[31] Sia la materia sia la
forma, compendiate dal Codice di Diritto Canonico,[32]
sono stabilite nei libri liturgici promulgati dalla competente autorità, i quali
devono pertanto essere osservati fedelmente, senza «aggiungere, togliere o
mutare alcunché».[33]
18. Legata alla materia e alla forma è l’intenzione del ministro che celebra
il Sacramento. È chiaro che qui il tema dell’intenzione va ben distinto da quello della fede
personale e della condizione morale del ministro che non intaccano la validità
del dono di grazia.[34]Egli, infatti, deve avere l’«intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa»,[35]
rendendo l’azione sacramentale un atto veramente umano, sottratto a ogni
automatismo, e un atto pienamente ecclesiale, sottratto all’arbitrio di un
individuo. Inoltre, poiché ciò che fa la Chiesa non è altro che ciò che Cristo
ha istituito,[36]
anche l’intenzione, insieme alla materia e alla forma, contribuisce a rendere
l’azione sacramentale il prolungamento dell’opera salvifica del Signore.
Materia, forma e intenzione sono tra loro intrinsecamente unite: esse si
integrano nell’azione sacramentale in modo tale che l’intenzione divenga il
principio unificante della materia e della forma, facendo di esse un segno sacro
mediante il quale la grazia è conferita ex opere operato.[37]
19. A differenza della materia e della forma, che rappresentano l’elemento
sensibile e oggettivo del Sacramento, l’intenzione del ministro – insieme alla
disposizione del ricevente – rappresenta il suo elemento interiore e soggettivo.
Essa, tuttavia, tende per sua natura a manifestarsi anche esternamente
attraverso l’osservanza del rito stabilito dalla Chiesa, cosicché la grave
modifica degli elementi essenziali introduce anche il dubbio sulla reale
intenzione del ministro, inficiando la validità del Sacramento celebrato.[38]
In linea di principio, infatti, l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa si
esprime nell’utilizzo della materia e della forma che la Chiesa ha stabilito.[39]
20. Materia, forma e intenzione sono sempre inseriti nel contesto della
celebrazione liturgica, che non costituisce un ornatus cerimoniale dei
Sacramenti e nemmeno una didascalica introduzione alla realtà che si compie, ma
è nel suo complesso l’avvenimento in cui continua a realizzarsi l’incontro
personale e comunitario tra Dio e noi, in Cristo e nello Spirito Santo, incontro
nel quale, attraverso la mediazione di segni sensibili, «viene resa a Dio una
gloria perfetta e gli uomini vengono santificati».[40]
La necessaria sollecitudine per gli elementi essenziali dei Sacramenti, dai
quali dipende la loro validità, deve pertanto accordarsi con la cura e il
rispetto dell’intera celebrazione, in cui il significato e gli effetti dei
Sacramenti sono resi pienamente intelligibili da una molteplicità di gesti e
parole, favorendo in tal modo l’actuosa participatio dei fedeli.[41]
21. La stessa liturgia permette quella varietà che preserva la Chiesa dalla
«rigida uniformità».[42]
Per questo motivo il Concilio Vaticano II ha stabilito che, «salva la
sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si
lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi
etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni».[43]
In forza di ciò, la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II non solo
ha autorizzato le Conferenze Episcopali a introdurre adattamenti generali all’editio
typica latina, ma ha altresì previsto la possibilità di adattamenti
particolari da parte del ministro della celebrazione, con l’unico scopo di
venire incontro alle necessità pastorali e spirituali dei fedeli.
22. Tuttavia, affinché la varietà «non nuoccia all’unità, ma piuttosto la
serva»,[44]
resta chiaro che, al di fuori dei casi espressamente indicati nei libri
liturgici, «regolare la sacra Liturgia compete unicamente all’autorità della
Chiesa»,[45]
che risiede, a seconda delle circostanze, nel Vescovo, nell’assemblea episcopale
territoriale, nella Sede Apostolica.
È chiaro, infatti, che «modificare di propria iniziativa la forma celebrativa di
un Sacramento non costituisce un semplice abuso liturgico, come trasgressione di
una norma positiva, ma un vulnus inferto a un tempo alla comunione
ecclesiale e alla riconoscibilità dell’azione di Cristo, che nei casi più gravi
rende invalido il Sacramento stesso, perché la natura dell’azione ministeriale
esige di trasmettere con fedeltà quello che si è ricevuto (cfr. 1Cor
15,3)».[46]
III. La presidenza liturgica e l’arte del celebrare
23. Il Concilio Vaticano II e il Magistero post-conciliare permettono di
inquadrare il ministero della presidenza liturgica nel suo corretto significato
teologico. Il Vescovo e i presbiteri suoi collaboratori presiedono le
celebrazioni liturgiche, in modo culminante l’Eucaristia, «fonte e culmine di
tutta la vita cristiana»,[47]
in persona Christi (Capitis) e nomine Ecclesiae. In entrambi i
casi, si tratta di formule che – pur con alcune varianti – sono ben attestate
dalla Tradizione.[48]
24. La formula in persona Christi[49]
significa che il sacerdote ripresenta Cristo stesso nell’evento della
celebrazione. Ciò si realizza in modo culminante quando, nella consacrazione
eucaristica, pronuncia le parole del Signore con la stessa efficacia,
identificando, in virtù dello Spirito Santo, il suo io con quello di Cristo.
Quando poi il Concilio precisa che i presbiteri presiedono l’Eucaristia in
persona Christi Capitis,[50]
non intende avallare una concezione secondo cui il ministro disporrebbe, in
quanto “capo”, di un potere da esercitare arbitrariamente. Il Capo della Chiesa,
e dunque il vero presidente della celebrazione, è solo Cristo. Egli è «il Capo
del Corpo cioè della Chiesa» (Col 1,18), in quanto la fa scaturire dal
suo fianco, la nutre e la cura amandola fino a dare se stesso per lei (cfr.
Ef 5, 25.29; Gv 10, 11). La potestas del ministro è una
diaconia, come Cristo stesso insegna ai discepoli nel contesto dell’Ultima
Cena (cfr. Lc 22, 25-27; Gv 13, 1-20). Coloro che in forza della
grazia sacramentale, vengono configurati a Lui, partecipando dell’autorità con
cui Egli guida e santifica il suo Popolo, sono pertanto chiamati, nella Liturgia
e nell’intero ministero pastorale, a conformarsi alla medesima logica, essendo
stati costituiti pastori non per spadroneggiare sul gregge ma per servirlo sul
modello di Cristo, Pastore buono delle pecore (cfr. 1Pt 5, 3; Gv
10, 11.14).[51]
25. In pari tempo, il ministro che presiede la celebrazione agisce nomine
Ecclesiae,[52]
formula che chiarisce che egli, mentre ripresenta Cristo Capo di fronte al suo
Corpo che è la Chiesa, rende altresì presente di fronte al proprio Capo questo
Corpo, anzi questa Sposa, quale soggetto integrale della celebrazione, Popolo
tutto sacerdotale a nome del quale il ministro parla e agisce.[53]
Del resto, se è vero che «quando uno battezza è Cristo stesso che battezza»,[54]
lo è altrettanto il fatto che «la Chiesa, quando celebra un Sacramento, agisce
come Corpo che opera inseparabilmente dal suo Capo, in quanto è Cristo-Capo che
agisce nel Corpo ecclesiale da Lui generato nel mistero della Pasqua».[55]
Ciò evidenzia la reciproca ordinazione tra il sacerdozio battesimale e quello
ministeriale,[56]
consentendo di comprendere che il secondo esiste al servizio del primo, e
proprio per questo – come si è visto – nel ministro che celebra i Sacramenti non
può mai mancare l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.
26. La duplice e combinata funzione espressa dalle formule in persona
Christi – nomine Ecclesiae, e la reciproca feconda relazione tra
sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale, unita alla consapevolezza che
gli elementi essenziali per la validità dei Sacramenti vanno considerati nel
loro contesto proprio, cioè l’azione liturgica, renderanno il ministro sempre
più consapevole che «le azioni liturgiche non sono azioni private ma
celebrazioni della Chiesa», azioni che, pur nella «diversità degli stati, degli
uffici e della partecipazione attiva», «appartengono all’intero Corpo della
Chiesa, lo manifestano e lo implicano».[57]
Proprio per questo, il ministro comprenda che l’autentica ars celebrandi
è quella che rispetta ed esalta il primato di Cristo e l’actuosa
participatio di tutta l‘assemblea liturgica, anche attraverso un’umile
obbedienza alle norme liturgiche.[58]
27. Appare sempre più urgente maturare un’arte del celebrare che, tenendosi a
distanza tanto da un rigido rubricismo quanto da una fantasia sregolata, conduca
a una disciplina da rispettare, proprio per essere autentici discepoli: «Non si
tratta di dover seguire un galateo liturgico: si tratta piuttosto di una
“disciplina” – nel senso usato da Guardini – che, se osservata con autenticità,
ci forma: sono gesti e parole che mettono ordine dentro il nostro mondo
interiore facendoci vivere sentimenti, atteggiamenti, comportamenti. Non sono
l’enunciazione di un ideale al quale cercare di ispirarci, ma sono un’azione che
coinvolge il corpo nella sua totalità, vale a dire nel suo essere unità di anima
e di corpo».[59]
Conclusione
28. «Noi […] abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che
questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (2Cor
4, 7). L’antitesi utilizzata dall’Apostolo per sottolineare come la sublimità
della potenza di Dio si riveli attraverso la debolezza del suo ministero di
annunciatore ben descrive anche quanto accade nei Sacramenti. La Chiesa tutta è
chiamata a custodire la ricchezza in essi contenuta, perché mai venga offuscato
il primato dell’agire salvifico di Dio nella storia, pur nella fragile
mediazione di segni e di gesti propri della umana natura.
29. La virtus operante nei Sacramenti plasma il volto della Chiesa,
abilitandola a trasmettere il dono di salvezza che Cristo morto e risorto, nel
suo Spirito, vuole partecipare a ogni uomo. Nella Chiesa, ai suoi ministri in
particolare, è affidato questo grande tesoro, perché quali «servi premurosi» del
Popolo di Dio lo nutrano con l’abbondanza della Parola e lo santifichino con la
grazia dei Sacramenti. Spetta a loro per primi fare in modo che «la bellezza del
celebrare cristiano» si mantenga viva e non venga «deturpata da una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore o, ancor
peggio, da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione
ideologica, qualunque essa sia».[60]
Solo così la Chiesa può, di giorno in giorno, «crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, immergendo la […] vita nel
mistero della sua Pasqua, in attesa del suo ritorno».[61]
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto del
Dicastero per la Dottrina della Fede il giorno 31 gennaio 2024, ha approvato la presente
Nota, decisa nella Sessione Plenaria di questo Dicastero, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 2 febbraio 2024, nella festa della Presentazione del Signore.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Mons. Armando Matteo
Segretario
per la Sezione Dottrinale
[1] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum
(18 novembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 818.
[2] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1116.
[3] Francesco, Lett. Ap.
Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 23: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 9.
[4] Alcuni sacerdoti hanno dovuto constatare l’invalidità della loro
ordinazione e degli atti sacramentali da loro celebrati proprio per la mancanza
di un Battesimo valido (cfr. CIC, can. 842), dovuto alla negligenza di
chi aveva loro conferito il Sacramento in modo arbitrario.
[5] Congregazione per la Dottrina della Fede,
Nota dottrinale circa la
modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020), nota 2:
L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.
[6] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), nn. 5, 26: AAS
56 (1964) 99, 107.
[7] Commenta a questo proposito Papa Francesco: «Il parallelo tra il primo e
il nuovo Adamo è sorprendente: come dal costato del primo Adamo, dopo aver fatto
scendere su di Lui un torpore, Dio trasse Eva, così dal costato del nuovo Adamo,
addormentato nel sonno della morte, nasce la nuova Eva, la Chiesa. Lo stupore è
per le parole che possiamo pensare che il nuovo Adamo faccia sue guardando la Chiesa: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne” (Gen
2, 23). Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del Battesimo,
noi siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne»: Francesco,
Lett. Ap.
Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 14: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 9.
[8] Cfr. S. Agostino,
Enarrationes in Psalmos 138, 2: CCL 40, 1991: «Eva nacque dal fianco [di Adamo] addormentato, la Chiesa dal fianco [di Cristo]
sofferente».
[9] Id., In Johannis Evangelium tractatus 9, 10: PL 35, 1463.
[10] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 1: AAS 57 (1965) 5. Cfr.
Ibid., nn. 9, 48:
AAS 57 (1965) 12-14, 53-54; Id., Cost. past.
Gaudium et spes (7
dicembre 1965), nn. 5, 26: AAS 58 (1966) 1028-1029, 1046-1047.
[11] Benedetto XVI, Esort. Ap. postsinod.
Sacramentum caritatis (22 febbraio
2007), n. 16: AAS 99 (2007) 118.
[12] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre
1964), n. 7: AAS 57 (1965) 9-11.
[13] Cfr.
Ibid. n. 50: AAS 57 (1965) 55-57.
[14] Cfr.
1Pt 2, 5; Ef 2, 20; Conc. Ecum. Vat.II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 6: AAS 57 (1965) 8-9.
[15] Cfr.
1Pt 2, 9; Ap 1, 6; 5, 10; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 7-11: AAS 57
(1965) 9-16.
[16] Cfr. Conc. di Trento,
Decretum de sacramentis, can. 1: DH 1601.
[17] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 59: AAS
56 (1964) 116.
[18] Francesco, Lett. Ap.
Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 11: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 8.
[19] Cfr.Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum
(18 novembre 1965), n. 9: AAS 58 (1966) 821.
[20] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 5, 7: AAS
56 (1964) 99, 100-101.
[21] Cfr.
1Cor 4, 1.
[22] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum
(18 novembre 1965), n. 10: AAS 58 (1966) 822.
[23] Cfr. Conc. di Trento,
Sessione XXI, cap. 2: DH 1728: «Il Concilio
dichiara, inoltre, che la Chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e
modificare nell’amministrazione dei Sacramenti, fatta salva la loro sostanza,
quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione
degli stessi Sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi
e dei luoghi»; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 21:
AAS 56 (1964) 105-106.
[24] Cfr. Francesco, Lett. Enc.
Laudato si’ (24 maggio 2015), nn.
235-236: AAS 107 (2015) 939-940; Id., Lett. Ap.
Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 46: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 10; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1152.
[25] Proprio nei Sacramenti e soprattutto nell’Eucaristia la Parola di Dio
raggiunge la sua massima efficacia.
[26] Cfr.
Gv 14, 26; 16, 13.
[27] Conc. di Trento,
Sessione XXI, cap. 2: DH 1728. Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 38: AAS
56 (1964) 110.
[28] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 21: AAS
56 (1964) 105-106. La Chiesa ha sempre avuto la preoccupazione di conservare la sana tradizione,
aprendo la via ad un legittimo progresso. Per questo, nella riforma dei riti ha
seguito la regola che «le nuove forme, in qualche modo, scaturiscano
organicamente da quelle già esistenti»: Ibid., n. 23: AAS 56
(1964) 106. A riprova di ciò si veda: Paolo VI, Cost. Ap.
Pontificalis Romani (18 giugno 1968):
AAS 60 (1968) 369-373; Id., Cost. Ap.
Missale
Romanum (3 aprile 1969): AAS 61 (1969) 217-222; Id., Cost. Ap.
Divinae consortium naturae (15 agosto 1971):
AAS 63 (1971) 657-664;
Id., Cost. Ap.
Sacram unctionem infirmorum (30 novembre 1972): AAS 65 (1973) 5-9.
[29] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum
(18 novembre 1965), n. 8: AAS 58 (1966) 821.
[30] Cfr. Benedetto XVI, Esort. Ap. post-sinod.
Sacramentum caritatis (22 febbraio 2007), n. 12: AAS 99 (2007) 113;
CIC, can. 841.
[31] Va ribadita la distinzione tra liceità e validità, così come va ricordato
che una qualsiasi modifica alla formula di un Sacramento è sempre un atto
gravemente illecito.
Anche quando si consideri che una piccola modifica non altera il significato
originario di un Sacramento e, di conseguenza, non lo rende invalido, essa
rimane sempre illecita.
Nei casi dubbi, laddove vi è stata un’alterazione della forma o della materia di
un Sacramento, il discernimento circa la sua validità spetta alla competenza di
questo Dicastero per la Dottrina della Fede.
[32] A titolo esemplificativo, si vedano:
CIC, can. 849 per il
Battesimo; can. 880 § 1-2 per la Confermazione; cann. 900 § 1, 924 e 928 per
l’Eucaristia; cann. 960, 962 § 1, 965 e 987 per la Penitenza; il can. 998 per
l’Unzione degli infermi; can. 1009 § 2, 1012 e 1024 per l’Ordine; cann. 1055 e
1057 per il Matrimonio; can. 847 § 1 per l’uso dei sacri oli.
[33] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 22: AAS
56 (1964) 106. Cfr. CIC, can. 846 § 1.
[34] Cfr. Concilio di Trento,
Decretum de Sacramentis, can. 12: DH 1612;
Canones de sacramento baptismi, can. 4: DH 1617. Scrivendo all’imperatore
nel 496, il Papa Anastasio II così diceva: «Se i raggi di questo sole visibile,
pur passando attraverso luoghi fetidissimi, non vengono affatto contaminati da
inquinazione alcuna per causa di contatto, molto maggiormente la potenza di quel
[sole] che ha fatto codesto visibile, non viene ristretta da alcuna indegnità
del ministro»: DH 356.
[35] Concilio di Trento,
Decretum de Sacramentis, can. 11: DH 1611. Cfr. Concilio di Costanza,
Bolla Inter cunctas, 22: DH 1262; Concilio di Firenze, Bolla Exsultate
Deo: DH 1312; CIC, cann. 861 § 2; 869 § 2; Catechismo della
Chiesa Cattolica, n. 1256.
[36] Cfr. S. Tommaso d’Aquino,
Summa Theologiae, III, q. 64, a.
8; Benedetto XIV, De Synodo dioecesana, lib. VII, cap. 6, n. 9,
204.
[37] Concilio di Trento,
Decretum de Sacramentis, can. 8: DH 1608.
[38] Cfr. Leone XIII, Lett. Ap.
Apostolicae curae: DH 3318.
[39] È tuttavia possibile che, anche quando esteriormente si osserva il rito
prescritto, l’intenzione del ministro differisca da quella della Chiesa. È
quanto accade all’interno di quelle Comunità Ecclesiali che, avendo alterato la
fede della Chiesa in qualche elemento essenziale, corrompono con ciò stesso
l’intenzione dei loro ministri, impedendo loro di avere l’intenzione di fare ciò
che fa la Chiesa – e non la loro Comunità – quando celebra i Sacramenti. Questo
è, ad esempio, il motivo dell’invalidità del Battesimo conferito dai Mormoni (Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi dell’Ultimo Giorno): dato che il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo sono per costoro qualcosa di essenzialmente diverso rispetto a
ciò che la Chiesa professa, il Battesimo da loro amministrato, benché conferito
con la medesima formula trinitaria, è viziato da un error in fide che
ridonda sull’intenzione del ministro. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede,
Resp. ad propositum dubium de validitate Baptismatis (5 giugno 2001):
AAS 93 (2001) 476.
[40]Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 7: AAS
56 (1964) 101.
[41] A questo proposito, il Concilio Vaticano II esorta i pastori a vigilare
«affinché nell’azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida
e lecita celebrazione, ma i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo
e fruttuoso»: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 11:
AAS 56 (1964) 103.
[42] Ibid., n. 37: AAS
56 (1964) 110.
[43] Ibid., n. 38: AAS
56 (1964) 110.
[44] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 13: AAS 57 (1965) 18.
[45] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 22 § 1: AAS
56 (1964) 106.
[46] Congregazione per la Dottrina della Fede,
Nota dottrinale circa la
modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020): L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.
[47] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 11: AAS 57 (1965) 15.
[48] Cfr. in particolare, per la formula
in persona Christi (o ex
persona Christi), S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, III,
q. 22 c; q. 78, a. 1 c; a. 4 c; q. 82, a. 1 c; per la formula in persona
Ecclesiae (che in seguito tenderà ad essere soppiantata dalla formula [in] nomine Ecclesiae), Id.,
Summa Theologiae, III, q. 64, a.
8; ad 2; a. 9, ad 1; q. 82, a. 6 c. In Summa Theologiae, III, q. 82, a. 7, ad 3, Tommaso è attento a connettere le due espressioni: «…
sacerdos in missa in orationibus quidem loquitur in persona Ecclesiae in cuius
unitate consistit. Sed in consecratione sacramenti loquitur in persona Christi
cuius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem».
[49] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 33: AAS
56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 10, 21, 28: AAS
57 (1965) 14-15, 24-25, 33-36; Paolo VI, Lett. Enc.
Sacerdotalis caelibatus (24 giugno 1967), n.
29: AAS 59 (1967) 668-669; Id., Esort. Ap.
Evangelii nuntiandi
(8 dicembre 1975), n. 68: AAS 68 (1976) 57-58; Giovanni Paolo II,
Lett. Ap.
Dominicae Cenae (24 febbraio 1980), n. 8: AAS 72 (1980) 127-130; Id., Esort. Ap.
post-sinod.
Reconciliatio et paenitentia (2 dicembre 1984), nn. 8,
29: AAS 77 (1985) 200-202, 252-256; Id., Lett. Enc.
Ecclesia de
Eucharistia (17 aprile 2003), n. 29: AAS 95 (2003) 452-453; Id.,
Esort. Ap. post-sinod.
Pastores gregis (16 ottobre 2003), nn. 7, 10, 16:
AAS 96 (2004) 832-833, 837-839, 848; CIC, cann. 899 § 2; 900 § 1.
[50] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr.
Presbyterorum Ordinis (7 dicembre
1965), n. 2: AAS 58 (1966) 991-993. Cfr. anche Giovanni Paolo II,
Esort. Ap. post-sinod.
Christifideles laici (30 dicembre 1988), n. 22:
AAS 81 (1989) 428-429; Id., Esort. Ap. post-sinod.
Pastores dabo
vobis (25 marzo 1992), nn. 3, 12, 15-18, 21-27, 29-31, 35, 61, 70,
72: AAS 84 (1992) 660-662, 675-677, 679-686, 688-701, 703-709, 714-715,
765-766, 778-782, 783-787; CIC, can. 1009 § 3; Catechismo della Chiesa
Cattolica, nn. 875; 1548-1550; 1581; 1591.
[51] È quanto afferma anche l’Ordinamento Generale del Messale Romano,
n. 93: «Pertanto, quando celebra l’Eucaristia, [il presbitero] deve servire
Dio e il Popolo con dignità e umiltà, e […] far percepire ai fedeli la presenza
viva di Cristo».
[52] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4
dicembre 1963), n. 33: AAS 56 (1964) 108-109; Id., Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15; Id., Decr.
Presbyterorum Ordinis (7 dicembre 1965), n. 2:
AAS 58 (1966) 991-993.
[53] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15.
[54] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 7: AAS
56 (1964) 101.
[55] Congregazione per la Dottrina della Fede,
Nota dottrinale circa la
modifica della formula sacramentale del Battesimo (24 giugno 2020): L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.
[56] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10: AAS 57 (1965) 14-15.
[57] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. lit.
Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), n. 26: AAS
56 (1964) 107. Cfr. anche ibid., n. 7: AAS 56 (1964) 100-101;
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1140-1141.
[58] Cfr.
Ordinamento Generale del Messale Romano, n. 24.
[59]Francesco, Lett. Ap.
Desiderio desideravi (29 giugno 2022), n. 51: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 11.
[60]Ibid., n. 16:
L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 9.
[61]Ibid., n. 64: L’Osservatore Romano, 30 giugno 2022, 12.
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