RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
All’udienza a me concessa in data 28 luglio 2025 ho illustrato al Santo Padre le determinazioni assunte all’unanimità in seno al Consiglio dell’ULSA, composto da rappresentanti sia di diversi enti della Santa Sede e del Governatorato, sia dei rispettivi loro dipendenti, come risultanti dai verbali delle sedute n. 78 del 17 giugno 2025, n. 77 del 14 aprile 2025 e n. 75 del 16 novembre 2023 e volte ad ampliare le tutele e i diritti dei lavoratori in diverse materie.
Tutto ciò considerato e ponderato,
il Santo Padre
ha approvato le suddette delibere del Consiglio dell’ULSA e ha quindi disposto che
all’articolo 10 bis del Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
Permesso di paternità
1. Il dipendente ha diritto a cinque giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I cinque giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.
2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i cinque giorni de permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.
all’articolo 15 del Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Per il bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
All’articolo 5 delle Norme per la disciplina della concessione dell’assegno familiare il paragrafo 1, lettera d, punto d.1 è sostituito dal seguente:
d) i figli legittimi o legittimati od equiparati, maggiori ad anni 18 compiuti:
d.1 se studenti, nel periodo di studi secondari fino all’età massima di venti anni compiuti;
per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall’università.
All’articolo 6 delle Norme per la disciplina della concessione dell’assegno familiare la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) se studente, nel periodo di studi secondari fino all’età massima di venti anni compiuti;
per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti equivalenti dalla Santa Sede, fino all’età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall’università.
All’articolo 13 del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia è sostituito dal seguente:
Art. 13
Definizione di disabilità e inabilità
1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni:
a) è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa;
b) è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
c) è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.
2. Ai fini delle Provvidenze di cui al presente Titolo la situazione di cui alla lettera c) è equiparata a quella della lettera b).
3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.
All’articolo 16 del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia è sostituito dal seguente:
Art. 16
Assegno mensile di disabilità
1. L'assegno mensile di disabilità compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle suddette Norme, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile;
b) siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico.
2. L’assegno mensile di disabilità compete anche al titolare di una pensione diretta, indiretta o di reversibilità, unico componente il nucleo familiare e in possesso dei medesimi requisiti reddituali previsti per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare, riconosciuto a giudizio insindacabile del Collegio medico disabile in situazione di gravità o inabile. *
*Comma nuovo
All’articolo 3 delle Disposizioni attuative (9 febbraio 2017) del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia è sostituito dal seguente:
Art. 3
Nell’ottica di assecondare una più ampia disponibilità di tempo per l’assistenza al familiare disabile, la concessione dei permessi di cui all’Art. 15, nn. 3 e 4, salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità, comporta per il dipendente l’impossibilità di effettuare altra attività lavorativa, la cui eventuale autorizzazione deve intendersi quindi revocata.
Il Santo Padre ha disposto che quanto qui stabilito abbia dalla pubblicazione pieno e stabile valore e che il presente Rescritto venga pubblicato mediante affissione nel cortile di San Damaso e successiva pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis.
Maximino Caballero Ledo
Prefetto
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