[EN -
ES -
FR -
IT]
DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI
FOGLIO PER L’UDIENZA
Falso misticismo e abuso spirituale
Il cosiddetto “falso misticismo” appare nel regolamento del Dicastero per la
Dottrina della Fede [DDF] in un contesto molto preciso: quello delle questioni
collegate alla spiritualità e ai presunti fenomeni soprannaturali, oggi
appartenenti alla Sezione Dottrinale: “problemi e comportamenti connessi con la
disciplina della fede, quali i casi di pseudo-misticismo, di asserite
apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale…” (Art.
10, 2).
In questo contesto, il “falso misticismo” si riferisce a proposte spirituali che
fanno danno all’armonia della visione cattolica su Dio e sul nostro rapporto col
Signore. Precisamente in questo senso appare nel Magistero, ad esempio,
nell’enciclica
Haurietis Aquas dove il Papa Pio XII rifiuta come “falso
misticismo” quella concezione di Dio presente in gruppi giansenisti che nella
loro spiritualità non tenevano conto del mistero dell’Incarnazione:
“Non è pertanto giusto dire che la contemplazione del cuore fisico di Gesù
impedisce il contatto più intimo con l’amore di Dio e che essa ritarda il
progresso dell’anima sulla via che conduce al possesso delle più eccelse virtù.
La Chiesa respinge senz’altro questo falso misticismo, come, per bocca del
Nostro Predecessore Innocenzo XI di fel. mem., ha condannato la dottrina di
coloro che asserivano: «Non devono (le anime di questa via interna) compiere
atti di amore verso la beata Vergine, i Santi o l’umanità di Cristo; poiché,
essendo tali oggetti sensibili, anche l’amore che ad essi si porta è sensibile.
Nessuna creatura, e nemmeno la beata Vergine e i Santi, devono albergare nel
nostro cuore: perché solo Dio lo vuole occupare e possedere»” (Lett. enc.
Haurietis Aquas, 15 maggio 1956, IV: AAS 48 [1956], 344).
Non esiste nel Diritto della Chiesa un delitto tipificato col nome di “falso
misticismo”, anche se l’espressione è a volte utilizzata da canonisti in un
senso strettamente collegato ai delitti di abuso.
D’altra parte, nelle nuove
Norme per procedere nel discernimento di presunti
fenomeni soprannaturali, il
DDF ha precisato che “è da considerarsi di
particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di
elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio
sulle persone o compiere degli abusi” (Art. 16). Questa considerazione permette
valutare la situazione lì descritta come circostanza aggravante se si presenta
insieme a delitti.
Allo stesso tempo, è possibile tipificare un delitto di “abuso spirituale”,
evitando l’espressione troppo ampia e polisemica di “falso misticismo”.
Si propone di affidare il compito di analizzare questa possibilità, e di
presentare delle proposte concrete, al
Dicastero per i Testi legislativi e al
DDF, costituendo un gruppo di lavoro presieduto dal Prefetto del
Dicastero per i
Testi legislativi.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Ex Audientia Die 22.11.2024
Franciscus
Il Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi ha accettato la proposta e
procede alla costituzione del Gruppo di lavoro previsto, composto da membri
indicati da entrambi i Dicasteri, per adempiere quanto prima al compito
affidatogli.
|