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LETTERA APOSTOLICA
MOTU PROPRIO
STELLA MARIS
SULL'APOSTOLATO MARITTIMO

 

Stella Maris è da lungo tempo l'appellativo preferito con cui la gente del mare si rivolge a Colei nella cui protezione ha sempre confidato: la Vergine Maria. Gesù Cristo, suo Figlio, accompagnava i suoi discepoli nei viaggi in barca[1], li aiutava nelle loro fatiche e calmava le tempeste[2]. Così anche la Chiesa accompagna gli uomini del mare, prendendo cura delle peculiari necessità spirituali di coloro che, per motivi di vario genere, vivono ed operano nell'ambiente marittimo.

Al fine di venire incontro alle esigenze della peculiare assistenza religiosa di cui hanno bisogno i marittimi del commercio e della pesca, le loro famiglie, il personale dei porti e tutti coloro che intraprendono un viaggio per mare, aggiornando le norme emesse nel corso di questo secolo, dopo aver sentito il parere del nostro Fratello il Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, stabiliamo quanto segue: 

TITOLO I

L'Opera dell'Apostolato marittimo

I. L'Opera dell’Apostolato marittimo, pur non costituendo un'entità canonica con propria personalità giuridica, è l’istituzione che promuove la cura pastorale specifica rivolta alla gente del mare e mira a sostenere l'impegno dei fedeli chiamati a dare testimonianza in questo ambiente con la loro vita cristiana.

TITOLO II

La gente del mare

II. § 1. Nelle presenti norme, si intendono con il nome di:
a) naviganti, coloro che al momento si trovano su navi mercantili o della pesca, e coloro che hanno intrapreso per qualsiasi motivo un viaggio in nave.
b) marittimi: 1. i naviganti; 2. coloro che in ragione del loro mestiere si trovano abitualmente sulle navi; 3. coloro che lavorano sulle piattaforme petrolifere; 4. i pensionati provenienti dai mestieri di cui ai nn. precedenti; 5. gli allievi degli istituti nautici; 6. coloro che lavorano nei porti.
c) gente del mare:1. i naviganti e i marittimi; 2. il coniuge, i figli minorenni e tutte le persone che abitano nella stessa casa di un marittimo anche se attualmente non sia navigante (per es. in pensione); 3. coloro che collaborano stabilmente con l'Apostolato marittimo.

§ 2. I cappellani e le autorità dell'Opera dell’Apostolato marittimo si sforzeranno affinché la gente del mare abbia abbondantemente i mezzi necessari per condurre una vita santa e riconosceranno e promuoveranno la missione che tutti i fedeli, e in particolare i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo marittimo.

III. In considerazione delle singolari circostanze in cui si svolge la vita della gente del mare, e attesi i privilegi che da tempo la Sede Apostolica ha concesso a questi fedeli, si dispone quanto segue:

1. I marittimi possono soddisfare per l'intero corso dell'anno il precetto pasquale circa la santa comunione, dopo aver ascoltato in precedenza un’adeguata predicazione, o catechesi intorno al medesimo precetto;

2. I naviganti non sono tenuti alla legge dell'astinenza e del digiuno di cui al can. 1251: si consiglia ad essi tuttavia, quando si avvalgono di tale esenzione, di voler compiere al posto della legge dell’astinenza una proporzionata opera di pietà e di osservare per quanto è possibile, l'una e l'altra legge almeno il giorno del venerdì santo, in memoria della passione e morte di Gesù Cristo;

3. I naviganti, purché regolarmente confessati e comunicati, possono lucrare l'indulgenza plenaria nella festa del santo titolare dell'oratorio e il giorno del 2 agosto, se visiteranno con religiosa pietà l'oratorio legittimamente eretto sulla nave, ed ivi reciteranno devotamente l’orazione del Signore e il simbolo della fede (Padre nostro e Credo) secondo le intenzioni del Sommo Pontefice;

4. Gli stessi fedeli, alle stesse condizioni, possono lucrare per una volta l'indulgenza plenaria, applicabile soltanto in suffragio dei defunti, il giorno del 2 novembre, se visiteranno con religiosa pietà il predetto oratorio, ed ivi reciteranno devotamente l'orazione del Signore e il simbolo della fede (Padre nostro e Credo) secondo le intenzioni del Sommo Pontefice;

5. Le indulgenze, di cui si è detto ai nn. 3 e 4, possono essere lucrate, rispettando le stesse condizioni, dalla gente del mare nelle cappelle o oratori delle sedi dell'Apostolato marittimo. Nelle navi ove non esista un oratorio, i naviganti possono lucrare tali indulgenze recitando le stesse preghiere davanti ad un’immagine sacra.

TITOLO III

II cappellano dell'Opera dell'Apostolato Marittimo

IV. § 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo è il sacerdote nominato a norma dell'art. XII, § 2, a cui la medesima autorità che lo nomina conferisce l'ufficio di cui al can. 564 del Codice di Diritto Canonico per attendere alla cura spirituale della gente del mare. Per quanto è possibile, è opportuno che egli sia incaricato stabilmente di siffatto ministero.

§ 2. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve distinguersi per integrità di vita, zelo, prudenza e conoscenza del mondo marittimo. Conviene che egli sia fornito di una buona conoscenza delle lingue e goda di buona salute.

§ 3. Perché il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo riesca sotto ogni aspetto idoneo a svolgere convenientemente il singolare suo ministero, bisogna che egli sia opportunamente istruito ed accuratamente preparato prima che gli venga affidata questa peculiare opera pastorale.

§ 4. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve identificare, tra i marittimi locali o di passaggio, coloro che dimostrino di avere qualità di leader, e li aiuterà ad approfondire la loro fede cristiana, il loro impegno verso Cristo, e la loro attitudine a creare e a guidare una comunità cristiana di bordo.

§ 5. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve identificare quei marittimi con una particolare devozione per il Santissimo Sacramento e prepararli perché possano essere incaricati dall'autorità competente ministri straordinari dell'eucaristia ed essere capaci di esercitare degnamente tale ministero soprattutto a bordo delle loro navi.

§ 6. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo presta assistenza spirituale nei centri “Stella Maris" e in altri centri che accolgono i marittimi.

V.§ 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, in forza dell'ufficio, può compiere tra la gente del mare tutti gli atti che sono propri della cura d'anime ad eccezione della materia matrimoniale.

§ 2. Le facoltà del cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo sono cumulative con quelle del parroco del territorio in cui appunto sono esercitate. Per tale ragione, il cappellano deve svolgere il suo pastorale ministero mantenendosi in fraterno collegamento con il parroco del territorio e scambiando i suoi consigli con lui.

§ 3. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo deve compilare accuratamente i libri dei battezzati, dei cresimati e dei morti. Alla fine dell'anno egli dovrà inviare una relazione delle cose compiute al direttore nazionale, di cui all'art. IX, § 2, unitamente a una copia autentica dei libri, a meno che gli atti siano stati registrati nei libri della parrocchia del porto.

VI. Tutti i cappellani dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, in forza del loro ufficio, hanno le seguenti facoltà speciali:
a) celebrare la messa due volte, se c'è una giusta causa, nei giorni feriali, e tre volte, qualora sia richiesto da una vera necessità pastorale, nelle domeniche e nei giorni festivi;
b) celebrare abitualmente la messa fuori del luogo sacro se c'è giusta causa e osservando quanto stabilito dal can. 932 del Codice di Diritto Canonico;
c) il giorno del giovedi santo - memoria della Cena del Signore - celebrare nelle ore serali, se cio è richiesto da esigenze pastorali, una seconda messa nelle chiese e negli oratori, e, in caso di vera necessità e soltanto per i fedeli che non possono partecipare alla messa vespertina, anche nelle ore del mattino.

VII. § 1. Il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, che è designato dalla competente autorità per svolgere il ministero nei viaggi a bordo di una nave, è obbligato a prestare assistenza spirituale a tutti coloro che fanno il viaggio, fin dal suo primo inizio, sia esso per mare, per lago o per fiume, fino alla sua conclusione.

§ 2. Fermo restando il disposto del can. 566 del Codice di Diritto Canonico, il cappellano, di cui al paragrafo precedente, ha la facoltà speciale di amministrare il sacramento della confermazione, durante il corso del viaggio, a qualsiasi fedele, purché non ci sia a bordo nessun vescovo in regolare comunione con la Sede Apostolica, e sempre osservando tutte le prescrizioni canoniche.

§ 3. Per assistere validamente e lecitamente al matrimonio durante il viaggio, il cappellano dell'Opera dell’Apostolato Marittimo dovrà ricevere la delega dall'Ordinario o dal parroco della parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, della parrocchia del porto dove hanno preso la nave. Il cappellano ha l'obbligo di trasferire al delegante i dati della celebrazione, agli effetti del registro del matrimonio.

VIII. § 1. La medesima autorità competente per nominare i cappellani può affidare a un diacono, o a una persona laica o religiosa il compito di collaboratore dell'Opera dell’Apostolato marittimo. Detto collaboratore aiuta il cappellano e, a norma del diritto, lo supplisce nelle funzioni in cui non si richiede il sacerdozio, ministeriale.

§ 2. I collaboratori dell'Opera dell’Apostolato Marittimo devono distinguersi per integrità di vita, prudenza e conoscenza della fede. Conviene che essi siano opportunamente istruiti ed accuratamente preparati prima che venga loro affidato questo compito.

TITOLO IV

La direzione dell'Opera dell'Apostolato Marittimo

IX. § 1. In ciascuna Conferenza Episcopale con territorio marittimo ci deve essere un vescovo promotore con il compito di favorire l'Opera dell’Apostolato Marittimo. La Conferenza Episcopale stessa provvederà alla nomina del vescovo promotore, preferibilmente fra i vescovi delle diocesi aventi porto di mare, indicando la durata dell'incarico, e comunicherà al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti gli estremi della nomina.

§ 2. Il vescovo promotore sceglierà un sacerdote adatto e lo presenterà alla Conferenza Episcopale, la quale, con suo decreto messo per iscritto, lo nominerà per un determinato periodo di tempo direttore nazionale  dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, con i compiti di cui all'art. XI, comunicandone anche il nome e la durata al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Il direttore nazionale potrà essere aiutato da un operatore apostolico.

X. I compiti del vescovo promotore sono i seguenti:
1) impartire direttive al direttore nazionale, seguire attentamente la sua attività ed offrirgli gli opportuni suggerimenti e consigli, perché possa svolgere conveniente-mente gli incarichi che gli sono affidati;
2) richiedere nei tempi stabiliti ed ogni volta che la cosa apparirà opportuna, una relazione intorno all'assistenza pastorale dei marittimi ed al lavoro compiuto dal direttore nazionale;
3) trasmettere alla Conferenza Episcopale la relazione, di cui al n. 2, unitamente al proprio giudizio e stimolare fra gli altri vescovi la sensibilità verso questa specifica pastorale.
4) essere in contatto con il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti per tutto cio che riguarda l'Opera dell'Apostolato Marittimo e trasmettere al direttore nazionale le comunicazioni ricevute.
5) presentare al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti una relazione annuale sulla situazione dell'Opera dell’Apostolato Marittimo nella sua nazione.

XI. I principali doveri del direttore nazionale sono quelli di:
1) mantenere rapporti con i vescovi della propria nazione per tutto cio che riguarda il bene spirituale dei marittimi;
2) inviare, almeno una volta all'anno, la relazione circa lo stato d'anime e l'assistenza pastorale dei marittimi nella propria nazione al vescovo promotore: in essa egli dovrà esporre sia le attività che hanno avuto un positivo svolgimento, sia quelle che eventualmente siano riuscite meno bene, nonché i rimedi messi in atto per ovviare ai danni e tutto quanto, infine, appaia valido per dare incremento all'Apostolato marittimo;
3) promuovere la dovuta preparazione specifica di cui devono godere i cappellani;
4) guidare i cappellani dell'Opera dell’Apostolato Marittimo, salvo il diritto dell'ordinario del luogo;
5) procurare che i cappellani adempiano con diligenza i propri doveri ed osservino le prescrizioni della Santa Sede e dell'ordinario del luogo;
6) convocare, con il consenso del vescovo promotore e secondo le circostanze del tempo, convegni ed esercizi spirituali per i cappellani di tutta la nazione oppure per i cappellani e altri fedeli che cooperano con l'Opera dell’Apostolato Marittimo;
7) incoraggiare e sviluppare con particolare sollecitudine l'apostolato dei laici, favorendone l'attiva partecipazione, tenuto conto della diversità delle loro attitudini;
8) stabilire e mantenere regolari rapporti con le associazioni e con le istituzioni assistenziali sia cattoliche che acattoliche e con le organizzazioni non governative (ONG), le quali tendono anche a raggiungere le finalità proprie dell'Opera dell’Apostolato Marittimo;
9) visitare di frequente le sedi dove si svolgono le attività dell'Opera dell'Apostolato Marittimo;
10) rimettere alla curia vescovile competente una copia autentica dei libri dei battezzati, dei cresimati e dei morti, redatto da lui stesso o dai cappellani;
11) informare quanto prima il parroco del domicilio delle persone interessate circa i dati che devono essere trascritti nei libri parrocchiali;
12) stabilire relazioni con l'Opera dell’Apostolato Marittimo dei paesi vicini, e rappresentare il proprio paese a livello regionale o continentale;
13) mantenere regolari contatti con il coordinatore regionale di cui all'art. XIII, § 1, 6).

XII. § 1. E' diritto e dovere del vescovo diocesano offrire con sollecito zelo l'assistenza pastorale a tutti i marittimi che, sia pure per un tempo limitato, risiedono nell'ambito della sua giurisdizione.

§ 2. Spetta al vescovo diocesano:
1) determinare le forme più adatte per la cura pastorale in favore dei marittimi;
2) nominare, d'intesa con il direttore nazionale, i cappellani dell'Opera dell’Apostolato marittimo nella sua diocesi e conferire loro il dovuto mandato;
3) dare la licenza per la costituzione dell'oratorio in una nave che sia iscritta nel pubblico registro di un porto situato nel territorio della sua giurisdizione.

XIII. § 1. Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, a cui spetta l'alta direzione dell'Opera dell'Apostolato Marittimo, ha il compito precipuo di:
1) emanare istruzioni, di cui al can. 34 del Codice di Diritto Canonico, dare esortazioni, suggerimenti, ecc. relativi all'assistenza pastorale della gente del mare;
2) vigilare con la dovuta prudenza perché un tale ministero sia svolto a norma del diritto e in maniera degna e fruttuosa;
3) esercitare le funzioni proprie della Santa Sede in materia di associazioni nei confronti di quelle che possono esistere nell'ambito dell'Opera dell’Apostolato Marittimo;
4) offrire la propria collaborazione a tutti coloro che si occupano di questo lavoro apostolico, incoraggiarli e sostenerli, provvedendo anche a correggere eventuali abusi;
5) promuovere nell'ambiente marittimo uno spirito ecumenico, vigilando nel contempo che esso si svolga in fedele armonia con la dottrina e la disciplina della Chiesa;
6) nominare, su proposta dei vescovi promotori interessati, un coordinatore per una regione comprendente varie Conferenze Episcopali, indicando la sua funzione.

§ 2. Perché la cura pastorale della gente del mare riesca più efficace e meglio organizzata, spetta al Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti favorire e sviluppare la cooperazione e la reciproca coordinazione delle iniziative con le Conferenze Episcopali e con gli ordinari del luogo. Il medesimo Dicastero stabilirà rapporti con gli istituti di vita consacrata e con le associazioni e gli organismi che possono cooperare a livello intenzionale con l'Opera dell'Apostolato Marittimo.

Tutto ciò, nonostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 31, del mese di gennaio dell'anno 1997, diciottesimo del Nostro Pontificato.

 

GIOVANNI PAOLO II


[1] Cfr. Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25

[2].Cfr. Mt 14, 22-33; Mc 6, 47-52; Gv 6, 16-21.

 

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