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DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
NORME
PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO
DI PRESUNTI FENOMENI SOPRANNATURALI
Presentazione
In ascolto dello Spirito
che opera nel Popolo fedele di Dio
Dio è presente ed agisce nella nostra storia. Lo Spirito Santo, che sgorga dal
cuore di Cristo risorto, opera nella Chiesa con divina libertà e ci offre tanti
doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e stimolano la nostra
maturazione spirituale in fedeltà al Vangelo. Quest’azione dello Spirito Santo
include pure la possibilità di arrivare ai nostri cuori attraverso alcuni eventi
soprannaturali, come ad esempio le apparizioni o visioni di Cristo o della
Vergine Santa e altri fenomeni.
Tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti
spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e
in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari sparsi in tutto il mondo
che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli. C’è tanta
vita e tanta bellezza che il Signore semina al di là dei nostri schemi mentali e
delle nostre procedure! Per questa ragione, le Norme per procedere nel
discernimento di presunti fenomeni soprannaturali che ora presentiamo non
vogliono essere necessariamente un controllo né, ancor meno, un tentativo di
spegnere lo Spirito. Nei casi più positivi di eventi di presunta origine
soprannaturale, infatti, «si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare
il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta
spirituale» (I, n. 17).
San Giovanni della Croce constatava «quanto bassi, insufficienti, e in qualche
modo, impropri siano le parole e i termini usati in questa vita per trattare
delle cose divine».[1] Nessuno può
esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone: «I santi
dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a
spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto».[2]
Perché «la via per andare a Dio è così segreta e occulta per l’anima, come per
il corpo è quella del mare, su cui non si conoscono sentieri e orme».[3]
In realtà, «essendo quindi un artefice soprannaturale, Egli costruirà in ogni
anima l’edificio soprannaturale che vorrà».[4]
Allo stesso tempo bisogna riconoscere che in alcuni casi di eventi di presunta
origine soprannaturale si rilevano delle criticità molto serie a danno dei
fedeli e in questi casi la Chiesa deve agire con tutta la sua sollecitudine
pastorale. Mi riferisco, ad esempio, a un uso di simili fenomeni per trarre
«lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (II, art. 15,4°),
che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali
(cfr. II, art.15,5°) o addirittura «come mezzo o pretesto per esercitare un
dominio sulle persone o compiere degli abusi» (II, art. 16).
Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilità di
errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del
Vangelo, la diffusione di uno spirito settario, ecc. Da ultimo, esiste pure la
possibilità che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad
un’iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di
novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.
Nel suo discernimento in questo ambito, la Chiesa pertanto ha bisogno di
procedure chiare. Le Norme per procedere nel discernimento di presunte
apparizioni e rivelazioni che si applicavano fino ad oggi erano state
approvate da San Paolo VI nel 1978, più di quarant’anni fa, in forma riservata e
furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011.
La recente revisione
Con l’applicazione delle Norme del 1978 si constatava, tuttavia, che le
decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo
modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale.
La loro revisione ebbe inizio nel 2019, attraverso le varie consultazioni
previste dall’allora Congregazione per la Dottrina della Fede (Congresso,
Consulta, Feria IV e Plenaria). Lungo questi cinque anni sono state elaborate
diverse proposte di revisione, tutte però giudicate insufficienti.
Nel Congresso del Dicastero del 16 novembre 2023, si è infine ravvisata la
necessità di una revisione globale e radicale del progetto fino a quel momento
elaborato, ed è stata preparata un’altra bozza di documento, totalmente
ripensata nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del Vescovo
diocesano e del Dicastero.
La nuova stesura è stata sottoposta all’esame di una Consulta ristretta, che si
è tenuta il 4 marzo 2024, nel corso della quale il parere generale è stato
positivo, anche se sono state sollevate alcune osservazioni migliorative,
integrate nella successiva bozza del documento.
Il testo è stato poi studiato nella Feria IV del Dicastero, tenutasi il 17
aprile 2024, durante la quale i Cardinali e i Vescovi membri hanno dato la loro
approvazione. Infine, le nuove Norme sono state presentate il 4 maggio
2024 al Santo Padre che le ha approvate e ne ha ordinato la pubblicazione,
stabilendo la loro entrata in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di
Pentecoste.
Ragioni della nuova stesura delle Norme
Nella Prefazione alla pubblicazione delle Norme del 1978, avvenuta
nel 2011, l’allora Prefetto, il Card. William Levada, chiariva che lo stesso
Dicastero era competente per esaminare i casi di «apparizioni, di visioni e
messaggi attribuiti a origine soprannaturale». Quelle Norme, infatti,
stabilivano che «spetta alla Sacra Congregazione giudicare ed approvare il modo
di procedere dell’Ordinario» o «procedere ad un nuovo esame» (IV, 2).
In passato, la Santa Sede sembrava accettare che i Vescovi facessero
dichiarazioni come queste: « Les fidèles sont fondés à la croire indubitable et
certaine » (Decreto del Vescovo di Grenoble, 19 settembre 1851), «Non si può
mettere in dubbio la realtà delle lacrimazioni» (Vescovi di Sicilia, 12 dicembre
1953). Ma queste espressioni erano in contrasto con la convinzione della Chiesa
che i fedeli non sono obbligati ad accettare l’autenticità di questi eventi.
Perciò, alcuni mesi dopo quest’ultimo caso, l’allora Sant’Uffizio aveva chiarito
che «non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla Madonnina delle
Lacrime» (2 ottobre 1954). Inoltre, più recentemente, riferendosi al caso di
Fatima, l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede ha spiegato che
l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata mette in evidenza che
«il relativo messaggio non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni
costumi» (26 giugno 2000).
Nonostante questa chiara presa di posizione, le procedure di fatto seguite dal
Dicastero anche negli ultimi tempi erano orientate verso una dichiarazione di
“soprannaturalità” o di “non soprannaturalità” da parte del Vescovo, tanto che
alcuni Vescovi hanno insistito sulla possibilità di emettere una dichiarazione
positiva del genere. Ancora recentemente, infatti, alcuni Vescovi volevano
esprimersi con parole come queste: «Constato l’assoluta verità dei fatti», «i
fedeli devono considerare senza dubbio come veri…», ecc. Queste espressioni di
fatto orientavano i fedeli a pensare che erano obbligati a credere in queste
manifestazioni che a volte venivano apprezzate più dello stesso Vangelo.
Nella trattazione di simili casi, e in modo particolare nella redazione di un
pronunciamento, la prassi seguita da alcuni Vescovi è stata quella di chiedere
previamente al Dicastero la necessaria autorizzazione. E quando venivano
autorizzati a farlo, si chiedeva però ai Vescovi di non nominare il Dicastero
nel pronunciamento. Così è successo, ad esempio, nei pochissimi casi che hanno
raggiunto una conclusione negli ultimi decenni: « Sans impliquer notre
Congrégation » (Lettera al Vescovo di Gap, 3 agosto 2007); «In tale
dichiarazione non sia coinvolto il Dicastero» (Congresso dell’11 maggio 2001,
riguardo al Vescovo di Gikongoro). Cioè il Vescovo non poteva nemmeno menzionare
che c’era stata un’approvazione del Dicastero. Allo stesso tempo alcuni altri
Vescovi, le cui Diocesi erano anche coinvolte in questi fenomeni, chiedevano al
Dicastero di pronunciarsi per raggiungere una chiarezza maggiore.
Questo particolare modo di procedere, che ha generato non poca confusione, aiuta
a capire che le Norme del 1978 non sono più sufficienti e adeguate per
guidare il lavoro sia dei Vescovi sia del Dicastero, e ciò diventa ancora più
problematico oggi, dal momento che difficilmente un fenomeno rimane circoscritto
in una città o in una Diocesi. Tale constatazione era già emersa nell’allora
Congregazione per la Dottrina della Fede, durante l’Assemblea plenaria del 1974,
quando i membri riconoscevano che un evento di presunta origine soprannaturale
spesso «oltrepassa inevitabilmente i limiti di una Diocesi e anche di una
Nazione e [...] il caso arriva automaticamente a delle proporzioni che possono
giustificare un intervento dell’Autorità suprema della Chiesa». Allo stesso
tempo le Norme del 1978 riconoscevano che era diventato «più difficile,
se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che
concludevano in passato le inchieste in materia (constat de
supernaturalitate, non constat de supernaturalitate)» (Norme del
1978, nota preliminare).
L’aspettativa di una dichiarazione sulla soprannaturalità di un evento ha avuto
come conseguenza che solo pochissimi casi sono giunti a una chiara
determinazione. Di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non più
di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e
con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. Pertanto, si presume che
tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura
non gestiti.
Per non procrastinare oltre la risoluzione di un caso specifico relativo ad un
evento di presunta origine soprannaturale, il Dicastero ha recentemente proposto
al Santo Padre di chiudere il relativo discernimento non con una dichiarazione
de supernaturalitate, ma con un Nihil obstat, che avrebbe permesso
al Vescovo di trarre profitto pastorale da quel fenomeno spirituale. A questa
dichiarazione si è giunti dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e
pastorali e l’assenza di criticità importanti nell’evento. Il Santo Padre ha
considerato tale proposta come una “soluzione giusta”.
Nuovi aspetti
Gli elementi sopra esposti ci hanno portato a proporre, con le nuove Norme,
una procedura diversa rispetto al passato, ma anche più ricca, con sei possibili
conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli
eventi di presunta origine soprannaturale (cfr. I, nn. 17-22). La proposta di
queste sei determinazioni finali permette al Dicastero e ai Vescovi di gestire
in modo adeguato le problematiche di casi molto diversi tra loro dei quali si ha
conoscenza.
Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa
la soprannaturalità del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la
possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione
di Dio che l’ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un Nihil
obstat indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che
riguardo a quel fenomeno i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma
prudente la loro adesione». Non trattandosi di una dichiarazione sulla
soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure Papa
Benedetto XVI, che è solo un aiuto «del quale non è obbligatorio fare uso».[5]
D’altra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che,
prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci
bisogno di un intervento diverso.
Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di
“soprannaturalità”, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di
analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di
“soprannaturalità” e anni dopo un giudizio di “non soprannaturalità”. Così come,
di fatto, è accaduto. Vale la pena ricordare un caso di presunte apparizioni
degli anni ’50, dove il Vescovo ha dato, nell’anno 1956, una sentenza definitiva
di “non soprannaturalità”. L’anno seguente l’allora Sant’Uffizio ha approvato i
provvedimenti di quel Vescovo. Di seguito si chiese di nuovo l’approvazione di
quella venerazione. Ma nel 1974 la stessa Congregazione per la Dottrina della
Fede ha dichiarato, a riguardo delle medesime presunte apparizioni, un
constat de non supernaturalitate. Successivamente, nel 1996, il Vescovo del
luogo ha riconosciuto quella devozione, e un altro Vescovo sempre dello stesso
luogo, nel 2002, ha riconosciuto “l’origine soprannaturale” delle apparizioni, e
la devozione si è diffusa in altri Paesi. Da ultimo, dietro la richiesta
dell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2020, un nuovo Vescovo
ha ribadito “il giudizio negativo” dato precedentemente sempre dalla stessa
Congregazione, imponendo la cessazione di qualsiasi divulgazione riguardante le
pretese apparizioni e rivelazioni. Sono stati così necessari circa settanta
tormentosi anni per arrivare alla conclusione dell’intera vicenda.
Oggi si è giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che
producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un
coinvolgimento più veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il
discernimento punti verso una dichiarazione di “soprannaturalità”, con forti
aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo. Tale dichiarazione di
“soprannaturalità” viene, di norma, sostituita o da un Nihil obstat, che
autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un’altra determinazione adatta alla
situazione concreta.
Le procedure, previste dalle nuove Norme, con la proposta di sei
possibili decisioni prudenziali, permettono di giungere in un tempo più
ragionevole a una decisione che aiuti il Vescovo a gestire la situazione
relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino
dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale.
Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Santo Padre intervenga
autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al
riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si
tratta, infatti, di un’eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli
solo in pochissimi casi.
D’altra parte, come previsto dalle nuove Norme, resta ferma la
possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità”, solo quando emergono
segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base
del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o
quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto
veggente, ecc.
Riconoscimento di un’azione dello Spirito
La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà
popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì
si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato
origine a quella devozione. Il sensus fidelium ha intuito che lì vi è
un’azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che
abbiano richiesto un intervento dei Pastori.
In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad
esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo
implicito di riconoscere che non c’erano obiezioni gravi e che quell’esperienza
spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli.
In ogni caso, un “nulla osta” permette ai Pastori di agire senza dubbi né indugi
per essere accanto al Popolo di Dio nell’accoglienza dei doni dello Spirito
Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. L’espressione “in mezzo a”,
utilizzata nelle nuove Norme, aiuta a capire che, anche se non si emette
una dichiarazione di soprannaturalità sull’evento stesso, comunque si
riconoscono con chiarezza i segni di un’azione soprannaturale dello Spirito
Santo nel contesto di quanto avviene.
In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessità di certi
chiarimenti o purificazioni. Può accadere, infatti, che azioni vere dello
Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente
apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani, come desideri
personali, ricordi, idee a volte ossessive, o a «qualche errore d’ordine
naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del
fenomeno» (II, art. 15,2°). Del resto, «non si può porre un’esperienza di
visione, senza ulteriori considerazioni, di fronte al dilemma rigoroso, o di
essere in tutti i punti corretta, oppure di dover essere considerata
completamente un’illusione umana o diabolica».[6]
Il coinvolgimento e l’accompagnamento del Dicastero
È importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto
fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il
discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall’altra, dovendo riconoscere
che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che
appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e
Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere
consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso
dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un
evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva
al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente
il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel
rendere pubblico quanto deciso si dirà, dunque, «d’intesa con il Dicastero per
la Dottrina della Fede».
Comunque, come già contemplato dalle Norme del 1978 (IV, 1 b), anche le
nuove Norme prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire
motu proprio (II, art. 26). Infatti, dopo essere arrivati ad una
determinazione chiara, le nuove Norme prevedono che «il Dicastero si
riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello
sviluppo del fenomeno» (II, art. 22, § 3) e chiedono al Vescovo di «continuare a
vigilare» (II, art. 24) per il bene dei fedeli.
Dio è sempre presente nella storia dell’umanità e non smette mai di inviarci i
suoi doni di grazia attraverso l’azione dello Spirito Santo, al fine di
rinnovare di giorno in giorno la nostra fede in Gesù Cristo, Salvatore del
mondo. Spetta ai Pastori della Chiesa il compito di rendere i loro fedeli sempre
attenti a questa presenza di amore della Santissima Trinità in mezzo a noi, così
come spetta ad essi il compito di custodire i fedeli da ogni inganno. Queste
nuove Norme non sono altro che un modo concreto con cui il Dicastero per
la Dottrina della Fede si pone a servizio dei Pastori nel docile ascolto dello
Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Introduzione
1. Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio, «il Primo e l’Ultimo» (Ap
1,17). Egli è la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciò che
Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne.
Pertanto, «l’economia cristiana, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non
passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della
manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo».[7]
2. Nella Parola rivelata vi è tutto ciò di cui la vita cristiana
necessita. San Giovanni della Croce afferma che il Padre, «dandoci il Figlio suo, che è la sua parola, l’unica che Egli pronunzi, in essa
ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più niente da manifestare. [...] Non avendo altro da dire poiché, dandoci il Tutto, cioè suo Figlio, ha detto
ormai in Lui tutto ciò che in parte aveva manifestato in antico ai profeti. Perciò chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o
rivelazione non solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe un’offesa a
Dio, non fissando i suoi occhi interamente in Cristo per andare in cerca di
qualche altra cosa o novità».[8]
3. Nel tempo della Chiesa, lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca
«alla verità tutta intera» (Gv 16,13) affinché «l’intelligenza della
Rivelazione diventi sempre più profonda».[9]
È lo Spirito Santo, infatti, a guidarci sempre di più nella comprensione del
mistero di Cristo, poiché, «per quanto i misteri e le meraviglie scoperte […]
nel presente stato di vita siano molti, tuttavia ne è rimasta da dire e da
capire la maggior parte e quindi c’è ancora molto da approfondire in Cristo.
Questi, infatti, è come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali,
per quanto si vada a fondo, non si trova la fine; anzi in ciascuna cavità si
scoprono nuove vene di ricchezze».[10]
4. Se da una parte tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto
mediante il suo Figlio e nella Chiesa di Cristo vengono messi a disposizione di
ogni battezzato i mezzi ordinari di santità, dall’altra lo Spirito Santo può
concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui
scopo non è «quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva
di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca
storica».[11]
5. La santità, infatti, è una chiamata che riguarda tutti i battezzati:
viene nutrita da una vita di preghiera e dalla partecipazione alla vita
sacramentale, e si esprime in un’esistenza intrisa di amore verso Dio e verso il
prossimo.[12] Nella Chiesa
riceviamo l’amore di Dio, manifestato pienamente in Cristo (cfr. Gv 3,16)
e «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato»
(Rm 5,5). Chi si lascia docilmente guidare dallo Spirito Santo fa
esperienza della presenza e dell’azione della Trinità, per cui un’esistenza così
vissuta, come insegna Papa Francesco, si traduce in una vita mistica che,
sebbene «priva di fenomeni straordinari, si propone a tutti i fedeli come
esperienza quotidiana di amore».[13]
6. Tuttavia, si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni,
visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a
immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano
oltrepassare i limiti dell’esperienza quotidiana e che si presentano come aventi
presunta origine soprannaturale. Parlare in modo accurato di tali eventi può
superare le capacità del linguaggio umano (cfr. 2Cor 12,2-4). Con
l’avvento dei moderni mezzi di comunicazione, tali fenomeni possono attirare
l’attenzione o suscitare la perplessità di numerosi credenti e la loro notizia
può diffondersi assai rapidamente, per cui i Pastori della Chiesa sono chiamati
ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioè, ad apprezzare i loro frutti,
a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli
che ne derivano (cfr. 1Gv 4,1).
7. Con lo sviluppo degli attuali mezzi di comunicazione, inoltre, e con
l’incremento dei pellegrinaggi, questi fenomeni raggiungono dimensioni nazionali
e persino mondiali, per cui una decisione relativa ad una Diocesi ha delle
conseguenze anche altrove.
8. Quando insieme a particolari esperienze spirituali si verificano altresì
fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con l’uso
della sola ragione, spetta alla Chiesa il delicato compito di intraprendere un
attento studio e discernimento dei fenomeni in parola.
9. Nella sua Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate, Papa
Francesco ricorda che l’unico modo di sapere se una cosa viene dallo Spirito
Santo è il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera.[14]
Esso è un dono divino che aiuta i Pastori della Chiesa nel realizzare ciò che
dice San Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21).
Per assistere i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali nell’operare un
discernimento riguardo ai fenomeni di presunta origine soprannaturale, il
Dicastero per la Dottrina della Fede promulga le seguenti Norme per procedere
nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali.
I.
Orientamenti generali
A. Natura del discernimento
10. Secondo le Norme di seguito riportate, la Chiesa potrà compiere il
dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta
origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; b) se negli
eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni
in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se
sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da
elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne
derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte
dell’autorità ecclesiastica competente.
11. Sebbene le seguenti disposizioni prevedano la possibilità di un
discernimento nel senso di cui al n. 10, va precisato che, in via ordinaria, non
si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità
ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali.
12. Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un Nihil obstat
(cfr. infra, n. 17), tali fenomeni non diventano oggetto di fede – cioè i
fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede –, ma, come nel caso di
carismi riconosciuti dalla Chiesa, «rappresentano delle vie per approfondire la
conoscenza di Cristo e per donarsi più generosamente a lui, radicandosi nel
contempo sempre più nella comunione con tutto il Popolo cristiano».[15]
13. Del resto, anche quando si concede un Nihil obstat per i processi di
canonizzazione, ciò non implica una dichiarazione di autenticità degli eventuali
fenomeni soprannaturali presenti nella vita di una persona, così come
si è evidenziato ad esempio nel decreto di canonizzazione di santa Gemma
Galgani: «[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius
innocentis aeque ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per
praesens decretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de
praeternaturalibus Servae Dei charismatibus».[16]
14. Nel contempo, occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere
origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse,
ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del
tutto legittimi.
15. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin
dall’inizio dal Vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità
ecclesiastica di cui ai successivi artt. 4-6, in dialogo con il Dicastero. In
ogni caso, non potendo mai mancare una particolare attenzione orientata al bene
comune di tutto il Popolo di Dio, «il Dicastero si riserva comunque […] la
possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e
l’uso che ne viene fatto».[17] Non
si deve ignorare che a volte il discernimento può occuparsi anche di delitti,
manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici
indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e
minare la credibilità della Chiesa.
B. Voti finali
16. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà giungere a
delle conclusioni che si esprimeranno di norma in uno dei termini qui di seguito
indicati.
17. Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza
sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di
un’azione dello Spirito Santo “in mezzo”[18]
a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel
momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si
incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere
pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali
pellegrinaggi a un luogo sacro.
18. Prae oculis habeatur — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni
elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento
discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da
parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi,
potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.
19. Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è
già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso
collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe
turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non
incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed
eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.
20. Sub mandato — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi
positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno
un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed
indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività
pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza
accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida
pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al
Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale,
quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un
accordo ragionevole.
21. Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità
e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o
addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero
chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo
fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che
possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le
legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.
22. Declaratio de non supernaturalitate —
In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che
il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve
basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto
veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono
elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno,
l’intenzione errata o la mitomania.
23. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che né il Vescovo
diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno
che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si
conceda un Nihil obstat (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre
può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.
II.
Procedure da seguire
A. Norme sostanziali
Art. 1 – Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale,
esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio
territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre
all’approvazione del Dicastero, compresa l’eventuale promozione di un culto o di
una devozione ad essi legati.
Art. 2 – Dopo aver indagato sugli eventi in questione, spetta al Vescovo diocesano
trasmettere i risultati dell’indagine – svolta secondo le norme di seguito
riportate – con il proprio voto al Dicastero per la Dottrina della Fede e di
intervenire secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Spetta al Dicastero, in ogni caso, valutare il modo di procedere del Vescovo
diocesano e approvare o meno la determinazione da attribuire al caso specifico
da lui proposta.
Art. 3 § 1 – Il Vescovo diocesano si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa
all’autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con
essi; non deve però cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con
celerità e prudenza seguendo le procedure indicate dalle seguenti norme.
§ 2 – Qualora, in collegamento con il presunto evento soprannaturale, dovessero
nascere forme di devozione anche senza un vero e proprio culto, il Vescovo
diocesano ha il grave dovere di avviare quanto prima un’accurata indagine
canonica al fine di salvaguardare la fede e prevenire abusi.
§ 3 – Il Vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a
propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di
eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.:
lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie
consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico (cfr.
art. 11, § 1).
Art. 4 – Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel
presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o
comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di più Vescovi
diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede,
possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei
Vescovi diocesani, provveda all’istruttoria a norma degli articoli seguenti. A
tal fine possono servirsi anche dell’aiuto degli uffici preposti della
Conferenza episcopale.
Art. 5 – Nel caso in cui i presunti fatti soprannaturali coinvolgano la competenza
di Vescovi diocesani appartenenti alla stessa Provincia ecclesiastica, il
Metropolita, sentita la Conferenza episcopale e il Dicastero per la
Dottrina della Fede, su mandato del Dicastero, può assumere l’incarico di
costituire e presiedere la Commissione di cui all’art. 4.
Art. 6 § 1 – Nei luoghi ove fosse costituita la Regione ecclesiastica di cui ai cann.
433-434 CIC, e i presunti fatti soprannaturali coinvolgessero quel
territorio, il Vescovo Presidente chieda al Dicastero per la Dottrina
della Fede lo speciale mandato per procedere.
§ 2 – In questo caso le procedure seguiranno, in analogia, quanto previsto
nell’art. 5, osservando le indicazioni ricevute dal medesimo Dicastero.
B. Norme procedurali
Fase istruttoria
Art. 7 § 1 – Ogni volta che il Vescovo diocesano abbia notizia, almeno verosimile, di fatti
di presunta origine soprannaturale attinenti alla fede cattolica avvenuti nel
territorio di sua competenza, si informi con prudenza, personalmente o tramite
un Delegato, sugli eventi e sulle circostanze e abbia cura di raccogliere
tempestivamente tutti gli elementi utili per una prima valutazione.
§ 2 – Se i fenomeni sono facilmente gestibili nell’ambito delle persone
che sono direttamente coinvolte e non si avverte alcun pericolo per la comunità,
non si proceda ulteriormente, previa consultazione del Dicastero, sebbene
permanga il dovere della vigilanza.
§ 3 – Nel caso in cui fossero coinvolte persone che dipendono da
diversi Vescovi diocesani, si ascoltino i pareri di questi Vescovi. Quando un
presunto fenomeno ha origine in un luogo e comporta ulteriori sviluppi in altre
sedi, lo si potrà valutare diversamente in queste ultime. In tal caso, ogni
Vescovo diocesano ha sempre la potestà di decidere su ciò che ritiene
pastoralmente prudente nel proprio territorio, previa consultazione del
Dicastero.
§ 4 – Qualora nel presunto fenomeno fossero coinvolti oggetti di vario genere,
il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, può disporre che
siano collocati in un luogo sicuro e custodito, in attesa di chiarimenti sul
caso. Quando si tratta di un presunto miracolo eucaristico, le specie consacrate
devono essere conservate in un luogo riservato e in modo adeguato.
§ 5 – Nel caso in cui gli elementi raccolti sembrino sufficienti, il Vescovo
diocesano decida se avviare una fase di valutazione del fenomeno, al fine di
proporre al Dicastero nel suo Votum un giudizio finale nell’interesse
superiore della fede della Chiesa e al fine di salvaguardare e promuovere il
bene spirituale dei fedeli.
Art. 8 § 1 – Il Vescovo diocesano[19]
costituisca la Commissione d’indagine tra i cui membri vi siano almeno un
teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno,[20]
il cui fine non è giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicità dei
fatti ma approfondire ogni aspetto dell’evento, così da fornire al Vescovo
diocesano ogni elemento utile per una valutazione.
§ 2 – I membri della Commissione d’indagine siano di integra fama, di fede
sicura, di dottrina certa, di provata prudenza e non siano coinvolti, né
direttamente né indirettamente, con le persone o nei fatti oggetto di
discernimento.
§ 3 – Lo stesso Vescovo diocesano nomini un Delegato, scelto anche tra i membri
della Commissione o esterno a essi, con il compito di coordinare e presiedere i
lavori e di predisporre le sessioni.
§ 4 – Il Vescovo diocesano o il suo Delegato nomini anche un Notaio con il
compito di assistere alle riunioni e di verbalizzare gli interrogatori, e ogni
altro atto della Commissione. Al Notaio spetta curare che i verbali vengano
debitamente firmati e che tutti gli atti oggetto dell’istruttoria vengano
raccolti e, bene ordinati, siano custoditi nell’archivio della Curia. Il Notaio
provvede, inoltre, alla convocazione e prepara la documentazione.
§ 5 – Tutti i membri della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio,
prestando giuramento.
Art. 9 § 1 – Gli interrogatori siano svolti in analogia a quanto prescritto
dalla normativa universale (cfr. cann. 1558-1571 CIC; cann. 1239-1252
CCEO) e siano condotti sulla base di domande formulate dal Delegato, dopo
adeguato confronto con gli altri membri della Commissione.
§ 2 – La deposizione giurata delle persone coinvolte negli asseriti
fatti soprannaturali sia resa alla presenza dell’intera Commissione o almeno di
alcuni suoi membri. Quando i fatti del caso si basano su una testimonianza
oculare, occorre esaminare i testimoni quanto prima possibile per beneficiare
della vicinanza temporale all’evento.
§ 3 – I confessori delle persone coinvolte, che affermano di essere
state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare
su tutta la materia che hanno conosciuto attraverso la confessione sacramentale.[21]
§ 4 – I direttori spirituali delle persone coinvolte, che affermano di
essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono
testimoniare sulla materia che hanno conosciuto attraverso la direzione
spirituale, a meno che le persone interessate non autorizzino per iscritto la
deposizione.
Art. 10 – Qualora nel materiale istruttorio confluiscano testi scritti o altri
elementi (video, audio, fotografici) divulgati con i mezzi di comunicazione,
aventi come autore una persona coinvolta nel presunto fenomeno, tale materiale
sia sottoposto a un accurato esame ad opera di esperti (cfr. art. 3 § 3), il cui
esito sarà inserito nella documentazione istruttoria dal Notaio.
Art. 11 § 1 – Qualora i fatti straordinari di cui all’art. 7 § 1 dovessero riguardare oggetti
di varia natura (cfr. art. 3 § 3), la Commissione avvii un’accurata indagine su
tali oggetti tramite gli esperti che la compongono o altri esperti individuati
per il caso, così da giungere a una valutazione di carattere scientifico,
dottrinale e canonistico, tale da aiutare la successiva valutazione.
§ 2 – Qualora eventuali reperti di natura organica collegati all’evento straordinario
richiedessero particolari indagini di laboratorio e, comunque, di tipo
tecnico-scientifico, lo studio venga affidato dalla Commissione a esperti
veramente periti nell’area afferente alla tipologia di indagine.
§ 3 – Nel caso in cui il fenomeno interessi il Corpo e il Sangue del Signore nei segni
sacramentali del pane e del vino, si abbia una particolare attenzione perché le
eventuali analisi sugli stessi non diano luogo ad una mancanza di rispetto del
SS.mo Sacramento, garantendo la devozione ad esso dovuta.
§ 4 – Qualora i presunti fatti straordinari fossero all’origine di problemi di ordine
pubblico, il Vescovo diocesano collabori con l’autorità civile competente.
Art. 12 – Qualora i presunti eventi soprannaturali si dovessero protrarre nel corso
dell’istruttoria e la situazione consigliasse interventi prudenziali, il Vescovo
diocesano non esiti a porre quegli atti di buon governo al fine di evitare
manifestazioni incontrollate o dubbiose di devozione o l’attivazione di un culto
fondato su elementi non ancora definiti.
Fase valutativa
Art. 13 – Il Vescovo diocesano, anche con l’aiuto dei membri della Commissione da
lui istituita, valuti approfonditamente il materiale raccolto, secondo i criteri
principali di discernimento sopracitati (cfr. nn. 10-23) e i criteri positivi e
negativi che seguono, da applicare anche in modo cumulativo.
Art. 14 – Tra i criteri positivi non si tralasci di giudicare:
1°. La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere
destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali
fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri
l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine nella vita morale, la
sincerità, l’umiltà e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, la
disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica
comunione ecclesiale.
2°. L’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso
connesso.
3°. Il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non
sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte.
4°. I frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi l’esistenza di uno
spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa,
testimonianze di carità, nonché una sana devozione e frutti spirituali
abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita
della comunione ecclesiale.
Art. 15 – Tra i criteri negativi si verifichino accuratamente:
1°. L’eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto.
2°. Eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della
possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di
origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una
rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine
naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del
fenomeno.
3°. Uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale.
4°. Una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse
personale collegata strettamente al fatto.
5°. Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal
soggetto o dai suoi seguaci.
6°. Alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver
esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi,
isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico.
Art. 16 – È da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze
soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto
per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi.
Art. 17 – La valutazione degli esiti istruttori, nel caso dei presunti fenomeni
soprannaturali di cui all’art. 7 § 1, avvenga con accurata diligenza nel
rispetto sia delle persone coinvolte sia dell’esame tecnico-scientifico
eventualmente condotto circa il presunto fenomeno soprannaturale.
Fase conclusiva
Art. 18 – Conclusa l’istruttoria ed esaminati attentamente gli eventi e le informazioni
raccolte,[22] considerata anche la
ricaduta che i presunti fatti hanno avuto sul Popolo di Dio a lui affidato, con
speciale riguardo anche alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla
nuova devozione eventualmente sorta, il Vescovo diocesano, con l’aiuto del
Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i
fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un Votum personale al
riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale, di norma secondo
una delle seguenti formule:[23]
1°. Nihil obstat
2°. Prae oculis habeatur
3°. Curatur
4°. Sub mandato
5°. Prohibetur et obstruatur
6°. Declaratio de non supernaturalitate
Art. 19 – Terminata l’indagine, si trasmettano al Dicastero per la Dottrina della Fede
tutti gli atti relativi al caso esaminato per l’approvazione finale.
Art. 20 – Il Dicastero procederà, dunque, ad esaminare gli atti del caso, valutando gli
elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto, e il
Votum del Vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo
diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in
casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal
Vescovo diocesano. Alla luce dell’esame svolto, procederà a confermare o meno la
determinazione proposta dal Vescovo diocesano.
Art. 21 § 1 – Ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello
stesso, il Vescovo diocesano, d’intesa con il Dicastero, renderà noto al Popolo
di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione.
§ 2 – Il Vescovo diocesano avrà cura di informare la Conferenza episcopale nazionale
della determinazione approvata dal Dicastero.
Art. 22 § 1 – Nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. art. 18, 1°), il
Vescovo diocesano presterà la massima attenzione al corretto apprezzamento dei
frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con
prudente attenzione. In questo caso, il Vescovo diocesano indicherà chiaramente,
mediante un decreto, la natura dell’autorizzazione e i limiti di un eventuale
culto consentito, precisando che i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in
forma prudente la loro adesione».[24]
§ 2 – Il Vescovo diocesano presterà attenzione, inoltre, a che i fedeli non
ritengano nessuna delle determinazioni come un’approvazione del carattere
soprannaturale del fenomeno.
§ 3 – Il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire
nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno.
Art. 23 § 1 – Nel caso in cui si prenda una determinazione cautelativa (cfr. art. 18, 2° - 4°)
o negativa (cfr. art. 18, 5° - 6°), essa deve essere resa pubblica formalmente
dal Vescovo diocesano, dopo l’approvazione del Dicastero. Questa, inoltre, venga
redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, valutando
l’opportunità di rendere note le ragioni della decisione presa e i fondamenti
dottrinali della fede cattolica, così da favorire la crescita di una sana
spiritualità.
§ 2 – Nel comunicare un’eventuale decisione negativa, il Vescovo diocesano può
omettere notizie che potrebbero arrecare ingiusto detrimento alle persone
coinvolte.
§ 3 – Sull’eventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i
legittimi Pastori vigilino a norma del can. 823 CIC (cfr. cann. 652 § 2;
654 CCEO), riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta
fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime. A tal
fine si può ricorrere all’imposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti
penali (cfr. can. 1319 CIC; can. 1406 CCEO).
§ 4 – Il ricorso di cui al § 3 è particolarmente opportuno nel caso in cui i
comportamenti da riprovare riguardino oggetti o luoghi collegati a presunti
fenomeni soprannaturali.
Art. 24 – Qualunque sia la determinazione approvata, il Vescovo diocesano,
personalmente o tramite un Delegato, ha il dovere di continuare a vigilare sul
fenomeno e sulle persone coinvolte, esercitando nello specifico la sua potestà
ordinaria.
Art. 25 – Nel caso in cui i presunti fenomeni soprannaturali fossero riconducibili
con certezza a un deliberato intento mistificatorio e ingannevole per fini
diversi (es. lucro e altri interessi personali), il Vescovo diocesano
applicherà, valutando caso per caso, la normativa canonica penale vigente.
Art. 26 – Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltà di
intervenire motu proprio, in qualunque momento e stato del discernimento
relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.
Art. 27 – Le presenti Norme sostituiscono integralmente le precedenti del 25
febbraio 1978.
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto
insieme al Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina
della Fede, il giorno 4 maggio 2024, ha approvato le presenti Norme, deliberate nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero in data 17
aprile 2024, e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo che esse entrino in
vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.
Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 17
maggio 2024.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Mons. Armando Matteo
Segretario
per la Sezione Dottrinale
Ex Audientia Die 04.05.2024
Franciscus
_________________________________
Indice
Presentazione
In ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di
Dio
La recente revisione
Ragioni della nuova stesura delle
Norme
Nuovi
aspetti
Riconoscimento di un’azione dello Spirito
Il coinvolgimento e l’accompagnamento del Dicastero
Introduzione
I. Orientamenti generali
A. Natura del discernimento
B. Voti finali
II. Procedure da seguire
A. Norme sostanziali
B. Norme procedurali
Fase istruttoria
Fase valutativa
Fase conclusiva
[1] S. Giovanni della Croce, Notte oscura II, 17, 6, in Id., Opere, Postulazione Generale dei
Carmelitani Scalzi, Roma 19987, p. 458.
[2] Id., Cantico spirituale B, prol., 1, in
op. cit., p. 490.
[3] Id., Notte oscura II, 17, 8, in
op. cit., p. 459.
[4] Id., Fiamma viva d’amore B III, 47, in
op. cit., p. 801.
[5] Benedetto XVI, Esort. Ap.
Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14:
AAS 102 (2010), p. 696.
[6] K. Rahner, Visioni e profezie.
Mistica ed esperienza della
trascendenza, Vita e Pensiero, Milano 19952, pp. 95-96.
[7] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 4: AAS 58 (1966), p. 819.
[8] S. Giovanni della Croce,
Salita del monte Carmelo, 2, 22, 3-5, in Id., Opere,
Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 19987, pp.
173-174; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 65.
[9] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5: AAS 58 (1966), p. 819.
[10] S. Giovanni della Croce,
Cantico spirituale B, 37, 4, in op.
cit., p. 703.
[11] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede,
Il messaggio di Fatima (26 giugno 2000), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2000.
[12] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
Lumen gentium (7 dicembre 1965), nn. 39-42: AAS 57 (1965), pp. 44-49; Francesco, Esort. Ap.
Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 10-18, 143: AAS 110
(2018), pp. 1114-1116, 1150-1151; Id., Lett. Ap.
Totum amoris est (28 dicembre 2022),
passim: L’Osservatore Romano, 28
dicembre 2022, pp. 8-10.
[13] Francesco, Esort. Ap.
C’est la confiance (15 ottobre 2023), n. 35:
L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023, p. 3.
[14] Cfr. Francesco, Esort. Ap.
Gaudete et exsultate (19 marzo 2018),
nn. 166 e 173: AAS 110 (2018), pp. 1157 e 1159-1160.
[15] S. Giovanni Paolo II,
Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale
dei Movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici (27
maggio 1998), n. 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI 1: 1998,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 1064. Cfr. Benedetto
XVI, Esort. Ap.
Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102
(2010), p. 696.
[16] Sacra Rituum Congregatio,
Decretum beatificationis et canonizationis
Servae Dei Gemmae Galgani, virginis saecularis: AAS 24 (1932), p. 57.
«[Pio XI] ha voluto volentieri soffermarsi sulle
virtù eroiche di questa fanciulla innocente quanto penitente, senza però che con
il presente decreto (cosa che di solito non avviene mai) si emetta un giudizio
sui carismi preternaturali della Serva di Dio».
[17] Dicastero per la Dottrina della Fede,
Lettera al Vescovo di Como circa
un presunto veggente (25 settembre 2023).
[18] L’espressione “in mezzo a” non vuol dire “per mezzo di” o “attraverso”, ma
indica che, in un determinato contesto, non necessariamente di origine
soprannaturale, lo Spirito Santo opera cose buone.
[19] O altra autorità ecclesiastica di cui agli artt. 4-6.
[20] Ad es.: un medico, meglio se specializzato in alcune discipline connesse,
quali psichiatria, ematologia, ecc.; un biologo; un chimico, ecc.
[21] Cfr. cann. 983 § 1; 1550 § 2, 2°
CIC; cann. 733 § 1; 1231 § 1, 2°
CCEO; Congregazione delle Cause dei Santi, Istr.
Sanctorum Mater per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi
(17 maggio 2007), artt. 101-102: AAS 99 (2007), p. 494; Penitenzieria Apostolica, Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo
sacramentale (29 giugno 2019): AAS 111 (2019), pp. 1215-1218.
[22] Tutte le prove testimoniali vengano dettagliatamente valutate applicando
accuratamente tutti i criteri anche alla luce della normativa canonica circa la
forza probante delle testimonianze (cfr. ex analogia can. 1572 CIC;
can. 1253 CCEO).
[23] Cfr. supra nn. 17-22.
[24] Benedetto XVI, Esort. Ap.
Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14:
AAS 102 (2010), p. 696. Nello stesso paragrafo si afferma:
«L’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente
che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni
costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso
in forma prudente la loro adesione. […] È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni
caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità,
che sono per tutti la via permanente della salvezza».
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