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BOLLA

PROVIDENTISSIMA MATER

IL VESCOVO BENEDETTO,
SERVO DEI SERVI DI DIO.
A PERPETUA MEMORIA

 

Ai Venerabili Fratelli e diletti Figli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e agli altri Ordinari, e inoltre ai Dottori e agli Allievi delle Università Cattoliche e dei Seminari.

La Chiesa, Madre sapientissima, voluta da Cristo, suo Fondatore, in modo tale che possedesse tutti i caratteri della società perfetta, fin dai suoi primordi, quando secondo il compito assegnatole dal Signore cominciò ad educare ed a governare tutte le genti, si diede a regolare e a difendere con leggi certe la condotta delle persone consacrate e del popolo cristiano.

Col passare del tempo, ed in ispecie quando ebbe ottenuto la propria libertà d’azione e, crescendo di giorno in giorno, ella si diffuse ovunque, non desistette mai dall’estendere e dall’esercitare il proprio naturale diritto di portare le leggi mediante una molteplice quantità di decreti promulgati secondo i tempi e le circostanze dai Pontefici Romani e dai Sinodi Ecumenici. Per mezzo di tali leggi e prescrizioni ella non solo provvide saggiamente al governo del clero e del popolo cristiano, ma contribuì nello stesso tempo e in modo mirabile al progresso civile e culturale della società, come la storia dimostra. Infatti la Chiesa non si limità a far abrogare le norme dei popoli barbari e a civilizzare i loro primitivi costumi, ma con l’aiuto della luce divina corresse, e improntò della perfezione cristiana lo stesso diritto Romano insigne monumento di antica sapienza che fu giustamente definito « la ragione scritta »: cosicché ella, avendo disciplinato su basi di equità e ingentilito, ove necessario, i costumi pubblici e privati, fornì ampia materia per la formazione delle leggi tanto nel medio evo quanto in epoche più recenti.

Pur tuttavia, come sapientemente rilevò lo stesso Pio X, Nostro Predecessore di felice memoria nel Motu proprio « Arduum sane » del 17 marzo 1904, essendo mutate le condizioni storiche e le esigenze degli uomini, com’è naturale, il diritto canonico non apparve ormai più in grado di rispondere in tutto e per tutto ai suoi obiettivi. Nel corso dei secoli, infatti, erano state promulgate moltissime leggi; alcune di queste furono abrogate dalla suprema autorità della Chiesa oppure caddero in disuso; altre apparvero di difficile applicazione in rapporto ai tempi o meno utili al bene comune o meno adeguate. A ciò si aggiunge il fatto che il numero delle leggi canoniche si era tanto accresciuto, ed esse vagavano così scoordinate e disperse, che molte di esse risultavano sconosciute non soltanto al popolo, ma agli stessi esperti di diritto.

Per queste ragioni il Nostro Predecessore di felice memoria, appena assurto al Pontificato, riflettendo su quanto sarebbe stato utile per un fermo ristabilimento della disciplina ecclesiastica, allo scopo di eliminare i gravi inconvenienti sopra elencati concepì il disegno di raccogliere in un testo organico tutte le leggi della Chiesa promulgate fino ad allora, escludendone quelle che fossero già state abrogate o fossero obsolete, e di adattare ai costumi d’oggi nel modo più opportuno quelle che lo richiedessero(1), nonché di promulgarne delle nuove quando si rendesse necessario o conveniente. Egli si accinse dunque a questa impresa assai ardua dopo matura riflessione; e ritenendo necessario consigliarsi su questo progetto con i Vescovi, « che lo Spirito Santo pose al governo della Chiesa di Dio », e conoscerne appieno il pensiero, anzitutto si preoccupò e volle che il Cardinale Segretario di Stato, con lettere indirizzate a ciascuno dei Venerabili Fratelli Arcivescovi del mondo cattolico, affidasse loro il compito, « uditi i loro Suffraganei e tutti gli altri Ordinari, se ne fossero, che dovessero partecipare al Sinodo Provinciale, di inviare quanto prima a questa Santa Sede una breve relazione che indicasse se e quale punto vi fosse, a loro parere, nel vigente diritto canonico che richiedesse qualche modifica o correzione più degli altri »(2).

In seguito, convocati poi numerosi esperti in disciplina canonica, sia di Roma, sia di diverse nazioni, per collaborare ai lavori, diede mandato al Nostro diletto figlio Cardinale di Santa Romana Chiesa Pietro Gasparri, allora Arcivescovo di Cesarea, di dirigere, coordinare e, se necessario, completare l’opera dei Consultori. Quindi costituì un’assemblea o, come viene definita, Commissione di Cardinali di Santa Romana Chiesa, nella quale cooptò i Cardinali Domenico Ferrata, Casimiro Gennari, Beniamino Cavicchioni, Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto e Felice Cavagni, i quali, dopo la relazione dello stesso diletto figlio Nostro Cardinale Pietro Gasparri, esaminassero accuratamente i canoni preparati, li modificassero, li correggessero, li perfezionassero secondo il loro parere(3). Essendo poi defunti, l’uno dopo l’altro, questi cinque prelati, ne presero il posto i diletti figli Nostri, Cardinali di Santa Romana Chiesa, Vincenzo Vannutelli, Gaetano De Lai, Sebastiano Martinelli, Basilio Pompili, Gaetano Bisleti, Guglielmo van Rossum, Filippo Giustini e Michele Lega, che assolsero in modo egregio il compito loro affidato.

Da ultimo, appoggiandosi di nuovo alla prudenza e all’autorità di tutti i venerabili Fratelli nell’Episcopato, fece recapitare a loro, nonché a tutti quei Prelati degli Ordini Regolari che di solito sono legittimamente convocati al Concilio Ecumenico, un esemplare per ciascuno del nuovo Codice già redatto e concluso, prima della sua promulgazione, perché ognuno manifestasse liberamente le proprie opinioni sui canoni rielaborati(4).

Tuttavia, essendo venuto a mancare, tra il generale compianto del mondo cattolico, il Nostro Predecessore d’immortale memoria, è toccato a Noi, mentre iniziavamo il Pontificato per misteriosa decisione divina, valutare con la deferenza dovuta i giudizi raccolti ovunque fra coloro che costituiscono con Noi la Chiesa docente. Ed ora, infine, abbiamo controllato in ogni sua parte, approvato e ratificato il nuovo Codice di tutto il diritto canonico, che già durante il Concilio Vaticano era stato invocato da molti Vescovi e la cui redazione è durata dodici intieri anni.

Pertanto, invocato il soccorso della grazia divina, confortati dall’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, con motu proprio, con certa scienza e nella pienezza della potestà Apostolica della quale siamo investiti, con questa Nostra Costituzione, cui intendiamo attribuire validità perpetua, « promulghiamo il presente Codice, così come è stato redatto, e decretiamo e comandiamo che esso abbia d’ora in poi forza di legge per tutta la Chiesa », e lo affidiamo alla vostra salvaguardia e vigilanza.

Affinché tutti coloro cui compete possano avere una compiuta conoscenza dei decreti di questo Codice prima che essi entrino in vigore, stabiliamo e comandiamo che essi non acquistino forza di legge se non dal giorno della Pentecoste dell’anno prossimo venturo, cioè dal 19 maggio dell’anno 1918.

Ciò nonostante qualsiasi ordinanza, costituzione, privilegio, ancorché degno di menzione speciale e individuale, nonché tutte le consuetudini, anche le più remote, e qualsivoglia cosa contraria.

A nessuno perciò sia lecito infrangere questa pagina della Nostra Costituzione, ordinanza, restrizione, soppressione, deroga e volontà comunque espressa, né osi temerariamente opporsi ad essa. Chiunque avesse il proposito di tentare ciò, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei Suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno di Pentecoste del 1917, anno terzo del Nostro Pontificato.

 

BENEDICTUS PP. XV


(1) Cf. Motu proprio « Arduum sane ».

(2) Cf. Epistolam « Pergratum mihi » die 25 Martii 1904.

(3) Cf. Motu proprio « Arduum sane ».

(4) Cf. Epistolam « De mandato » die 20 Martii 1912.



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